Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2965 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. MANERA MONICA
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Con l'atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente impugnava il provvedimento di ripetizione di indebito adottato dall' CP_2 resistente, in data
27.2.2019.
Rivendicava il diritto alla sanatoria dell'indebito, in quanto sorto dopo il
31.12.1991 e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 L
88/89, Art 13 L. 412/1991 e ss., nonché delle diposizioni dell'art 42, comma 5,
D. L. 269/2003.
Si costituiva in giudizio l'cp_1, chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§§
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di improponibilità e improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' CP_1 ex art 443 cpc, essendovi documentazione in atti attestante il contrario.
L'CP_1 ha esposto che l'indebito pari ad € 5470,79 per cui è causa si riferisce ad un ricalcolo dell'assegno sociale n. 04701160 per il periodo dal 01/01/2014 al
31/12/2016, a seguito di ricostituzione reddituale presentata dal Sig. Parte_1 in data 19/02/2019.
Dalla suddetta ricostituzione reddituale è scaturito un indebito pari ad € 5470,79
a seguito di ricalcolo dell'assegno sociale + maggiorazione sociale da come si evince dal Mod. TE08 allegato dall'Istituto.
Sostiene l'CP_1 che in sede di domanda il Parte_1 ha dichiarato redditi per gli anni 2014/2015/2016/2017/2018 non conformi a quanto dichiarato al Fisco per gli stessi anni e ciò risulterebbe sia dalla domanda di ricostituzione presentata dal Parte 1 che dai Mod. 730.
Premesso che non vi è prova di tale assunto, giova spendere qualche premessa in tema di riparto dell'onere della prova e il principio del clare loqui. Nella sentenza n. 198 del 2011, la Corte di Cassazione, richiama il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046 del 2010 e cioè che "In
tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto", ma conclude nel senso che il suddetto principio trovi applicazione se ed in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
In buona sostanza, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_2 convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' CP_1 indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).
Nel caso di specie, l'CP_1 assume che il provvedimento di ripetizione si è reso necessario in seguito alla presa visione dei reali redditi risultanti dal mod 730, certamente conosciuti O conoscibile dall' CP_2 , per cui l'errore (nel corrispondere somme non dovute) è allo stesso imputabile.
L'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione.
Il ricorso, pertanto deve essere accolto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando,
così provvede:
Annulla il provvedimento impugnato avente ad oggetto le pretese restitutorie su indicate;
Condanna l' CP_1, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre r.f., iva, cpa, come per legge, con distrazione ex art 93 cpc, in favore del difensore antistatario.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO