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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 985/2022 (cui è stato riunito R.G.N. 538/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 985/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ZONTA ALESSANDRO e ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'avv. RABBIA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il credito della procedente/convenuta non
[...]
corrispondeva a quanto indicato nel precetto e nel pignoramento originanti l'esecuzione opposta, ma pagina 1 di 14 che doveva essere decurtato quanto meno l'importo di € 32.610,89 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla stipulazione di ciascun contratto di mutuo in atti al saldo effettivo. In particolare, ha esposto:
- che aveva proceduto a pignorare tutte le unità immobiliari in proprietà di Controparte_3
a suo favore ipotecate, assumendo di essere creditrice, verso l'odierna attrice, della somma di Pt_1
€ 217.469,69 al 19.5.2021, in forza di contratti di mutuo n. 0B02061081143/2011 e (per accollo di n. 10280477/2007; Pt_1
- che aveva contestato nell'opposizione all'esecuzione l'ammontare della sorte debitoria Parte_1
esposta dalla creditrice procedente e, a tal fine, aveva spiegato opposizione all'esecuzione per le ragioni esposte anche nel presente giudizio;
- che il Giudice dell'Esecuzione aveva respinto l'istanza incidentale di sospensione della procedura esecutiva in ragione dell'importo oggetto di contestazione in opposizione, limitato rispetto al credito per cui si procedeva;
- che le clausole sugli interessi erano nulle perché indeterminate;
- che la mancanza del piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo impediva di conoscere con esattezza la composizione di ogni rata per quota capitale e per quota interessi;
- che nella perizia di parte era stato stabilito che “sulla base delle anomalie rilevate, in virtù del ricalcolo ai tassi legali in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse, al mutuatario, previo di riconoscimento della ragione, andrebbero riconosciuti euro 29.245,16 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale”;
- che, in merito al contratto di mutuo, il piano di rimborso concordato non corrispondeva al tasso di interesse indicato in contratto del 3,10% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 3,15%;
- che, mancando la esatta indicazione del regime prescelto, non vi era univoca determinazione del tasso di interesse pattuito;
- che la mancata determinazione contrattuale di un tasso annuo effettivo (TAE) non rendeva determinate e determinabili le condizioni economiche di mutuo ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- che nel caso concreto il piano di rimborso stabilito contrattualmente non era espresso dal TAN, ma dal TAE del 3,15% con la conseguenza che risultava violata la pattuizione di cui all'art. 1284 c.c.;
pagina 2 di 14 - che, per effetto di ricalcolo ai tassi legali in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse, alla mutuataria andavano riconosciuti euro 3.365,73 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale.
Con comparsa del 27.6.2024 è intervenuta nel giudizio chiedendo che fosse rigettata Controparte_1
l'opposizione e che fosse dichiarata la piena validità ed efficacia dei titoli esecutivi del precetto e della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale intestato. In particolare ha dedotto che:
- che tra le parti pendeva davanti al Tribunale intestato la causa iscritta al numero R.G. 985/2022, promossa da e avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare che Parte_1 [...]
aveva avviato (R.G. E.I. n. 52/2021) e che aveva proseguito in Controparte_3 Controparte_1
qualità di interveniente/cessionaria del credito azionato in executivis in forza di contratto di cessione concluso in data 19 aprile 2022 ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19.4.2022 n. 45 serie seconda;
- che in tale causa non si era costituita e non aveva formulato Controparte_3 Parte_1
istanze istruttorie;
- che tra e pendeva davanti al Tribunale intestato la causa iscritta al Parte_1 Controparte_1 numero R.G. 538/2023, chiamata all'udienza del 26.6.2024 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., promossa dalla prima nei confronti della seconda e avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare di cui sopra (R.G. E.I. n. 52/2021), nell'ambito della quale erano stati aggiudicati tutti i lotti pignorati;
- che in ambedue le opposizioni all'esecuzione immobiliare R.G. n. 52/2021 aveva mosso Parte_1
contestazioni relative all'indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi applicati ai due mutui azionati e nella procedura R.G. n. 538/2023 si era costituita replicando punto Controparte_1
per punto alle censure avversarie ed eccependone l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
All'udienza del 26.6.2024 ritenuta l'opportunità di disporre la riunione del procedimento n.R.G.
538/2023 a quello iscritto al n. R.G. 985/22, trattandosi di controversie riguardanti opposizioni alla medesima esecuzione (n. 52/2021 RGE) inerente gli stessi contratti di mutuo e la necessità di pagina 3 di 14 rideterminazione del credito, è stata disposta la riunione del giudizio n.R.G. 538/2023 a quello iscritto al n. R.G. 985/22.
Il procedimento iscritto al n.R.G. 538/2023 era stato introdotto da con ricorso ex art. Parte_1
281decies c.p.c. chiedendo, in principalità, che fosse accertato e dichiarato il difetto di titolarità del credito oggetto di esecuzione immobiliare RGE n. 52/2021 e, in subordine, che, accertato e dichiarato il credito per cui si procedeva in via esecutiva, doveva essere decurtato quanto meno dell'importo di euro
32.610,89 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla stipulazione di ciascun contratto di mutuo in atti al saldo effettivo. In particolare ha dedotto:
- che la ricorrente era stata esecutata con propri immobili nel procedimento RGE n. 52/2021, promosso da e aveva già proposto una prima opposizione a tale esecuzione seguita da Controparte_3
introduzione di giudizio di merito nei confronti di , iscritto al RG n. 985/2022; Controparte_3
- che nelle more era intervenuta nell'esecuzione (RGE 52 2021) assumendosi Controparte_1
successore nel diritto controverso, in quanto asserita cessionaria del credito in esecuzione da
[...]
Controparte_3
- che il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine fino al 30.4.2023 per l'introduzione del giudizio di merito;
- che non aveva prodotto nel giudizio d'esecuzione il contratto di cessione con Controparte_1
l'elenco nominativo dei debitori asseritamente ceduti nella parte comprendente la e ciò Parte_1
nonostante l'espresso invito del G.E. in verbale di udienza del 14.12.2022;
- che sussisteva, pertanto, il difetto di titolarità e prova di cessione del credito in capo ad CP_1
e perciò il suo difetto di legittimazione attiva processuale e sostanziale;
[...]
- che la produzione del contratto di cessione con individuazione dello specifico debitore ceduto era necessaria per dimostrare la sussistenza della legittimazione attiva;
- che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituiva adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, la quale non provava il perfezionamento della fattispecie traslativa;
- che la ricorrente contestava, altresì, la quantificazione del credito, in quanto nel contratto di mutuo n.
0B02061081143/2011 era indeterminata la pattuizione del tasso di interesse applicato;
pagina 4 di 14 - che l'articolo 2 del contratto di mutuo illustrava il parametro di indicizzazione adoperato per il calcolo degli interessi, ma non offriva elementi chiarificatori sulla tipologia di ammortamento applicato;
- che con il TAN indicato in contratto pari al tasso 6,366%, mancando l'indicazione del regime finanziario utilizzato, si sarebbero potuti ricostruire numerosi piani di ammortamento alternativi;
- che tra gli elementi essenziali di un contratto di mutuo a tasso variabile rientrava il regime di capitalizzazione applicato al piano di rimborso e la presenza del piano di ammortamento concordato tra le parti, sicché la mancanza di tali elementi generava l'indeterminatezza delle pattuizioni con conseguente ricalcolo ai tassi sostitutivi dell'intero rapporto;
- che, con riferimento al mutuo n. 10280477/2007, emergeva che il tasso di interesse pattuito non era determinabile, in quanto mancava la determinazione del regime finanziario prescelto;
- che il piano di rimborso concordato non corrispondeva al tasso di interesse indicato in contratto del
3,10% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 3,15%;
- che con il TAN indicato in contratto pari al tasso 3,100%, mancando la indicazione del regime finanziario utilizzato, si potevano ricostruire numerosi piani di ammortamento;
- che la mancata determinazione contrattuale di un tasso annuo effettivo (TAE) non rendeva determinate e determinabili le condizioni economiche di mutuo ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- che, nel caso concreto, il piano di rimborso stabilito contrattualmente non era espresso dal TAN, ma dal TAE del 3,15% con la conseguenza che risultava violata la pattuizione di cui all'art. 1284 c.c.;
- che doveva anche essere stabilito come il tasso di interesse pattuito avrebbe inciso sul capitale e, dunque, come gli interessi si sarebbero distribuiti sul capitale al fine di determinare la rata di rimborso;
- che l'insufficienza di questa indicazione inficiava il contratto di nullità, relativamente alla determinazione del tasso di interesse, per il combinato disposto degli art. 1346, 1418 c. 2, c.c.
Con comparsa del 24.1.2024 si è costituita chiedendo che, in via preliminare, fosse Controparte_1 dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e delle domande relative al quantum per carenza di interesse e che, in via principale, fosse rigettata l'opposizione proposta da In particolate Parte_1
ha esposto:
- che con atto di precetto notificato in data 8.4.2021 aveva intimato all'odierna Controparte_3
ricorrente/esecutata opponente il pagamento delle rate impagate e degli interessi di mora al 12.10.2020 dei mutui n. 600061081143/2011 e n. 600061300784/2007, pari a complessivi euro 217.089,05, oltre pagina 5 di 14 agli ulteriori interessi contrattualmente previsti sino al saldo, calcolati sull'importo capitale, oltre oneri ed accessori, oltre al capitale a scadere;
- che i predetti titoli erano stati azionati da con la procedura espropriativa Controparte_3
immobiliare R.G. n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale di Verbania, nella quale Controparte_1
in data 25-28.11.2022, aveva spiegato intervento sia per il credito precettato che per il credito residuo in forza di contratto di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 aprile 2022, il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II del 19.4.2022, n. 45;
- che avverso la suddetta procedura espropriativa aveva proposto ricorso ex art. 615 c.p.c. Parte_1
il 24.10.2021 e, poi, il 18.2.2023;
- che le istanze di sospensiva formulate con tali ricorsi erano state rigettate con ordinanza rispettivamente del 20.6.2022 e del 21.3.2023, e con tale ultimo provvedimento era stata, altresì, respinta l'istanza per la riduzione del pignoramento formulata da controparte il 23.6.2022;
- che sussisteva la titolarità del credito ceduto in capo all'esponente, come emergeva dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.22, Parte Seconda, n. 45, dall'estratto della lista dei crediti ceduti, dal contenuto del sito web intesasanpaolo.com e dalla dichiarazione con cui la cedente
[...]
aveva riconosciuto che i rapporti oggetto della procedura espropriativa RG n. 52/2021 Controparte_3
pendente davanti al Tribunale di Verbania (i.e. mutui n. 600061081143 e n. 600061300784) erano stati fatti oggetto della cessione del 19.4.2022;
- che l'ordinanza 16.6.2022 con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura o, in subordine, dell'efficacia esecutiva del titolo non era stata reclamata da che nemmeno Parte_1
aveva provveduto ad instaurare il giudizio di merito, prestando così sostanziale acquiescenza alla decisione interinale e rinunciando alla fase a cognizione piena volta all'accertamento della lamentata parziale inesistenza del credito azionato;
- che tale contegno era stato peraltro correttamente valorizzato dal GE con l'ordinanza 21.3.2023, dove si leggeva che le ragioni di opposizione in relazione al quantum erano la riproposizione di motivi di opposizione all'esecuzione già formulata e pertanto inammissibili;
- che l'esponente aveva pienamente assolto all'onere di provare l'erogazione delle somme date a mutuo e, così, di dimostrar la sussistenza del proprio credito, mentre controparte - senza affatto contestare il pagina 6 di 14 proprio inadempimento contrattuale, risalente all'ottobre 2015 - aveva affidato la propria opposizione alla generica censura di eccessività del credito azionato;
- che entrambi i contratti di mutuo indicavano espressamente il TAN, il TAEG, l'ammontare della somma mutuata, il numero e la periodicità delle rate nonché il sistema e/o i parametri utili alla loro determinazione, in modo da consentire al mutuatario di conoscere il carico economico complessivo del contratto e le condizioni di pagamento.
La causa è stata istruita documentalmente. All'esito dell'udienza del 26.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
20.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ad per mancanza Controparte_1 di prova in ordine all'intervenuta cessione e, quindi, alla titolarità del credito azionato. Tale eccezione non è meritevole d'accoglimento.
Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
In primo luogo, nella specie, è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.22, Parte Seconda, n. 45, che identifica specificatamente le categorie di crediti ceduti a prevedendo che la cessione ha ad oggetto crediti “derivanti da contratti di Controparte_1
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
pagina 7 di 14 Difatti, il credito azionato nei confronti di deriva da due contratti di mutuo conclusi tra il Parte_1
2007 ed il 2011 e gli stessi sono inadempiuti dal 2015, data antecedente alla cessione (cfr. allegato M comparsa di costituzione).
È, inoltre, stato depositato l'estratto della lista dei crediti ceduti, in cui sono indicati i dati identificativi del rapporto (NDG 0000312723754000) e dei crediti (contratti di mutuo n. 600061081143 e n.
600061300784) riferibili a (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione) e le schermate del sito Parte_1
web contenente i medesimi dati (cfr. allegato G comparsa di costituzione). Email_1
L'opposta ha, inoltre, prodotto la comunicazione della cedente a Controparte_3 Parte_1
della cessione del credito in favore di la quale già di per sé rappresenta una prova Controparte_1 sufficiente dell'intervenuta cessione. Difatti, ad avviso della giurisprudenza, “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023,
n.1104, v. anche Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Tribunale Napoli Nord sez. III,
19/05/2023, n.2075). In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n.
10200). La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Occorre, inoltre, valorizzare la circostanza che che aveva promosso Controparte_3
l'esecuzione, abbia confermato l'avvenuta cessione successivamente all'intervento di CP_1
mostrando di non volere coltivare la propria pretesa nei confronti del debitore a fronte
[...] dell'avvenuta cessione.
Deve, quindi, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a Controparte_1
pagina 8 di 14 L'opposta ha, inoltre, eccepito l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse applicato. In particolare, con riferimento al mutuo n. 0B02061081143/2011, ha dedotto la mancata specificazione del regime di capitalizzazione e l'assenza del piano d'ammortamento.
Al riguardo, non è in contestazione tra le parti, in quanto chiaramente esplicitato nel contratto, che nel mutuo sia stato adottato il sistema di ammortamento alla francese. Posto ciò, non appaiono condivisibili le conclusioni della parte opponente con riferimento alla indeterminatezza del tasso di interesse derivante dall'omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composto, poiché l'art. 117 T.U.B. non richiede (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, né lo richiede la normativa secondaria in tema di trasparenza contrattuale. Inoltre, dalla disamina del contratto di mutuo e dagli allegati si evince chiaramente il capitale finanziato, è fissato il numero e la periodicità delle rate, e il tasso nominale annuo è stabilito in misura determinata per l'intera durata dell'ammortamento.
Conseguentemente, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante rate costanti predeterminate, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali e, benché possa non essere di immediata percezione per il contraente, non può discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali.
A tal proposito, la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato, al fine di ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., che il tasso d'interesse debba essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr.
Cass. nn. 8028/2018, 25205/2014, 17679/2009, 2317/2007, 22898/2005, 7547/1992 e 2765/1992, tutte richiamate da Cass. civ., sez. III, 25.06.2019 n. 16907). D'altronde, la mancata indicazione della pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione non esplica, inoltre, effetti pregiudizievoli in termini di prezzo o di condizioni praticati, rilevando semmai sulla composizione pagina 9 di 14 delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, la quale rimane - come sopra detto - determinata nel suo ammontare e conosciuta ex ante dal cliente all'atto di sottoscrizione delle condizioni economiche.
Sul punto, peraltro, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale principio è stato riaffermato, di recente, dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 7382 del
19/03/2025 anche con riguardo al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile.
Parimenti, la mancata allegazione del piano di ammortamento non incide sulla validità delle clausole contrattuali, laddove il costo del mutuo sia stato esattamente indicato, come nella specie, non essendovi alcuna norma che disponga in tal senso e non attenendo tale elemento ai requisiti essenziali del mutuo.
Va, inoltre, osservato che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7382, Rv. 673973 – 01; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 Rv. 671092 - 02).
Le medesime considerazioni valgono per ritenere infondata l'eccezione d'indeterminatezza degli interessi del contratto di mutuo n. 10280477/2007. Peraltro, in tal caso, nell'atto di quietanza è altresì presente il piano ammortamento con indicazione delle componenti delle singole rate (doc. 5 atto di citazione).
Con riferimento al mutuo n. 10280477/2007 la parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore a quello nominale contrattualmente previsto.
Nei mutui con ammortamento alla francese, la differenza di grandezza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che l'interesse annuale non viene pagato di norma in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata. In tali contratti, il TAN utilizzato è sempre divergente dal TAE e la pagina 10 di 14 differenza tra TAN e TAE sarà tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Tale effetto, riguardato dalla prospettiva del mutuatario, acquista rilievo sotto il profilo, giuridicamente irrilevante, della maggiore o minore convenienza del piano prescelto ma, quanto alla sua validità, nulla può eccepirsi, costituendo una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).
La mancata indicazione del TAE non può, quindi, considerarsi motivo di nullità del contratto o degli interessi pattuiti, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 538/2023 in sede di memoria n. 1 ex art. 171ter c.p.c. l'opponente ha, inoltre, sollecitato il rilevo d'ufficio della violazione dell'art. 2 comma 6 della Legge 130/1999 per i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti. È notorio come nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione si sia diffusa la prassi di esternalizzare l'attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, ma non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, attraverso una sub-delega del cd. master servicer nei confronti dello special servicer. In merito a tale prassi, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione affermando il principio, condiviso dal
Tribunale, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli
pagina 11 di 14 e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. sez. III,
18/03/2024, n.7243).
Nell'avviso di cessione prodotto (doc. F comparsa di costituzione) Controparte_4
è stata indicata quale master servicer di ed quale special
[...] Controparte_1 Controparte_5
servicer della prima, fatta eccezione per le attività espressamente riservate al master servicer. Da tale specificazione può desumersi che la sub-delega non abbia carattere elusivo dell'art. 2 comma 6 legge
130/1999, in quanto il master service resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante. non è, dunque, Controparte_2 tenuta all'iscrizione all'albo dell'art. 106 TUB e deve, conseguentemente, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire.
L'opponente ha, inoltre, dedotto l'applicazione da parte della banca creditrice di interessi in misura superiore alla soglia d'usura. Tale doglianza è inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata formulata soltanto in sede di memoria ex art. 171ter c.p.c. a seguito del mutamento del rito, ed è, in ogni caso, infondata, in quanto l'opponente ha prospettato il superamento del tasso soglia in ragione della rilevanza non solo degli interessi corrispettivi bensì anche i quelli moratori. In giurisprudenza è, invece, consolidato il principio secondo cui “tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. sez. I, 05/05/2022, n. 14214).
Un'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente concerna la nullità parziale delle clausole di determinazione del tasso di interesse, in quanto tali clausole fanno riferimento all'indice Euribor, il cui pagina 12 di 14 valore sarebbe stato manipolato per effetto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra operatori finanziari.
Le allegazioni di parte attrice sono del tutto generiche e prive di un riferimento preciso al caso concreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust e dell'applicazione del tasso legale sostitutivo rispetto a quello previsto in contratto, in ragione della c.d. manipolazione dei tassi Euribor,
l'opponente avrebbero, infatti, dovuto fornire la prova: i) dell'effettiva esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
ii) della sua illiceità; iii) della partecipazione della banca convenuta a tale intesa;
iv) dei concreti effetti prodotti da tale intesa e dalla manipolazione dei tassi Euribor sul contratto sottoscritto (vedi sul punto Corte d'Appello di Milano, 29/3/2017). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. Cass. 12007/2024” (cfr. Cass. 03/05/2024, n.12007).
Inoltre, colgono nel segno le osservazioni di secondo cui tale provvedimento euro- Controparte_1 unitario non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto l'accertamento da parte della
Commissione Antitrust Europea dell'intesa restrittiva vietata dall'art. 101 TFUE copre il solo periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 e non l'arco temporale relativo ai mutui in questione. Difatti, il mutuo n. 0B02061081143/2011 è stato stipulato in data 28.11.2011; mentre il mutuo n.
600061300784 è stato concluso il 14.12.2007, ma l'erogazione della somma mutuata – nella cui quietanza sono state specificate le condizioni economiche – risale al 30.7.2009, sicché l'applicazione del tasso d'interesse calcolato sulla base dell'indice Euribor concerne un'epoca successiva al periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, in relazione a cui non vi è dunque alcuna evidenza di manipolazione dell'indice, non essendovi alcun provvedimento che l'abbia accertata.
pagina 13 di 14 Infine, è inammissibile, in quanto formulata tardivamente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione circa la decadenza di dal beneficio della rateazione e l'eventuale Parte_1
illegittimità del recesso della mutuante.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere rigettata e deve essere dichiarata la Parte_1
validità ed efficacia dei titoli esecutivi e del precetto relativi alla procedura esecutiva immobiliare R.G.
n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale intestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite a favore di che sono liquidate sulla base dei parametri Controparte_1
ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e dichiara la validità ed efficacia dei titoli esecutivi e Parte_1
del precetto relativi alla procedura esecutiva immobiliare R.G.n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale intestato;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_1
9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 12.11.2025
Il Giudice
AR EL
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 985/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ZONTA ALESSANDRO e ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'avv. RABBIA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il credito della procedente/convenuta non
[...]
corrispondeva a quanto indicato nel precetto e nel pignoramento originanti l'esecuzione opposta, ma pagina 1 di 14 che doveva essere decurtato quanto meno l'importo di € 32.610,89 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla stipulazione di ciascun contratto di mutuo in atti al saldo effettivo. In particolare, ha esposto:
- che aveva proceduto a pignorare tutte le unità immobiliari in proprietà di Controparte_3
a suo favore ipotecate, assumendo di essere creditrice, verso l'odierna attrice, della somma di Pt_1
€ 217.469,69 al 19.5.2021, in forza di contratti di mutuo n. 0B02061081143/2011 e (per accollo di n. 10280477/2007; Pt_1
- che aveva contestato nell'opposizione all'esecuzione l'ammontare della sorte debitoria Parte_1
esposta dalla creditrice procedente e, a tal fine, aveva spiegato opposizione all'esecuzione per le ragioni esposte anche nel presente giudizio;
- che il Giudice dell'Esecuzione aveva respinto l'istanza incidentale di sospensione della procedura esecutiva in ragione dell'importo oggetto di contestazione in opposizione, limitato rispetto al credito per cui si procedeva;
- che le clausole sugli interessi erano nulle perché indeterminate;
- che la mancanza del piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo impediva di conoscere con esattezza la composizione di ogni rata per quota capitale e per quota interessi;
- che nella perizia di parte era stato stabilito che “sulla base delle anomalie rilevate, in virtù del ricalcolo ai tassi legali in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse, al mutuatario, previo di riconoscimento della ragione, andrebbero riconosciuti euro 29.245,16 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale”;
- che, in merito al contratto di mutuo, il piano di rimborso concordato non corrispondeva al tasso di interesse indicato in contratto del 3,10% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 3,15%;
- che, mancando la esatta indicazione del regime prescelto, non vi era univoca determinazione del tasso di interesse pattuito;
- che la mancata determinazione contrattuale di un tasso annuo effettivo (TAE) non rendeva determinate e determinabili le condizioni economiche di mutuo ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- che nel caso concreto il piano di rimborso stabilito contrattualmente non era espresso dal TAN, ma dal TAE del 3,15% con la conseguenza che risultava violata la pattuizione di cui all'art. 1284 c.c.;
pagina 2 di 14 - che, per effetto di ricalcolo ai tassi legali in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse, alla mutuataria andavano riconosciuti euro 3.365,73 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale.
Con comparsa del 27.6.2024 è intervenuta nel giudizio chiedendo che fosse rigettata Controparte_1
l'opposizione e che fosse dichiarata la piena validità ed efficacia dei titoli esecutivi del precetto e della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale intestato. In particolare ha dedotto che:
- che tra le parti pendeva davanti al Tribunale intestato la causa iscritta al numero R.G. 985/2022, promossa da e avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare che Parte_1 [...]
aveva avviato (R.G. E.I. n. 52/2021) e che aveva proseguito in Controparte_3 Controparte_1
qualità di interveniente/cessionaria del credito azionato in executivis in forza di contratto di cessione concluso in data 19 aprile 2022 ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19.4.2022 n. 45 serie seconda;
- che in tale causa non si era costituita e non aveva formulato Controparte_3 Parte_1
istanze istruttorie;
- che tra e pendeva davanti al Tribunale intestato la causa iscritta al Parte_1 Controparte_1 numero R.G. 538/2023, chiamata all'udienza del 26.6.2024 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., promossa dalla prima nei confronti della seconda e avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare di cui sopra (R.G. E.I. n. 52/2021), nell'ambito della quale erano stati aggiudicati tutti i lotti pignorati;
- che in ambedue le opposizioni all'esecuzione immobiliare R.G. n. 52/2021 aveva mosso Parte_1
contestazioni relative all'indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi applicati ai due mutui azionati e nella procedura R.G. n. 538/2023 si era costituita replicando punto Controparte_1
per punto alle censure avversarie ed eccependone l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
All'udienza del 26.6.2024 ritenuta l'opportunità di disporre la riunione del procedimento n.R.G.
538/2023 a quello iscritto al n. R.G. 985/22, trattandosi di controversie riguardanti opposizioni alla medesima esecuzione (n. 52/2021 RGE) inerente gli stessi contratti di mutuo e la necessità di pagina 3 di 14 rideterminazione del credito, è stata disposta la riunione del giudizio n.R.G. 538/2023 a quello iscritto al n. R.G. 985/22.
Il procedimento iscritto al n.R.G. 538/2023 era stato introdotto da con ricorso ex art. Parte_1
281decies c.p.c. chiedendo, in principalità, che fosse accertato e dichiarato il difetto di titolarità del credito oggetto di esecuzione immobiliare RGE n. 52/2021 e, in subordine, che, accertato e dichiarato il credito per cui si procedeva in via esecutiva, doveva essere decurtato quanto meno dell'importo di euro
32.610,89 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla stipulazione di ciascun contratto di mutuo in atti al saldo effettivo. In particolare ha dedotto:
- che la ricorrente era stata esecutata con propri immobili nel procedimento RGE n. 52/2021, promosso da e aveva già proposto una prima opposizione a tale esecuzione seguita da Controparte_3
introduzione di giudizio di merito nei confronti di , iscritto al RG n. 985/2022; Controparte_3
- che nelle more era intervenuta nell'esecuzione (RGE 52 2021) assumendosi Controparte_1
successore nel diritto controverso, in quanto asserita cessionaria del credito in esecuzione da
[...]
Controparte_3
- che il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine fino al 30.4.2023 per l'introduzione del giudizio di merito;
- che non aveva prodotto nel giudizio d'esecuzione il contratto di cessione con Controparte_1
l'elenco nominativo dei debitori asseritamente ceduti nella parte comprendente la e ciò Parte_1
nonostante l'espresso invito del G.E. in verbale di udienza del 14.12.2022;
- che sussisteva, pertanto, il difetto di titolarità e prova di cessione del credito in capo ad CP_1
e perciò il suo difetto di legittimazione attiva processuale e sostanziale;
[...]
- che la produzione del contratto di cessione con individuazione dello specifico debitore ceduto era necessaria per dimostrare la sussistenza della legittimazione attiva;
- che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituiva adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, la quale non provava il perfezionamento della fattispecie traslativa;
- che la ricorrente contestava, altresì, la quantificazione del credito, in quanto nel contratto di mutuo n.
0B02061081143/2011 era indeterminata la pattuizione del tasso di interesse applicato;
pagina 4 di 14 - che l'articolo 2 del contratto di mutuo illustrava il parametro di indicizzazione adoperato per il calcolo degli interessi, ma non offriva elementi chiarificatori sulla tipologia di ammortamento applicato;
- che con il TAN indicato in contratto pari al tasso 6,366%, mancando l'indicazione del regime finanziario utilizzato, si sarebbero potuti ricostruire numerosi piani di ammortamento alternativi;
- che tra gli elementi essenziali di un contratto di mutuo a tasso variabile rientrava il regime di capitalizzazione applicato al piano di rimborso e la presenza del piano di ammortamento concordato tra le parti, sicché la mancanza di tali elementi generava l'indeterminatezza delle pattuizioni con conseguente ricalcolo ai tassi sostitutivi dell'intero rapporto;
- che, con riferimento al mutuo n. 10280477/2007, emergeva che il tasso di interesse pattuito non era determinabile, in quanto mancava la determinazione del regime finanziario prescelto;
- che il piano di rimborso concordato non corrispondeva al tasso di interesse indicato in contratto del
3,10% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 3,15%;
- che con il TAN indicato in contratto pari al tasso 3,100%, mancando la indicazione del regime finanziario utilizzato, si potevano ricostruire numerosi piani di ammortamento;
- che la mancata determinazione contrattuale di un tasso annuo effettivo (TAE) non rendeva determinate e determinabili le condizioni economiche di mutuo ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- che, nel caso concreto, il piano di rimborso stabilito contrattualmente non era espresso dal TAN, ma dal TAE del 3,15% con la conseguenza che risultava violata la pattuizione di cui all'art. 1284 c.c.;
- che doveva anche essere stabilito come il tasso di interesse pattuito avrebbe inciso sul capitale e, dunque, come gli interessi si sarebbero distribuiti sul capitale al fine di determinare la rata di rimborso;
- che l'insufficienza di questa indicazione inficiava il contratto di nullità, relativamente alla determinazione del tasso di interesse, per il combinato disposto degli art. 1346, 1418 c. 2, c.c.
Con comparsa del 24.1.2024 si è costituita chiedendo che, in via preliminare, fosse Controparte_1 dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e delle domande relative al quantum per carenza di interesse e che, in via principale, fosse rigettata l'opposizione proposta da In particolate Parte_1
ha esposto:
- che con atto di precetto notificato in data 8.4.2021 aveva intimato all'odierna Controparte_3
ricorrente/esecutata opponente il pagamento delle rate impagate e degli interessi di mora al 12.10.2020 dei mutui n. 600061081143/2011 e n. 600061300784/2007, pari a complessivi euro 217.089,05, oltre pagina 5 di 14 agli ulteriori interessi contrattualmente previsti sino al saldo, calcolati sull'importo capitale, oltre oneri ed accessori, oltre al capitale a scadere;
- che i predetti titoli erano stati azionati da con la procedura espropriativa Controparte_3
immobiliare R.G. n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale di Verbania, nella quale Controparte_1
in data 25-28.11.2022, aveva spiegato intervento sia per il credito precettato che per il credito residuo in forza di contratto di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 aprile 2022, il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II del 19.4.2022, n. 45;
- che avverso la suddetta procedura espropriativa aveva proposto ricorso ex art. 615 c.p.c. Parte_1
il 24.10.2021 e, poi, il 18.2.2023;
- che le istanze di sospensiva formulate con tali ricorsi erano state rigettate con ordinanza rispettivamente del 20.6.2022 e del 21.3.2023, e con tale ultimo provvedimento era stata, altresì, respinta l'istanza per la riduzione del pignoramento formulata da controparte il 23.6.2022;
- che sussisteva la titolarità del credito ceduto in capo all'esponente, come emergeva dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.22, Parte Seconda, n. 45, dall'estratto della lista dei crediti ceduti, dal contenuto del sito web intesasanpaolo.com e dalla dichiarazione con cui la cedente
[...]
aveva riconosciuto che i rapporti oggetto della procedura espropriativa RG n. 52/2021 Controparte_3
pendente davanti al Tribunale di Verbania (i.e. mutui n. 600061081143 e n. 600061300784) erano stati fatti oggetto della cessione del 19.4.2022;
- che l'ordinanza 16.6.2022 con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura o, in subordine, dell'efficacia esecutiva del titolo non era stata reclamata da che nemmeno Parte_1
aveva provveduto ad instaurare il giudizio di merito, prestando così sostanziale acquiescenza alla decisione interinale e rinunciando alla fase a cognizione piena volta all'accertamento della lamentata parziale inesistenza del credito azionato;
- che tale contegno era stato peraltro correttamente valorizzato dal GE con l'ordinanza 21.3.2023, dove si leggeva che le ragioni di opposizione in relazione al quantum erano la riproposizione di motivi di opposizione all'esecuzione già formulata e pertanto inammissibili;
- che l'esponente aveva pienamente assolto all'onere di provare l'erogazione delle somme date a mutuo e, così, di dimostrar la sussistenza del proprio credito, mentre controparte - senza affatto contestare il pagina 6 di 14 proprio inadempimento contrattuale, risalente all'ottobre 2015 - aveva affidato la propria opposizione alla generica censura di eccessività del credito azionato;
- che entrambi i contratti di mutuo indicavano espressamente il TAN, il TAEG, l'ammontare della somma mutuata, il numero e la periodicità delle rate nonché il sistema e/o i parametri utili alla loro determinazione, in modo da consentire al mutuatario di conoscere il carico economico complessivo del contratto e le condizioni di pagamento.
La causa è stata istruita documentalmente. All'esito dell'udienza del 26.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
20.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ad per mancanza Controparte_1 di prova in ordine all'intervenuta cessione e, quindi, alla titolarità del credito azionato. Tale eccezione non è meritevole d'accoglimento.
Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
In primo luogo, nella specie, è stato prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.22, Parte Seconda, n. 45, che identifica specificatamente le categorie di crediti ceduti a prevedendo che la cessione ha ad oggetto crediti “derivanti da contratti di Controparte_1
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
pagina 7 di 14 Difatti, il credito azionato nei confronti di deriva da due contratti di mutuo conclusi tra il Parte_1
2007 ed il 2011 e gli stessi sono inadempiuti dal 2015, data antecedente alla cessione (cfr. allegato M comparsa di costituzione).
È, inoltre, stato depositato l'estratto della lista dei crediti ceduti, in cui sono indicati i dati identificativi del rapporto (NDG 0000312723754000) e dei crediti (contratti di mutuo n. 600061081143 e n.
600061300784) riferibili a (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione) e le schermate del sito Parte_1
web contenente i medesimi dati (cfr. allegato G comparsa di costituzione). Email_1
L'opposta ha, inoltre, prodotto la comunicazione della cedente a Controparte_3 Parte_1
della cessione del credito in favore di la quale già di per sé rappresenta una prova Controparte_1 sufficiente dell'intervenuta cessione. Difatti, ad avviso della giurisprudenza, “il creditore cessionario che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. deve provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed a meno che non sussista la dichiarazione del creditore cedente, che è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio” (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 18/05/2023,
n.1104, v. anche Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Tribunale Napoli Nord sez. III,
19/05/2023, n.2075). In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione del cedente è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n.
10200). La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Occorre, inoltre, valorizzare la circostanza che che aveva promosso Controparte_3
l'esecuzione, abbia confermato l'avvenuta cessione successivamente all'intervento di CP_1
mostrando di non volere coltivare la propria pretesa nei confronti del debitore a fronte
[...] dell'avvenuta cessione.
Deve, quindi, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a Controparte_1
pagina 8 di 14 L'opposta ha, inoltre, eccepito l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse applicato. In particolare, con riferimento al mutuo n. 0B02061081143/2011, ha dedotto la mancata specificazione del regime di capitalizzazione e l'assenza del piano d'ammortamento.
Al riguardo, non è in contestazione tra le parti, in quanto chiaramente esplicitato nel contratto, che nel mutuo sia stato adottato il sistema di ammortamento alla francese. Posto ciò, non appaiono condivisibili le conclusioni della parte opponente con riferimento alla indeterminatezza del tasso di interesse derivante dall'omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composto, poiché l'art. 117 T.U.B. non richiede (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, né lo richiede la normativa secondaria in tema di trasparenza contrattuale. Inoltre, dalla disamina del contratto di mutuo e dagli allegati si evince chiaramente il capitale finanziato, è fissato il numero e la periodicità delle rate, e il tasso nominale annuo è stabilito in misura determinata per l'intera durata dell'ammortamento.
Conseguentemente, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante rate costanti predeterminate, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali e, benché possa non essere di immediata percezione per il contraente, non può discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali.
A tal proposito, la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato, al fine di ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., che il tasso d'interesse debba essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr.
Cass. nn. 8028/2018, 25205/2014, 17679/2009, 2317/2007, 22898/2005, 7547/1992 e 2765/1992, tutte richiamate da Cass. civ., sez. III, 25.06.2019 n. 16907). D'altronde, la mancata indicazione della pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione non esplica, inoltre, effetti pregiudizievoli in termini di prezzo o di condizioni praticati, rilevando semmai sulla composizione pagina 9 di 14 delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, la quale rimane - come sopra detto - determinata nel suo ammontare e conosciuta ex ante dal cliente all'atto di sottoscrizione delle condizioni economiche.
Sul punto, peraltro, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, statuendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale principio è stato riaffermato, di recente, dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 7382 del
19/03/2025 anche con riguardo al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile.
Parimenti, la mancata allegazione del piano di ammortamento non incide sulla validità delle clausole contrattuali, laddove il costo del mutuo sia stato esattamente indicato, come nella specie, non essendovi alcuna norma che disponga in tal senso e non attenendo tale elemento ai requisiti essenziali del mutuo.
Va, inoltre, osservato che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7382, Rv. 673973 – 01; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 Rv. 671092 - 02).
Le medesime considerazioni valgono per ritenere infondata l'eccezione d'indeterminatezza degli interessi del contratto di mutuo n. 10280477/2007. Peraltro, in tal caso, nell'atto di quietanza è altresì presente il piano ammortamento con indicazione delle componenti delle singole rate (doc. 5 atto di citazione).
Con riferimento al mutuo n. 10280477/2007 la parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore a quello nominale contrattualmente previsto.
Nei mutui con ammortamento alla francese, la differenza di grandezza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che l'interesse annuale non viene pagato di norma in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata. In tali contratti, il TAN utilizzato è sempre divergente dal TAE e la pagina 10 di 14 differenza tra TAN e TAE sarà tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Tale effetto, riguardato dalla prospettiva del mutuatario, acquista rilievo sotto il profilo, giuridicamente irrilevante, della maggiore o minore convenienza del piano prescelto ma, quanto alla sua validità, nulla può eccepirsi, costituendo una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (cfr. Cass. Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/05/2024, n. 15130, rv. 671092-02).
La mancata indicazione del TAE non può, quindi, considerarsi motivo di nullità del contratto o degli interessi pattuiti, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 538/2023 in sede di memoria n. 1 ex art. 171ter c.p.c. l'opponente ha, inoltre, sollecitato il rilevo d'ufficio della violazione dell'art. 2 comma 6 della Legge 130/1999 per i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti. È notorio come nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione si sia diffusa la prassi di esternalizzare l'attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, ma non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB, attraverso una sub-delega del cd. master servicer nei confronti dello special servicer. In merito a tale prassi, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione affermando il principio, condiviso dal
Tribunale, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli
pagina 11 di 14 e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. sez. III,
18/03/2024, n.7243).
Nell'avviso di cessione prodotto (doc. F comparsa di costituzione) Controparte_4
è stata indicata quale master servicer di ed quale special
[...] Controparte_1 Controparte_5
servicer della prima, fatta eccezione per le attività espressamente riservate al master servicer. Da tale specificazione può desumersi che la sub-delega non abbia carattere elusivo dell'art. 2 comma 6 legge
130/1999, in quanto il master service resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante. non è, dunque, Controparte_2 tenuta all'iscrizione all'albo dell'art. 106 TUB e deve, conseguentemente, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire.
L'opponente ha, inoltre, dedotto l'applicazione da parte della banca creditrice di interessi in misura superiore alla soglia d'usura. Tale doglianza è inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata formulata soltanto in sede di memoria ex art. 171ter c.p.c. a seguito del mutamento del rito, ed è, in ogni caso, infondata, in quanto l'opponente ha prospettato il superamento del tasso soglia in ragione della rilevanza non solo degli interessi corrispettivi bensì anche i quelli moratori. In giurisprudenza è, invece, consolidato il principio secondo cui “tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. sez. I, 05/05/2022, n. 14214).
Un'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente concerna la nullità parziale delle clausole di determinazione del tasso di interesse, in quanto tali clausole fanno riferimento all'indice Euribor, il cui pagina 12 di 14 valore sarebbe stato manipolato per effetto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra operatori finanziari.
Le allegazioni di parte attrice sono del tutto generiche e prive di un riferimento preciso al caso concreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust e dell'applicazione del tasso legale sostitutivo rispetto a quello previsto in contratto, in ragione della c.d. manipolazione dei tassi Euribor,
l'opponente avrebbero, infatti, dovuto fornire la prova: i) dell'effettiva esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
ii) della sua illiceità; iii) della partecipazione della banca convenuta a tale intesa;
iv) dei concreti effetti prodotti da tale intesa e dalla manipolazione dei tassi Euribor sul contratto sottoscritto (vedi sul punto Corte d'Appello di Milano, 29/3/2017). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. Cass. 12007/2024” (cfr. Cass. 03/05/2024, n.12007).
Inoltre, colgono nel segno le osservazioni di secondo cui tale provvedimento euro- Controparte_1 unitario non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto l'accertamento da parte della
Commissione Antitrust Europea dell'intesa restrittiva vietata dall'art. 101 TFUE copre il solo periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 e non l'arco temporale relativo ai mutui in questione. Difatti, il mutuo n. 0B02061081143/2011 è stato stipulato in data 28.11.2011; mentre il mutuo n.
600061300784 è stato concluso il 14.12.2007, ma l'erogazione della somma mutuata – nella cui quietanza sono state specificate le condizioni economiche – risale al 30.7.2009, sicché l'applicazione del tasso d'interesse calcolato sulla base dell'indice Euribor concerne un'epoca successiva al periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, in relazione a cui non vi è dunque alcuna evidenza di manipolazione dell'indice, non essendovi alcun provvedimento che l'abbia accertata.
pagina 13 di 14 Infine, è inammissibile, in quanto formulata tardivamente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione circa la decadenza di dal beneficio della rateazione e l'eventuale Parte_1
illegittimità del recesso della mutuante.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere rigettata e deve essere dichiarata la Parte_1
validità ed efficacia dei titoli esecutivi e del precetto relativi alla procedura esecutiva immobiliare R.G.
n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale intestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite a favore di che sono liquidate sulla base dei parametri Controparte_1
ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e dichiara la validità ed efficacia dei titoli esecutivi e Parte_1
del precetto relativi alla procedura esecutiva immobiliare R.G.n. 52/2021 pendente davanti al Tribunale intestato;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_1
9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 12.11.2025
Il Giudice
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