Art. 2675.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22))
Cancellazione della trascrizione La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [Codice civile 2654] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate [Codice civile 2883, 2888] ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [Codice civile 2659, 2675, n. 3; Codice di procedura civile 324, 586, 683; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 113]. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [Codice di procedura civile 306, 307]. Si deve cancellare l'indicazione della condizione …
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