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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10878 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 48063 / 2023 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Emanuele
OPPONENTE
E
l'avvocato , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._2
Flaminia n. 732/d, presso il proprio studio legale.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 13063/23
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della presente sentenza è richiesta soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 13063/23 del 04.08.2023 emesso dal Tribunale di
Roma, notificato in data 15.10.2023 il signor conveniva in giudizio l'avvocato Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: - in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 13063/2023 emesso dal Tribunale Civile di
Roma nei confronti del Signor - revocare il D.I. n. 13063/2023 emesso dal Tribunale Civile Parte_1 di Roma nei confronti del Signor per difetto inderogabile di competenza territoriale ex art. Parte_1 art. 33, comma 2, lett. u, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché per difetto di competenza per valore ex art. 38 e 637 c.p.c.; - annullare il D.I. n. 13063/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma nei confronti del Signor in forza di quanto esposto in diritto;
- condannare l'Avv. alle Parte_1 Controparte_1 spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati e iva, come per legge”; Con comparsa di costituzione del 16.02.2024 si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo di veder accolte le seguenti conclusioni ““Voglia l'Illustrissimo Giudice adito contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la domanda avanzata da controparte di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
13063/23 del 03.08.2023 (depositato in cancelleria il 04.08.2023), provvisoriamente esecutivo, Reg, Cont. n.
33729/23, emesso dal Tribunale di Roma, dott. Silvio CINQUE, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla controparte, nel proprio atto di opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 13063/23 del
03.08.2023 (depositato in cancelleria il 04.08.2023), provvisoriamente esecutivo, Reg, Cont. n. 33729/23, emesso dal Tribunale di Roma, dott. Silvio CINQUE;
con vittoria di spese del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato”;
la causa è stata istruita con produzione documentale.
L'eccezione di incompetenza va disattesa: parte opposta ha correttamente presentato domanda d'ingiunzione contro il signor al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui Parte_1 albo risulta iscritto. Nella vicenda in esame, non può ritenersi che il medesimo rivesta la qualità di
“consumatore” atteso che, parte opposta veniva nominato difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. del signor ell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva imputato per le condotte poste Parte_1 in essere in ragione della propria attività imprenditoriale
In ogni caso, l'attività svolta dal professionista in favore dell'opponente esula da un rapporto fiduciario (con alla base un contratto di prestazione d'opera intellettuale scritto od orale) e trova il suo fondamento nella designazione quale difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. non potendosi pertanto dare rientrale fa fattispecie de quo nell'ambito di applicabilità delle norme del codice del consumo
Anche l'eccezione di incompetenza per valore va disattesa dovendosi fare riferimento alla competenza per materia del Tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine di appartenenza del difensore
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Il rapporto dedotto in lite e l'attività espletata non sono stati oggetto di contestazione dall'opponete, mentre va segnalato che il difensore di ufficio è obbligato a svolgere la propria attività in favore del cliente in modo corretto ed ha diritto ex art. 31 disp. attuazione cpp e 368 bis cpp al pagamento del compenso per l'attività espletata. Né l'opponente ha formulato specifiche contestazioni circa il quantum reclamato o ha dedotto e provato fatti estintivi e/o modificativi della domanda
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto condanna la parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.700,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge.
Roma, 18.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 48063 / 2023 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Emanuele
OPPONENTE
E
l'avvocato , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._2
Flaminia n. 732/d, presso il proprio studio legale.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 13063/23
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della presente sentenza è richiesta soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 13063/23 del 04.08.2023 emesso dal Tribunale di
Roma, notificato in data 15.10.2023 il signor conveniva in giudizio l'avvocato Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: - in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 13063/2023 emesso dal Tribunale Civile di
Roma nei confronti del Signor - revocare il D.I. n. 13063/2023 emesso dal Tribunale Civile Parte_1 di Roma nei confronti del Signor per difetto inderogabile di competenza territoriale ex art. Parte_1 art. 33, comma 2, lett. u, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché per difetto di competenza per valore ex art. 38 e 637 c.p.c.; - annullare il D.I. n. 13063/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma nei confronti del Signor in forza di quanto esposto in diritto;
- condannare l'Avv. alle Parte_1 Controparte_1 spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati e iva, come per legge”; Con comparsa di costituzione del 16.02.2024 si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo di veder accolte le seguenti conclusioni ““Voglia l'Illustrissimo Giudice adito contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la domanda avanzata da controparte di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
13063/23 del 03.08.2023 (depositato in cancelleria il 04.08.2023), provvisoriamente esecutivo, Reg, Cont. n.
33729/23, emesso dal Tribunale di Roma, dott. Silvio CINQUE, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla controparte, nel proprio atto di opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 13063/23 del
03.08.2023 (depositato in cancelleria il 04.08.2023), provvisoriamente esecutivo, Reg, Cont. n. 33729/23, emesso dal Tribunale di Roma, dott. Silvio CINQUE;
con vittoria di spese del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato”;
la causa è stata istruita con produzione documentale.
L'eccezione di incompetenza va disattesa: parte opposta ha correttamente presentato domanda d'ingiunzione contro il signor al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui Parte_1 albo risulta iscritto. Nella vicenda in esame, non può ritenersi che il medesimo rivesta la qualità di
“consumatore” atteso che, parte opposta veniva nominato difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. del signor ell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva imputato per le condotte poste Parte_1 in essere in ragione della propria attività imprenditoriale
In ogni caso, l'attività svolta dal professionista in favore dell'opponente esula da un rapporto fiduciario (con alla base un contratto di prestazione d'opera intellettuale scritto od orale) e trova il suo fondamento nella designazione quale difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. non potendosi pertanto dare rientrale fa fattispecie de quo nell'ambito di applicabilità delle norme del codice del consumo
Anche l'eccezione di incompetenza per valore va disattesa dovendosi fare riferimento alla competenza per materia del Tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine di appartenenza del difensore
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Il rapporto dedotto in lite e l'attività espletata non sono stati oggetto di contestazione dall'opponete, mentre va segnalato che il difensore di ufficio è obbligato a svolgere la propria attività in favore del cliente in modo corretto ed ha diritto ex art. 31 disp. attuazione cpp e 368 bis cpp al pagamento del compenso per l'attività espletata. Né l'opponente ha formulato specifiche contestazioni circa il quantum reclamato o ha dedotto e provato fatti estintivi e/o modificativi della domanda
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto condanna la parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.700,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge.
Roma, 18.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale