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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 643/2022 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Festa ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, in virtù delle deleghe apposte in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellanti=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_5
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lanfranco Bricca e Francesco Bricca,
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via G. B. Pontani n.14, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellata=
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.3.2019 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Terni , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al fine di: A. sentir dichiarare la mancanza di autografia del testatore nel testamento
[...]
olografo a firma apparente di recante la data dell'11.4.2018 e, per Parte_5
l'effetto, sentirne dichiarare la nullità a norma dell'art. 606 cod. civile;
B. in via subordinata,
sentir accertare l'incapacità del de cuius alla data della redazione del testamento e, per l'effetto, sentirne dichiarare l'invalidità a norma dell'art. 591 c.II° n.3 cod. civile;
C. in via ulteriormente subordinata sentir accertare l'incapacità a ricevere per testamento di Parte_3
, data la sua qualità di amministratore di sostegno di , anche per
[...] Parte_5
interposta persona dei figli e e, per l'effetto, sentir Parte_1 Parte_2
dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie che istituivano eredi universali Parte_1
e e che istituivano un legato a favore di;
D. sempre
[...] Parte_2 Parte_4
nel merito, sentir accertare la qualità di erede testamentaria di (in virtù del Persona_1
precedente testamento olografo dell'1.2.2005) e per l'effetto sentir condannare Parte_1
, , e a restituire all'attrice i beni
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
facenti parte dell'asse ereditario del de cuius . Parte_5
pagina 2 di 12 Con distinte comparse di costituzione e risposta , Parte_3 Parte_4 Pt_1
ed si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto di tutte le domande Parte_2
proposte dalla Per_1
Con atto del 9.11.2020 l'attrice proponeva querela di falso avverso il testamento olografo (già
impugnato di falso) dell'11.4.2018, quindi il Tribunale disponeva Consulenza grafologica sul testamento impugnato.
Depositato l'elaborato peritale e fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale di Terni in composizione collegiale, con sentenza n.669/22 emessa il 5.8.2022, così statuiva:
“1) Accerta la nullità del testamento olografo di dell'11.04.2018 per Parte_5
difetto di genuinità ed autenticità.
2) Dichiara l'incapacità di ricevere per testamento da parte di e e le Pt_2 Parte_1
nullità delle relative disposizioni testamentarie in loro favore contenute nel testamento
olografo di dell'11.04.2018. Parte_5
3) Condanna i convenuti , e alla Parte_2 Parte_1 Parte_4
restituzione del compendio ereditario di cui in parte motiva in favore dell'attrice
[...]
CP_1
4) Condanna tutti i convenuti di cui in epigrafe in solido alla rifusione delle spese di lite…”.
Avverso la sentenza n.669/22 del Tribunale di Terni hanno proposto appello Parte_1
, , e per quattro ordini di motivi e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
segnatamente:
“1) erronea interpretazione e valutazione dei risultati dell'istruttoria, con particolare
riferimento alla Consulenza Tecnica grafologica d'Ufficio”;
Ritengono gli appellanti che il primo giudice abbia errato nel ravvisare un intervento del terzo nella redazione della scheda testamentaria, che al contrario risulta appartenere alla sola mano pagina 3 di 12 del de cuius, dato che la grafia e la sottoscrizione sono entrambe interamente riconducibili a
. Parte_5
“2) violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 606 c.c. – il testamento è
stato interamente redatto di pugno dal testatore nel testo, nella data e nella sottoscrizione”;
Sostiene parte appellante che la giurisprudenza citata dal Tribunale di Terni non abbia alcuna attinenza al caso di specie, dato che il testamento in disamina è stato vergato dalla sola mano scrittoria del de cuius e non ricorre l'ipotesi della cd. “mano guidata”.
“3) violazione e falsa applicazione della legge in relazione gli artt. 411, 596, 599 cod. civile
non sono applicabili all'amministrazione di sostegno di , e non sussiste Parte_5
divieto di interposizione nei confronti di e ”; Pt_2 Parte_1
Il Tribunale di Terni ha ritenuto che al testamento impugnato sia applicabile il divieto di interposizione di persona previsto dagli artt. 596 e 599 cod. civile, come richiamati dall'art.411 cod. civile, e ciò sul presupposto che all'amministratore di sostegno si applichino in forza del citato art. 411 c.c. le disposizioni previste per il tutore ed avuto riguardo al fatto che e – in qualità di discendenti (figli) dell'amministratore di Pt_2 Parte_1
sostegno del de cuius – risultassero incapaci di ricevere per testamento dal Parte_3
beneficiario dell'amministrazione.
Invero ritiene la difesa degli appellanti che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia assimilabile a quello della tutela, nemmeno nella cd. Amministrazione di sostegno
“sostitutiva”; d'altronde occorre anche tener conto che le uniche limitazioni di poteri del Pt_5
disposte dal Giudice Tutelare riguardavano gli atti di straordinaria amministrazione ma
[...]
non il testamento, che costituisce un “atto personalissimo”.
“4) violazione e falsa applicazione dell'art. 221 cpc. Inammissibilità della querela di falso e
conseguente erroneità della sentenza. Mancato espletamento delle richieste istruttorie
avanzate ai sensi dell'art.183 comma 6 cpc”.
pagina 4 di 12 Sostengono gli appellanti che il Giudice istruttore abbia erroneamente ammesso la querela di falso, rimettendo poi al Collegio la decisione della causa, quando invece avrebbe dovuto decidere la dedotta questione della nullità del testamento. Inoltre il Tribunale ha finito con l'ammettere solo la CTU grafologica, respingendo tutte le altre richieste istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 183 cpc, prove per le quali gli appellanti insistono nella domanda di ammissione.
In conformità dei motivi d'impugnazione svolti gli appellanti hanno chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata inammissibile la querela di falso proposta e dichiarata la validità del testamento olografo dell'11.4.2018 con tutte le disposizioni testamentarie in esso contenute, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni conseguenti alle indebite appropriazioni commesse dalle controparti ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 20.12.2022 ha resistito all'appello Controparte_1
sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti sotto ogni profilo;
sulla base di quanto sostenuto, la difesa della ha concluso per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Con ordinanza collegiale del 13.4.2023 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
23.5.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
I primi due motivi di appello meritano di essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, riguardando entrambi la valutazione delle risultanze istruttorie e gli effetti giuridici che ne derivano.
pagina 5 di 12 Ha ritenuto il Tribunale di Terni che il testamento olografo dell'11.4.2018 sia nullo “per
difetto di complessiva autografia, quale deve escludersi ogni qual volta vi sia stato
l'intervento di un terzo nella confezione del negozio mortis causa” (cfr. pag.6 della sentenza impugnata, che richiama Cass. Ord. n.27414/2018).
Il primo giudice ha tratto tale convincimento dal fatto che la scrittura della scheda sia stata effettuata su dei solchi (scritture con matita) prodotti da una mano diversa da quella del testatore, che si sarebbe poi limitato a “ripassare” tali solchi, peraltro non riuscendovi perfettamente, come sostenuto dalla CTU dott.ssa nelle conclusioni spiegate a Persona_2
pag.115 del suo elaborato e confermate a pag.130, a seguito delle osservazioni dei CTP.
A parere degli appellanti la statuizione del Tribunale di Terni è erronea perché non tiene conto del fatto che aveva interamente scritto di suo pugno il testamento (come Parte_5
confermato dal CTU) ed avuto anche riguardo al fatto che i solchi rinvenuti sul foglio “non
sottendono in modo significativo il testo dell'olografo” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), visto che le parole scritte a penna dal de cuius non coincidono con i solchi (ibidem, pag.9).
Hanno altresì dedotto gli appellanti che, alla data di sottoscrizione del testamento (11.4.2018),
fosse perfettamente “capace di percepire e valutare i fatti”, e che “i Parte_5
solchi e le tracce di grafite, di ignota origine e provenienza” – presenti nella scheda testamentaria – non potevano certo essere “assimilati a parole o espressioni inserite da un
terzo” (pag.12), con la conseguenza che la giurisprudenza citata dal giudice di prime cure non abbia alcuna attinenza alla fattispecie di cui trattasi, riguardando il caso della cd. “mano guidata” (oppure dell'apposizione della data e del luogo ad opera di terzi, come nel caso esaminato da Cass. Ord. n.27414/2018).
Ritiene questa Corte che le censure degli appellanti non colgano nel segno.
Il CTU ha dimostrato (mediante la strumentazione a raggi infrarossi e ultravioletti) che nella scheda testamentaria ci sono solchi – e in qualche caso tracce di grafite – che sono pagina 6 di 12 perfettamente corrispondenti alle medesime lettere che compongono alcune parole del testamento vergate con l'inchiostro (cfr. pag.125).
Vero è che ci sono altre tracce soggiacenti alla scrittura del testamento (ovverosia solchi non presenti nella scrittura con inchiostro riconducibile al e rispetto ad essa Parte_5
eccentrici), ma il CTU ha fornito per essi una spiegazione plausibile, vale a dire che “il foglio
sul quale è stato scritto il testamento è stato oggetto di sovrascritture casuali su altri fogli
posti sopra” (pag.126), come è il caso della dicitura “Allegato A” che è con ogni probabilità
frutto di una sovrascrittura attribuibile al notaio o comunque alla pubblicazione del testamento.
Quindi il focus non va posto sulla presenza di altre tracce derivanti da sovrascritture casuali,
quanto piuttosto sulla totale corrispondenza tra solchi – con o senza tracce di grafite – con parole diverse ed assai significative del testamento, come ” (cfr. pag. 64 della CTU), Pt_1
(pagg. 66 e 72), ” (pag.70), ” (pag. 78), “ (pag.82). Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_4
Infatti costituisce un'ipotesi completamente inverosimile che nomi propri di persona contenuti nel testamento vergato con l'inchiostro corrispondano in modo casuale alle tracce di tali nomi contenute come solchi nella scheda testamentaria, spesso con la presenza di grafite (che indica la preesistenza di un testo a matita, solo successivamente ripassato a penna).
Tanto premesso e considerato che i solchi sottostanti sono stati prodotti con una grafometricità
del tutto diversa da quella del de cuius (il dato è incontestabile, vista la “stentatezza dei movimenti grafici” di comparata alla fluidità delle gesto grafico di chi ha Parte_5
prodotto i solchi), occorre concludere che il testamento in discorso sia stato scritto o meglio ripassato a penna dal testatore sulla base di un solco preesistente vergato da un'altra mano, che aveva una mano scrivente con gestualità grafomotoria del tutto diversa da quella del de cuius
(cfr. pag.125 della CTU).
pagina 7 di 12 Orbene, com'è noto il testamento è un atto personalissimo, nel senso che deve essere compiuto direttamente dal suo autore e solamente il testatore può indicare i soggetti beneficiati a titolo di erede, ma nel caso in esame i nomi degli eredi sono stati tracciati da un'altra persona ed il
de cuius si è limitato a ripassare i nomi già indicati.
Tale fatto, ad avviso di questa Corte, è dirimente, poiché ha redatto un Parte_5
testamento cooperando con un soggetto rimasto sconosciuto, che ha prodotto dei solchi di lettere poi ripassati ad inchiostro dal de cuius.
In pratica vi è stata la collaborazione di un terzo, che seppure non guidando materialmente la mano del testatore (cd. “mano guidata”) ha creato una traccia – in parte a matita – che il Pt_5
ha semplicemente “ripassato” con una pena ad inchiostro di colore nero.
[...]
In altri termini il testamento vergato con l'inchiostro è certamente riferibile al , ma Parte_5
lo stesso si muove su tracce pilota che sono il frutto dell'azione di un'altra persona, ciò che esclude il requisito della autografia, rendendola solo apparente.
Né è sostenibile la tesi che il testatore si sia avvalso della “mera collaborazione intellettuale”
di un altro soggetto (ipotesi questa che, tra l'altro, non è supportata da alcun elemento di prova e si risolve in mera supposizione), perché nella fattispecie il terzo non si sarebbe limitato a fornire dei suggerimenti, ma ha materialmente predisposto il testo poi ricalcato con incerta grafia dal . Parte_5
Del resto, ove occorrer possa, non pare superfluo rilevare che il era stato Parte_5
sottoposto nel 2017 ad amministrazione di sostegno ed il G.T. aveva evidenziato la palese incapacità del beneficiario di curare i propri interessi, vietandogli il compimento di atti di straordinaria amministrazione (nel corpo del decreto del 10.7.2017 il G. T. del Tribunale di
Terni aveva indicato che il beneficiario dell'amministrazione non era nemmeno “in grado di
articolare frasi compiute”).
pagina 8 di 12 Quindi, in disparte la considerazione che non avesse la capacità di Parte_5
disporre per testamento, è persino dubitabile il fatto che egli riuscisse a manifestare la propria volontà compiutamente e che sia stato in grado di comprendere la portata dell'istituzione di erede “universale” (parola anch'essa ripassata ad inchiostro sul testo pilota) in un atto di grande rilievo come il testamento, vieppiù considerando che i nomi degli eredi erano stati scritti da una terza persona rimasta ignota.
Da quanto sopra esposto deriva che va confermata la statuizione del Tribunale di Terni che ha accertato la nullità del testamento olografo in disamina.
*****
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza emessa dal
Tribunale di Terni laddove è stato ritenuto applicabile all'amministrazione di sostegno l'istituto originariamente previsto per la tutela dell'interdetto che riguarda il divieto di interposizione -ex artt. 411, 596 599 cod. civile- dei discendenti ( e ) Parte_2 Pt_1
dell'amministratore di sostegno ) del beneficiario ). Parte_3 Parte_5
Al proposito osserva innanzitutto questa Corte che dalla nullità del testamento olografo dell'11.4.2018 discende, come ovvia conseguenza, che nessuna delle disposizioni ivi contenute abbia un qualsiasi effetto;
quindi anche le disposizioni che hanno istituito eredi e non possono conservare alcuna efficacia. Pt_2 Parte_1
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, osserva questa Corte che all'Amministratore di sostegno sono applicabili - a norma dell'art. 411 cod. civile – le disposizioni dettate per il tutore, tra cui quelle espressamente indicate che ne sanciscono l'incapacità ad essere istituito come erede (art. 596 cod. civile), anche per interposta persona,
laddove i discendenti sono reputati soggetti interposti (art. 599 c.II° cod. civile).
Nella fattispecie e sono i figli dell'Amministratore di sostegno Pt_2 Parte_1 [...]
quindi ove il testamento in discorso fosse da considerarsi valido – ma non lo è, per Pt_3
pagina 9 di 12 le ragioni sopra esposte – le disposizioni riguardanti i dovrebbero comunque Pt_1
considerarsi nulle.
Da quanto esposto deriva che anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
Col quarto motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale
di Terni che ha ammesso la querela di falso.
In proposito vale la pena osservare che la sentenza della Corte di cassazione del 21.12.2017
n.30733 ha statuito che per contestare l'autenticità di un testamento olografo non sia necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente proporre la domanda di accertamento negativo di provenienza della scheda testamentaria.
Tale pronuncia si innesta sul solco -e conferma il più recente arresto- delle Sezioni Unite,
espresso con sentenza n. 12307/2015, che costituisce un revirement rispetto al precedente orientamento, seppure basato su un obiter dictum ricavabile dalla decisione delle SS.UU.
n.15169/2010.
Invero le citate sentenze statuiscono che per contestare l'autenticità del testamento olografo non sia necessaria la querela di falso, ma ciò non significa che sia precluso proporla, e ciò al netto della circostanza che una pronuncia successiva (Ord. Cass. n.35649 del 5.12.2022) ha richiamato l'occorrenza della querela di falso.
In buona sostanza ritiene questa Corte che la condotta processuale della che ha CP_1
inizialmente proposto un'azione di accertamento negativo e poi una querela di falso, non sia da censurare, anche perché se l'accertamento negativo viene considerato un mezzo processuale necessario e sufficiente per contestare la genuinità del testamento olografo (tesi questa che pare da privilegiare, sia per non equiparare semplicisticamente il testamento olografo alla scrittura proveniente da terzi, sia al fine di evitare un defatigante procedimento incidentale) ciò non vale a precludere la proposizione di una querela di falso.
pagina 10 di 12 Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'appello non può trovare accoglimento.
*****
Sempre collocata nel quarto dei motivi di appello vi è la censura inerente alla mancata ammissione degli altri mezzi di prova – articolati nelle memorie di cui all'art. 183 c.6 numeri
2 e 3 cpc - diretti a dimostrare lo stato di salute e la capacità del de cuius al momento della redazione del testamento impugnato.
Al riguardo non è superfluo osservare che l'affermata nullità del testamento rende irrilevanti le prove richieste che, per questo motivo, giustamente non sono state ammesse.
*****
Dalle esposte considerazioni consegue che l'appello proposto da , Parte_1
, e non possa trovare accoglimento. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza emessa dal Tribunale di Terni n.669/22 emessa il 5.8.2022, contrariis reiectis, così
provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio che liquida in €.8.400,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti affinché gli appellanti versino il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 5 febbraio 2025
pagina 11 di 12 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 643/2022 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Festa ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, in virtù delle deleghe apposte in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellanti=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_5
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lanfranco Bricca e Francesco Bricca,
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via G. B. Pontani n.14, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-Appellata=
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.3.2019 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Terni , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al fine di: A. sentir dichiarare la mancanza di autografia del testatore nel testamento
[...]
olografo a firma apparente di recante la data dell'11.4.2018 e, per Parte_5
l'effetto, sentirne dichiarare la nullità a norma dell'art. 606 cod. civile;
B. in via subordinata,
sentir accertare l'incapacità del de cuius alla data della redazione del testamento e, per l'effetto, sentirne dichiarare l'invalidità a norma dell'art. 591 c.II° n.3 cod. civile;
C. in via ulteriormente subordinata sentir accertare l'incapacità a ricevere per testamento di Parte_3
, data la sua qualità di amministratore di sostegno di , anche per
[...] Parte_5
interposta persona dei figli e e, per l'effetto, sentir Parte_1 Parte_2
dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie che istituivano eredi universali Parte_1
e e che istituivano un legato a favore di;
D. sempre
[...] Parte_2 Parte_4
nel merito, sentir accertare la qualità di erede testamentaria di (in virtù del Persona_1
precedente testamento olografo dell'1.2.2005) e per l'effetto sentir condannare Parte_1
, , e a restituire all'attrice i beni
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
facenti parte dell'asse ereditario del de cuius . Parte_5
pagina 2 di 12 Con distinte comparse di costituzione e risposta , Parte_3 Parte_4 Pt_1
ed si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto di tutte le domande Parte_2
proposte dalla Per_1
Con atto del 9.11.2020 l'attrice proponeva querela di falso avverso il testamento olografo (già
impugnato di falso) dell'11.4.2018, quindi il Tribunale disponeva Consulenza grafologica sul testamento impugnato.
Depositato l'elaborato peritale e fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale di Terni in composizione collegiale, con sentenza n.669/22 emessa il 5.8.2022, così statuiva:
“1) Accerta la nullità del testamento olografo di dell'11.04.2018 per Parte_5
difetto di genuinità ed autenticità.
2) Dichiara l'incapacità di ricevere per testamento da parte di e e le Pt_2 Parte_1
nullità delle relative disposizioni testamentarie in loro favore contenute nel testamento
olografo di dell'11.04.2018. Parte_5
3) Condanna i convenuti , e alla Parte_2 Parte_1 Parte_4
restituzione del compendio ereditario di cui in parte motiva in favore dell'attrice
[...]
CP_1
4) Condanna tutti i convenuti di cui in epigrafe in solido alla rifusione delle spese di lite…”.
Avverso la sentenza n.669/22 del Tribunale di Terni hanno proposto appello Parte_1
, , e per quattro ordini di motivi e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
segnatamente:
“1) erronea interpretazione e valutazione dei risultati dell'istruttoria, con particolare
riferimento alla Consulenza Tecnica grafologica d'Ufficio”;
Ritengono gli appellanti che il primo giudice abbia errato nel ravvisare un intervento del terzo nella redazione della scheda testamentaria, che al contrario risulta appartenere alla sola mano pagina 3 di 12 del de cuius, dato che la grafia e la sottoscrizione sono entrambe interamente riconducibili a
. Parte_5
“2) violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 606 c.c. – il testamento è
stato interamente redatto di pugno dal testatore nel testo, nella data e nella sottoscrizione”;
Sostiene parte appellante che la giurisprudenza citata dal Tribunale di Terni non abbia alcuna attinenza al caso di specie, dato che il testamento in disamina è stato vergato dalla sola mano scrittoria del de cuius e non ricorre l'ipotesi della cd. “mano guidata”.
“3) violazione e falsa applicazione della legge in relazione gli artt. 411, 596, 599 cod. civile
non sono applicabili all'amministrazione di sostegno di , e non sussiste Parte_5
divieto di interposizione nei confronti di e ”; Pt_2 Parte_1
Il Tribunale di Terni ha ritenuto che al testamento impugnato sia applicabile il divieto di interposizione di persona previsto dagli artt. 596 e 599 cod. civile, come richiamati dall'art.411 cod. civile, e ciò sul presupposto che all'amministratore di sostegno si applichino in forza del citato art. 411 c.c. le disposizioni previste per il tutore ed avuto riguardo al fatto che e – in qualità di discendenti (figli) dell'amministratore di Pt_2 Parte_1
sostegno del de cuius – risultassero incapaci di ricevere per testamento dal Parte_3
beneficiario dell'amministrazione.
Invero ritiene la difesa degli appellanti che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sia assimilabile a quello della tutela, nemmeno nella cd. Amministrazione di sostegno
“sostitutiva”; d'altronde occorre anche tener conto che le uniche limitazioni di poteri del Pt_5
disposte dal Giudice Tutelare riguardavano gli atti di straordinaria amministrazione ma
[...]
non il testamento, che costituisce un “atto personalissimo”.
“4) violazione e falsa applicazione dell'art. 221 cpc. Inammissibilità della querela di falso e
conseguente erroneità della sentenza. Mancato espletamento delle richieste istruttorie
avanzate ai sensi dell'art.183 comma 6 cpc”.
pagina 4 di 12 Sostengono gli appellanti che il Giudice istruttore abbia erroneamente ammesso la querela di falso, rimettendo poi al Collegio la decisione della causa, quando invece avrebbe dovuto decidere la dedotta questione della nullità del testamento. Inoltre il Tribunale ha finito con l'ammettere solo la CTU grafologica, respingendo tutte le altre richieste istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 183 cpc, prove per le quali gli appellanti insistono nella domanda di ammissione.
In conformità dei motivi d'impugnazione svolti gli appellanti hanno chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata inammissibile la querela di falso proposta e dichiarata la validità del testamento olografo dell'11.4.2018 con tutte le disposizioni testamentarie in esso contenute, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni conseguenti alle indebite appropriazioni commesse dalle controparti ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 20.12.2022 ha resistito all'appello Controparte_1
sostenendo l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti sotto ogni profilo;
sulla base di quanto sostenuto, la difesa della ha concluso per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Con ordinanza collegiale del 13.4.2023 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
23.5.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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I primi due motivi di appello meritano di essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, riguardando entrambi la valutazione delle risultanze istruttorie e gli effetti giuridici che ne derivano.
pagina 5 di 12 Ha ritenuto il Tribunale di Terni che il testamento olografo dell'11.4.2018 sia nullo “per
difetto di complessiva autografia, quale deve escludersi ogni qual volta vi sia stato
l'intervento di un terzo nella confezione del negozio mortis causa” (cfr. pag.6 della sentenza impugnata, che richiama Cass. Ord. n.27414/2018).
Il primo giudice ha tratto tale convincimento dal fatto che la scrittura della scheda sia stata effettuata su dei solchi (scritture con matita) prodotti da una mano diversa da quella del testatore, che si sarebbe poi limitato a “ripassare” tali solchi, peraltro non riuscendovi perfettamente, come sostenuto dalla CTU dott.ssa nelle conclusioni spiegate a Persona_2
pag.115 del suo elaborato e confermate a pag.130, a seguito delle osservazioni dei CTP.
A parere degli appellanti la statuizione del Tribunale di Terni è erronea perché non tiene conto del fatto che aveva interamente scritto di suo pugno il testamento (come Parte_5
confermato dal CTU) ed avuto anche riguardo al fatto che i solchi rinvenuti sul foglio “non
sottendono in modo significativo il testo dell'olografo” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello), visto che le parole scritte a penna dal de cuius non coincidono con i solchi (ibidem, pag.9).
Hanno altresì dedotto gli appellanti che, alla data di sottoscrizione del testamento (11.4.2018),
fosse perfettamente “capace di percepire e valutare i fatti”, e che “i Parte_5
solchi e le tracce di grafite, di ignota origine e provenienza” – presenti nella scheda testamentaria – non potevano certo essere “assimilati a parole o espressioni inserite da un
terzo” (pag.12), con la conseguenza che la giurisprudenza citata dal giudice di prime cure non abbia alcuna attinenza alla fattispecie di cui trattasi, riguardando il caso della cd. “mano guidata” (oppure dell'apposizione della data e del luogo ad opera di terzi, come nel caso esaminato da Cass. Ord. n.27414/2018).
Ritiene questa Corte che le censure degli appellanti non colgano nel segno.
Il CTU ha dimostrato (mediante la strumentazione a raggi infrarossi e ultravioletti) che nella scheda testamentaria ci sono solchi – e in qualche caso tracce di grafite – che sono pagina 6 di 12 perfettamente corrispondenti alle medesime lettere che compongono alcune parole del testamento vergate con l'inchiostro (cfr. pag.125).
Vero è che ci sono altre tracce soggiacenti alla scrittura del testamento (ovverosia solchi non presenti nella scrittura con inchiostro riconducibile al e rispetto ad essa Parte_5
eccentrici), ma il CTU ha fornito per essi una spiegazione plausibile, vale a dire che “il foglio
sul quale è stato scritto il testamento è stato oggetto di sovrascritture casuali su altri fogli
posti sopra” (pag.126), come è il caso della dicitura “Allegato A” che è con ogni probabilità
frutto di una sovrascrittura attribuibile al notaio o comunque alla pubblicazione del testamento.
Quindi il focus non va posto sulla presenza di altre tracce derivanti da sovrascritture casuali,
quanto piuttosto sulla totale corrispondenza tra solchi – con o senza tracce di grafite – con parole diverse ed assai significative del testamento, come ” (cfr. pag. 64 della CTU), Pt_1
(pagg. 66 e 72), ” (pag.70), ” (pag. 78), “ (pag.82). Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_4
Infatti costituisce un'ipotesi completamente inverosimile che nomi propri di persona contenuti nel testamento vergato con l'inchiostro corrispondano in modo casuale alle tracce di tali nomi contenute come solchi nella scheda testamentaria, spesso con la presenza di grafite (che indica la preesistenza di un testo a matita, solo successivamente ripassato a penna).
Tanto premesso e considerato che i solchi sottostanti sono stati prodotti con una grafometricità
del tutto diversa da quella del de cuius (il dato è incontestabile, vista la “stentatezza dei movimenti grafici” di comparata alla fluidità delle gesto grafico di chi ha Parte_5
prodotto i solchi), occorre concludere che il testamento in discorso sia stato scritto o meglio ripassato a penna dal testatore sulla base di un solco preesistente vergato da un'altra mano, che aveva una mano scrivente con gestualità grafomotoria del tutto diversa da quella del de cuius
(cfr. pag.125 della CTU).
pagina 7 di 12 Orbene, com'è noto il testamento è un atto personalissimo, nel senso che deve essere compiuto direttamente dal suo autore e solamente il testatore può indicare i soggetti beneficiati a titolo di erede, ma nel caso in esame i nomi degli eredi sono stati tracciati da un'altra persona ed il
de cuius si è limitato a ripassare i nomi già indicati.
Tale fatto, ad avviso di questa Corte, è dirimente, poiché ha redatto un Parte_5
testamento cooperando con un soggetto rimasto sconosciuto, che ha prodotto dei solchi di lettere poi ripassati ad inchiostro dal de cuius.
In pratica vi è stata la collaborazione di un terzo, che seppure non guidando materialmente la mano del testatore (cd. “mano guidata”) ha creato una traccia – in parte a matita – che il Pt_5
ha semplicemente “ripassato” con una pena ad inchiostro di colore nero.
[...]
In altri termini il testamento vergato con l'inchiostro è certamente riferibile al , ma Parte_5
lo stesso si muove su tracce pilota che sono il frutto dell'azione di un'altra persona, ciò che esclude il requisito della autografia, rendendola solo apparente.
Né è sostenibile la tesi che il testatore si sia avvalso della “mera collaborazione intellettuale”
di un altro soggetto (ipotesi questa che, tra l'altro, non è supportata da alcun elemento di prova e si risolve in mera supposizione), perché nella fattispecie il terzo non si sarebbe limitato a fornire dei suggerimenti, ma ha materialmente predisposto il testo poi ricalcato con incerta grafia dal . Parte_5
Del resto, ove occorrer possa, non pare superfluo rilevare che il era stato Parte_5
sottoposto nel 2017 ad amministrazione di sostegno ed il G.T. aveva evidenziato la palese incapacità del beneficiario di curare i propri interessi, vietandogli il compimento di atti di straordinaria amministrazione (nel corpo del decreto del 10.7.2017 il G. T. del Tribunale di
Terni aveva indicato che il beneficiario dell'amministrazione non era nemmeno “in grado di
articolare frasi compiute”).
pagina 8 di 12 Quindi, in disparte la considerazione che non avesse la capacità di Parte_5
disporre per testamento, è persino dubitabile il fatto che egli riuscisse a manifestare la propria volontà compiutamente e che sia stato in grado di comprendere la portata dell'istituzione di erede “universale” (parola anch'essa ripassata ad inchiostro sul testo pilota) in un atto di grande rilievo come il testamento, vieppiù considerando che i nomi degli eredi erano stati scritti da una terza persona rimasta ignota.
Da quanto sopra esposto deriva che va confermata la statuizione del Tribunale di Terni che ha accertato la nullità del testamento olografo in disamina.
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Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza emessa dal
Tribunale di Terni laddove è stato ritenuto applicabile all'amministrazione di sostegno l'istituto originariamente previsto per la tutela dell'interdetto che riguarda il divieto di interposizione -ex artt. 411, 596 599 cod. civile- dei discendenti ( e ) Parte_2 Pt_1
dell'amministratore di sostegno ) del beneficiario ). Parte_3 Parte_5
Al proposito osserva innanzitutto questa Corte che dalla nullità del testamento olografo dell'11.4.2018 discende, come ovvia conseguenza, che nessuna delle disposizioni ivi contenute abbia un qualsiasi effetto;
quindi anche le disposizioni che hanno istituito eredi e non possono conservare alcuna efficacia. Pt_2 Parte_1
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, osserva questa Corte che all'Amministratore di sostegno sono applicabili - a norma dell'art. 411 cod. civile – le disposizioni dettate per il tutore, tra cui quelle espressamente indicate che ne sanciscono l'incapacità ad essere istituito come erede (art. 596 cod. civile), anche per interposta persona,
laddove i discendenti sono reputati soggetti interposti (art. 599 c.II° cod. civile).
Nella fattispecie e sono i figli dell'Amministratore di sostegno Pt_2 Parte_1 [...]
quindi ove il testamento in discorso fosse da considerarsi valido – ma non lo è, per Pt_3
pagina 9 di 12 le ragioni sopra esposte – le disposizioni riguardanti i dovrebbero comunque Pt_1
considerarsi nulle.
Da quanto esposto deriva che anche il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento.
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Col quarto motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale
di Terni che ha ammesso la querela di falso.
In proposito vale la pena osservare che la sentenza della Corte di cassazione del 21.12.2017
n.30733 ha statuito che per contestare l'autenticità di un testamento olografo non sia necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente proporre la domanda di accertamento negativo di provenienza della scheda testamentaria.
Tale pronuncia si innesta sul solco -e conferma il più recente arresto- delle Sezioni Unite,
espresso con sentenza n. 12307/2015, che costituisce un revirement rispetto al precedente orientamento, seppure basato su un obiter dictum ricavabile dalla decisione delle SS.UU.
n.15169/2010.
Invero le citate sentenze statuiscono che per contestare l'autenticità del testamento olografo non sia necessaria la querela di falso, ma ciò non significa che sia precluso proporla, e ciò al netto della circostanza che una pronuncia successiva (Ord. Cass. n.35649 del 5.12.2022) ha richiamato l'occorrenza della querela di falso.
In buona sostanza ritiene questa Corte che la condotta processuale della che ha CP_1
inizialmente proposto un'azione di accertamento negativo e poi una querela di falso, non sia da censurare, anche perché se l'accertamento negativo viene considerato un mezzo processuale necessario e sufficiente per contestare la genuinità del testamento olografo (tesi questa che pare da privilegiare, sia per non equiparare semplicisticamente il testamento olografo alla scrittura proveniente da terzi, sia al fine di evitare un defatigante procedimento incidentale) ciò non vale a precludere la proposizione di una querela di falso.
pagina 10 di 12 Ne deriva che, anche sotto tale profilo, l'appello non può trovare accoglimento.
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Sempre collocata nel quarto dei motivi di appello vi è la censura inerente alla mancata ammissione degli altri mezzi di prova – articolati nelle memorie di cui all'art. 183 c.6 numeri
2 e 3 cpc - diretti a dimostrare lo stato di salute e la capacità del de cuius al momento della redazione del testamento impugnato.
Al riguardo non è superfluo osservare che l'affermata nullità del testamento rende irrilevanti le prove richieste che, per questo motivo, giustamente non sono state ammesse.
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Dalle esposte considerazioni consegue che l'appello proposto da , Parte_1
, e non possa trovare accoglimento. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza emessa dal Tribunale di Terni n.669/22 emessa il 5.8.2022, contrariis reiectis, così
provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio che liquida in €.8.400,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti affinché gli appellanti versino il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 5 febbraio 2025
pagina 11 di 12 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 12 di 12