Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 461/2025
N. 171/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 198/2025, estensore giudice DOTT.SSA MARIA GRAZIA FLORIO, discussa all'udienza del 28.5.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARIANNA Parte_1 C.F._1
LUCIANO , elettivamente domiciliato all'Indirizzo p.e.c. C.F._2
presso il Difensore Email_1
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
l ell'avv. MARIACHIARA GIAMPAOLO ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._3
ALDINI, 88 40 il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“In totale riforma della sentenza di primo grado: In via principale ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a ottenere la medesima percentuale di part-time (84,2%) goduta prima del cambio d'appalto; e, per l'effetto, CONDANNARE la società resistente a rifondere alla ricorrente le differenze
1
ACCERTARE E DICHIARARE come nulle e/o illegittime tutte le sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente per come meglio esposte analiticamente in narrativa e, per l'effetto, CONDANNARE la società resistente a rifondere alla ricorrente le ore di multa irrogate e le giornate di sospensione scontate CONDANNARE la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese occorse per i conteggi necessari a determinare le differenze retributive;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Nel merito: respingere le richieste tutte formulate dalla sig.ra per le Pt_1 ragioni esposte. Con vittoria di spese di lite”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.2.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto il ricorso, dalla stessa presentato onde impugnare una serie di sanzioni disciplinari conservative, alla stessa irrogate da
[...]
e sentire, per l'effetto, condannare la datrice d Controparte_1 alla rifusione delle trattenute conseguentemente operate.
La ricorrente in primo grado aveva, inoltre, domandato l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la medesima percentuale di part-time, goduta prima del cambio d'appalto, pari all'84,2%, con condanna della società a rifonderle le conseguenti differenze retributive, maturate dal luglio 2016 “sino ad oggi”, oltre alle spese occorse per i relativi conteggi.
A quest'ultimo riguardo, nella sentenza era stato osservato come la cooperativa resistente avesse “prestato spontanea adesione alla domanda” e per tale ragione l'esame condotto nella motivazione era stato limitato alla “sola questione della legittimità delle contestazioni disciplinari”.
Ad avviso del TRIBUNALE, gli addebiti rivolti alla ricorrente con le contestazioni del 7.12.2022 (relativa a condotte di insubordinazione ed abbandono ingiustificato del posto di lavoro), del 16.5.2023 (relativa al mancato uso della divisa nelle date dell'8 e 9.5.2023 e al mancato rispetto della relativa procedura di lavaggio), del 7 luglio 2023 (concernente ripetute telefonate compiute al fornitore delle divise durante l'orario di lavoro, in data 30.6.2023) e del 9.8.2023 (per inosservanza della disposizione datoriale di chiusura delle finestre, in data 20.7.2023), avevano trovato pieno riscontro testimoniale nelle deposizioni dei testi coordinatrice della struttura RSA GEROSA Tes_1
BRICHETTO, e non smentite dalle dichiarazioni dei testi Tes_2
e – quanto all'ultimo episodio – . Tes_3 Tes_4
2 Questi ultimi, infatti, secondo la sentenza, non avevano apportato elementi utili, in quanto non presenti al momento dei fatti oggetto di contestazione.
Il primo Giudice aveva, pertanto, ritenuto sussistenti le violazioni ascritte alla lavoratrice, costituite da plurimi episodi di insubordinazione e da condotte scorrette nei confronti dei colleghi, nonché la contestata recidiva, con conseguente legittimità delle sanzioni della sospensione e della multa, applicate dalla datrice di lavoro.
Era stata disattesa dal TRIBUNALE l'eccezione concernente il mancato rispetto dei termini a difesa relativamente alla seconda sanzione – pari a quattro ore di multa – non essendo stata prodotta alcuna cartolina attestante la notifica per compiuta giacenza e la data in cui questa si sarebbe perfezionata.
In ragione della soccombenza, la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciavano l'omessa pronuncia e la violazione degli artt. 91 e 92, co. II, c.p.c., nelle quali il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere mancato di esaminare la domanda riferita all'applicazione della corretta percentuale di part time, in ragione del riconoscimento solo formale della sua fondatezza, in mancanza di concreta attuazione.
Quand'anche la controversia fosse sul punto venuta meno, il primo Giudice avrebbe comunque dovuto riconoscere, secondo , la soccombenza Pt_1 virtuale di al riguardo, con le relative cons n punto spese, da CP_1 valutarsi rapportando il valore delle differenze retributive vantate a tale titolo (pari ad € 80,08) e dei costi sostenuti per i conteggi (€ 70,00) con quello delle restanti domande (pari alle trattenute operate in esecuzione delle sanzioni impugnate, per un totale intorno agli € 280,00).
Con il secondo motivo, si rimproveravano al TRIBUNALE il malgoverno delle prove relativamente agli addebiti, sanzionati con i provvedimenti disciplinari impugnati in primo grado, nonché la violazione degli artt. 42 CCNL e 7 SL.
Con riguardo alla prima contestazione, l'appellante negava che dall'istruttoria fossero emersi gli estremi della contestata insubordinazione e dell'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, considerata la prassi di anticipare l'uscita saltando la pausa pranzo e l'insufficienza – a tal fine – del mero tono di voce alterato, posto a base dell'iniziativa sanzionatoria.
Quanto al secondo addebito, negava di essere onerata a provare la Pt_1 data di ricevimento della data di apertura del procedimento disciplinare, la cui dimostrazione incombeva, a suo avviso, sulla parte datoriale, a sostegno del rispetto del prescritto termine a difesa;
la stessa lamentava, inoltre, la mancata considerazione, ad opera del TRIBUNALE, della
3 provocazione riferita dal teste secondo cui la coordinatrice le avrebbe Tes_3 rivolto, durante l'alterco, le “sei una cagna in calore”, nonché dell'allegato 14 al ricorso di primo grado, a suo modo di vedere attestante come “sotto il nome della ricorrente venissero fornite divise di altri dipendenti”.
In ordine alla terza sanzione, l'appellante sosteneva come le telefonate, oggetto di contestazione, si fossero rese necessarie a fini di tutela rispetto alle
“ingiuste accuse di appropriazione delle divise”, a fronte dell'inadempimento datoriale alla richiesta di trasmissione dei relativi fogli di consegna, e lamentava che fosse stata attribuita rilevanza alla deposizione della teste benché de relato. Tes_1
Relativamente all'ultimo provvedimento disciplinare, si censuravano l'acritico recepimento della deposizione di – benché contrastante con la sua Tes_1 segnalazione scritta e con la narrazione del teste con riguardo alle Tes_2 motivazioni (intervento dei tecnici anziché temuta dispersione di temperatura) e alla durata della disposta chiusura delle finestre – nonché la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste in ordine alle difficili Tes_4 condizioni di lavoro, secondo l'appellante idonee a giustificarne l'apertura.
Né il TRIBUNALE aveva considerato la mancata produzione, da parte della convenuta in primo grado, dell'ordine comunale, secondo l'appellante verosimilmente inesistente.
contestava, poi, l'intento aggressivo attribuitole dalla sentenza nei Pt_1 ell'impiegata amministrativa che la stessa affermava di Pt_2 essersi limitata a “scostare” al fine di uscire in un momento di difficoltà emotiva, confermato dal teste . Tes_2
Veniva, in proposito, censurata nell'atto di appello la mancata assunzione della teste onde verificare se vi fosse stata intenzionalità nel gesto o se lo Pt_2 stess ato accidentale
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accogliesse integralmente il ricorso di primo grado, accertando il suo diritto ad ottenere la medesima percentuale di part-time (84,2%) goduta prima del cambio d'appalto e, per l'effetto, condannando la società resistente a rifonderle le differenze retributive per la diversa percentuale applicata alla lavoratrice “dal luglio 2016 sino ad oggi”.
L'appellante invocava altresì la dichiarazione di illegittimità delle impugnate sanzioni disciplinari, con conseguente condanna restitutoria delle conseguenti trattenute, nonché delle spese sostenute per i conteggi e delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 16.5.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
4 Con particolare riguardo al primo motivo di gravame, la società sosteneva di avere adeguato il computo del part time fin dalla busta paga di marzo 2024 e di avere erogato a tale titolo differenze retributive pari ad € 80,00, come desumibile dalla busta paga di gennaio 2025, che chiedeva di produrre agli atti di causa.
All'udienza del 28.5.2025, tentata invano la conciliazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_____________
Va, preliminarmente rilevata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle domande riguardanti la corretta determinazione del part-time all'84,2%, essendo intervenuto – successivamente alla pronuncia di primo grado – il pagamento dell'importo di € 80,00, espressamente riconosciuto da parte appellante come “satisfattivo fino al deposito del ricorso di primo grado sotto l'aspetto retributivo”, con “rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa a tale titolo per il passato”.
Quanto all'epoca successiva all'instaurazione del giudizio, la domanda, avanzata al medesimo titolo per la prima volta nell'atto di appello, non può ritenersi ammissibile.
Come correttamente affermato nel primo motivo di gravame, spetta, invece, all'odierna appellante, l'invocata rifusione del costo sostenuto per l'elaborazione dei conteggi prodotti avanti al TRIBUNALE, su cui la stessa ha insistito in sede di discussione, precisando come il versamento compiuto dall'appellata nelle more del giudizio non fosse satisfattivo in relazione alla domanda di rimborso dell'esborso in questione.
Prevede, infatti, l'art. 10, co. II, c.p.c., che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
Fin da epoca risalente, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio – da cui non si è successivamente discostata – secondo cui “tra le spese anteriori al giudizio che, a norma dell'art 10, secondo comma, cod. proc. civ. debbono essere sommate al capitale per la Determinazione del valore della causa, sono comprese quelle relative alla consulenza tecnica preventiva di parte, anche se di carattere stragiudiziale” (Cass. 13.12.1975, n. 4108).
Secondo la successiva giurisprudenza di legittimità relativa ai costi della consulenza stragiudiziale prodromica all'instaurazione del procedimento, “la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente - … - va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione
5 dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. 26.5.2021, n. 4108).
L'applicazione di tali invalsi principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie, induce a ritenere fondata la domanda in esame, dovendosi ritenere pienamente giustificato il ricorso ad un consulente per l'esecuzione di conteggi implicanti nozioni tecniche specialistiche, come quelli relativi alle differenze retributive maturate in ragione del corretto proporzionamento del part time.
Le censure rivolte alla decisione di primo grado con riguardo al rigetto dell'impugnativa delle sanzioni disciplinari conservative oggetto di causa sono in parte fondate e meritano, pertanto, accoglimento entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
Alla luce dell'istruttoria esperita in primo grado, ritiene il Collegio che la seconda e la quarta sanzione vadano ridotte e che la terza vada annullata;
la prima è, invece, risultata legittima.
Con riguardo alla seconda sanzione disciplinare di quattro ore di multa, applicata con provvedimento del 19.6.2023, va – anzitutto – disattesa la censura svolta dall'appellante con riguardo all'aspetto procedurale, basata sulla tesi secondo cui il termine a difesa decorrerebbe, in mancanza di ritiro della lettera di contestazione, dal compimento della giacenza presso l'ufficio postale (v. punti nn. 48 e 49, ric. I gr.).
Al contrario, la giurisprudenza di legittimità – condivisa dal Collegio – ha costantemente affermato che “in tema di procedimento disciplinare e comunicazione degli addebiti, nonché del conclusivo licenziamento, laddove le lettere raccomandate non vengano consegnate al lavoratore per assenza sua e delle altre persone abilitate a riceverle presso il domicilio dichiarato al datore di lavoro, la comunicazione si presume conosciuta alla data in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale” (Cass, 39.7.2019, n. 20519; conf. Cass. 28.9.2018, n. 23589; Cass. 31.3.2016, n. 6256).
Nel merito, gli addebiti rivolti a con la contestazione del 16.5.2023, Pt_1 sfociata nella suddetta sanzione pecuniaria, hanno trovato conferma testimoniale limitatamente al mancato uso della divisa aziendale in due giornate lavorative.
La teste ha, infatti, riferito che “nel periodo maggio/ giugno 2023 Tes_1 ricordo che la ricorrente ha lavorato alcuni giorni senza utilizzare la divisa”.
Né la stessa può fondatamente addurre a propria giustificazione l'indisponibilità di capi, dei quali risulta documentalmente la consegna all'odierna appellante, in data 24.4.2023 (v. doc. 14, ric. I gr.).
Gli ulteriori addebiti di mancato rispetto delle procedure e di ripetute intemperanze verbali con minacce rivolte alla responsabile del servizio, l'ultima
6 delle quali risalente al 27.4.2023, sono, invece, rimaste indimostrate (risultando così superato il profilo dell'addotta provocazione).
Il primo di essi riguardava, infatti, l'ascritto invio delle divise “per essere lavate tutte insieme, anziché una alla volta”, mentre la teste sopra menzionata si è limitata a riferire, in proposito, la diversa circostanza secondo cui la ricorrente in primo grado “portava a casa le divise per il lavaggio quindi non le consegnava direttamente al fornitore per la sanificazione all'esterno della struttura”.
Nessun elemento di prova è stato, invece, acquisito con riguardo alla condotta consistita – secondo la lettera di contestazione – nell'essersi “presentata più volte nell'ufficio della Responsabile del Servizio (E.L.), impegnata in altro, interrompendola maleducatamente nello svolgimento delle Sue mansione e l'ultima volta il 27.04.2023 alle ore 15,30 minacciandola che se non fosse stata ricevuta immediatamente avrebbe scritto al sindacato e all'avvocato e affermando E.L. <era pagata per ricevere il personale> con tono volutamente dispregiativo”.
Nessun teste ha, infatti, riferito in ordine agli episodi così descritti.
La sanzione proporzionata al limitato disvalore dell'unica condotta dimostrata – effettivamente contraria agli obblighi della dipendente – appare quella di un'ora di multa.
Altrettanto eccessiva appare la sospensione per tre giorni, applicata con provvedimento del 24.8.2023, a seguito della contestazione elevata in data 9.8.2023 con riferimento alle condotte tenute da il 20.7 dello stesso Pt_1 anno.
Con tale missiva si addebitava alla dipendente l'insubordinazione consistita nella mancata osservanza della direttiva di tenere le finestre chiuse;
la reazione aggressiva a tale disposizione, connotata da modalità ingiuriose e culminata nello “spintonamento” di un'astante; la falsa attribuzione, avanti ai Carabinieri intervenuti su sua chiamata, di fatti illeciti a tre colleghi presenti ai fatti.
L'istruttoria testimoniale ha solo in parte confermato i comportamenti contestati, peraltro ridimensionandone la gravità.
Da un lato, è emersa l'inosservanza della disposizione datoriale.
Infatti, il teste , qualificatosi come “coordinatore infermieristico e Tes_2 preposto” presso la struttura di GEROSA BRICHETTO ove operava, ha Pt_1 riferito: “a luglio 2023 il Comune ci aveva dato la disposiz n lasciare le finestre aperte e di aprirle solo per il tempo dell'intervento di sanificazione in una determinata stanza. Il problema si verificava perché la ricorrente apriva tutte le finestre, pur avendole spiegato che poteva aprire solo le finestre della
7 singola stanza in cui veniva effettuata la sanificazione. Continuamente io chiudevo le finestre e lei le apriva”
La teste ha confermato che la direttiva riguardante la chiusura delle Tes_1 finestre dall'intervento dei “responsabili del Comune di Milano”.
La parziale difformità della finalità di tale intervento riferita dal teste , Tes_2 rispetto a quella collegata al malfunzionamento dell'impianto di condizionamento, indicata nella segnalazione del 20.7.2023 (doc. 11 conv. I gr.), nella contestazione disciplinare e nella deposizione della teste Tes_1 non incide sull'accertamento dell'inadempimento ascritto alla dip sull'attendibilità del teste, trattandosi di aspetto ininfluente rispetto all'illegittimità della condotta contestata.
E', infatti, decisiva l'inosservanza dell'ordine impartito dal superiore, attuata dalla lavoratrice in modo sistematico e continuato.
Tuttavia, la particolare situazione ambientale riconducibile alla calura estiva (v. doc. 19, ric. I gr.) appare idonea a mitigare parzialmente la gravità della condotta accertata.
Quanto all'ascritto contatto fisico, le circostanze descritte dal teste oculare consentono di ridimensionarne la gravità sotto l'aspetto soggettivo, Tes_2 dosi escludere alcun intento aggressivo in capo a : l'episodio si Pt_1 inserisce, infatti, in un – sia pure brusco e poco controllato – accesso all'ascensore, attuato in una condizione di particolare emotività.
Detto teste ha, infatti, dichiarato al riguardo: “la ricorrente ha iniziato a piangere, dicendo che noi la facevamo lavorare in condizioni scorrette, e poi ha lasciato le sue attività e, entrando in ascensore, ha spinto la sig.ra Pt_2 dicendo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Ero dietro di lei e ho visto che ha spinto la sig.ra davanti all'ascensore, per entrare. Ricordo che Pt_2
era in attesa di prendere l'ascensore insieme ad . Pt_2 CP_2
Analoghe circostanze sono state riferite, sia pure de relato, dalla teste
Tes_1
Nessun elemento è, invece, emerso in ordine alle false accuse che Pt_1 avrebbe proferito in presenza delle Forze dell'ordine, in realtà mai in nel luogo dei fatti.
La chiamata ai Carabinieri è stata riferita dal teste – nella deposizione Tes_2 sopra riportata – come meramente prospettata dipendente, mentre l'effettiva attuazione di tale intento è stata riportata dalla teste Tes_1 non già per scienza diretta, ma solo de relato, ed è rimasta pri conferma testimoniale da parte di soggetti personalmente informati del fatto.
8 Il solo parziale accertamento degli addebiti, il cui disvalore è risultato complessivamente contenuto, evidenziano la sproporzione della sospensione per tre giorni, applicata all'odierna appellante a seguito della contestazione sopra esaminata, dovendosi ritenere del tutto adeguata – per quanto alla luce della contestata recidiva – la più ridotta durata di un giorno.
Va, invece, esclusa la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto dell'addebito disciplinare, rivolto alla dipendente con lettera del 7.7.2023, costituite dalle ripetute telefonate al fornitore delle divise, in assenza di elementi che consentano ricostruire le ragioni dell'eccessiva durata di una di esse e la loro esclusiva imputabilità alla dipendente.
Hanno, invece, trovato conferma gli addebiti oggetto della prima contestazione disciplinare.
E', infatti, documentale e pacifica l'inosservanza dell'orario di lavoro nelle date del 13 e 19 novembre, risultante dai tabulati allegati al ricorso di primo grado sub doc. 11: la mancata fruizione della pausa obbligatoria non giustifica, infatti, l'uscita anticipata, tanto più nell'ambito di un servizio articolato su turni, che devono necessariamente susseguirsi senza soluzione di continuità.
Né la ripetizione di analoghe condotte nel corso del rapporto consente di ravvisare alcuna tolleranza da parte della datrice di lavoro, considerata la sporadicità di tali episodi ed in difetto di elementi che consentano di ricondurla all'intento datoriale di permettere ai dipendenti l'autonoma gestione del proprio orario.
Quanto alle modalità irriguardose tenute da nel colloquio intercorso Pt_1 con la superiore gerarchica nel dicembre del 2022, connotate dalla manifestazione dell'intento di non osservare la turnazione stabilita, le stesse hanno trovato conferma in sede testimoniale.
La teste ha, infatti, riferito che l'odierna appellante, interrompendo Tes_1 la propria attività lavorativa ed utilizzando una “modalità aggressiva e un tono di voce alto”, avrebbe espresso la propria intenzione di uscire prima dell'orario, così motivata: DI non paga i permessi, quindi faccio quello che voglio”.
L'attendibilità di tale deposizione non appare smentita dalla circostanza che pacificamente in tale data non abbia anticipato l'uscita, desumibile Pt_1 dai citati tabulati, ben potendo esservi stata una confusione di episodi – sia pure effettivamente avvenuti – sotto l'aspetto temporale.
La pluralità e gravità delle condotte contestate, caratterizzate da evidente insubordinazione, giustifica la sanzione applicata, in un'ottica di gradualità rispetto ai precedenti espressamente indicati nella lettera di contestazione con riferimento alla recidiva.
9 In base alle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle domande riguardanti la corretta determinazione Part del part-time all'84,2% e C.A.D.I.A.I. va condannata a rifondere a Pt_1
le spese sostenute per i conteggi pari ad € 70,00; la
[...] disciplinare irrogata con provvedimento del 19.6.2023 va ridotta alla multa pari ad un'ora di retribuzione e quella irrogata con provvedimento del 24.8.2023 alla sospensione per un giorno;
la sanzione irrogata a seguito di contestazione del 7.7.2023 deve essere annullata.
Le restanti statuizioni di merito vanno, invece, confermate.
Risulta superato e assorbito ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.
La parziale reciproca soccombenza integra, ad avviso del Collegio, gli estremi per la compensazione della quota di metà delle spese del doppio grado, con condanna di C.A.D.I.A.I. a rifondere a – le cui domande sono Parte_1 state in parte accolte – la quota residua.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nella sola prima fase del giudizio.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 2.700,00 per il giudizio di primo grado e di € 3.500,00 per il procedimento di appello, a dare un totale di € 6.200,00, la cui quota di metà – posta a carico dell'appellata – ammonta ad € 3.100,00.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 198/2025 del Tribunale di MILANO: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande riguardanti la corretta determinazione del part-time all'84,2%; condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 sostenute per i conteggi pari ad € 70,00; riduce la sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 19.6.2023 alla multa pari ad un'ora di retribuzione;
annulla la sanzione irrogata a seguito di contestazione del 7.7.2023; riduce la sanzione irrogata con provvedimento del 24.8.2023 alla sospensione per un giorno;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 metà dell dizio, liquida in complessivi € 3.100,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con compensazione del residuo. Così deciso in Milano, 28/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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