Art. 7. Finanziamento delle borse 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
2. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
2. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .