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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Giuseppe Barbato, a scioglimento della riserva assunta,
- tenuto conto che l'inibitoria disciplinata dall'art. 5, D.Lgs. n° 150/2011 ha natura lato sensu cautelare, il che induce a ritenere che possa essere concessa soltanto quando vi sia la concomitante presenza sia del fumus boni juris, corrispondente a una ragionevole probabilità di fondatezza dei motivi di opposizione, sia del periculum in mora, da intendersi come pregiudizio che alla parte opponente potrebbe derivare dall'immediata esecuzione dell'impugnato provvedimento;
- rilevato che allo stato degli atti, e restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione nel prosieguo del giudizio, la spiegata opposizione non appare sorretta da un apprezzabile grado di fondatezza, ove si consideri, da un lato, che la notificazione del verbale per cui è causa è stata effettuata nei modi previsti dall'art. 46 D.L. n° 34/2020, che richiama l'art. 108 D.L. n° 18/2020, sicché deve intendersi perfezionata il giorno 11 giugno
2020; e dall'altro, che il pagamento di € 3.590,75 menzionato in ricorso non risulta eseguito nei cinque giorni successivi, risalendo al 17 giugno 2020;
- considerato, con riguardo al pericolo nel ritardo, che non sono ravvisabili oggettivi elementi di fatto da cui desumere che un'eventuale esecuzione in pendenza del giudizio potrebbe esporre parte opponente a un apprezzabile danno, senza che esistano adeguate garanzie di ristoro in caso di accoglimento dell'opposizione, deponendo significativamente in senso contrario la qualità soggettiva della parte opposta, il che di per sé osta all'invocata sospensione;
p.q.m.
- rigetta l'istanza di sospensione.
Si comunichi.
Trento 23.3.2025
Il giudice dr. Giuseppe Barbato
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TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Giuseppe Barbato, a scioglimento della riserva assunta,
- tenuto conto che l'inibitoria disciplinata dall'art. 5, D.Lgs. n° 150/2011 ha natura lato sensu cautelare, il che induce a ritenere che possa essere concessa soltanto quando vi sia la concomitante presenza sia del fumus boni juris, corrispondente a una ragionevole probabilità di fondatezza dei motivi di opposizione, sia del periculum in mora, da intendersi come pregiudizio che alla parte opponente potrebbe derivare dall'immediata esecuzione dell'impugnato provvedimento;
- rilevato che allo stato degli atti, e restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione nel prosieguo del giudizio, la spiegata opposizione non appare sorretta da un apprezzabile grado di fondatezza, ove si consideri, da un lato, che la notificazione del verbale per cui è causa è stata effettuata nei modi previsti dall'art. 46 D.L. n° 34/2020, che richiama l'art. 108 D.L. n° 18/2020, sicché deve intendersi perfezionata il giorno 11 giugno
2020; e dall'altro, che il pagamento di € 3.590,75 menzionato in ricorso non risulta eseguito nei cinque giorni successivi, risalendo al 17 giugno 2020;
- considerato, con riguardo al pericolo nel ritardo, che non sono ravvisabili oggettivi elementi di fatto da cui desumere che un'eventuale esecuzione in pendenza del giudizio potrebbe esporre parte opponente a un apprezzabile danno, senza che esistano adeguate garanzie di ristoro in caso di accoglimento dell'opposizione, deponendo significativamente in senso contrario la qualità soggettiva della parte opposta, il che di per sé osta all'invocata sospensione;
p.q.m.
- rigetta l'istanza di sospensione.
Si comunichi.
Trento 23.3.2025
Il giudice dr. Giuseppe Barbato
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