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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1473/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1473/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Bernardo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Severi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2025
1 Proc. R.G. n. 1473/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 29.2.2024 ha Parte_1 richiesto la modifica delle condizioni della regolamentazione dei doveri genitoriali verso la minore (24.9.2016) di cui di cui al decreto n. 2938/2022 Persona_1 emesso in data 12.4.2022 dal Tribunale di Salerno, come modificato dal decreto n.
2792/2022 emesso in data 28.6.2022 dalla Corte di Appello di Salerno.
In particolare, la ricorrente chiedeva di: 1) aumentare sino ad euro 400,00
l'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre atteso il mancato rispetto dei tempi di permanenza previsti;
2) disporre la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia in favore della Pt_1 si costituiva con comparsa del 15.10.2024 contestando la Controparte_1 prospettazione della ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Deduceva, inoltre, comportamenti della madre ostativi rispetto all'esercizio del suo diritto di visita e chiedeva ex art. 473-bis.39 c.p.c. in via riconvenzionale di
“ammonire nuovamente la Sig.ra e, se del caso, condannarla al Parte_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle
Ammende, nonché al risarcimento dei danni a favore del Sodi e/o anche d'ufficio della minor da liquidarsi equitativamente”. Persona_2
Alla udienza del 14.11.2024 il G.D. procedeva alla comparizione personale delle parti.
Alla udienza del 12.12.2024 il G.D. procedeva all'ascolto della minore e, di seguito, rinviava il procedimento ad altra udienza stante la volontà delle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Preso atto che le parti non avevano effettuato alcun percorso di mediazione familiare, alla udienza del 27.11.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) All'esito della comparizione personale delle parti (ud. 14.11.2024) è emerso il perdurare della loro conflittualità legata a una scarsa capacità di entrambi i genitori di mantenere un dialogo sereno nell'interesse della minore.
2 Proc. R.G. n. 1473/2024
Conflittualità rimasta immutata in corso di causa anche perché, nonostante i buoni propositi formalmente manifestati alla udienza del 12.12.2024, la sig.ra ed il sig. non hanno intrapreso il percorso di mediazione familiare che Pt_1 CP_1 si erano proposti di avviare e che, ad avviso del Tribunale, costituisce l'unico vero strumento capace di consentire ad i genitori di instaurare (finalmente) un sereno canale di dialogo tra di loro.
All'uopo deve stigmatizzarsi la pretesa della ricorrente di comunicare con il resistente unicamente via pec: i genitori, difatti, devono regolarmente comunicare via telefono e via whatsapp nell'interesse della figlia, soprattutto nel caso di specie in cui il padre risiede in altra regione. La pretesa della sig.ra di Pt_1 utilizzare unicamente la pec non appare in alcun modo giustificata in ragione del lavoro dalla stessa svolto (guida turistica), ed anzi appare riconducibile alle condotte larvatamente oppositive verso la figura paterna già emerse nei precedenti procedimenti.
Il Collegio non può, tuttavia, non stigmatizzare anche il comportamento del CP_1 che, al netto dei buoni propositi manifestati, non ha quasi mai rispettato il regime di frequentazione a weekend alternati della minore, come chiaramente riferito anche da in sede di ascolto (“Il rapporto con papà va bene. Lui Per_2 vive a Terni viene nel fine settimana, giochiamo insieme. Solo che a volte sta un po' troppo al telefono e io vorrei che invece giocasse di più con me… Io dormo nel letto con mamma e sono abituata a dormire sempre con lei. Per questo non mi sento ancora di andare a Terni con papà. Io solo quando ero piccola, avevo forse 4 anni, ho dormito con papà. Io non ho ancora un telefono mio. Papà a volte mi telefona, ma volte lo fa quando io devo fare i compiti o devo uscire per fare delle cose e gli dico che non posso parlare con lui. Lui dice “va bene, capisco. Ti richiamo dopo”. A volte lo chiamiamo io e mamma e lui non risponde. Lui in genere viene una volta al mese a Salerno…” cfr. verb. ud. 12.12.2024), circostanza questa che ha sicuramente inciso sul fatto che la minore non si senta ancora pronta per il pernotto con il padre e di conseguenza anche per la permanenza per periodi prolungati a Terni (luogo di residenza del resistente).
3 Proc. R.G. n. 1473/2024
All'uopo deve sottolinearsi che, se da un lato risulta del tutto legittima la richiesta della ricorrente di sapere dove il alloggia di volta in volta quando CP_1 viene per tenere la bambina nel weekend (atteso che non ha una abitazione in
Salerno), dall'altro risulta strumentale la pretesa di avere tale notizia con molti giorni di anticipo.
Pertanto, il Tribunale alla luce di quanto emerso ritiene di dover intervenire di ufficio con piccole modifiche ai tempi di permanenza della minore nell'ottica di cercare di sopire la conflittualità tra i genitori che ad oggi impedisce loro di gestire tempi di permanenza flessibili.
Non si reputa, invero, necessario l'espletamento di una nuova CTU onde verificare le competenze genitoriali di entrambe le parti essendo stati gli approfondimenti peritali sul punto già effettuati in sede di prima regolamentazione (CTU depositata in data 5.3.2022) e non essendo emerse problematiche nuove o diverse da quelle già emerse in quella sede riconducibili alla conflittualità della coppia genitoriale.
Dunque, deve prevedersi che il sig. potrà tenere con sé la figlia minore CP_1 il I ed il III weekend di ogni mese dal venerdì con prelievo all'uscita Per_2 della scuola (o alle ore 17:00 presso la residenza materna in periodo non scolastico) sino alle 17:00 della domenica con doppio pernottamento. Il sig. CP_1 dovrà comunicare entro il giovedì immediatamente antecedente il weekend di sua spettanza alla sig.ra il luogo dove alloggerà con la minore e, Pt_1 eventualmente, entro il lunedì antecedente il weekend di sua spettanza la sua impossibilità a venire a Salerno.
Va, inoltre, previsto che il sig. possa effettuare una chiamata/videochiamata CP_1 alla minore al giorno nella fascia oraria 21:00/21:30.
Si ammonisce la sig.ra a consentire le chiamate/videochiamate quotidiane Pt_1 padre-figlia, a favorire il pernotto della minore col padre nei giorni di sua spettanza ed a consentire al sig. di contattarla anche via telefono e CP_1 whatsapp.
4 Proc. R.G. n. 1473/2024
In ultimo, il Tribunale ritiene doveroso invitare nuovamente entrambi i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare onde instaurare un sereno canale di dialogo nell'interesse della figlia minore.
B) Venendo ora all'esame della domanda proposta dalla ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, deve dirsi che la stessa può trovare parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che l'aumento delle esigenze dei figli connesso all'età non necessita di prova ma va presunto.
Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto che “lo stesso evento naturale della crescita determina giocoforza un incremento dei bisogni dei figli, laddove alle necessità di tipo alimentare e abitativo si aggiungono quelle connesse alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica dei ragazzi” (cfr. n. 17055/2007; Cass.
23630/2009; n. 8927/2012). La Corte, per di più, ha ribadito il principio per cui l'aumento delle esigenze economiche del figlio, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando la revisione dell'assegno di mantenimento pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (cfr. Cass n.400/2010).
Ebbene, nel caso di specie, essendo trascorsi tre anni dalla regolamentazione devono sicuramente dirsi aumentate le esigenze della piccola Per_2
Ciò nondimeno, deve ricordarsi che nella determinazione dell'assegno di mantenimento indiretto deve sempre rispettarsi il principio di proporzionalità rispetto alla situazione patrimoniale dell'obbligato (cfr. Cass. civ., sez. I,
06/02/2025, n. 2941; Cass. civ., sez. I, 27/05/2024, n. 14760).
Considerata, pertanto, la situazione reddituale del sig. (agente di commercio CP_1 con un reddito annuo di circa 18.500,00 euro, cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) ed i costi che comunque sostiene (almeno una volta al mese) per l'esercizio del diritto di visita, si ritiene opportuno aumentare a decorrere dalla presente pronuncia ad euro 250,00 l'assegno di mantenimento indiretto a suo carico.
Va altresì accolta la richiesta di attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico atteso che è la madre che si occupa in via principale delle
5 Proc. R.G. n. 1473/2024
esigenze quotidiane della minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.02.2025, n. 4672) anche in ragione dei diversi luoghi di residenza dei genitori.
In ultimo va evidenziato che non si ritengono fondate le ulteriori richieste avanzate dal resistente ex art. 473-bis.39 c.p.c. (condanna all'ammenda ed al risarcimento del danno) in ragione del fatto che – come meglio evidenziato sub A
– la situazione creatasi ha le sue radici nelle condotte reciproche di entrambi i genitori.
C) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata ed a parziale modifica delle condizioni di affidamento di cui al decreto n.
2938/2022 emesso in data 12.4.2022 dal Tribunale di Salerno, come modificato dal decreto n. 2792/2022 emesso in data 28.6.2022 dalla Corte di Appello di
Salerno, così provvede:
- il sig. potrà tenere con sé la figlia minore (24.9.2016) Controparte_1 Per_2 il I ed il III weekend di ogni mese dal venerdì con prelievo all'uscita della scuola
(o alle ore 17:00 presso la residenza materna in periodo non scolastico) sino alle
17:00 della domenica con doppio pernottamento;
il sig. dovrà Controparte_1 comunicare entro il giovedì immediatamente antecedente il weekend di sua spettanza alla sig.ra il luogo dove alloggerà con la minore e, Parte_1 eventualmente, entro il lunedì antecedente il weekend di sua spettanza la sua impossibilità a venire a Salerno per vedere la minore;
- il sig. potrà effettuare una chiamata/videochiamata alla minore Controparte_1 al giorno nella fascia oraria 21:00/21:30;
- Ammonisce la sig.ra a consentire le chiamate/videochiamate Parte_1 quotidiane padre-figlia, a favorire il pernotto della minore col padre nei giorni di
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sua spettanza ed a consentire al sig. di contattarla anche via Controparte_1 telefono e whatsapp:
- Invita entrambi i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare onde instaurare un sereno canale di dialogo nell'interesse della figlia minore;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento che sig. dovrà versare per il mantenimento della figlia minore alla sig.ra Controparte_1 entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per la minore
(24.9.2016) sia integralmente percepito dalla madre Persona_2 Parte_1
[...]
- rigetta le ulteriori richieste del resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 1.12.2025
Il Giudice est.
dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
7
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1473/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Bernardo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Severi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2025
1 Proc. R.G. n. 1473/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 29.2.2024 ha Parte_1 richiesto la modifica delle condizioni della regolamentazione dei doveri genitoriali verso la minore (24.9.2016) di cui di cui al decreto n. 2938/2022 Persona_1 emesso in data 12.4.2022 dal Tribunale di Salerno, come modificato dal decreto n.
2792/2022 emesso in data 28.6.2022 dalla Corte di Appello di Salerno.
In particolare, la ricorrente chiedeva di: 1) aumentare sino ad euro 400,00
l'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre atteso il mancato rispetto dei tempi di permanenza previsti;
2) disporre la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia in favore della Pt_1 si costituiva con comparsa del 15.10.2024 contestando la Controparte_1 prospettazione della ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Deduceva, inoltre, comportamenti della madre ostativi rispetto all'esercizio del suo diritto di visita e chiedeva ex art. 473-bis.39 c.p.c. in via riconvenzionale di
“ammonire nuovamente la Sig.ra e, se del caso, condannarla al Parte_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle
Ammende, nonché al risarcimento dei danni a favore del Sodi e/o anche d'ufficio della minor da liquidarsi equitativamente”. Persona_2
Alla udienza del 14.11.2024 il G.D. procedeva alla comparizione personale delle parti.
Alla udienza del 12.12.2024 il G.D. procedeva all'ascolto della minore e, di seguito, rinviava il procedimento ad altra udienza stante la volontà delle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Preso atto che le parti non avevano effettuato alcun percorso di mediazione familiare, alla udienza del 27.11.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) All'esito della comparizione personale delle parti (ud. 14.11.2024) è emerso il perdurare della loro conflittualità legata a una scarsa capacità di entrambi i genitori di mantenere un dialogo sereno nell'interesse della minore.
2 Proc. R.G. n. 1473/2024
Conflittualità rimasta immutata in corso di causa anche perché, nonostante i buoni propositi formalmente manifestati alla udienza del 12.12.2024, la sig.ra ed il sig. non hanno intrapreso il percorso di mediazione familiare che Pt_1 CP_1 si erano proposti di avviare e che, ad avviso del Tribunale, costituisce l'unico vero strumento capace di consentire ad i genitori di instaurare (finalmente) un sereno canale di dialogo tra di loro.
All'uopo deve stigmatizzarsi la pretesa della ricorrente di comunicare con il resistente unicamente via pec: i genitori, difatti, devono regolarmente comunicare via telefono e via whatsapp nell'interesse della figlia, soprattutto nel caso di specie in cui il padre risiede in altra regione. La pretesa della sig.ra di Pt_1 utilizzare unicamente la pec non appare in alcun modo giustificata in ragione del lavoro dalla stessa svolto (guida turistica), ed anzi appare riconducibile alle condotte larvatamente oppositive verso la figura paterna già emerse nei precedenti procedimenti.
Il Collegio non può, tuttavia, non stigmatizzare anche il comportamento del CP_1 che, al netto dei buoni propositi manifestati, non ha quasi mai rispettato il regime di frequentazione a weekend alternati della minore, come chiaramente riferito anche da in sede di ascolto (“Il rapporto con papà va bene. Lui Per_2 vive a Terni viene nel fine settimana, giochiamo insieme. Solo che a volte sta un po' troppo al telefono e io vorrei che invece giocasse di più con me… Io dormo nel letto con mamma e sono abituata a dormire sempre con lei. Per questo non mi sento ancora di andare a Terni con papà. Io solo quando ero piccola, avevo forse 4 anni, ho dormito con papà. Io non ho ancora un telefono mio. Papà a volte mi telefona, ma volte lo fa quando io devo fare i compiti o devo uscire per fare delle cose e gli dico che non posso parlare con lui. Lui dice “va bene, capisco. Ti richiamo dopo”. A volte lo chiamiamo io e mamma e lui non risponde. Lui in genere viene una volta al mese a Salerno…” cfr. verb. ud. 12.12.2024), circostanza questa che ha sicuramente inciso sul fatto che la minore non si senta ancora pronta per il pernotto con il padre e di conseguenza anche per la permanenza per periodi prolungati a Terni (luogo di residenza del resistente).
3 Proc. R.G. n. 1473/2024
All'uopo deve sottolinearsi che, se da un lato risulta del tutto legittima la richiesta della ricorrente di sapere dove il alloggia di volta in volta quando CP_1 viene per tenere la bambina nel weekend (atteso che non ha una abitazione in
Salerno), dall'altro risulta strumentale la pretesa di avere tale notizia con molti giorni di anticipo.
Pertanto, il Tribunale alla luce di quanto emerso ritiene di dover intervenire di ufficio con piccole modifiche ai tempi di permanenza della minore nell'ottica di cercare di sopire la conflittualità tra i genitori che ad oggi impedisce loro di gestire tempi di permanenza flessibili.
Non si reputa, invero, necessario l'espletamento di una nuova CTU onde verificare le competenze genitoriali di entrambe le parti essendo stati gli approfondimenti peritali sul punto già effettuati in sede di prima regolamentazione (CTU depositata in data 5.3.2022) e non essendo emerse problematiche nuove o diverse da quelle già emerse in quella sede riconducibili alla conflittualità della coppia genitoriale.
Dunque, deve prevedersi che il sig. potrà tenere con sé la figlia minore CP_1 il I ed il III weekend di ogni mese dal venerdì con prelievo all'uscita Per_2 della scuola (o alle ore 17:00 presso la residenza materna in periodo non scolastico) sino alle 17:00 della domenica con doppio pernottamento. Il sig. CP_1 dovrà comunicare entro il giovedì immediatamente antecedente il weekend di sua spettanza alla sig.ra il luogo dove alloggerà con la minore e, Pt_1 eventualmente, entro il lunedì antecedente il weekend di sua spettanza la sua impossibilità a venire a Salerno.
Va, inoltre, previsto che il sig. possa effettuare una chiamata/videochiamata CP_1 alla minore al giorno nella fascia oraria 21:00/21:30.
Si ammonisce la sig.ra a consentire le chiamate/videochiamate quotidiane Pt_1 padre-figlia, a favorire il pernotto della minore col padre nei giorni di sua spettanza ed a consentire al sig. di contattarla anche via telefono e CP_1 whatsapp.
4 Proc. R.G. n. 1473/2024
In ultimo, il Tribunale ritiene doveroso invitare nuovamente entrambi i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare onde instaurare un sereno canale di dialogo nell'interesse della figlia minore.
B) Venendo ora all'esame della domanda proposta dalla ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, deve dirsi che la stessa può trovare parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che l'aumento delle esigenze dei figli connesso all'età non necessita di prova ma va presunto.
Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto che “lo stesso evento naturale della crescita determina giocoforza un incremento dei bisogni dei figli, laddove alle necessità di tipo alimentare e abitativo si aggiungono quelle connesse alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica dei ragazzi” (cfr. n. 17055/2007; Cass.
23630/2009; n. 8927/2012). La Corte, per di più, ha ribadito il principio per cui l'aumento delle esigenze economiche del figlio, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando la revisione dell'assegno di mantenimento pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione (cfr. Cass n.400/2010).
Ebbene, nel caso di specie, essendo trascorsi tre anni dalla regolamentazione devono sicuramente dirsi aumentate le esigenze della piccola Per_2
Ciò nondimeno, deve ricordarsi che nella determinazione dell'assegno di mantenimento indiretto deve sempre rispettarsi il principio di proporzionalità rispetto alla situazione patrimoniale dell'obbligato (cfr. Cass. civ., sez. I,
06/02/2025, n. 2941; Cass. civ., sez. I, 27/05/2024, n. 14760).
Considerata, pertanto, la situazione reddituale del sig. (agente di commercio CP_1 con un reddito annuo di circa 18.500,00 euro, cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) ed i costi che comunque sostiene (almeno una volta al mese) per l'esercizio del diritto di visita, si ritiene opportuno aumentare a decorrere dalla presente pronuncia ad euro 250,00 l'assegno di mantenimento indiretto a suo carico.
Va altresì accolta la richiesta di attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico atteso che è la madre che si occupa in via principale delle
5 Proc. R.G. n. 1473/2024
esigenze quotidiane della minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.02.2025, n. 4672) anche in ragione dei diversi luoghi di residenza dei genitori.
In ultimo va evidenziato che non si ritengono fondate le ulteriori richieste avanzate dal resistente ex art. 473-bis.39 c.p.c. (condanna all'ammenda ed al risarcimento del danno) in ragione del fatto che – come meglio evidenziato sub A
– la situazione creatasi ha le sue radici nelle condotte reciproche di entrambi i genitori.
C) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata ed a parziale modifica delle condizioni di affidamento di cui al decreto n.
2938/2022 emesso in data 12.4.2022 dal Tribunale di Salerno, come modificato dal decreto n. 2792/2022 emesso in data 28.6.2022 dalla Corte di Appello di
Salerno, così provvede:
- il sig. potrà tenere con sé la figlia minore (24.9.2016) Controparte_1 Per_2 il I ed il III weekend di ogni mese dal venerdì con prelievo all'uscita della scuola
(o alle ore 17:00 presso la residenza materna in periodo non scolastico) sino alle
17:00 della domenica con doppio pernottamento;
il sig. dovrà Controparte_1 comunicare entro il giovedì immediatamente antecedente il weekend di sua spettanza alla sig.ra il luogo dove alloggerà con la minore e, Parte_1 eventualmente, entro il lunedì antecedente il weekend di sua spettanza la sua impossibilità a venire a Salerno per vedere la minore;
- il sig. potrà effettuare una chiamata/videochiamata alla minore Controparte_1 al giorno nella fascia oraria 21:00/21:30;
- Ammonisce la sig.ra a consentire le chiamate/videochiamate Parte_1 quotidiane padre-figlia, a favorire il pernotto della minore col padre nei giorni di
6 Proc. R.G. n. 1473/2024
sua spettanza ed a consentire al sig. di contattarla anche via Controparte_1 telefono e whatsapp:
- Invita entrambi i genitori ad avviare un percorso di mediazione familiare onde instaurare un sereno canale di dialogo nell'interesse della figlia minore;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento che sig. dovrà versare per il mantenimento della figlia minore alla sig.ra Controparte_1 entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per la minore
(24.9.2016) sia integralmente percepito dalla madre Persona_2 Parte_1
[...]
- rigetta le ulteriori richieste del resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 1.12.2025
Il Giudice est.
dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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