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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Marianna Galioto Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2056/2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata in atti, dall'avv. Annarita D'Ercole (C.F.: ; PEC: C.F._2
e dall'avv. Riccardo Veltri (C.F.: ; PEC: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Roma (RM), Viale Email_2
Carso n. 14
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F. e P. IVA: e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ; P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Roberto Malizia (C.F.:
,; PEC: ) e digitalmente domiciliata C.F._4 Email_3 presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
APPELLATA
pagina 1 di 14 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
Nei confronti della GIA' Controparte_3 Controparte_4
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Stefania
Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 39430/2020, pubblicata in data 6.02.2024, notificata il 4.06.2024, accertato che nella fattispecie la Banca è venuta meno a quanto imposto al creditore, con ciò verificandosi le ipotesi disciplinate dagli
artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., dichiarare estinta la fideiussione prestata da per fatto della Banca;
Parte_1 dichiarare che la è decaduta dalla garanzia fideiussoria per non aver tenuto conto dello stato di decozione della CP_3 società per tutti i motivi di cui all'espositiva; accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nella lettera di fideiussione sottoscritta dalla opponente, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza a causa del mancato rispetto del termine semestrale importo dall'art. 1957 c.c.;
e per l'effetto di tali accertamenti e dichiarazioni revocare il decreto d'ingiunzione opposto n. 6415/20 del 13.06.2020 (RG.
N. 9940/20). Con condanna della opposta al pagamento dei compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre il CP_3
15% per rimborso forfettario, IVA e CA come per legge. Nei confronti della Preliminarmente Controparte_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione quale asserita cessionaria del credito, con conseguente incapacità di stare in giudizio nei confronti della appellante;
nel merito, per l'effetto di tale accertamento, in riforma della sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 39430/2020, pubblicata in data
6.02.2024, notificata il 4.06.2024, accertato che nella fattispecie la Banca è venuta meno a quanto imposto al creditore, con ciò verificandosi le ipotesi disciplinate dagli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., dichiarare estinta la fideiussione prestata da
per fatto della Banca;
dichiarare che la è decaduta dalla garanzia fideiussoria per non aver Parte_1 CP_3 tenuto conto dello stato di decozione della società per tutti i motivi di cui all'espositiva; accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nella lettera di fideiussione sottoscritta dalla opponente, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza a causa del mancato rispetto del termine semestrale importo dall'art. 1957 c.c.;
e per l'effetto di tali accertamenti e dichiarazioni revocare il decreto d'ingiunzione opposto n. 6415/20 del 13.06.2020 (RG.
N. 9940/20).
pagina 2 di 14 Con condanna della Società cessionaria appellata al pagamento dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA, C.A.
e rimborso forfettario del 15%. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno prodotto dall'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.”.
Per e per essa Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed istanza:
- rigettare il presente gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1383//2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Stefania
Illarietti all'esito del procedimento rubricato sub R.G. n. 39430/2020, pubblicata il 26.02.2024, notificata il 04/06/2024, che ha confermato decreto ingiuntivo n. 6415/2020, reso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n.
9940/2020 R.G.
- In subordine, in caso di condanna risarcitoria, ripetitoria e restitutoria per fatti o condotte poste in essere dalla CP_3 cedente ante cessione, venga rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della cessionaria CP_1 per le ragioni ampiamente dedotte in premessa, ed ogni conseguente statuizione.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Cont La (di seguito, “ ”) aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo CP_5
n. 6415/2020, emesso in data 16 marzo 2020, nei confronti di e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, per l'importo di € 760.705,85, oltre interessi e spese della procedura, derivante dal saldo passivo dei conti correnti nn. 1005156/3 e 1005200/9 accesi rispettivamente in data 25 febbraio e 6 marzo 2014 da (di seguito, semplicemente, “ ) presso Controparte_6 CP_6
l'istituto di credito ricorrente.
A fondamento della pretesa monitoria, la banca aveva rilevato che:
− le linee di credito della presso l'istituto di credito ricorrente erano state garantite CP_6
mediante fideiussioni omnibus rilasciate in data 18 marzo 2018 da e Parte_1 Parte_2
Cont per l'importo massimo di € 845.000,00 (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo monitorio );
[...]
Contr
− nel corso del rapporto intrattenuto con la aveva ricevuto numerosi atti di CP_6 pignoramento prezzo terzi, tra cui un pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'ammontare di € 1.837 .877,77;
− in data 27 marzo 2019, la società correntista aveva depositato istanza di ammissione al concordato preventivo riguardante la ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. fallim.; il successivo 23 CP_6
settembre 2019, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società (sent. n. 620/2019), aprendo la relativa procedura concorsuale;
pagina 3 di 14 − in data 11 novembre 2019, la banca creditrice aveva comunicato lo scioglimento dei contratti di conto corrente intrattenuti con la società fallita e la propria insinuazione al passivo fallimentare della intimando il pagamento degli importi insoluti, per complessivi € 760.705,85 e CP_6
l'imminente segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
A fronte della sentenza dichiarativa di fallimento, e a fronte della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la si era attivata giudizialmente per il recupero delle somme presso i Controparte_7
fideiussori.
Contr Si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla la garante eccependo la Parte_1 propria liberazione dall'obbligo fideiussorio ex art. 1956 c.c., nonché la decadenza dell'istituto creditore dal termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e il fondamento della domanda di CP_5 liberazione;
l'istituto di credito opposto allegava altresì il pieno rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Contr Nel corso del giudizio modificava la propria ragione sociale in la successiva Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa di imponeva l'interruzione del processo, che veniva CP_3 riassunto dall'opponente con ricorso notificato altresì a quale Parte_1 CP_8 cessionaria delle attività e passività dell'originaria azienda bancaria. Cont Nel giudizio così riassunto, si costituiva (di seguito, semplicemente, “ ”), Controparte_1
dichiaratasi cessionaria del credito di nei confronti della in forza di cessione in CP_8 Parte_1 blocco pubblicata in G.U. (n. 140 del 25 novembre 2021) ai sensi dell'art. 58 TUB. Contr L'opponente contestava la titolarità del credito in capo a , a fronte della mancata prova dell'intervenuta cessione in suo favore da parte di , ritenendo non sufficiente, a tal fine, la CP_8 mera produzione dell'intervenuta pubblicazione dell'operazione traslativa in Gazzetta Ufficiale.
Con sentenza n. 1383/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il d. i. n. 6415/2020 del 16 Parte_1 marzo 2020, dando altresì atto dell'ammissione allo stato passivo del fallimento di Controparte_6
per il medesimo credito, nella procedura sub R.G. 620/2019 avviata dal Tribunale di
[...]
Roma. L'opponente veniva altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.
In motivazione, il giudice dell'opposizione:
− osservava come avesse dimostrato l'intervenuta cessione con mediante CP_1 CP_8
deposito della dichiarazione della cedente – a sua volta resasi precedentemente cessionaria delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria – attestante il trasferimento dei crediti in CP_3
pagina 4 di 14 Contr favore della;
rilevava altresì il Tribunale come quest'ultima avesse provato la titolarità del credito vantato nei confronti della producendo documentazione ad esso collegata;
CP_6
− rilevava come nessuna contestazione fosse stata mossa dall'opponente in ordine all'entità del credito ingiunto, già documentato in sede monitoria e ulteriormente confortato, nell'ambito del procedimento di opposizione, dalle produzioni degli estratti conto;
− escludeva che l'opponente avesse assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 1956 c.c., provando il peggioramento della condizione patrimoniale della debitrice rispetto al momento in cui era stato assunto l'impegno fideiussorio. Escludeva inoltre il Tribunale che la sig.ra in qualità di amministratrice della non fosse a conoscenza Parte_1 CP_6 dell'andamento della situazione patrimoniale e delle vicende che avevano interessato la società debitrice, escludendo, conseguentemente, che la stessa si fosse trovata dinanzi a un ingiustificato e imprevedibile aggravamento del rischio connesso all'impegno fideiussorio assunto;
− in relazione alla decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., individuava il momento di esigibilità del credito derivante dai conti correnti nell'11 novembre 2019, data di chiusura dei conti correnti medesimi, rilevando la contestuale domanda di insinuazione al passivo e, conseguentemente, il deposito del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la garante Parte_1 chiedendone la riforma e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado con quattro motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, è stata eccepita la carenza di legittimazione della cessionaria, per mancata prova della titolarità del credito in capo a nonché della precedente Controparte_1
cessione del credito oggetto del contenzioso.
In particolare, l'appellante ha rilevato come, a fronte delle plurime cessioni intervenute nella vicenda, la prima cessionaria del credito si fosse limitata a depositare il comunicato CP_8 stampa con cui veniva dato atto della cessione in suo favore “di attività, passività e rapporti giuridici della ”. CP_3
Nella prospettazione dell'appellante, inoltre, la pubblicazione in G.U. della successiva cessione intervenuta tra e non potrebbe considerarsi idonea a comprovare la CP_8 Controparte_1
cessione e la ricomprensione, nel perimetro della stessa, del credito vantato nei confronti della sul punto, la SI.ra ha ribadito come la pubblicazione dell'avviso di cessione CP_6 Parte_1
pagina 5 di 14 in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB avrebbe unicamente l'effetto di derogare, nel settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei crediti in blocco, rimanendo in capo alla parte che si afferma cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione traslativa. La seconda cessione non potrebbe ritenersi comprovata neppure dalla dichiarazione della cedente, sottoscritta da soggetto (tale Per_1
del quale non erano stati allegati, né documentati, poteri di procura o di rappresentanza del
[...] cedente all'esterno.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato la mancata contestazione, da parte della SI.ra in ordine all'entità del Parte_1
credito fatto valere dalla banca in via monitoria.
In particolare, la garante ha escluso la rilevanza sostanziale della censura, avendo la stessa proposto opposizione al fine di essere liberata dall'obbligazione pecuniaria.
L'appellante ha, in ogni caso, rilevato come controparte non avesse dimostrato l'esistenza del credito vantato in via monitoria: in particolare, la banca si sarebbe limitata a depositare in atti soltanto gli estratti di due conti (c/c ordinario e conto anticipi) contenenti l'annotazione tardiva di Co presunte esposizioni relative ad insoluti Ri. presentate al SBF e di anticipi export non perfezionati, senza tuttavia versare in atti alcuna evidenza contabile relativa al periodo antecedente al 30 settembre 2019.
3. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la garante potesse ritenersi liberata ai sensi dell'art. 1956 c.c. Sul punto, la SI.ra ha anzitutto rilevato l'errore del giudice, evidenziando Parte_1 come l'esposizione del conto corrente n. 1005156/3 al 30 settembre 2019 non fosse di € 487.240,21, ma di € 48.740,21 e, quindi, entro i limiti del fido accordato di € 50.000,00, sì da non ingenerare alcuna preoccupazione in capo alla garante.
Conseguentemente, l'appellante ha evidenziato come la mancata contabilizzazione di insoluti per €
668.592,23 sarebbe stata erroneamente ritenuta dal Tribunale “non indicativa di alcuna significativa modifica della condizione patrimoniale della debitrice”, a fronte del fatto che, pur essendo detti insoluti riferibili al periodo compreso tra il 22 gennaio 2018 e il 5 marzo 2019, la loro contabilizzazione era avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento della da CP_6
parte del Tribunale di Roma, avvenuta in data 23 settembre 2019.
L'appellante ha peraltro sottolineato come la banca avesse continuato a concedere credito nonostante la rilevante mole di insoluti già verificatisi, rilevando il complessivo accredito nel c/c ordinario – nel medesimo periodo compreso tra il gennaio 2018 e il marzo 2019 – della somma di €
pagina 6 di 14 1.500.000,00. La SI.ra si è altresì doluta del fatto che l'omessa comunicazione, da parte Parte_1
della banca, della precarietà economica della società debitrice – unitamente alla concessione di credito nonostante la conoscenza della difficile situazione della – avrebbe posto la CP_6 garante innanzi ad un “ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio connesso con il suo impegno fideiussorio”.
4. Con il quarto e ultimo motivo di appello, la SI.ra si è doluta del mancato accertamento, Parte_1 da parte del giudice di prime cure, della maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. La garante ha sostenuto che il dies a quo ai fini della decadenza dovrebbe individuarsi nella data del 5 marzo
2019, data in cui si sarebbe consolidato il ritorno di insoluti per l'importo di € 182.060,50, piuttosto che nella data successiva del passaggio a sofferenza della società debitrice principale.
Si è costituita nel procedimento di impugnazione la cessionaria del credito Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello proposto da e chiedendone il rigetto. Parte_1
In particolare, la cessionaria del credito:
− ha escluso la propria legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dalla controparte relativamente al rapporto principale, da rivolgersi esclusivamente nei confronti della cedente;
− ha contestato la fondatezza del primo motivo di appello, rilevando di aver debitamente dedotto e documentato, nell'ambito del primo grado di giudizio: i) l'intervenuta cessione in blocco in suo favore dei crediti vantati da , cessione sottoscritta ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 in CP_8
data 16 novembre 2021; ii) l'intervenuta pubblicazione della cessione in G.U. ai sensi dell'art. 58
TUB; iii) conseguentemente, la titolarità dei “crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i
“Crediti da Finanziamento”)”, compreso anche il credito portato dal d. i. n. 6415/2020 nei confronti dell'appellante. La cessionaria appellata ha evidenziato come la pubblicazione in G.U. (n. 140 del 25 novembre 2021), indicando la tipologia dei crediti oggetto di cessione in blocco, fosse sufficiente a fondare la propria legittimazione ad agire per il recupero del credito ingiunto. L'appellata ha altresì rilevato di aver fornito ulteriore riscontro della titolarità del credito mediante produzione, in sede di seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c., della dichiarazione della cedente attestante CP_8
l'intervenuta cessione del credito;
− ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello, rilevando l'opponibilità, da parte del fideiussore al creditore, di tutte le eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c. e, conseguentemente, la rilevanza della mancata contestazione dell'entità del credito ingiunto;
− nel rispondere al terzo motivo di appello, ha richiamato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado relativamente alla mancata liberazione della garante ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché pagina 7 di 14 le difese svolte dalla banca cedente sul punto;
in particolare, l'appellata ha rilevato come la cedente avesse dedotto e comprovato, in sede di opposizione a d.i., l'esistenza di aperture di credito con la società debitrice risalenti al 2014, successivamente rinnovate al 17 maggio 2016 per gli importi di € Co 50.000,00 quali anticipi ordinari, € 450.000,00 quali anticipi Ri. e € 300.000,00 quali anticipi fatture per finanziamento all'esportazione. L'appellante ha altresì sottolineato come, al momento del fallimento, l'appellante fosse socia al 23,5% della società debitrice fallita, dovendo conseguentemente escludersi che la stessa non fosse a conoscenza dell'andamento della situazione patrimoniale e delle vicende relative alla CP_6
− ha escluso la fondatezza del quarto motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza relativamente alla mancata declaratoria di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., richiamandosi alle motivazioni spese dal giudice di prime cure.
All'udienza del 15 gennaio 2025, su accordo delle parti, il Consigliere istruttore rinviava la causa per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12 marzo 2025.
***
Con riferimento al primo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la titolarità, in capo alla Contr controparte , del credito ingiunto per mancata prova dell'avvenuta cessione in suo favore, la Corte osserva quanto segue.
Il credito in contestazione risulta essere stato oggetto di una duplice cessione nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto con atto del 29 ottobre 2020.
Invero:
− con una prima cessione, intervenuta in data 23 maggio 2021, (cessionaria) aveva CP_8 acquistato le “attività, passività di rango chirografario o superiore e rapporti giuridici che compongono l'azienda bancaria” della cessionaria in liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa, come debitamente documentato da parte appellata mediante produzione dell'atto di cessione a rogito del Notaio (rep. n. 84758, racc. n. 17511 – cfr. doc. 6 fascicolo Persona_2
appellata);
− con una seconda cessione, intervenuta in data 16 novembre 2021, la precedente cessionaria
[...] aveva ceduto in blocco all'odierna appellata “tutti i crediti pecuniari CP_10 CP_1
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratti di Cessione Crediti da
Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza […] come da avviso di pagina 8 di 14 cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana […] n. 140 del 25 novembre 2021” (cfr. doc. 3 primo grado appellata).
Tanto premesso, la Corte rileva come non possa revocarsi in dubbio l'effettiva titolarità del credito in Contr capo all'odierna appellata , con conseguente accertamento della sua legittimazione in giudizio.
Invero, entrambe le cessionarie del credito hanno debitamente prodotto documentazione attestante la rispettiva titolarità del credito nei confronti della società garantita dalla SI.ra Parte_1
Con precipuo riferimento alla seconda cessione, peraltro, deve rilevarsi come la Legge generale sulla cartolarizzazione dei crediti (L. 130/1999) – che presenta carattere ampiamente derogatorio rispetto alla generale disciplina codicistica in merito alla cessione dei crediti – subordini l'efficacia della cessione in blocco alla sola pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, escludendo qualsiasi altra formalità o annotazione ai fini della validità dell'operazione traslativa (cfr. art. 4, comma 1, L. 130/1999); in tal senso, la pacifica giurisprudenza di legittimità reputa sufficiente, al fine di dimostrare l'inclusione del credito nel contratto di cessione, l'indicazione, nell'ambito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delle categorie dei rapporti ceduti, senza loro specifica enumerazione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ. 21821/2021).
Nel caso posto all'attenzione della Corte, dalla pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 25 novembre 2021 si ricava che ha ceduto CP_8 all'odierna appellata i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, nonché i crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.
La pubblicazione in oggetto, peraltro, specifica che “è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: a. in relazione ai Crediti da
Finanziamento ceduti da 167054, 276501, 321977, 3191602, 118042, 413525 ed ex Controparte_10
189217”: tra gli NDG richiamati, che individuano i crediti esclusi dalla cessione in blocco, non CP_3
figura quello identificativo del rapporto tra e la banca creditrice, che reca quale NDG il n. CP_6
13508/7.
Conseguentemente, l'indicazione dei crediti ceduti mediante il negozio del 16 novembre 2021 deve considerarsi sufficientemente specifica, permettendo l'avvenuta pubblicazione di individuare, nell'ambito dei crediti oggetto di cessione in blocco, quello vantato dalla precedente titolare CP_8
nei confronti della società – e, conseguentemente, nei confronti della garante della
[...] CP_6
medesima odierna appellante. Parte_1
Non appare peraltro superfluo evidenziare la produzione, già in sede di seconda memoria ex art. 183
pagina 9 di 14 comma 6 c.p.c., di una dichiarazione con cui il dott. responsabile dell'Ufficio Crediti Persona_1
Problematici di – e, pertanto, soggetto pienamente qualificato, diversamente da quanto CP_8 dedotto dall'appellante – attestava l'avvenuta cessione in favore di dei crediti portati dal CP_1
decreto ingiuntivo opposto in primo grado nei confronti della garante della (doc. 1 all. alla CP_6
prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del giudizio di opposizione).
Trattasi, invero, di documentazione idonea a fornire ulteriore conferma della titolarità del credito in capo all'odierna appellante.
Ne deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Le doglianze mosse con il secondo motivo di appello, relative alla mancata contestazione, da parte della dell'entità del credito vantato dall'appellante, oltre ad essere tardive, in quanto non Parte_1
rese oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo, si palesano altresì infondate.
Va invero rilevato come, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – che nella fase monitoria
è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.” (cfr. Cass. n. 12818/2024).
Invero, le contestazioni mosse dall'appellante in sede di opposizione a d.i. hanno avuto ad oggetto eccezioni relative al solo rapporto di garanzia, non rinvenendosi, invece, alcuna obiezione con riferimento all'entità del credito ingiunto: ne consegue che, secondo l'orientamento richiamato,
l'estratto ex art. 50 TUB sarebbe stato per sé idoneo a fondare la pretesa restitutoria dell'istituto di credito ricorrente.
Deve nondimeno rilevarsi come l'originaria ricorrente non si sia limitata alla produzione CP_5
del salda-conto ex art. 50 TUB, ma abbia altresì provveduto al versamento agli atti del procedimento monitorio degli estratti conto post-sofferenza e delle contabili di chiusura dei conti corrente (docc. da 12
a 16 fascicolo monitorio): tale produzione risulta ulteriormente suffragata dalla successiva allegazione, in
Contr sede di opposizione, degli estratti conto integrali da parte dell'odierna appellante (docc. 2 e 3 opposizione).
Conseguentemente, l'appellata, coerentemente all'onere probatorio sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha debitamente dimostrato non soltanto la titolarità del credito vantato nei confronti della debitrice garantita, ma altresì la certezza del credito preteso in restituzione.
pagina 10 di 14 Altrettanto infondato deve ritenersi il terzo motivo di appello, con cui la garante ha Parte_1 reiterato l'eccezione fondata sull'art. 1956 c.c.
Sul punto, deve rilevarsi come il giudice di primo grado, nell'escludere la liberazione del fideiussore, abbia evidenziato come non fosse indicativa, ai fini dell'art. 1956 c.c., la tardiva annotazione, da parte ConCo della banca, degli insoluti della e delle ulteriori partite, rilevando come l'opponente avesse allegato che “il conto 10300051556 che presentava una passività al 30.9.2019 di euro 487240,21, improvvisamente presentava una passività di euro 735239,00 al 11.11.2019”.
L'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la passività del conto 1005156/3 al 30 settembre 2019 fosse di € 487.249,21 anziché di € 48.740,21 – Contr come si ricava dall'estratto conto all'11 novembre 2019 prodotto da (cfr. pp. 398 e 401 doc. 2 fascicolo opposta) – non è tale da confutare l'argomentazione spesa dal Tribunale di Milano nel rigettare la doglianza dell'appellante.
Il Tribunale, infatti, non ha inteso motivare il proprio rigetto sulla base della differenza degli importi recati dal conto corrente, adducendo piuttosto a fondamento delle proprie argomentazioni il fatto che la modifica della condizione patrimoniale della debitrice fosse stata determinata “unicamente da un ritardo nella contabilizzazione di situazioni debitorie già verificatesi”, così rimanendo “inevaso […]
l'onere probatorio incombente sulla opponente”.
In altri termini, la garante non avrebbe addotto elementi idonei a provare la mancata conoscenza del
“peggioramento della condizione patrimoniale della debitrice al momento in cui è stato assunto
l'impegno fidejussorio e la conoscenza del peggioramento in capo alla banca” (cfr. p. 4 sentenza primo grado), né a tal fine rileverebbe il ritardo nella contabilizzazione degli addebiti già maturati in capo alla società garantita, come preteso dall'appellante.
Peraltro, per quanto maggiormente rileva ai fini del rigetto del motivo di appello esaminato, la Corte osserva che, nel sottoscrivere la fideiussione a garanzia dei debiti della la garante CP_6 appellante si era impegnata a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la ”, laddove, CP_3 invece, l'istituto creditore si era impegnato a comunicare “a richiesta del fideiussore […] entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa” (cfr. clausola n. 5 contratto di fideiussione – doc. 10 fascicolo opposizione).
Sotto tale ultimo profilo, l'appellante non ha né allegato, né documentato di aver inoltrato alla banca richieste di delucidazioni in merito alla posizione economica della Parte_3
pagina 11 di 14 Oltre al dirimente profilo appena evidenziato, assume altresì rilevanza la circostanza, già richiamata dalla sentenza di primo grado, per cui la garante oltre ad essere stata Parte_1
amministratrice unica della società debitrice dal 9 marzo 2012 al 15 gennaio 2015, CP_6
risultasse, alla data del fallimento della società (dichiarato in data 23 settembre 2019), ancora titolare del 23,5% delle quote societarie, per non aver ceduto l'integrità della propria partecipazione sociale al fratello succedutole nella posizione di amministratore unico (cfr. visura storica Parte_2
– doc. 4 fascicolo monitorio). CP_6
Sul punto, la Corte osserva come l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità escluda l'effetto liberatorio di cui all'art. 1956 c.c. nel caso in cui la difficoltà economica del debitore principale debba presumersi conosciuta dal fideiussore in virtù della posizione dal medesimo assunta nell'ambito della compagine societaria, come nel caso in cui egli rivesta, al suo interno, il ruolo di amministratore o sia semplicemente socio della medesima (cfr. Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 16822/2024).
Il vincolo di parentela sussistente tra l'odierna appellante e l'amministratore della società,
– unico ulteriore socio e garante della – è un ulteriore elemento Parte_2 CP_6 che depone a suffragio della presunzione di conoscenza, in capo alla SI.ra dell'evolversi in Parte_1 peggio della situazione economica della società debitrice principale, tanto più a fronte dell'impegno contrattualmente assunto di rendersi edotta della condizione economica della stessa, nonché alla luce del ruolo dalla medesima rivestito nell'ambito della compagine societaria, e della mancata produzione di elementi probatori idonei a confutare la presunzione relativa di conoscenza della situazione economica della società garantita.
Sul quarto e ultimo motivo di appello, la Corte osserva quanto segue.
La clausola di cui al n. 6 della fideiussione sottoscritta dall'odierna appellante prevedeva che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'Art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 1957 c.c. è pacificamente derogabile e rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 31569/2019; Cass. n.28943/2017; Cass.
n.21867/2013; Cass. n.9455/2012).
Anche a voler prescindere dal dirimente profilo del carattere disponibile della disposizione codicistica, deve nondimeno rilevarsi come sia pacifico in atti che la domanda di insinuazione al passivo della Contr società debitrice da parte dell'originaria creditrice sia avvenuta nella medesima data dell'11
pagina 12 di 14 novembre 2019, contestualmente alla chiusura dei conti correnti di titolarità della e alla CP_6 revoca dell'affidamento alla medesima concesso.
Conseguentemente, deve ritenersi che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. sia stato rispettato dall'originaria creditrice.
Non trova infatti alcun fondamento la prospettazione dell'appellante, che pretenderebbe di individuare il dies a quo ai fini della decadenza semestrale di cui alla norma codicistica nel 5 marzo 2019, data in
Co cui si sarebbero consolidati gli addebiti a titolo di insoluti Ri. e di estinzione di finanziamenti all'esportazione.
Il termine semestrale normativamente individuato, infatti, decorre, nel caso di crediti derivanti da un conto corrente, alla data della chiusura del medesimo e, nel caso di crediti derivanti da conto corrente affidato, alla data della revoca degli affidamenti: è infatti soltanto a questa data che la banca creditrice opera la finale compensazione delle poste a debito e a credito, così rendendo il credito nei confronti del correntista, ove risultante dalla predetta compensazione, liquido ed esigibile.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza, con conseguente rigetto del motivo di appello.
Conclusioni e spese.
In conclusione, l'appello svolto da deve essere rigettato, con conferma della Parte_1
sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 760.705,90), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello formulato da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per essa, della mandataria e, per l'effetto, conferma la sentenza R.G. n.
[...] CP_2
1383/2023 del Tribunale di Milano;
pagina 13 di 14 2) condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che Parte_1
liquida, in favore di e per essa, della mandataria in Controparte_1 CP_2 complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1,
[...] quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Marianna Galioto Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2056/2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata in atti, dall'avv. Annarita D'Ercole (C.F.: ; PEC: C.F._2
e dall'avv. Riccardo Veltri (C.F.: ; PEC: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Roma (RM), Viale Email_2
Carso n. 14
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F. e P. IVA: e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ; P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Roberto Malizia (C.F.:
,; PEC: ) e digitalmente domiciliata C.F._4 Email_3 presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
APPELLATA
pagina 1 di 14 OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
Nei confronti della GIA' Controparte_3 Controparte_4
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Stefania
Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 39430/2020, pubblicata in data 6.02.2024, notificata il 4.06.2024, accertato che nella fattispecie la Banca è venuta meno a quanto imposto al creditore, con ciò verificandosi le ipotesi disciplinate dagli
artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., dichiarare estinta la fideiussione prestata da per fatto della Banca;
Parte_1 dichiarare che la è decaduta dalla garanzia fideiussoria per non aver tenuto conto dello stato di decozione della CP_3 società per tutti i motivi di cui all'espositiva; accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nella lettera di fideiussione sottoscritta dalla opponente, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza a causa del mancato rispetto del termine semestrale importo dall'art. 1957 c.c.;
e per l'effetto di tali accertamenti e dichiarazioni revocare il decreto d'ingiunzione opposto n. 6415/20 del 13.06.2020 (RG.
N. 9940/20). Con condanna della opposta al pagamento dei compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre il CP_3
15% per rimborso forfettario, IVA e CA come per legge. Nei confronti della Preliminarmente Controparte_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione quale asserita cessionaria del credito, con conseguente incapacità di stare in giudizio nei confronti della appellante;
nel merito, per l'effetto di tale accertamento, in riforma della sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 39430/2020, pubblicata in data
6.02.2024, notificata il 4.06.2024, accertato che nella fattispecie la Banca è venuta meno a quanto imposto al creditore, con ciò verificandosi le ipotesi disciplinate dagli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., dichiarare estinta la fideiussione prestata da
per fatto della Banca;
dichiarare che la è decaduta dalla garanzia fideiussoria per non aver Parte_1 CP_3 tenuto conto dello stato di decozione della società per tutti i motivi di cui all'espositiva; accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nella lettera di fideiussione sottoscritta dalla opponente, nonché l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza a causa del mancato rispetto del termine semestrale importo dall'art. 1957 c.c.;
e per l'effetto di tali accertamenti e dichiarazioni revocare il decreto d'ingiunzione opposto n. 6415/20 del 13.06.2020 (RG.
N. 9940/20).
pagina 2 di 14 Con condanna della Società cessionaria appellata al pagamento dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA, C.A.
e rimborso forfettario del 15%. Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno prodotto dall'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.”.
Per e per essa Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed istanza:
- rigettare il presente gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1383//2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Stefania
Illarietti all'esito del procedimento rubricato sub R.G. n. 39430/2020, pubblicata il 26.02.2024, notificata il 04/06/2024, che ha confermato decreto ingiuntivo n. 6415/2020, reso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n.
9940/2020 R.G.
- In subordine, in caso di condanna risarcitoria, ripetitoria e restitutoria per fatti o condotte poste in essere dalla CP_3 cedente ante cessione, venga rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della cessionaria CP_1 per le ragioni ampiamente dedotte in premessa, ed ogni conseguente statuizione.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Cont La (di seguito, “ ”) aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo CP_5
n. 6415/2020, emesso in data 16 marzo 2020, nei confronti di e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, per l'importo di € 760.705,85, oltre interessi e spese della procedura, derivante dal saldo passivo dei conti correnti nn. 1005156/3 e 1005200/9 accesi rispettivamente in data 25 febbraio e 6 marzo 2014 da (di seguito, semplicemente, “ ) presso Controparte_6 CP_6
l'istituto di credito ricorrente.
A fondamento della pretesa monitoria, la banca aveva rilevato che:
− le linee di credito della presso l'istituto di credito ricorrente erano state garantite CP_6
mediante fideiussioni omnibus rilasciate in data 18 marzo 2018 da e Parte_1 Parte_2
Cont per l'importo massimo di € 845.000,00 (cfr. docc. 6 e 7 fascicolo monitorio );
[...]
Contr
− nel corso del rapporto intrattenuto con la aveva ricevuto numerosi atti di CP_6 pignoramento prezzo terzi, tra cui un pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'ammontare di € 1.837 .877,77;
− in data 27 marzo 2019, la società correntista aveva depositato istanza di ammissione al concordato preventivo riguardante la ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. fallim.; il successivo 23 CP_6
settembre 2019, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società (sent. n. 620/2019), aprendo la relativa procedura concorsuale;
pagina 3 di 14 − in data 11 novembre 2019, la banca creditrice aveva comunicato lo scioglimento dei contratti di conto corrente intrattenuti con la società fallita e la propria insinuazione al passivo fallimentare della intimando il pagamento degli importi insoluti, per complessivi € 760.705,85 e CP_6
l'imminente segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
A fronte della sentenza dichiarativa di fallimento, e a fronte della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la si era attivata giudizialmente per il recupero delle somme presso i Controparte_7
fideiussori.
Contr Si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla la garante eccependo la Parte_1 propria liberazione dall'obbligo fideiussorio ex art. 1956 c.c., nonché la decadenza dell'istituto creditore dal termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e il fondamento della domanda di CP_5 liberazione;
l'istituto di credito opposto allegava altresì il pieno rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Contr Nel corso del giudizio modificava la propria ragione sociale in la successiva Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa di imponeva l'interruzione del processo, che veniva CP_3 riassunto dall'opponente con ricorso notificato altresì a quale Parte_1 CP_8 cessionaria delle attività e passività dell'originaria azienda bancaria. Cont Nel giudizio così riassunto, si costituiva (di seguito, semplicemente, “ ”), Controparte_1
dichiaratasi cessionaria del credito di nei confronti della in forza di cessione in CP_8 Parte_1 blocco pubblicata in G.U. (n. 140 del 25 novembre 2021) ai sensi dell'art. 58 TUB. Contr L'opponente contestava la titolarità del credito in capo a , a fronte della mancata prova dell'intervenuta cessione in suo favore da parte di , ritenendo non sufficiente, a tal fine, la CP_8 mera produzione dell'intervenuta pubblicazione dell'operazione traslativa in Gazzetta Ufficiale.
Con sentenza n. 1383/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il d. i. n. 6415/2020 del 16 Parte_1 marzo 2020, dando altresì atto dell'ammissione allo stato passivo del fallimento di Controparte_6
per il medesimo credito, nella procedura sub R.G. 620/2019 avviata dal Tribunale di
[...]
Roma. L'opponente veniva altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.
In motivazione, il giudice dell'opposizione:
− osservava come avesse dimostrato l'intervenuta cessione con mediante CP_1 CP_8
deposito della dichiarazione della cedente – a sua volta resasi precedentemente cessionaria delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria – attestante il trasferimento dei crediti in CP_3
pagina 4 di 14 Contr favore della;
rilevava altresì il Tribunale come quest'ultima avesse provato la titolarità del credito vantato nei confronti della producendo documentazione ad esso collegata;
CP_6
− rilevava come nessuna contestazione fosse stata mossa dall'opponente in ordine all'entità del credito ingiunto, già documentato in sede monitoria e ulteriormente confortato, nell'ambito del procedimento di opposizione, dalle produzioni degli estratti conto;
− escludeva che l'opponente avesse assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 1956 c.c., provando il peggioramento della condizione patrimoniale della debitrice rispetto al momento in cui era stato assunto l'impegno fideiussorio. Escludeva inoltre il Tribunale che la sig.ra in qualità di amministratrice della non fosse a conoscenza Parte_1 CP_6 dell'andamento della situazione patrimoniale e delle vicende che avevano interessato la società debitrice, escludendo, conseguentemente, che la stessa si fosse trovata dinanzi a un ingiustificato e imprevedibile aggravamento del rischio connesso all'impegno fideiussorio assunto;
− in relazione alla decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., individuava il momento di esigibilità del credito derivante dai conti correnti nell'11 novembre 2019, data di chiusura dei conti correnti medesimi, rilevando la contestuale domanda di insinuazione al passivo e, conseguentemente, il deposito del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la garante Parte_1 chiedendone la riforma e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado con quattro motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, è stata eccepita la carenza di legittimazione della cessionaria, per mancata prova della titolarità del credito in capo a nonché della precedente Controparte_1
cessione del credito oggetto del contenzioso.
In particolare, l'appellante ha rilevato come, a fronte delle plurime cessioni intervenute nella vicenda, la prima cessionaria del credito si fosse limitata a depositare il comunicato CP_8 stampa con cui veniva dato atto della cessione in suo favore “di attività, passività e rapporti giuridici della ”. CP_3
Nella prospettazione dell'appellante, inoltre, la pubblicazione in G.U. della successiva cessione intervenuta tra e non potrebbe considerarsi idonea a comprovare la CP_8 Controparte_1
cessione e la ricomprensione, nel perimetro della stessa, del credito vantato nei confronti della sul punto, la SI.ra ha ribadito come la pubblicazione dell'avviso di cessione CP_6 Parte_1
pagina 5 di 14 in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB avrebbe unicamente l'effetto di derogare, nel settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei crediti in blocco, rimanendo in capo alla parte che si afferma cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione traslativa. La seconda cessione non potrebbe ritenersi comprovata neppure dalla dichiarazione della cedente, sottoscritta da soggetto (tale Per_1
del quale non erano stati allegati, né documentati, poteri di procura o di rappresentanza del
[...] cedente all'esterno.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato la mancata contestazione, da parte della SI.ra in ordine all'entità del Parte_1
credito fatto valere dalla banca in via monitoria.
In particolare, la garante ha escluso la rilevanza sostanziale della censura, avendo la stessa proposto opposizione al fine di essere liberata dall'obbligazione pecuniaria.
L'appellante ha, in ogni caso, rilevato come controparte non avesse dimostrato l'esistenza del credito vantato in via monitoria: in particolare, la banca si sarebbe limitata a depositare in atti soltanto gli estratti di due conti (c/c ordinario e conto anticipi) contenenti l'annotazione tardiva di Co presunte esposizioni relative ad insoluti Ri. presentate al SBF e di anticipi export non perfezionati, senza tuttavia versare in atti alcuna evidenza contabile relativa al periodo antecedente al 30 settembre 2019.
3. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la garante potesse ritenersi liberata ai sensi dell'art. 1956 c.c. Sul punto, la SI.ra ha anzitutto rilevato l'errore del giudice, evidenziando Parte_1 come l'esposizione del conto corrente n. 1005156/3 al 30 settembre 2019 non fosse di € 487.240,21, ma di € 48.740,21 e, quindi, entro i limiti del fido accordato di € 50.000,00, sì da non ingenerare alcuna preoccupazione in capo alla garante.
Conseguentemente, l'appellante ha evidenziato come la mancata contabilizzazione di insoluti per €
668.592,23 sarebbe stata erroneamente ritenuta dal Tribunale “non indicativa di alcuna significativa modifica della condizione patrimoniale della debitrice”, a fronte del fatto che, pur essendo detti insoluti riferibili al periodo compreso tra il 22 gennaio 2018 e il 5 marzo 2019, la loro contabilizzazione era avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento della da CP_6
parte del Tribunale di Roma, avvenuta in data 23 settembre 2019.
L'appellante ha peraltro sottolineato come la banca avesse continuato a concedere credito nonostante la rilevante mole di insoluti già verificatisi, rilevando il complessivo accredito nel c/c ordinario – nel medesimo periodo compreso tra il gennaio 2018 e il marzo 2019 – della somma di €
pagina 6 di 14 1.500.000,00. La SI.ra si è altresì doluta del fatto che l'omessa comunicazione, da parte Parte_1
della banca, della precarietà economica della società debitrice – unitamente alla concessione di credito nonostante la conoscenza della difficile situazione della – avrebbe posto la CP_6 garante innanzi ad un “ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio connesso con il suo impegno fideiussorio”.
4. Con il quarto e ultimo motivo di appello, la SI.ra si è doluta del mancato accertamento, Parte_1 da parte del giudice di prime cure, della maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. La garante ha sostenuto che il dies a quo ai fini della decadenza dovrebbe individuarsi nella data del 5 marzo
2019, data in cui si sarebbe consolidato il ritorno di insoluti per l'importo di € 182.060,50, piuttosto che nella data successiva del passaggio a sofferenza della società debitrice principale.
Si è costituita nel procedimento di impugnazione la cessionaria del credito Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello proposto da e chiedendone il rigetto. Parte_1
In particolare, la cessionaria del credito:
− ha escluso la propria legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dalla controparte relativamente al rapporto principale, da rivolgersi esclusivamente nei confronti della cedente;
− ha contestato la fondatezza del primo motivo di appello, rilevando di aver debitamente dedotto e documentato, nell'ambito del primo grado di giudizio: i) l'intervenuta cessione in blocco in suo favore dei crediti vantati da , cessione sottoscritta ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 in CP_8
data 16 novembre 2021; ii) l'intervenuta pubblicazione della cessione in G.U. ai sensi dell'art. 58
TUB; iii) conseguentemente, la titolarità dei “crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i
“Crediti da Finanziamento”)”, compreso anche il credito portato dal d. i. n. 6415/2020 nei confronti dell'appellante. La cessionaria appellata ha evidenziato come la pubblicazione in G.U. (n. 140 del 25 novembre 2021), indicando la tipologia dei crediti oggetto di cessione in blocco, fosse sufficiente a fondare la propria legittimazione ad agire per il recupero del credito ingiunto. L'appellata ha altresì rilevato di aver fornito ulteriore riscontro della titolarità del credito mediante produzione, in sede di seconda memoria ex art. 183.6 c.p.c., della dichiarazione della cedente attestante CP_8
l'intervenuta cessione del credito;
− ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello, rilevando l'opponibilità, da parte del fideiussore al creditore, di tutte le eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c. e, conseguentemente, la rilevanza della mancata contestazione dell'entità del credito ingiunto;
− nel rispondere al terzo motivo di appello, ha richiamato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado relativamente alla mancata liberazione della garante ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché pagina 7 di 14 le difese svolte dalla banca cedente sul punto;
in particolare, l'appellata ha rilevato come la cedente avesse dedotto e comprovato, in sede di opposizione a d.i., l'esistenza di aperture di credito con la società debitrice risalenti al 2014, successivamente rinnovate al 17 maggio 2016 per gli importi di € Co 50.000,00 quali anticipi ordinari, € 450.000,00 quali anticipi Ri. e € 300.000,00 quali anticipi fatture per finanziamento all'esportazione. L'appellante ha altresì sottolineato come, al momento del fallimento, l'appellante fosse socia al 23,5% della società debitrice fallita, dovendo conseguentemente escludersi che la stessa non fosse a conoscenza dell'andamento della situazione patrimoniale e delle vicende relative alla CP_6
− ha escluso la fondatezza del quarto motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza relativamente alla mancata declaratoria di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., richiamandosi alle motivazioni spese dal giudice di prime cure.
All'udienza del 15 gennaio 2025, su accordo delle parti, il Consigliere istruttore rinviava la causa per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12 marzo 2025.
***
Con riferimento al primo motivo di appello, con cui l'appellante contesta la titolarità, in capo alla Contr controparte , del credito ingiunto per mancata prova dell'avvenuta cessione in suo favore, la Corte osserva quanto segue.
Il credito in contestazione risulta essere stato oggetto di una duplice cessione nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto con atto del 29 ottobre 2020.
Invero:
− con una prima cessione, intervenuta in data 23 maggio 2021, (cessionaria) aveva CP_8 acquistato le “attività, passività di rango chirografario o superiore e rapporti giuridici che compongono l'azienda bancaria” della cessionaria in liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa, come debitamente documentato da parte appellata mediante produzione dell'atto di cessione a rogito del Notaio (rep. n. 84758, racc. n. 17511 – cfr. doc. 6 fascicolo Persona_2
appellata);
− con una seconda cessione, intervenuta in data 16 novembre 2021, la precedente cessionaria
[...] aveva ceduto in blocco all'odierna appellata “tutti i crediti pecuniari CP_10 CP_1
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratti di Cessione Crediti da
Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza […] come da avviso di pagina 8 di 14 cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana […] n. 140 del 25 novembre 2021” (cfr. doc. 3 primo grado appellata).
Tanto premesso, la Corte rileva come non possa revocarsi in dubbio l'effettiva titolarità del credito in Contr capo all'odierna appellata , con conseguente accertamento della sua legittimazione in giudizio.
Invero, entrambe le cessionarie del credito hanno debitamente prodotto documentazione attestante la rispettiva titolarità del credito nei confronti della società garantita dalla SI.ra Parte_1
Con precipuo riferimento alla seconda cessione, peraltro, deve rilevarsi come la Legge generale sulla cartolarizzazione dei crediti (L. 130/1999) – che presenta carattere ampiamente derogatorio rispetto alla generale disciplina codicistica in merito alla cessione dei crediti – subordini l'efficacia della cessione in blocco alla sola pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, escludendo qualsiasi altra formalità o annotazione ai fini della validità dell'operazione traslativa (cfr. art. 4, comma 1, L. 130/1999); in tal senso, la pacifica giurisprudenza di legittimità reputa sufficiente, al fine di dimostrare l'inclusione del credito nel contratto di cessione, l'indicazione, nell'ambito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delle categorie dei rapporti ceduti, senza loro specifica enumerazione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ. 21821/2021).
Nel caso posto all'attenzione della Corte, dalla pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 25 novembre 2021 si ricava che ha ceduto CP_8 all'odierna appellata i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, nonché i crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.
La pubblicazione in oggetto, peraltro, specifica che “è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: a. in relazione ai Crediti da
Finanziamento ceduti da 167054, 276501, 321977, 3191602, 118042, 413525 ed ex Controparte_10
189217”: tra gli NDG richiamati, che individuano i crediti esclusi dalla cessione in blocco, non CP_3
figura quello identificativo del rapporto tra e la banca creditrice, che reca quale NDG il n. CP_6
13508/7.
Conseguentemente, l'indicazione dei crediti ceduti mediante il negozio del 16 novembre 2021 deve considerarsi sufficientemente specifica, permettendo l'avvenuta pubblicazione di individuare, nell'ambito dei crediti oggetto di cessione in blocco, quello vantato dalla precedente titolare CP_8
nei confronti della società – e, conseguentemente, nei confronti della garante della
[...] CP_6
medesima odierna appellante. Parte_1
Non appare peraltro superfluo evidenziare la produzione, già in sede di seconda memoria ex art. 183
pagina 9 di 14 comma 6 c.p.c., di una dichiarazione con cui il dott. responsabile dell'Ufficio Crediti Persona_1
Problematici di – e, pertanto, soggetto pienamente qualificato, diversamente da quanto CP_8 dedotto dall'appellante – attestava l'avvenuta cessione in favore di dei crediti portati dal CP_1
decreto ingiuntivo opposto in primo grado nei confronti della garante della (doc. 1 all. alla CP_6
prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del giudizio di opposizione).
Trattasi, invero, di documentazione idonea a fornire ulteriore conferma della titolarità del credito in capo all'odierna appellante.
Ne deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Le doglianze mosse con il secondo motivo di appello, relative alla mancata contestazione, da parte della dell'entità del credito vantato dall'appellante, oltre ad essere tardive, in quanto non Parte_1
rese oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo, si palesano altresì infondate.
Va invero rilevato come, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – che nella fase monitoria
è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.” (cfr. Cass. n. 12818/2024).
Invero, le contestazioni mosse dall'appellante in sede di opposizione a d.i. hanno avuto ad oggetto eccezioni relative al solo rapporto di garanzia, non rinvenendosi, invece, alcuna obiezione con riferimento all'entità del credito ingiunto: ne consegue che, secondo l'orientamento richiamato,
l'estratto ex art. 50 TUB sarebbe stato per sé idoneo a fondare la pretesa restitutoria dell'istituto di credito ricorrente.
Deve nondimeno rilevarsi come l'originaria ricorrente non si sia limitata alla produzione CP_5
del salda-conto ex art. 50 TUB, ma abbia altresì provveduto al versamento agli atti del procedimento monitorio degli estratti conto post-sofferenza e delle contabili di chiusura dei conti corrente (docc. da 12
a 16 fascicolo monitorio): tale produzione risulta ulteriormente suffragata dalla successiva allegazione, in
Contr sede di opposizione, degli estratti conto integrali da parte dell'odierna appellante (docc. 2 e 3 opposizione).
Conseguentemente, l'appellata, coerentemente all'onere probatorio sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha debitamente dimostrato non soltanto la titolarità del credito vantato nei confronti della debitrice garantita, ma altresì la certezza del credito preteso in restituzione.
pagina 10 di 14 Altrettanto infondato deve ritenersi il terzo motivo di appello, con cui la garante ha Parte_1 reiterato l'eccezione fondata sull'art. 1956 c.c.
Sul punto, deve rilevarsi come il giudice di primo grado, nell'escludere la liberazione del fideiussore, abbia evidenziato come non fosse indicativa, ai fini dell'art. 1956 c.c., la tardiva annotazione, da parte ConCo della banca, degli insoluti della e delle ulteriori partite, rilevando come l'opponente avesse allegato che “il conto 10300051556 che presentava una passività al 30.9.2019 di euro 487240,21, improvvisamente presentava una passività di euro 735239,00 al 11.11.2019”.
L'errore materiale in cui è incorso il giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la passività del conto 1005156/3 al 30 settembre 2019 fosse di € 487.249,21 anziché di € 48.740,21 – Contr come si ricava dall'estratto conto all'11 novembre 2019 prodotto da (cfr. pp. 398 e 401 doc. 2 fascicolo opposta) – non è tale da confutare l'argomentazione spesa dal Tribunale di Milano nel rigettare la doglianza dell'appellante.
Il Tribunale, infatti, non ha inteso motivare il proprio rigetto sulla base della differenza degli importi recati dal conto corrente, adducendo piuttosto a fondamento delle proprie argomentazioni il fatto che la modifica della condizione patrimoniale della debitrice fosse stata determinata “unicamente da un ritardo nella contabilizzazione di situazioni debitorie già verificatesi”, così rimanendo “inevaso […]
l'onere probatorio incombente sulla opponente”.
In altri termini, la garante non avrebbe addotto elementi idonei a provare la mancata conoscenza del
“peggioramento della condizione patrimoniale della debitrice al momento in cui è stato assunto
l'impegno fidejussorio e la conoscenza del peggioramento in capo alla banca” (cfr. p. 4 sentenza primo grado), né a tal fine rileverebbe il ritardo nella contabilizzazione degli addebiti già maturati in capo alla società garantita, come preteso dall'appellante.
Peraltro, per quanto maggiormente rileva ai fini del rigetto del motivo di appello esaminato, la Corte osserva che, nel sottoscrivere la fideiussione a garanzia dei debiti della la garante CP_6 appellante si era impegnata a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la ”, laddove, CP_3 invece, l'istituto creditore si era impegnato a comunicare “a richiesta del fideiussore […] entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa” (cfr. clausola n. 5 contratto di fideiussione – doc. 10 fascicolo opposizione).
Sotto tale ultimo profilo, l'appellante non ha né allegato, né documentato di aver inoltrato alla banca richieste di delucidazioni in merito alla posizione economica della Parte_3
pagina 11 di 14 Oltre al dirimente profilo appena evidenziato, assume altresì rilevanza la circostanza, già richiamata dalla sentenza di primo grado, per cui la garante oltre ad essere stata Parte_1
amministratrice unica della società debitrice dal 9 marzo 2012 al 15 gennaio 2015, CP_6
risultasse, alla data del fallimento della società (dichiarato in data 23 settembre 2019), ancora titolare del 23,5% delle quote societarie, per non aver ceduto l'integrità della propria partecipazione sociale al fratello succedutole nella posizione di amministratore unico (cfr. visura storica Parte_2
– doc. 4 fascicolo monitorio). CP_6
Sul punto, la Corte osserva come l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità escluda l'effetto liberatorio di cui all'art. 1956 c.c. nel caso in cui la difficoltà economica del debitore principale debba presumersi conosciuta dal fideiussore in virtù della posizione dal medesimo assunta nell'ambito della compagine societaria, come nel caso in cui egli rivesta, al suo interno, il ruolo di amministratore o sia semplicemente socio della medesima (cfr. Cass. n. 20713/2023; Cass. n. 16822/2024).
Il vincolo di parentela sussistente tra l'odierna appellante e l'amministratore della società,
– unico ulteriore socio e garante della – è un ulteriore elemento Parte_2 CP_6 che depone a suffragio della presunzione di conoscenza, in capo alla SI.ra dell'evolversi in Parte_1 peggio della situazione economica della società debitrice principale, tanto più a fronte dell'impegno contrattualmente assunto di rendersi edotta della condizione economica della stessa, nonché alla luce del ruolo dalla medesima rivestito nell'ambito della compagine societaria, e della mancata produzione di elementi probatori idonei a confutare la presunzione relativa di conoscenza della situazione economica della società garantita.
Sul quarto e ultimo motivo di appello, la Corte osserva quanto segue.
La clausola di cui al n. 6 della fideiussione sottoscritta dall'odierna appellante prevedeva che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'Art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 1957 c.c. è pacificamente derogabile e rinunciabile dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 31569/2019; Cass. n.28943/2017; Cass.
n.21867/2013; Cass. n.9455/2012).
Anche a voler prescindere dal dirimente profilo del carattere disponibile della disposizione codicistica, deve nondimeno rilevarsi come sia pacifico in atti che la domanda di insinuazione al passivo della Contr società debitrice da parte dell'originaria creditrice sia avvenuta nella medesima data dell'11
pagina 12 di 14 novembre 2019, contestualmente alla chiusura dei conti correnti di titolarità della e alla CP_6 revoca dell'affidamento alla medesima concesso.
Conseguentemente, deve ritenersi che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. sia stato rispettato dall'originaria creditrice.
Non trova infatti alcun fondamento la prospettazione dell'appellante, che pretenderebbe di individuare il dies a quo ai fini della decadenza semestrale di cui alla norma codicistica nel 5 marzo 2019, data in
Co cui si sarebbero consolidati gli addebiti a titolo di insoluti Ri. e di estinzione di finanziamenti all'esportazione.
Il termine semestrale normativamente individuato, infatti, decorre, nel caso di crediti derivanti da un conto corrente, alla data della chiusura del medesimo e, nel caso di crediti derivanti da conto corrente affidato, alla data della revoca degli affidamenti: è infatti soltanto a questa data che la banca creditrice opera la finale compensazione delle poste a debito e a credito, così rendendo il credito nei confronti del correntista, ove risultante dalla predetta compensazione, liquido ed esigibile.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza, con conseguente rigetto del motivo di appello.
Conclusioni e spese.
In conclusione, l'appello svolto da deve essere rigettato, con conferma della Parte_1
sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 760.705,90), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello formulato da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per essa, della mandataria e, per l'effetto, conferma la sentenza R.G. n.
[...] CP_2
1383/2023 del Tribunale di Milano;
pagina 13 di 14 2) condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che Parte_1
liquida, in favore di e per essa, della mandataria in Controparte_1 CP_2 complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1,
[...] quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Marianna Galioto
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