Art. 2. Concorso pubblico - Bando di concorso 1. Il concorso pubblico e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta;
g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;
h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.
3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonche' il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta;
g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;
h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.
3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonche' il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.