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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2018/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Crudele e dell'avv. Domenico Livio Parte_1
Albanese; attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gaetano CP_1
Caputo;
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Laera;
CP_2
convenuti nonché contro
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Polito;
terza chiamata
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato a comparire per l'udienza del 25/05/2017 il Parte_1 dott. e l'ASL Bari, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento CP_2 delle conclusioni di seguito riportate: “NEL MERITO 1 Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale e solidale del Dott. e della , quest'ultima in persona del suo legale CP_2 CP_1 rappresentante pro-tempore, in relazione alla errata diagnosi e/o alla non necessità dell'intervento chirurgico eseguito in danno del sig. in data 27/10/2014 e, per l'effetto, li condanni Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore come innanzi meglio specificati e di seguito riportati al punto 6 lettere a,b,c,d,e,f,g. 2 Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale e solidale del Dott. e della quest'ultima in CP_2 CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in relazione all'omesso o, ove esistente, invalido consenso informato e, per l'effetto, previa valutazione della violazione dei principi di rango costituzionale come indicati in narrativa, li condanni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore in misura non inferiore ad € 150.000,00, ovvero nella diversa misura equitativamente determinata anche tenuto conto del danno non patrimoniale conseguito. 3 Nell'ipotesi in cui venga preliminarmente accertata la necessità dell'intervento chirurgico e quindi non accolta la domanda sub 1), accerti e dichiari comunque la responsabilità contrattuale e solidale del Dott. e della , quest'ultima in persona del suo legale CP_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, in relazione alla condotte od omissioni colpose o dolose tenute nel corso dell'intervento chirurgico e rispetto al verificarsi dell'evento di danno del 27/10/2014 nonché dei danni conseguenza dei successivi ricoveri ospedalieri presso l' Controparte_5
come descritti in narrativa e quindi in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore. 4 Accerti e dichiari, pertanto la conseguente concorrente responsabilità civile della ASL BARI, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per il fatto illecito ascritto al Dott. e a tutti gli operatori CP_2
sanitari che hanno assistito il sig. nel corso di tutti i ricoveri ospedalieri, di cui in Parte_1 narrativa, presso l' di Altamura. 5 Per l'effetto, ai sensi degli Controparte_5
artt. 2, 3, 19,30 e 31 della Costituzione nonché degli art. 1173, 1321, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 del codice civile nonché, in generale, dei principi informatori della responsabilità sanitaria in ambito contrattuale (e/o da contatto sociale) ed, ove occorra, non contrattuale, accerti e dichiari l'obbligo dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di risarcire, in favore dell'attore i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente derivati o riconducibili all'intervento chirurgico del 27/10/2014 e ai ricoveri successivi indicati in narrativa. 6 Per l'effetto, in via principale, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore dell'attore: a) a titolo di danno biologico da lesione della propria integrità psico-fisica, quantificabile nella misura del 40%, alla somma di € 273.152,00, in applicazione delle tabelle previste dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano,
Tabella 2014; b) a titolo di autonomo danno morale soggettivo ed un autonomo danno esistenziale, anch'essi della massima portata, risarcibili attraverso la personalizzazione nella misura massima (+25%) delle somme dovute per il danno biologico, e quindi della ulteriore somma di € 68.288,00 (€
273.152,00 x 25%); c) a titolo di danno alla propria vita di relazione con insovvertibile compromissione della funzione procreativa, a risarcire in misura non inferiore ad € 150.000,00, ovvero nella diversa misura a determinarsi in via equitativa pura;
d) a titolo di danno da perdita di chances di guarigione, risarcibile in via equitativa nella misura indicativa di euro 100.000,00; e) a titolo di danno patrimoniale da invalidità/inabilità temporanea, assoluta e parziale, risarcibile nella misura giornaliera (pro-die dalla data dell'evento (27/10/2014 e sino al 25/04/2015 (comprensivo quindi dei ricoveri e dei periodi di convalescenza) di € 145,00 x 180 giorni= € 26.100,00; f) a titolo di danno patrimoniale per spese sostenute per i trattamenti sanitari e gli esami diagnostici che allo stato si quantificano documentalmente in Euro 828,52, con espressa riserva di ogni ulteriore ragione, azione e diritto, nonché di ogni ulteriore specificazione e quantificazione, anche in ragione della possibile evoluzione del riferito quadro clinico;
g) a titolo di danno patrimoniale, consistente nel costo delle prestazioni di consulenza rese dal Dr. , dalla Dott.ssa e dal Persona_1 Per_2
Dott. ad oggi ammontanti ad € 2.276,00; 7) In subordine, per ciascuno dei titoli Persona_3
dedotti, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore dell'attore di quelle somme, eventualmente diverse, che dovessero risultare dovute o di giustizia all'esito delle risultanze processuali i della eventuale C.T.U., ove occorra anche in via equitativa o in applicazione di differenti criteri di calcolo, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, a quantificarsi dalla data dell'evento (o, in subordine, dalla diversa decorrenza che risulterà fissata) al futuro soddisfo nonché interessi anatocistici e compensativi, emettendo la correlativa declaratoria di condanna. 8) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
A sostegno della domanda il ha allegato che: Pt_1
- in data 14/03/2014 si sottoponeva a visita specialistica urologica presso l'ambulatorio privato del dott. , il quale, all'esito della visione e valutazione degli esami dallo stesso CP_2
precedentemente suggeriti e/o eseguiti (esame dello sperma ed ecocolordoppler), concludeva per una diagnosi di “varicocele sin. III° con astenospermia”, consigliando intervento chirurgico;
- in data 27/10/2014 veniva sottoposto ad intervento in elezione di “Allacciatura e sezione vasi spermatici. Asportazione di varicocele e idrocele” presso l' in Controparte_5
Altamura, eseguito dal Primario Urologo Dott. ; nella stessa giornata veniva dimesso CP_2
con la prescrizione di una terapia analgesica e antibiotica, nonostante avvertisse una sensazione di malessere generale di cui informava i sanitari;
- in data 30/10/2014, persistendo la sintomatologia già manifestata in occasione delle dimissioni, si recava presso il presidio ospedaliero ed il Dott. gli prescriveva un nuovo ciclo farmacologico;
CP_2
- in data 31/10/2014 si recava nuovamente al Pronto Soccorso, dove veniva ricoverato per la diagnosi di orchiepididimite sinistra e successivamente dimesso in data 07/11/2014; nel corso del ricovero veniva sottoposto ad esami ematochimici, i quali evidenziavano un aumento considerevole dei globuli bianchi, ed a visita oculistica poiché manifestava una alterazione del visus;
- in data 10/11/2014, a causa di intesi dolori addominali, seguiva ulteriore ricovero presso il medesimo presidio ospedaliero, dove gli esami ematochimici evidenziavano ancora l'infezione in corso, ma la tac addominale e l'ecografia non segnalavano urgenza chirurgiche in atto e la visita urologica eseguita in regime di ricovero rappresentava un quadro di “normalità” dei testicoli;
- in data 12/11/2014 veniva dimesso con diagnosi di “addominalgia” e prescrizione di terapia a base di antibiotico e gastroprotettore;
- due giorni dopo le dimissioni veniva soccorso dal 118 e ricoverato d'urgenza per forti dolori addominali presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA);
l'ecocolordoppler eseguito forniva esiti opposti rispetto alla diagnosi resa presso l' Controparte_5
manifestando un irreversibile arresto della circolazione testicolare, e gli esami ematochimici
[...]
confermavano l'infezione ancora in corso;
- in data 17/11/2014 veniva dimesso, ma seguivano ulteriori ricoveri presso il medesimo centro ospedaliero in data 01/12/2014 e 21/12/2014 causati da dolori addominali, cui seguivano dimissioni volontarie del 24/12/2014;
- persistendo la intensa dolenzia testicolare, si recava a visita dal Prof. Dott. , direttore delle Per_4
U.O.C. di Urologia Universitaria di Bari che, a seguito di ECD scrotale e spermiogramma, diagnosticava un infarto testicolare iatrogeno consigliando l'intervento di orchiectomia sinistra con protesizzazione;
- in data 24/03/2015 veniva sottoposto ad intervento di orchiectomia sinistra con posizionamento di protesi in silicone a sinistra sul fondo della borsa scrotale;
l'esame istologico del testicolo asportato riportava una diffusa atrofia e necrosi dei tuboli seminiferi e con infiltrazione flogistica cronica aspecifica e fibrosi interstiziale.
L'attore, contestando l'errore diagnostico nell'indicazione dell'intervento chirurgico e la violazione del consenso informato ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni previamente riportate.
Con comparsa depositata in data 3/05/2017 si è costituito in giudizio il dott. , il quale CP_2
ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiama in causa della Controparte_3
nel merito ha contestato l'an e il quantum debeatur e domandato il rigetto della domanda,
[...] mentre in via gradata, in ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, ha chiesto: “di dichiarare obbligata sia l' , sia la terza chiamata , in persona del suo legale CP_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in base alle loro qualità specifiche e considerati, altresì, i limiti dei massimali previsti nelle polizze contratte ed in forza del disposto normativo di cui all'ex art. 1910
c.c., a tenere indenne il Dott. da quanto potesse essere tenuto a pagare o condannato CP_2
a pagare, anche in ordine alle spese legali sostenute ed anticipate per la propria difesa”.
Con provvedimento dell'11/05/2017 è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
Con comparsa depositata il 21/09/2017, si è costituita l' che ha richiamato le Controparte_6 condizioni di polizza da intendersi “a secondo rischio” nel caso di ricorrenza della copertura Cont assicurativa da parte della ha, dunque, chiesto: “1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea con vittoria delle spese di lite;
2) IN VIA SUBORDINATA: nella ipotesi di accoglimento anche parziale di essa accogliere la domanda di garanzia proposta dal convenuto Dott. nei CP_2
confronti della concludente ma con le seguenti limitazioni:
2.a) Nella misura eccedente il massimale della eventuale polizza che copra i rischi da R.C. per la o comunque del tetto della garanzia CP_1 offerta direttamente dalla al proprio dipendente;
2.b)Nella misura massima di € 500.000,00 CP_1
per sorte capitale, accessori e spese, importo pari al massimale di polizza convenuto;
2.c) Nella ipotesi che tra i motivi di accoglimento della domanda sussista quello della mancanza o inadeguatezza del “consenso informato” dichiarare che dovrà restare a carico dell'assicurato come
“scoperto” una quota pari al 10% della somma risarcitoria riconosciuta come dovuta, con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 40.000,00. 2.d) Con compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento reso del 12/10/2017 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. e, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'ASL BARI.
Con comparsa depositata il 18/10/2017 si è costituita in giudizio la ASL BARI che ha contestato le allegazioni attoree deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità; ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda;
nel caso di accoglimento ha domandato: “di ritenere applicabile, in sede di liquidazione del danno, le norme di cui alla legge n. 189/12, c.d. ove dalla CTU medico- CP_7 legale emerga un danno biologico inferiore al 10%”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento della
C.T.U. medico legale stante l'inammissibilità della prova orale articolata da parte attorea sui capitoli formulati con il deposito della seconda memoria istruttoria in termini generici, valutativi e negativi;
matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.3.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento. In via preliminare, con note difensive depositate il 19/12/2023, l'attore ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il CTU, nello svolgimento della sua attività, avrebbe utilizzato documentazione non previamente allegata dalle parti.
La doglianza è infondata.
Parte attorea ha allegato quanto di seguito testualmente riportato “Sulla sintomaticità del varicocele del il CTU affida tale conclusione all'evidenza risultante dalla cartella clinica, per sua stessa Pt_1
ammissione acquisita in occasione delle operazioni di consulenza, redatta dallo stesso convenuto
Dott. . CP_2
Orbene, detta cartella clinica è stata depositata in atti al momento della costituzione in giudizio del dott. intervenuta telematicamente il 03.05.2017 (all. n. 2) comprensiva del modulo di CP_2 consenso informato. La locuzione adoperata dall'ausiliario “acquisita in occasione delle operazioni di Consulenza” deve essere intesa nel senso che la CTU ha avuto accesso alla cartella clinica ed a tutti gli allegati versati in atti, al momento dell'avvio delle operazioni peritali.
Giova aggiungere che male avrebbe operato il CTU se non avesse considerato la documentazione sanitaria tempestivamente prodotta.
Sempre preliminarmente, la responsabilità dei convenuti ha natura contrattuale, rispettivamente, ex artt. 1218 e 1228 c.c. per la struttura sanitaria ASL Bari in ragione del c.d. contratto di spedalità ed ex artt. 1173 e 1218 c.c. per l'esercente in ragione degli obblighi di buona fede, CP_2
diligenza e protezione sorti nei confronti del paziente. Immediato precipitato applicativo del suindicato inquadramento è il corretto riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, che il costante orientamento della Suprema Corte ha divisato nei seguenti termini: “ […] il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente
o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez.
Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019,
n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n.
20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento
(o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808)”. (così Cort. Cass., Sez. III, n.
5922/2024). Più nel dettaglio, è precipuo compito del giudice di merito accertare “ […] la sussistenza di un «duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d'insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio,
è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). (...) Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata
l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore»
(Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n. 28992)” (così Cort. Cass., Sez. III, n. 5632/2023).
Tanto chiarito nel caso di specie deve procedersi allo scrutinio di tre distinti aspetti: a) se l'intervento di varicocele fosse indicato;
b) se le conseguenze patite dal siano addebitabili a responsabilità Pt_1
del personale sanitario;
c) se possa ritenersi validamente acquisito il consenso informato.
Per quanto attiene al primo profilo il ha allegato di esser stato sottoposto ad intervento di Pt_1 correzione del varicocele “pur in assenza di sintomatologia dolorosa”; orbene, detto presupposto è contraddetto dalle risultanze della cartella clinica prodotta in atti sin dalla costituzione del dott.
[...]
che, nella parte dedicata all'anamnesi prossima, reca la seguente dicitura: “varicocele sin. II, III CP_2 sintomatico, oligoastenospermia (…)”.
Il CTU, dott.ssa specialista in medicina legale, ha sul punto, precisato “Resta dunque da Per_5
comprendere se il sig. fu correttamente valutato dal dott. e se, dunque, Parte_1 CP_2 ricorressero le indicazioni all'esecuzione dell'intervento di sclerotizzazione anterograda secondo
TA. Proprio a causa della alta prevalenza del quadro clinico anche in soggetti assolutamente asintomatici, a tutto l'anno 2018 (4 anni dopo il caso di specie) esistevano ancora delle controversie sulle indicazioni al trattamento. Ancora oggi, non esistono linee guida basate sull'evidenza e tutte le raccomandazioni sono formulate come suggerimenti. L'Associazione Europea di Urologia (EAU) comunque stabilisce come indicazioni al trattamento: “(…) varicocele associato ad anomalie spermatiche patologiche;
varicocele sintomatico” (…) Alla luce di quanto detto, ricorrevano almeno due indicazioni al trattamento, ovvero quelle sottolineate nell'elenco precedente. In verità, tuttavia, come documentato dalla cartella clinica acquisita in occasione delle operazioni peritali, il varicocele del sig. era sintomatico, e pertanto candidabile a chirurgia mininvasiva secondo Parte_1
CP_8
Orbene, pur volendo elidere una delle condizioni a sostegno della esecuzione dell'intervento, ossia quella relativa alla astenospermia (anomalia del liquido seminale caratterizzata da una riduzione della mobilità che può ostacolare la fecondazione) in forza del referto dello spermiogramma eseguito il
24.02.2014, rilasciato dal C.P. “Medical Services” S.r.L. e prodotto in atti dallo stesso , non Pt_1
ricorre alcun elemento atto a confutare la natura sintomatica del varicocele [“la sola presenza di un varicocele di III grado sintomatico era indicazione di per sé sufficiente per l'esecuzione del trattamento chirurgico”] così come riportata in cartella clinica, né sono state articolate istanze istruttorie atte a sconfessare la risultanza documentale, né allegati fatti secondari da cui inferire che l'asserita sintomatologia potesse rappresentare un errore diagnostico.
Invero, è proprio prestando adesione alla circostanza che il varicocele risulti abitualmente asintomatico e che per tal motivo, spesso, venga scoperto in occasione di altri accertamenti, che il contegno dell'attore, sottopostosi spontaneamente ad un controllo urologico senza altre ragioni, fa propendere, anche in via indiziaria, a favore della sintomaticità del varicocele, asseverando le già dirimenti risultanze documentali.
In ordine all'indicato aspetto, peraltro, deve quantomeno presumersi che il carattere sintomatico o meno del varicocele non rientri tra le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione espresse dai sanitari, ma nella raccolta delle notizie anamnestiche e sotto tale aspetto, la cartella clinica riveste natura di atto pubblico munito di fede privilegiata di cui all'articolo
2700 c.c. in base al principio secondo il quale le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.
2699 e segg. cod. civ., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. (Cfr. Corte di cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011, Rv. 620437; CdA Bari n. 324/2017).
L'unico soggetto che avrebbe potuto riferire ai curanti della condizione sintomatologica era l'attore, non essendo desumibile la stessa in altro modo.
In ordine al secondo profilo di indagine la tecnica adottata dal dott. fu la CP_2 sclerotizzazione o sclerosi anterograda secondo TA da intendersi “metodica di prima scelta nel trattamento del varicocele monolaterale e bilaterale, sia primitivo che recidivo in quanto ha il vantaggio di essere minimamente invasiva (è necessaria una piccola incisione scrotale senza apertura della parete addominale con cicatrice praticamente non visibile dopo poco tempo)” [cfr. pag. 30 della consulenza].
Il CTU ha aggiunto “tale procedura fu correttamente eseguita in regime di day surgery avendo una durata di circa 1 ora” e concluso “Tutto quello che ebbe successivamente a verificarsi rientra nel concerto delle complicanze che sono ammesse da dette metodiche, anche laddove eseguite secondo quando leges artis richiesto. (…) il danno susseguente alla procedura chirurgica è da porsi in nesso di causalità con il trattamento chirurgico indipendentemente dalla sussistenza di una condotta colposa dei Sanitari” (cfr. pag. 34 della CTU) [ “Ai quesiti n° 9 e 10 (rectius n. 11 e n. 12) non vi è alcuna risposta da prestare da parte del sottoscritto C.T.U. in quanto gli stessi fanno riferimento al caso di
“violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza” e di “opera professionale prestata per malattia connotata da prognosi grave ed il più volte letale”, circostanze che non ricorrono nel caso del sig. ” cfr. pag. 37 primo alinea della consulenza in atti]. Parte_1
Lo stato del testicolo sinistro del ET, progressivamente peggiorato nel decorso post-operatorio fino a concretizzarsi in una “orchialgia sinistra invalidante ed atrofia testicolare” (cfr. all. nn. 7, 8, 10 e 15 atto di citazione), rientra in quel nugolo di eventi che la CTU correla, in modo prevedibile e non evitabile, all'esecuzione della sclerotizzazione secondo TA: “Le complicanze riportate dallo stesso ideatore della tecnica, sono costituite da ematomi scrotali 2,2%, epididimiti 0,3%, CP_8
atrofia testicolare 0,6%.”. Anche altri Autori, quali e , oltre a confermare la Persona_6 Per_7
validità della tecnica, riportano rispettivamente il 16,6% ed il 6% di funicolite. ed al. Pt_2
riportano la loro esperienza su dieci casi riferendo la comparsa di funicolite su tre pazienti ed un caso di orchiepididimite chimica, caratterizzata da dolori violenti, trattati con terapia analgesica ed antiinfiammatoria, alla quale è conseguita l'atrofia del testicolo. Lo stesso TA in un altro articolo riporta una percentuale di complicanze del 4% e dopo 4000 casi riporta 5 casi di atrofia testicolare come conseguenza di sclerosi dell'arteria testicolare indotta dall'agente sclerosante”.
Le indicazioni del CTU, invero, devono essere correttamente declinate al fine di chiarire la rilevanza del lemma «complicanza», a più riprese utilizzato dall'elaborato peritale e dalle difese dei convenuti.
Infatti, la più recente giurisprudenza della Corte regolatrice sul punto evidenza: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile
o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” ( cfr. C. n. 35024/2022). Tanto chiarito, nel presente giudizio, l'accertamento in concreto della non prevedibilità o non evitabilità, da doversi ritenere tra loro alternative e non cumulative (ibidem in motivazione), per quanto esposto, porta all'esclusione della responsabilità degli esercenti sanitari, i quali hanno correttamente adempiuto all'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2 c.c., in quanto gli eventi infausti occorsi al , descritti dalla letteratura scientifica e puntualmente richiamati dalla Pt_1
CTU, erano non evitabili pur adoperando la migliore diligenza professionale.
A fronte di quanto esposto non colgono nel segno le argomentazioni attoree. In prima battuta, del tutto inconferente risulta il richiamo effettuato alla giurisprudenza di legittimità in materia di interventi routinari (cfr. pag. 12 note difensive udienza del 21/02/2024), nella misura in cui non si confronta con le risultanze della CTU, nella quale si registra l'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento di scleroembolizzazione e l'eventus damni, escludendo al contempo la violazione delle leges artis, essendo l'evento verificatosi prevedibile, ma non prevenibile.
Preme aggiungere che le argomentazioni adottate negli atti di costituzione in giudizio concretizzano mere difese;
ne consegue che alcuna supplenza del CTU possa ravvisarsi in relazione agli oneri probatori incombenti sulle parti, peraltro adempiuti mediante la richiamata produzione documentale
[sulla rilevabilità “dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa” cfr. Cass., Sez. Unite,
n. 3086/2022; Cort. Cass., Sez. III, n. 12980/2020].
Da ultimo, i restanti profili di culpa in esecutivis lamentati dall'attore, quali gli asseriti errori diagnostici occorsi duranti i ricoveri del 30/10/2014, 31/10/2014, 10/11/2014 presso l'
[...]
e l'omessa indagine flebografica in epoca precedente all'intervento chirurgico, Controparte_5
risultano non fondati. I primi non si confrontano con le controdeduzioni rassegnate dal CTU, nelle quali si evidenzia come uno iato di due giorni intercorrente tra l'ultimo ricovero diagnostico presso l' e quello presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Miulli di Controparte_5
Acquaviva delle Fonti ben potrebbe giustificare le diversità diagnostiche riportate, senza doversi necessariamente riscontrare un addebito colposo in ordine all'operato dei sanitari della prima struttura
(cfr. amplius pag. 43 CTU); quanto all'asserita omessa indagine flebografica, questa non tiene conto della cartella di Day Surgery (cfr. All. 2 costituzione che dà atto del “previo controllo CP_2 flebografico”.
La doglianza afferente alla violazione del consenso informato non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
In via preliminare deve rilevarsi la contraddittorietà delle allegazioni attoree.
In sede di introduzione del giudizio l'attore ha dedotto l'assenza del consenso informato in atti [“in ogni caso, salvo smentita documentale, nella documentazione sanitaria acquisita dal sig. Pt_1 attraverso formali richieste di rilascio delle cartelle cliniche relative ai periodi di degenza ospedaliera non vi è traccia alcuna del consenso informato” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione)].
Ora, il non ha prodotto alcun atto afferente al ricovero del ricovero in day surgery del 27.10.2014 Pt_1
se non i cartellini di accesso e dimissioni dal presidio ospedaliero di Altamura. La cartella clinica, munita di consenso informato, è stata prodotta dal convenuto dott. in sede di costituzione. A CP_2
seguito di detta produzione l'attore ne ha eccepito “l'inesistenza” e ciò in quanto “a causa dell'errata diagnosi comunque non sarebbe mai potuto validamente avvenire né tantomeno è avvenuto un incontro di volontà efficace in relazione a un contenuto di informazione (necessità dell'intervento chirurgico) medica assolutamente carente e fuorviante” (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.).
Ora, acclarata l'assenza di profili di errore diagnostico o chirurgico, il ET ha ancorato detta violazione riconducendola sia al danno alla salute che all'autodeterminazione (cfr. pag. 7 terzultimo alinea e pagg. ss. e pag. 10 ultimo alinea dell'atto introduttivo).
Entrambi i profili non sono stati oggetto di allegazione specifica e risultano, all'esito della fase istruttoria, indimostrati.
L'inadempimento all'acquisizione del consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (cfr. pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Ora, detta violazione posta in relazione al secondo dei profili indicati (lesione del diritto alla salute)
è indimostrata. L'allegazione e la prova dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato costituisce, difatti, elemento integrante del nesso eziologico (a carico di parte attorea ex art. 2697 c.c.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel caso di lesione del diritto all'autodeterminazione si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo
(o danno-evento), il quale non costituisce ex se danno risarcibile essendo questo predicabile se, e solo se, a causa del deficit informativo il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Anche rispetto a tale voce di danno l'onere assertivo e probatorio è rimasto inadempimento.
Deve aggiungersi che dall'analisi del compendio probatorio emerge, invero, il corretto adempimento all'onere informativo da parte dei sanitari che ebbero in cura il . Pt_1
In particolare, nella cartella di Day-Surgery vi è una specifica sezione dedicata al consenso informato, dove vengono esplicitamente citati: la tipologia di intervengo programmato;
le modalità di esecuzione;
i possibili rischi operatori;
le possibili le conseguenze ossia: 1) ematoma;
2) dolore post operatorio, 3) epididimite, 4) atrofia testicolare (cfr. all. 2 comparsa di costituzione . Il CP_2
modulo reca la sottoscrizione del paziente e del medico operante. Le predette modalità di acquisizione del consenso risultano conformi alle indicazioni della Corte regolatrice, per le quali
“[…] al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass. n.
31026/2023)” (cfr. Cort. Cass., Sez. III, n. 3085/2024). Deve peraltro evidenziarsi che solo l'art. 1, comma 4 L. 219/2017 ha sancito l'obbligo di documentare il consenso in forma scritta.
La difesa attorea, che postula l'assenza e l'incompletezza del dato, si riduce ad una mera petizione di principio dal momento che non offre alcun principio di allegazione contraria atta a sconfessare il dato documentale. Quest'ultimo, anzi, risulta completo e veritiero, dal momento che, come rilevato nella stessa relazione peritale, segnala, quali possibili “complicanze”, quegli eventi che, infaustamente, si sono verificati a danno del . Pt_1
Giova, infine, evidenziare che il modulo di consenso informato non risulta affatto un mero prestampato, ma reca a mano la indicazione della patologia (“varicocele sin. III”) la tipologia di intervento che sarebbe stata eseguita, la tipologia di anestesia che sarebbe stata praticata (“locale”) le possibili complicanze successive all'intervento.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate con decreto dell'11.2.2025, sono regolate secondo soccombenza e causazione in applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 (tab n. 2, finca n. 6 applicati gli aumenti di cui all'art. 6 nella misura che si reputa congrua del 10% - disputatum) e le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 in relazione alla fase di istruzione /trattazione ed alla ulteriore decisoria stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite che liquida, in favore del dott. Parte_1 CP_2
, in euro 518,00 per esborsi documentali ed in euro 15.586,45 per compensi professionali oltre
[...]
rimborso. forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della e della Parte_1 CP_1
che liquida, in favore di ognuna, in euro 15.586,45 a titolo di Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU salva la solidarietà esterna di tutte Parte_1
le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alberto Fiermonte.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2018/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Crudele e dell'avv. Domenico Livio Parte_1
Albanese; attore contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gaetano CP_1
Caputo;
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Laera;
CP_2
convenuti nonché contro
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Polito;
terza chiamata
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato a comparire per l'udienza del 25/05/2017 il Parte_1 dott. e l'ASL Bari, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento CP_2 delle conclusioni di seguito riportate: “NEL MERITO 1 Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale e solidale del Dott. e della , quest'ultima in persona del suo legale CP_2 CP_1 rappresentante pro-tempore, in relazione alla errata diagnosi e/o alla non necessità dell'intervento chirurgico eseguito in danno del sig. in data 27/10/2014 e, per l'effetto, li condanni Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore come innanzi meglio specificati e di seguito riportati al punto 6 lettere a,b,c,d,e,f,g. 2 Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale e solidale del Dott. e della quest'ultima in CP_2 CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in relazione all'omesso o, ove esistente, invalido consenso informato e, per l'effetto, previa valutazione della violazione dei principi di rango costituzionale come indicati in narrativa, li condanni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore in misura non inferiore ad € 150.000,00, ovvero nella diversa misura equitativamente determinata anche tenuto conto del danno non patrimoniale conseguito. 3 Nell'ipotesi in cui venga preliminarmente accertata la necessità dell'intervento chirurgico e quindi non accolta la domanda sub 1), accerti e dichiari comunque la responsabilità contrattuale e solidale del Dott. e della , quest'ultima in persona del suo legale CP_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, in relazione alla condotte od omissioni colpose o dolose tenute nel corso dell'intervento chirurgico e rispetto al verificarsi dell'evento di danno del 27/10/2014 nonché dei danni conseguenza dei successivi ricoveri ospedalieri presso l' Controparte_5
come descritti in narrativa e quindi in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore. 4 Accerti e dichiari, pertanto la conseguente concorrente responsabilità civile della ASL BARI, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per il fatto illecito ascritto al Dott. e a tutti gli operatori CP_2
sanitari che hanno assistito il sig. nel corso di tutti i ricoveri ospedalieri, di cui in Parte_1 narrativa, presso l' di Altamura. 5 Per l'effetto, ai sensi degli Controparte_5
artt. 2, 3, 19,30 e 31 della Costituzione nonché degli art. 1173, 1321, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 del codice civile nonché, in generale, dei principi informatori della responsabilità sanitaria in ambito contrattuale (e/o da contatto sociale) ed, ove occorra, non contrattuale, accerti e dichiari l'obbligo dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di risarcire, in favore dell'attore i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente derivati o riconducibili all'intervento chirurgico del 27/10/2014 e ai ricoveri successivi indicati in narrativa. 6 Per l'effetto, in via principale, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore dell'attore: a) a titolo di danno biologico da lesione della propria integrità psico-fisica, quantificabile nella misura del 40%, alla somma di € 273.152,00, in applicazione delle tabelle previste dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano,
Tabella 2014; b) a titolo di autonomo danno morale soggettivo ed un autonomo danno esistenziale, anch'essi della massima portata, risarcibili attraverso la personalizzazione nella misura massima (+25%) delle somme dovute per il danno biologico, e quindi della ulteriore somma di € 68.288,00 (€
273.152,00 x 25%); c) a titolo di danno alla propria vita di relazione con insovvertibile compromissione della funzione procreativa, a risarcire in misura non inferiore ad € 150.000,00, ovvero nella diversa misura a determinarsi in via equitativa pura;
d) a titolo di danno da perdita di chances di guarigione, risarcibile in via equitativa nella misura indicativa di euro 100.000,00; e) a titolo di danno patrimoniale da invalidità/inabilità temporanea, assoluta e parziale, risarcibile nella misura giornaliera (pro-die dalla data dell'evento (27/10/2014 e sino al 25/04/2015 (comprensivo quindi dei ricoveri e dei periodi di convalescenza) di € 145,00 x 180 giorni= € 26.100,00; f) a titolo di danno patrimoniale per spese sostenute per i trattamenti sanitari e gli esami diagnostici che allo stato si quantificano documentalmente in Euro 828,52, con espressa riserva di ogni ulteriore ragione, azione e diritto, nonché di ogni ulteriore specificazione e quantificazione, anche in ragione della possibile evoluzione del riferito quadro clinico;
g) a titolo di danno patrimoniale, consistente nel costo delle prestazioni di consulenza rese dal Dr. , dalla Dott.ssa e dal Persona_1 Per_2
Dott. ad oggi ammontanti ad € 2.276,00; 7) In subordine, per ciascuno dei titoli Persona_3
dedotti, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore dell'attore di quelle somme, eventualmente diverse, che dovessero risultare dovute o di giustizia all'esito delle risultanze processuali i della eventuale C.T.U., ove occorra anche in via equitativa o in applicazione di differenti criteri di calcolo, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, a quantificarsi dalla data dell'evento (o, in subordine, dalla diversa decorrenza che risulterà fissata) al futuro soddisfo nonché interessi anatocistici e compensativi, emettendo la correlativa declaratoria di condanna. 8) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
A sostegno della domanda il ha allegato che: Pt_1
- in data 14/03/2014 si sottoponeva a visita specialistica urologica presso l'ambulatorio privato del dott. , il quale, all'esito della visione e valutazione degli esami dallo stesso CP_2
precedentemente suggeriti e/o eseguiti (esame dello sperma ed ecocolordoppler), concludeva per una diagnosi di “varicocele sin. III° con astenospermia”, consigliando intervento chirurgico;
- in data 27/10/2014 veniva sottoposto ad intervento in elezione di “Allacciatura e sezione vasi spermatici. Asportazione di varicocele e idrocele” presso l' in Controparte_5
Altamura, eseguito dal Primario Urologo Dott. ; nella stessa giornata veniva dimesso CP_2
con la prescrizione di una terapia analgesica e antibiotica, nonostante avvertisse una sensazione di malessere generale di cui informava i sanitari;
- in data 30/10/2014, persistendo la sintomatologia già manifestata in occasione delle dimissioni, si recava presso il presidio ospedaliero ed il Dott. gli prescriveva un nuovo ciclo farmacologico;
CP_2
- in data 31/10/2014 si recava nuovamente al Pronto Soccorso, dove veniva ricoverato per la diagnosi di orchiepididimite sinistra e successivamente dimesso in data 07/11/2014; nel corso del ricovero veniva sottoposto ad esami ematochimici, i quali evidenziavano un aumento considerevole dei globuli bianchi, ed a visita oculistica poiché manifestava una alterazione del visus;
- in data 10/11/2014, a causa di intesi dolori addominali, seguiva ulteriore ricovero presso il medesimo presidio ospedaliero, dove gli esami ematochimici evidenziavano ancora l'infezione in corso, ma la tac addominale e l'ecografia non segnalavano urgenza chirurgiche in atto e la visita urologica eseguita in regime di ricovero rappresentava un quadro di “normalità” dei testicoli;
- in data 12/11/2014 veniva dimesso con diagnosi di “addominalgia” e prescrizione di terapia a base di antibiotico e gastroprotettore;
- due giorni dopo le dimissioni veniva soccorso dal 118 e ricoverato d'urgenza per forti dolori addominali presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA);
l'ecocolordoppler eseguito forniva esiti opposti rispetto alla diagnosi resa presso l' Controparte_5
manifestando un irreversibile arresto della circolazione testicolare, e gli esami ematochimici
[...]
confermavano l'infezione ancora in corso;
- in data 17/11/2014 veniva dimesso, ma seguivano ulteriori ricoveri presso il medesimo centro ospedaliero in data 01/12/2014 e 21/12/2014 causati da dolori addominali, cui seguivano dimissioni volontarie del 24/12/2014;
- persistendo la intensa dolenzia testicolare, si recava a visita dal Prof. Dott. , direttore delle Per_4
U.O.C. di Urologia Universitaria di Bari che, a seguito di ECD scrotale e spermiogramma, diagnosticava un infarto testicolare iatrogeno consigliando l'intervento di orchiectomia sinistra con protesizzazione;
- in data 24/03/2015 veniva sottoposto ad intervento di orchiectomia sinistra con posizionamento di protesi in silicone a sinistra sul fondo della borsa scrotale;
l'esame istologico del testicolo asportato riportava una diffusa atrofia e necrosi dei tuboli seminiferi e con infiltrazione flogistica cronica aspecifica e fibrosi interstiziale.
L'attore, contestando l'errore diagnostico nell'indicazione dell'intervento chirurgico e la violazione del consenso informato ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni previamente riportate.
Con comparsa depositata in data 3/05/2017 si è costituito in giudizio il dott. , il quale CP_2
ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiama in causa della Controparte_3
nel merito ha contestato l'an e il quantum debeatur e domandato il rigetto della domanda,
[...] mentre in via gradata, in ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, ha chiesto: “di dichiarare obbligata sia l' , sia la terza chiamata , in persona del suo legale CP_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in base alle loro qualità specifiche e considerati, altresì, i limiti dei massimali previsti nelle polizze contratte ed in forza del disposto normativo di cui all'ex art. 1910
c.c., a tenere indenne il Dott. da quanto potesse essere tenuto a pagare o condannato CP_2
a pagare, anche in ordine alle spese legali sostenute ed anticipate per la propria difesa”.
Con provvedimento dell'11/05/2017 è stata autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
Con comparsa depositata il 21/09/2017, si è costituita l' che ha richiamato le Controparte_6 condizioni di polizza da intendersi “a secondo rischio” nel caso di ricorrenza della copertura Cont assicurativa da parte della ha, dunque, chiesto: “1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea con vittoria delle spese di lite;
2) IN VIA SUBORDINATA: nella ipotesi di accoglimento anche parziale di essa accogliere la domanda di garanzia proposta dal convenuto Dott. nei CP_2
confronti della concludente ma con le seguenti limitazioni:
2.a) Nella misura eccedente il massimale della eventuale polizza che copra i rischi da R.C. per la o comunque del tetto della garanzia CP_1 offerta direttamente dalla al proprio dipendente;
2.b)Nella misura massima di € 500.000,00 CP_1
per sorte capitale, accessori e spese, importo pari al massimale di polizza convenuto;
2.c) Nella ipotesi che tra i motivi di accoglimento della domanda sussista quello della mancanza o inadeguatezza del “consenso informato” dichiarare che dovrà restare a carico dell'assicurato come
“scoperto” una quota pari al 10% della somma risarcitoria riconosciuta come dovuta, con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 40.000,00. 2.d) Con compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento reso del 12/10/2017 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. e, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'ASL BARI.
Con comparsa depositata il 18/10/2017 si è costituita in giudizio la ASL BARI che ha contestato le allegazioni attoree deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità; ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda;
nel caso di accoglimento ha domandato: “di ritenere applicabile, in sede di liquidazione del danno, le norme di cui alla legge n. 189/12, c.d. ove dalla CTU medico- CP_7 legale emerga un danno biologico inferiore al 10%”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento della
C.T.U. medico legale stante l'inammissibilità della prova orale articolata da parte attorea sui capitoli formulati con il deposito della seconda memoria istruttoria in termini generici, valutativi e negativi;
matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.3.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento. In via preliminare, con note difensive depositate il 19/12/2023, l'attore ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il CTU, nello svolgimento della sua attività, avrebbe utilizzato documentazione non previamente allegata dalle parti.
La doglianza è infondata.
Parte attorea ha allegato quanto di seguito testualmente riportato “Sulla sintomaticità del varicocele del il CTU affida tale conclusione all'evidenza risultante dalla cartella clinica, per sua stessa Pt_1
ammissione acquisita in occasione delle operazioni di consulenza, redatta dallo stesso convenuto
Dott. . CP_2
Orbene, detta cartella clinica è stata depositata in atti al momento della costituzione in giudizio del dott. intervenuta telematicamente il 03.05.2017 (all. n. 2) comprensiva del modulo di CP_2 consenso informato. La locuzione adoperata dall'ausiliario “acquisita in occasione delle operazioni di Consulenza” deve essere intesa nel senso che la CTU ha avuto accesso alla cartella clinica ed a tutti gli allegati versati in atti, al momento dell'avvio delle operazioni peritali.
Giova aggiungere che male avrebbe operato il CTU se non avesse considerato la documentazione sanitaria tempestivamente prodotta.
Sempre preliminarmente, la responsabilità dei convenuti ha natura contrattuale, rispettivamente, ex artt. 1218 e 1228 c.c. per la struttura sanitaria ASL Bari in ragione del c.d. contratto di spedalità ed ex artt. 1173 e 1218 c.c. per l'esercente in ragione degli obblighi di buona fede, CP_2
diligenza e protezione sorti nei confronti del paziente. Immediato precipitato applicativo del suindicato inquadramento è il corretto riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, che il costante orientamento della Suprema Corte ha divisato nei seguenti termini: “ […] il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente
o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez.
Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019,
n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n.
20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento
(o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808)”. (così Cort. Cass., Sez. III, n.
5922/2024). Più nel dettaglio, è precipuo compito del giudice di merito accertare “ […] la sussistenza di un «duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d'insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio,
è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). (...) Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata
l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore»
(Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n. 28992)” (così Cort. Cass., Sez. III, n. 5632/2023).
Tanto chiarito nel caso di specie deve procedersi allo scrutinio di tre distinti aspetti: a) se l'intervento di varicocele fosse indicato;
b) se le conseguenze patite dal siano addebitabili a responsabilità Pt_1
del personale sanitario;
c) se possa ritenersi validamente acquisito il consenso informato.
Per quanto attiene al primo profilo il ha allegato di esser stato sottoposto ad intervento di Pt_1 correzione del varicocele “pur in assenza di sintomatologia dolorosa”; orbene, detto presupposto è contraddetto dalle risultanze della cartella clinica prodotta in atti sin dalla costituzione del dott.
[...]
che, nella parte dedicata all'anamnesi prossima, reca la seguente dicitura: “varicocele sin. II, III CP_2 sintomatico, oligoastenospermia (…)”.
Il CTU, dott.ssa specialista in medicina legale, ha sul punto, precisato “Resta dunque da Per_5
comprendere se il sig. fu correttamente valutato dal dott. e se, dunque, Parte_1 CP_2 ricorressero le indicazioni all'esecuzione dell'intervento di sclerotizzazione anterograda secondo
TA. Proprio a causa della alta prevalenza del quadro clinico anche in soggetti assolutamente asintomatici, a tutto l'anno 2018 (4 anni dopo il caso di specie) esistevano ancora delle controversie sulle indicazioni al trattamento. Ancora oggi, non esistono linee guida basate sull'evidenza e tutte le raccomandazioni sono formulate come suggerimenti. L'Associazione Europea di Urologia (EAU) comunque stabilisce come indicazioni al trattamento: “(…) varicocele associato ad anomalie spermatiche patologiche;
varicocele sintomatico” (…) Alla luce di quanto detto, ricorrevano almeno due indicazioni al trattamento, ovvero quelle sottolineate nell'elenco precedente. In verità, tuttavia, come documentato dalla cartella clinica acquisita in occasione delle operazioni peritali, il varicocele del sig. era sintomatico, e pertanto candidabile a chirurgia mininvasiva secondo Parte_1
CP_8
Orbene, pur volendo elidere una delle condizioni a sostegno della esecuzione dell'intervento, ossia quella relativa alla astenospermia (anomalia del liquido seminale caratterizzata da una riduzione della mobilità che può ostacolare la fecondazione) in forza del referto dello spermiogramma eseguito il
24.02.2014, rilasciato dal C.P. “Medical Services” S.r.L. e prodotto in atti dallo stesso , non Pt_1
ricorre alcun elemento atto a confutare la natura sintomatica del varicocele [“la sola presenza di un varicocele di III grado sintomatico era indicazione di per sé sufficiente per l'esecuzione del trattamento chirurgico”] così come riportata in cartella clinica, né sono state articolate istanze istruttorie atte a sconfessare la risultanza documentale, né allegati fatti secondari da cui inferire che l'asserita sintomatologia potesse rappresentare un errore diagnostico.
Invero, è proprio prestando adesione alla circostanza che il varicocele risulti abitualmente asintomatico e che per tal motivo, spesso, venga scoperto in occasione di altri accertamenti, che il contegno dell'attore, sottopostosi spontaneamente ad un controllo urologico senza altre ragioni, fa propendere, anche in via indiziaria, a favore della sintomaticità del varicocele, asseverando le già dirimenti risultanze documentali.
In ordine all'indicato aspetto, peraltro, deve quantomeno presumersi che il carattere sintomatico o meno del varicocele non rientri tra le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione espresse dai sanitari, ma nella raccolta delle notizie anamnestiche e sotto tale aspetto, la cartella clinica riveste natura di atto pubblico munito di fede privilegiata di cui all'articolo
2700 c.c. in base al principio secondo il quale le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.
2699 e segg. cod. civ., per quanto attiene alle trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. (Cfr. Corte di cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011, Rv. 620437; CdA Bari n. 324/2017).
L'unico soggetto che avrebbe potuto riferire ai curanti della condizione sintomatologica era l'attore, non essendo desumibile la stessa in altro modo.
In ordine al secondo profilo di indagine la tecnica adottata dal dott. fu la CP_2 sclerotizzazione o sclerosi anterograda secondo TA da intendersi “metodica di prima scelta nel trattamento del varicocele monolaterale e bilaterale, sia primitivo che recidivo in quanto ha il vantaggio di essere minimamente invasiva (è necessaria una piccola incisione scrotale senza apertura della parete addominale con cicatrice praticamente non visibile dopo poco tempo)” [cfr. pag. 30 della consulenza].
Il CTU ha aggiunto “tale procedura fu correttamente eseguita in regime di day surgery avendo una durata di circa 1 ora” e concluso “Tutto quello che ebbe successivamente a verificarsi rientra nel concerto delle complicanze che sono ammesse da dette metodiche, anche laddove eseguite secondo quando leges artis richiesto. (…) il danno susseguente alla procedura chirurgica è da porsi in nesso di causalità con il trattamento chirurgico indipendentemente dalla sussistenza di una condotta colposa dei Sanitari” (cfr. pag. 34 della CTU) [ “Ai quesiti n° 9 e 10 (rectius n. 11 e n. 12) non vi è alcuna risposta da prestare da parte del sottoscritto C.T.U. in quanto gli stessi fanno riferimento al caso di
“violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza” e di “opera professionale prestata per malattia connotata da prognosi grave ed il più volte letale”, circostanze che non ricorrono nel caso del sig. ” cfr. pag. 37 primo alinea della consulenza in atti]. Parte_1
Lo stato del testicolo sinistro del ET, progressivamente peggiorato nel decorso post-operatorio fino a concretizzarsi in una “orchialgia sinistra invalidante ed atrofia testicolare” (cfr. all. nn. 7, 8, 10 e 15 atto di citazione), rientra in quel nugolo di eventi che la CTU correla, in modo prevedibile e non evitabile, all'esecuzione della sclerotizzazione secondo TA: “Le complicanze riportate dallo stesso ideatore della tecnica, sono costituite da ematomi scrotali 2,2%, epididimiti 0,3%, CP_8
atrofia testicolare 0,6%.”. Anche altri Autori, quali e , oltre a confermare la Persona_6 Per_7
validità della tecnica, riportano rispettivamente il 16,6% ed il 6% di funicolite. ed al. Pt_2
riportano la loro esperienza su dieci casi riferendo la comparsa di funicolite su tre pazienti ed un caso di orchiepididimite chimica, caratterizzata da dolori violenti, trattati con terapia analgesica ed antiinfiammatoria, alla quale è conseguita l'atrofia del testicolo. Lo stesso TA in un altro articolo riporta una percentuale di complicanze del 4% e dopo 4000 casi riporta 5 casi di atrofia testicolare come conseguenza di sclerosi dell'arteria testicolare indotta dall'agente sclerosante”.
Le indicazioni del CTU, invero, devono essere correttamente declinate al fine di chiarire la rilevanza del lemma «complicanza», a più riprese utilizzato dall'elaborato peritale e dalle difese dei convenuti.
Infatti, la più recente giurisprudenza della Corte regolatrice sul punto evidenza: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile
o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” ( cfr. C. n. 35024/2022). Tanto chiarito, nel presente giudizio, l'accertamento in concreto della non prevedibilità o non evitabilità, da doversi ritenere tra loro alternative e non cumulative (ibidem in motivazione), per quanto esposto, porta all'esclusione della responsabilità degli esercenti sanitari, i quali hanno correttamente adempiuto all'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2 c.c., in quanto gli eventi infausti occorsi al , descritti dalla letteratura scientifica e puntualmente richiamati dalla Pt_1
CTU, erano non evitabili pur adoperando la migliore diligenza professionale.
A fronte di quanto esposto non colgono nel segno le argomentazioni attoree. In prima battuta, del tutto inconferente risulta il richiamo effettuato alla giurisprudenza di legittimità in materia di interventi routinari (cfr. pag. 12 note difensive udienza del 21/02/2024), nella misura in cui non si confronta con le risultanze della CTU, nella quale si registra l'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento di scleroembolizzazione e l'eventus damni, escludendo al contempo la violazione delle leges artis, essendo l'evento verificatosi prevedibile, ma non prevenibile.
Preme aggiungere che le argomentazioni adottate negli atti di costituzione in giudizio concretizzano mere difese;
ne consegue che alcuna supplenza del CTU possa ravvisarsi in relazione agli oneri probatori incombenti sulle parti, peraltro adempiuti mediante la richiamata produzione documentale
[sulla rilevabilità “dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa” cfr. Cass., Sez. Unite,
n. 3086/2022; Cort. Cass., Sez. III, n. 12980/2020].
Da ultimo, i restanti profili di culpa in esecutivis lamentati dall'attore, quali gli asseriti errori diagnostici occorsi duranti i ricoveri del 30/10/2014, 31/10/2014, 10/11/2014 presso l'
[...]
e l'omessa indagine flebografica in epoca precedente all'intervento chirurgico, Controparte_5
risultano non fondati. I primi non si confrontano con le controdeduzioni rassegnate dal CTU, nelle quali si evidenzia come uno iato di due giorni intercorrente tra l'ultimo ricovero diagnostico presso l' e quello presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Miulli di Controparte_5
Acquaviva delle Fonti ben potrebbe giustificare le diversità diagnostiche riportate, senza doversi necessariamente riscontrare un addebito colposo in ordine all'operato dei sanitari della prima struttura
(cfr. amplius pag. 43 CTU); quanto all'asserita omessa indagine flebografica, questa non tiene conto della cartella di Day Surgery (cfr. All. 2 costituzione che dà atto del “previo controllo CP_2 flebografico”.
La doglianza afferente alla violazione del consenso informato non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
In via preliminare deve rilevarsi la contraddittorietà delle allegazioni attoree.
In sede di introduzione del giudizio l'attore ha dedotto l'assenza del consenso informato in atti [“in ogni caso, salvo smentita documentale, nella documentazione sanitaria acquisita dal sig. Pt_1 attraverso formali richieste di rilascio delle cartelle cliniche relative ai periodi di degenza ospedaliera non vi è traccia alcuna del consenso informato” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione)].
Ora, il non ha prodotto alcun atto afferente al ricovero del ricovero in day surgery del 27.10.2014 Pt_1
se non i cartellini di accesso e dimissioni dal presidio ospedaliero di Altamura. La cartella clinica, munita di consenso informato, è stata prodotta dal convenuto dott. in sede di costituzione. A CP_2
seguito di detta produzione l'attore ne ha eccepito “l'inesistenza” e ciò in quanto “a causa dell'errata diagnosi comunque non sarebbe mai potuto validamente avvenire né tantomeno è avvenuto un incontro di volontà efficace in relazione a un contenuto di informazione (necessità dell'intervento chirurgico) medica assolutamente carente e fuorviante” (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.).
Ora, acclarata l'assenza di profili di errore diagnostico o chirurgico, il ET ha ancorato detta violazione riconducendola sia al danno alla salute che all'autodeterminazione (cfr. pag. 7 terzultimo alinea e pagg. ss. e pag. 10 ultimo alinea dell'atto introduttivo).
Entrambi i profili non sono stati oggetto di allegazione specifica e risultano, all'esito della fase istruttoria, indimostrati.
L'inadempimento all'acquisizione del consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (cfr. pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Ora, detta violazione posta in relazione al secondo dei profili indicati (lesione del diritto alla salute)
è indimostrata. L'allegazione e la prova dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato costituisce, difatti, elemento integrante del nesso eziologico (a carico di parte attorea ex art. 2697 c.c.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel caso di lesione del diritto all'autodeterminazione si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo
(o danno-evento), il quale non costituisce ex se danno risarcibile essendo questo predicabile se, e solo se, a causa del deficit informativo il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Anche rispetto a tale voce di danno l'onere assertivo e probatorio è rimasto inadempimento.
Deve aggiungersi che dall'analisi del compendio probatorio emerge, invero, il corretto adempimento all'onere informativo da parte dei sanitari che ebbero in cura il . Pt_1
In particolare, nella cartella di Day-Surgery vi è una specifica sezione dedicata al consenso informato, dove vengono esplicitamente citati: la tipologia di intervengo programmato;
le modalità di esecuzione;
i possibili rischi operatori;
le possibili le conseguenze ossia: 1) ematoma;
2) dolore post operatorio, 3) epididimite, 4) atrofia testicolare (cfr. all. 2 comparsa di costituzione . Il CP_2
modulo reca la sottoscrizione del paziente e del medico operante. Le predette modalità di acquisizione del consenso risultano conformi alle indicazioni della Corte regolatrice, per le quali
“[…] al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass. n.
31026/2023)” (cfr. Cort. Cass., Sez. III, n. 3085/2024). Deve peraltro evidenziarsi che solo l'art. 1, comma 4 L. 219/2017 ha sancito l'obbligo di documentare il consenso in forma scritta.
La difesa attorea, che postula l'assenza e l'incompletezza del dato, si riduce ad una mera petizione di principio dal momento che non offre alcun principio di allegazione contraria atta a sconfessare il dato documentale. Quest'ultimo, anzi, risulta completo e veritiero, dal momento che, come rilevato nella stessa relazione peritale, segnala, quali possibili “complicanze”, quegli eventi che, infaustamente, si sono verificati a danno del . Pt_1
Giova, infine, evidenziare che il modulo di consenso informato non risulta affatto un mero prestampato, ma reca a mano la indicazione della patologia (“varicocele sin. III”) la tipologia di intervento che sarebbe stata eseguita, la tipologia di anestesia che sarebbe stata praticata (“locale”) le possibili complicanze successive all'intervento.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate con decreto dell'11.2.2025, sono regolate secondo soccombenza e causazione in applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 (tab n. 2, finca n. 6 applicati gli aumenti di cui all'art. 6 nella misura che si reputa congrua del 10% - disputatum) e le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 in relazione alla fase di istruzione /trattazione ed alla ulteriore decisoria stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite che liquida, in favore del dott. Parte_1 CP_2
, in euro 518,00 per esborsi documentali ed in euro 15.586,45 per compensi professionali oltre
[...]
rimborso. forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della e della Parte_1 CP_1
che liquida, in favore di ognuna, in euro 15.586,45 a titolo di Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU salva la solidarietà esterna di tutte Parte_1
le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alberto Fiermonte.