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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/09/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3340 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto appello sentenza GdP
t r a
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Rocco Novelli, procura in atti C.F._1
- APPELLANTE-
e nata a [...] il [...], (C.F. ) rapp.ta e CP_1 C.F._2 difesa, dall'avv. Salvatore A. M. Pagliuca, giusta procura in atti
- APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello depositato in data 24/05/2023 Parte_1 proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale, avverso la sentenza n. 1030/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 06.05.2021 chiedendone l'integrale riforma.
In particolare, lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha rigettato l'opposizione motivando: “…Rileva previamente il Giudicante che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto concernono sia le spese visita oculistica, sia l'acquisto di occhiali e lenti, tutore braccio, plantari, medicinali per la cura delle diagnosticate allergie, sia spese ortodontiche, sia spese per l'attività sportiva e vacanze estive anni 2018-2019.
L'appellante sosteneva di aver ricevuto notifica decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 2.984,24 per il pagamento del 50% CP_1 a titolo di compartecipazione delle spese straordinarie, oltre interessi e le spese della procedura monitorio per il mantenimento del figlio minore in regime condiviso. In particolare sosteneva la non debenza delle somme ingiunte sostenendo che non vi sarebbe stato previo accordo tra i genitori sulle spese in questione;
la spesa per le vacanze estive non rientrerebbe tra quelle straordinarie obbligatorie e la somma richiesta sarebbe comunque eccessiva e non documentata adeguatamente.
Regolarmente si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 condanna dell'appellante a corrispondere le somme riconosciute, con gli interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio.
A sostegno ha dedotto che le spese sostenute erano necessarie nell'interesse del minore, che erano state comunicate preventivamente all'altro genitore, il quale non aveva sollevato obiezioni e che la somma era supportata da idonea documentazione. Concludeva per l'inammissibilità e l'improcedibilità dell' appello, comunque infondato in fatto ed in diritto.
All' udienza del 05.06.2025 ritenuta la causa di natura documentale tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 cpc
*****
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione. Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, venendo ora a considerare il merito del gravame, l'appello spiegato è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione per i motivi che seguono.
La controversia attiene alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e richiamato anche dal Giudice di Prime cure, le spese straordinarie sono quelle non prevedibili, di rilevante entità o eccezionalità, e vanno sostenute, in linea di principio, da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche, previa concertazione, salvo i casi di urgenza dimostrata.
“In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cass., n. 7169/2024)”.
Osserva, altresì, il Supremo Collegio che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio
e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento
e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (Cass., n. 379/2021)”.
Fatta tale pacifica e condivisibile premessa di ordine generale, al fine di statuire sul primo motivo d'appello proposto dal bisogna verificare se le somme richieste in Parte_1 pagamento dalla parte appellata sono effettivamente riconducibili alla detta categoria.
Quanto alle spese relative alle “vacanze estive”, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 16175/2020) ha chiarito che queste non rientrano automaticamente tra le spese straordinarie, e che, in mancanza di accordo tra le parti o previsione specifica nel titolo giudiziale, restano a carico del genitore che le ha sostenute.
Nel caso di specie non risulta accordo tra le parti su tali spese sostenute dalla estese CP_1 peraltro a vacanze prenotate per n. 4 persone e non solo alla posizione del minore, le quali dunque restano integralmente a suo carico.
Il motivo di gravame va dunque accolto.
Quanto poi alle censure concernenti le altre voci di spesa;
il decreto ingiuntivo è stato richiesto per appunto una pluralità di spese, tra cui: spese mediche specialistiche, attività sportive extrascolastiche, acquisto medicinali.
L'appellante lamenta a riguardo un difetto di prova e previo accordo.
Ora, dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni rese in primo grado, risulta che le spese mediche, scolastiche e sportive sono state debitamente documentate, riconducibili a necessità del minore;
ricordando ancora che ai fini della richiesta di versamento del 50% da parte dell'altro genitore è sufficiente il deposito di idoneo preventivo, senza necessità che l'intero importo sia stato “anticipato” dalla controparte, per poi ottenerne un rimborso.
Quanto poi all'accordo sulle spese, per esse è documentata una comunicazione/informazione all'altro genitore. Trattandosi di spese relative alla salute ed all'istruzione, dunque implicitamente utili per il minore, è il genitore che si oppone al loro versamento a dover dimostrate la non utilità se non dannosità per il figlio, il che non è stato. sicchè, a fronte dell'informativa, la mancata e motivata contestazione è tale da integrare un implicito consenso.
In tal senso dunque la motivazione del GdP va confermata.
Tali motivi vanno dunque rigettati.
Concludendo dunque, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va riformata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n.1030/2021 va revocato, con condanna di parte appellante al pagamento in favore di della minor somma pari ad € 1284,24, oltre CP_1 interessi come per legge.
Le spese di lite di entrambi i gradi di lite sono integralmente compensate attesa la parziale soccombenza tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo n.1030/2021; - Condanna parte appellante al pagamento in favore di della somma € 1.284,24, CP_1 oltre interessi come per legge;
- Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3340 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto appello sentenza GdP
t r a
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Rocco Novelli, procura in atti C.F._1
- APPELLANTE-
e nata a [...] il [...], (C.F. ) rapp.ta e CP_1 C.F._2 difesa, dall'avv. Salvatore A. M. Pagliuca, giusta procura in atti
- APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello depositato in data 24/05/2023 Parte_1 proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale, avverso la sentenza n. 1030/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 06.05.2021 chiedendone l'integrale riforma.
In particolare, lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha rigettato l'opposizione motivando: “…Rileva previamente il Giudicante che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto concernono sia le spese visita oculistica, sia l'acquisto di occhiali e lenti, tutore braccio, plantari, medicinali per la cura delle diagnosticate allergie, sia spese ortodontiche, sia spese per l'attività sportiva e vacanze estive anni 2018-2019.
L'appellante sosteneva di aver ricevuto notifica decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 2.984,24 per il pagamento del 50% CP_1 a titolo di compartecipazione delle spese straordinarie, oltre interessi e le spese della procedura monitorio per il mantenimento del figlio minore in regime condiviso. In particolare sosteneva la non debenza delle somme ingiunte sostenendo che non vi sarebbe stato previo accordo tra i genitori sulle spese in questione;
la spesa per le vacanze estive non rientrerebbe tra quelle straordinarie obbligatorie e la somma richiesta sarebbe comunque eccessiva e non documentata adeguatamente.
Regolarmente si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 condanna dell'appellante a corrispondere le somme riconosciute, con gli interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio.
A sostegno ha dedotto che le spese sostenute erano necessarie nell'interesse del minore, che erano state comunicate preventivamente all'altro genitore, il quale non aveva sollevato obiezioni e che la somma era supportata da idonea documentazione. Concludeva per l'inammissibilità e l'improcedibilità dell' appello, comunque infondato in fatto ed in diritto.
All' udienza del 05.06.2025 ritenuta la causa di natura documentale tratteneva la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 cpc
*****
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione. Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, venendo ora a considerare il merito del gravame, l'appello spiegato è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione per i motivi che seguono.
La controversia attiene alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e richiamato anche dal Giudice di Prime cure, le spese straordinarie sono quelle non prevedibili, di rilevante entità o eccezionalità, e vanno sostenute, in linea di principio, da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche, previa concertazione, salvo i casi di urgenza dimostrata.
“In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cass., n. 7169/2024)”.
Osserva, altresì, il Supremo Collegio che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio
e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento
e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (Cass., n. 379/2021)”.
Fatta tale pacifica e condivisibile premessa di ordine generale, al fine di statuire sul primo motivo d'appello proposto dal bisogna verificare se le somme richieste in Parte_1 pagamento dalla parte appellata sono effettivamente riconducibili alla detta categoria.
Quanto alle spese relative alle “vacanze estive”, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 16175/2020) ha chiarito che queste non rientrano automaticamente tra le spese straordinarie, e che, in mancanza di accordo tra le parti o previsione specifica nel titolo giudiziale, restano a carico del genitore che le ha sostenute.
Nel caso di specie non risulta accordo tra le parti su tali spese sostenute dalla estese CP_1 peraltro a vacanze prenotate per n. 4 persone e non solo alla posizione del minore, le quali dunque restano integralmente a suo carico.
Il motivo di gravame va dunque accolto.
Quanto poi alle censure concernenti le altre voci di spesa;
il decreto ingiuntivo è stato richiesto per appunto una pluralità di spese, tra cui: spese mediche specialistiche, attività sportive extrascolastiche, acquisto medicinali.
L'appellante lamenta a riguardo un difetto di prova e previo accordo.
Ora, dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni rese in primo grado, risulta che le spese mediche, scolastiche e sportive sono state debitamente documentate, riconducibili a necessità del minore;
ricordando ancora che ai fini della richiesta di versamento del 50% da parte dell'altro genitore è sufficiente il deposito di idoneo preventivo, senza necessità che l'intero importo sia stato “anticipato” dalla controparte, per poi ottenerne un rimborso.
Quanto poi all'accordo sulle spese, per esse è documentata una comunicazione/informazione all'altro genitore. Trattandosi di spese relative alla salute ed all'istruzione, dunque implicitamente utili per il minore, è il genitore che si oppone al loro versamento a dover dimostrate la non utilità se non dannosità per il figlio, il che non è stato. sicchè, a fronte dell'informativa, la mancata e motivata contestazione è tale da integrare un implicito consenso.
In tal senso dunque la motivazione del GdP va confermata.
Tali motivi vanno dunque rigettati.
Concludendo dunque, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va riformata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n.1030/2021 va revocato, con condanna di parte appellante al pagamento in favore di della minor somma pari ad € 1284,24, oltre CP_1 interessi come per legge.
Le spese di lite di entrambi i gradi di lite sono integralmente compensate attesa la parziale soccombenza tra le parti.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo n.1030/2021; - Condanna parte appellante al pagamento in favore di della somma € 1.284,24, CP_1 oltre interessi come per legge;
- Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo