Articolo 7 della Legge 30 novembre 1989, n. 398
Articolo 6Articolo 8
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29 dicembre 1989
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21 luglio 1998
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1 gennaio 2000
Art. 7. Finanziamento delle borse 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
2. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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