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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3111/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3111/2021 tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TRINCHERA LUCA e dell'Avv. IACONO PAOLO LUCA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BE IZ
CONVENUTO
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. DE CESARI MARCO
CONVENUTO
1 e
(C.F. ), CP_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Condannare in via solidale tutti i convenuti a restituire al sig.
[...]
la somma di euro 5919,39, oltre interessi dal 11.9.2019 (data di Parte_1 messa in mora con PEC in pari data), fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c. - Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della penale pari ad euro 24.400,00 oltre interessi dal 11.9.2019 (data di messa in mora con PEC in pari data), fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.; -
Oltre alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente procedimento e di quello ex art. 696 c.p.c., come documentato in atti, comprensivi delle spese di CTU e CTP, quest'ultime documentate in euro
3273,12 s.e.o., quanto al C.T.U. ed in euro 840,00 s.e.o. per il CTP, e di quelle di negoziazione assistita obbligatoria”.
Per : Controparte_1
2 “Piaccia al tribunale di Lucca Ill.mo: 1) Accertare che il Controparte_1 ha eseguito i lavori extra al capitolato allegato al contratto di appalto del
8/7/2018 stipulato tra il medesimo ed il signor , meglio Parte_1 descritti in premessa, per l'importo di Euro 5.960,00 e compensare integralmente tale importo con quello ex adverso richiesto di Euro 5.919,39.
In subordine, voglia il Tribunale accertare l'avvenuta esecuzione da parte del dei lavori extra al capitolato allegato al contratto di Controparte_1 appalto del 8/7/2018 stipulato tra il medesimo ed il signor
[...]
, meglio descritti in premessa, ed il loro prezzo, e compensarlo Parte_1 con quello ex adverso richiesto di euro 5.919,39. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. 2) Rigettare integralmente la domanda di controparte di pagamento della penale, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. 3) Vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da devolversi a favore del difensore, che si dichiara antistatario e con condanna di controparte alle spese della CTU effettuata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e dell'espletanda CTU.
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, in via Controparte_2 preliminare, ammettere le istanze istruttorie tutte capitolate nella comparsa di costituzione e risposta nonché nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., in quanto rilevanti ai fini del decidere. Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, accertare l'inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 2615 comma 2 c.c. e disattesa ogni contraria istanza, rigettare le domande tutte proposte contro il resistente per i motivi di cui in premessa. In denegata ipotesi Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda di controparte al pagamento delle penali così come determinate nel ricorso
3 introduttivo. Vittoria di spese e compensi di causa comprese quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi davanti al Tribunale di Lucca”.
FATTI DELLA CAUSA
1. l'8/7/2018, stipulava con il un Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili da eseguirsi in un immobile in Comune di Massarosa.
Nel contratto, sottoscritto, per il Consorzio dall'allora Presidente Per_1
era previsto quanto segue: “L'appaltatore si è proposto per
[...]
l'esecuzione degli stessi nella sua qualità di presidente di un Consorzio di dieci imprese edili e specializzate, noto come (nel Controparte_1 seguito il ); nel presupposto della disponibilità delle imprese edili e CP_1 specializzate appartenenti al Consorzio a svolgere i lavori in parola nei tempi qui previsti che l'appaltatore garantisce, il committente è disponibile ad affidare all' Appaltatore l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui oltre (..).
L'appaltatore assume a proprio rischio, con utilizzo della propria organizzazione e dei mezzi delle imprese aderenti al , l'esecuzione CP_1
a regola d'arte dei lavori quali descritti e rappresentati negli elaborati grafici.
L'appaltatore garantisce incondizionatamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, da parte delle imprese del , quali descritti e rappresentati CP_1 negli elaborati grafici… I lavori (…) dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31.10.18. Per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, successivo al
30.11.18, verrà applicata una penale giornaliera di euro 100,00 salvo il diritto del committente al risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno eventualmente subito”.
Nel contratto era altresì pattuito il prezzo dei lavori in euro 20.806,35 oltre
IVA ed era previsto che il prezzo sarebbe stato pagato pro-quota a determinate scadenze.
4 2. Il committente, deducendo che i pagamenti eseguiti erano stati di volta in volta maggiori rispetto a quanto previsto in contratto e, in totale, pari a euro
19.000,00 oltre IVA (euro 20.900,00 IVA compresa), che il non CP_1 aveva terminato i lavori nel termine previsto né entro i quindici giorni assegnatigli con diffida ad adempiere inviata il 18.7.2019, che pertanto il contratto si era risolto il 2.8.19, che i lavori effettivamente svolti dal corrispondevano al minor prezzo, accertato dal CTU in sede di CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, di euro € 13.618,74 oltre
IVA, ossia euro 14.980,61 IVA compresa, ha chiesto condannarsi il CP_1
e, ai sensi dell'art. 2615 comma 2 c.c., tutti i consorziati, CP_4
, e a restituire la differenza -euro
[...] Controparte_2 CP_3
5919,39, oltre interessi dal 11.9.2019 (data di messa in mora con PEC in pari data)- tra il prezzo pagato ed il minor prezzo delle opere eseguite dal e a pagare la penale per il ritardo nella consegna delle opere, a CP_1 decorrere dal 1.12.18 sino al 2.8.2019, per un totale di euro 24.400,00 (pari a 244 giorni di ritardo).
3. Il ha eccepito che dalla somma definita dal CTU a credito CP_1 dell'attore dovevano essere detratti il prezzo per lavoro extra-contratto di imbiancatura interna dell'immobile, per un valore di Euro 2.200,00 oltre iva
(al 10%), il prezzo, pari a euro 1500,00, del marmo fornito dal su CP_1 richiesta inviata dal il 6.12.2018 a e destinato al Pt_1 Persona_1
“terrazzo lato Massa (indicato nella corrispondenza inviata dal come Pt_1 terrazzo “delle bimbe”), il prezzo, pari a euro 1000, del lavoro extra- capitolato consistente nella demolizione degli scalini esterni, preesistenti a quelli che il CTU aveva accertato essere stati eseguiti. Il , CP_1 evidenziato che il CTU non era stato incaricato di accertare, e non aveva accertato, questi due lavori extra contratto né la fornitura, concludeva che la richiesta di controparte, di pagamento dell'importo di euro 5.919,39,
5 risultava essere infondata essendo il credito del committente compensato dal credito di esso per il prezzo delle opere realizzate extra capitolato CP_1
e della fornitura del marmo (quantificate in euro 5.960,00)
Il ha negato di non aver rispettato il termine di esecuzione dei CP_1 lavori. Ha sostenuto che il committente, con email del 4/9/2018, aveva disposto la sospensione dei lavori, successivamente, aveva chiesto “altri preventivi per le opere sull'immobile e relativa scontistica, per valutare se conferire nuovamente l'incarico, sulla base di un nuovo contratto, al
, che esso aveva rilasciato il cantiere in data CP_1 CP_1
10/10/2018, a seguito della decisione del committente, che nonostante le risposte date dal alla richiesta del committente questi non aveva CP_1 mai disposto la ripresa dei lavori, che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al “per non aver terminato i lavori nei CP_1 tempi concordati, poiché è stata controparte a chiederne la sospensione, poi a chiedere altri preventivi e relative scontistiche, ed infine ad interrompere ogni rapporto con il ” CP_1
4. si è difeso sostenendo che il contratto di appalto, Controparte_2 come desumibile dalla relativa lettera, era stato sottoscritto dal
[...]
nell'esclusivo interesse del stesso e che pertanto l'art. CP_1 CP_1
2615, comma 2 c.c., dalla cui applicazione il ricorrente pretendeva derivasse la responsabilità di esso non era applicabile (essendo invece CP_2 applicabile il primo comma 1 dello stesso articolo). A supporto di quanto sostenuto ha dedotto che il contratto era stato stipulato in assenza di autorizzazione degli organi del e che le opere rientranti nella CP_1 propria competenza imprenditoriale erano state svolte da una ditta non consorziata. Si riporta a quanto eccepito dal per contrastare la CP_1 richiesta del ricorrente di pagamento della penale da ritardo
5. e sono rimasti contumaci. Controparte_4 CP_3
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è controverso che il committente abbia pagato al euro CP_1
5919,39 in più rispetto al prezzo dei lavori eseguiti.
2. Le questioni controverse sono le seguenti: se il ricorrente abbia concordato con il i lavori, non previsti CP_1 dall'originario contratto, di imbiancatura della casa e di demolizione di scalini esterni e abbia altresì concordato con il la fornitura di marmo;
CP_1 se via sia stato un ritardo nella conclusione delle opere, imputabile al
, con conseguente applicabilità della clausola penale prevista dal CP_1 contratto;
se di eventuali debiti verso il committente debba rispondere solo il CP_1 ai sensi dell'art. 2615 primo comma c.c. o debbano anche rispondere i consorziati ai sensi dell'art. 2615 secondo comma. c.c.
3. Alla prima questione va data risposta negativa: il assume di CP_1 avere diritto al prezzo dei lavori di imbiancatura e di rimozione di scalini esterni all'immobile trattandosi di lavori commissionati dal con Pt_1 accordo distinto da quello originario.
Il avrebbe dovuto in primo luogo provare l'avvenuta conclusione di CP_1 un accordo relativo a tali lavori. Il titolo del proprio preteso credito.
La prova non è stata data. Non vi sono documenti in proposito né i testi assunti hanno riferito alcunché al riguardo.
Sui lavori di imbiancatura, in particolare, i testi e Tes_1 Testimone_2 hanno solo riferito sull'avvenuta tinteggiatura di alcune stanze dell'immobile.
Niente sul titolo. La domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) non è stata proposta.
Identiche considerazioni valgono quanto ai lavori di demolizione degli scalini preesistenti a quelli realizzati. Non è controverso che questi lavori siano stati svolti. Non è controverso che i lavori di costruzione degli scalini siano stati
7 concordati con contratto successivo a quello originario. Manca la prova del fatto che siano stati specificamente commissionati con accordo distinto da quello originario i lavori di demolizione degli scalini preesistenti. Convince peraltro la tesi del committente per cui il consulente nominato in sede di
A.T.P. laddove ha quantificato in 500 euro il prezzo dei lavori relativi agli scalini abbia tenuto conto anche dei lavori di demolizione essendo la demolizione presupposto della nuova costruzione.
Quanto all'acquisto del marmo, anche per questo manca la prova della stipula di un accordo di compravendita tra committente e . Non CP_1 suppliscono i messaggi scambiati tra committente e trattandosi di CP_1 messaggi contraddittori.
4. Con riguardo alla seconda questione è dirimente quanto il ha Pt_1 riferito, in sede di interrogatorio, all'udienza del 27.10.2022, ossia che fu lui stesso a chiedere, nel mese di settembre 2018, la sospensione dei lavori per
“fare i conti”, che i lavori ripresero dopo circa una settimana, che il cantiere
“fu tolto a dicembre” 2018, che il “tenne le chiavi fino a luglio” del CP_1
2019 “anche perché bisognava fare i conti in contraddittorio”.
5. Da quanto precede deriva che il credito del committente, pari ad euro
5919,39, deve essere confermato non essendovi un controcredito che il possa vantare, a compensazione del credito suddetto, in forza di CP_1 altro contratto di appalto per lavori non previsti dal contratto iniziale né in forza di contratto di compravendita di marmo e che non sussiste un credito del committente per penale da ritardo -penale prevista “per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, successivo al 30.11.18”- posto che cantiere venne “tolto” a dicembre del 2018 e che il periodo successivo di trattenimento della chiavi da parte del fu giustificato dall'esigenza CP_1 di “fare i conti in contraddittorio”.
8 6. Sulla terza questione -a questo punto riferibile solo al credito di euro
5919,39- deve affermarsi che tale credito deve essere soddisfatto anche dai consorziati ai sensi dell'art. 2615 secondo comma. c.c.
La tesi dottrinaria per cui, "perché si abbia, accanto alla responsabilità del fondo consortile, responsabilità illimitata e solidale del consorziato singolo cui l'operazione si riferisce", ai sensi del secondo comma dell'art. 2615 c.c., il terzo deve essere reso edotto del fatto che l'operazione è "compiuta non pel
, ma pel consorziato singolo, che dovrà essere indicato”, non ha il CP_1 conforto della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata né di opinione diffusa nella stessa dottrina, secondo le quali il primo comma dell'articolo si riferisce solo alle obbligazioni legate ad esigenze di funzionamento ed operatività del mentre il secondo comma si applica, a prescindere CP_1 dal fatto che il agisca in nome proprio o in nome dei consorziati, CP_1 per tutte le operazioni tranne quelle attinenti alla vita o organizzazione del
, che si considerano comunque svolte per conto dei consorziati e CP_1 non nell'interesse di uno o più consorziati esattamente individuati nominativamente non essendovi bisogno della spendita del nome del singolo consorziato” (Cass, 16.3.2001, n. 3829: “il contrattando con i CP_1 terzi, opera quale mandatario dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato senza bisogno della spendita del nome dello stesso”; Cass.3664 del 21/02/2006: “I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi;
tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra e singolo consorziato, prevista dal CP_1 secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, CP_1
9 la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra e consorziato, CP_1 grava unicamente su quest'ultimo”).
Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di appalto) ai consorziati, quando tratta con i terzi "per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774) e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (art. 1705, in rel. agli artt. 2608 e
2609), dovrebbe importare la responsabilità del solo per le CP_1 obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato. Detti principi tuttavia subiscono, come detto, una deroga nella materia consortile in forza dell'art. 2615, comma 2, che rende responsabili anche i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse.
Nel contratto di appalto di cui si discute il compare anche in
CP_1 proprio oltre che quale “garante” dell'esecuzione dei lavori da parte delle imprese consorziate: la formulazione del contratto non può che essere intesa in modo da rispecchiare, in termini impropri, l'ordinaria realtà consortile per cui il agisce in nome proprio ma "per conto" dei consorziati, non
CP_1 essendo concepibile, attese le illustrate caratteristiche della funzione consortile, l'assunzione, nel medesimo atto (il contratto di appalto), da parte del , di due vesti tra loro incompatibili. Del resto nell'art.2 dello
CP_1 statuto del (v. all.2 del convenuto si legge che il
CP_1 CP_2
ha lo scopo di regolamentare l'attività delle imprese aderenti, che CP_1 il potrà trattare con i terzi concludendo appalti in rappresentanze CP_1 delle imprese stesse, che “l'esecuzione dei lavori avverrà da parte delle
10 imprese” (salvo il caso -estraneo alla vicenda che occupa- di affidamento al
, da parte dell'impresa assegnataria del lavoro di “singole fasi” del CP_1 lavoro assegnato).
7. In conclusione, delle due domande del ricorrente di condanna del e dei consorziati -al pagamento della somma di euro 5919,39, CP_1 oltre interessi dal 11.9.2019, data di messa in mora con PEC in pari data, fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.p.c.; al pagamento di euro 24.440,00 oltre accessori, a titolo di penale da ritardo- la prima va accolta e la seconda va rigettata.
8. Le spese, incluse quelle di ATP, sono compensate per soccombenza reciproca;
PQM
il Tribunale accoglie la prima domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , di , di Controparte_1 Controparte_4 CP_2
e di e condanna, in via solidale, tutti i convenuti a
[...] CP_3 restituire al ricorrente la somma di euro 5919,39, oltre interessi dal
11.9.2019, fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.; rigetta la seconda domanda proposta da nei confronti Parte_1 del , di , di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 di di condanna dei convenuti al pagamento della penale pari ad CP_3 euro 24.400,00 oltre accessori;
compensa le spese.
Lucca, 22 dicembre 2025
Il Giudice
ON IN
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3111/2021 tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TRINCHERA LUCA e dell'Avv. IACONO PAOLO LUCA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BE IZ
CONVENUTO
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'Avv. DE CESARI MARCO
CONVENUTO
1 e
(C.F. ), CP_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Condannare in via solidale tutti i convenuti a restituire al sig.
[...]
la somma di euro 5919,39, oltre interessi dal 11.9.2019 (data di Parte_1 messa in mora con PEC in pari data), fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c. - Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della penale pari ad euro 24.400,00 oltre interessi dal 11.9.2019 (data di messa in mora con PEC in pari data), fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.; -
Oltre alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente procedimento e di quello ex art. 696 c.p.c., come documentato in atti, comprensivi delle spese di CTU e CTP, quest'ultime documentate in euro
3273,12 s.e.o., quanto al C.T.U. ed in euro 840,00 s.e.o. per il CTP, e di quelle di negoziazione assistita obbligatoria”.
Per : Controparte_1
2 “Piaccia al tribunale di Lucca Ill.mo: 1) Accertare che il Controparte_1 ha eseguito i lavori extra al capitolato allegato al contratto di appalto del
8/7/2018 stipulato tra il medesimo ed il signor , meglio Parte_1 descritti in premessa, per l'importo di Euro 5.960,00 e compensare integralmente tale importo con quello ex adverso richiesto di Euro 5.919,39.
In subordine, voglia il Tribunale accertare l'avvenuta esecuzione da parte del dei lavori extra al capitolato allegato al contratto di Controparte_1 appalto del 8/7/2018 stipulato tra il medesimo ed il signor
[...]
, meglio descritti in premessa, ed il loro prezzo, e compensarlo Parte_1 con quello ex adverso richiesto di euro 5.919,39. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. 2) Rigettare integralmente la domanda di controparte di pagamento della penale, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. 3) Vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da devolversi a favore del difensore, che si dichiara antistatario e con condanna di controparte alle spese della CTU effettuata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e dell'espletanda CTU.
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, in via Controparte_2 preliminare, ammettere le istanze istruttorie tutte capitolate nella comparsa di costituzione e risposta nonché nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., in quanto rilevanti ai fini del decidere. Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, accertare l'inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all'art. 2615 comma 2 c.c. e disattesa ogni contraria istanza, rigettare le domande tutte proposte contro il resistente per i motivi di cui in premessa. In denegata ipotesi Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda di controparte al pagamento delle penali così come determinate nel ricorso
3 introduttivo. Vittoria di spese e compensi di causa comprese quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi davanti al Tribunale di Lucca”.
FATTI DELLA CAUSA
1. l'8/7/2018, stipulava con il un Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili da eseguirsi in un immobile in Comune di Massarosa.
Nel contratto, sottoscritto, per il Consorzio dall'allora Presidente Per_1
era previsto quanto segue: “L'appaltatore si è proposto per
[...]
l'esecuzione degli stessi nella sua qualità di presidente di un Consorzio di dieci imprese edili e specializzate, noto come (nel Controparte_1 seguito il ); nel presupposto della disponibilità delle imprese edili e CP_1 specializzate appartenenti al Consorzio a svolgere i lavori in parola nei tempi qui previsti che l'appaltatore garantisce, il committente è disponibile ad affidare all' Appaltatore l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui oltre (..).
L'appaltatore assume a proprio rischio, con utilizzo della propria organizzazione e dei mezzi delle imprese aderenti al , l'esecuzione CP_1
a regola d'arte dei lavori quali descritti e rappresentati negli elaborati grafici.
L'appaltatore garantisce incondizionatamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, da parte delle imprese del , quali descritti e rappresentati CP_1 negli elaborati grafici… I lavori (…) dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31.10.18. Per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, successivo al
30.11.18, verrà applicata una penale giornaliera di euro 100,00 salvo il diritto del committente al risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno eventualmente subito”.
Nel contratto era altresì pattuito il prezzo dei lavori in euro 20.806,35 oltre
IVA ed era previsto che il prezzo sarebbe stato pagato pro-quota a determinate scadenze.
4 2. Il committente, deducendo che i pagamenti eseguiti erano stati di volta in volta maggiori rispetto a quanto previsto in contratto e, in totale, pari a euro
19.000,00 oltre IVA (euro 20.900,00 IVA compresa), che il non CP_1 aveva terminato i lavori nel termine previsto né entro i quindici giorni assegnatigli con diffida ad adempiere inviata il 18.7.2019, che pertanto il contratto si era risolto il 2.8.19, che i lavori effettivamente svolti dal corrispondevano al minor prezzo, accertato dal CTU in sede di CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, di euro € 13.618,74 oltre
IVA, ossia euro 14.980,61 IVA compresa, ha chiesto condannarsi il CP_1
e, ai sensi dell'art. 2615 comma 2 c.c., tutti i consorziati, CP_4
, e a restituire la differenza -euro
[...] Controparte_2 CP_3
5919,39, oltre interessi dal 11.9.2019 (data di messa in mora con PEC in pari data)- tra il prezzo pagato ed il minor prezzo delle opere eseguite dal e a pagare la penale per il ritardo nella consegna delle opere, a CP_1 decorrere dal 1.12.18 sino al 2.8.2019, per un totale di euro 24.400,00 (pari a 244 giorni di ritardo).
3. Il ha eccepito che dalla somma definita dal CTU a credito CP_1 dell'attore dovevano essere detratti il prezzo per lavoro extra-contratto di imbiancatura interna dell'immobile, per un valore di Euro 2.200,00 oltre iva
(al 10%), il prezzo, pari a euro 1500,00, del marmo fornito dal su CP_1 richiesta inviata dal il 6.12.2018 a e destinato al Pt_1 Persona_1
“terrazzo lato Massa (indicato nella corrispondenza inviata dal come Pt_1 terrazzo “delle bimbe”), il prezzo, pari a euro 1000, del lavoro extra- capitolato consistente nella demolizione degli scalini esterni, preesistenti a quelli che il CTU aveva accertato essere stati eseguiti. Il , CP_1 evidenziato che il CTU non era stato incaricato di accertare, e non aveva accertato, questi due lavori extra contratto né la fornitura, concludeva che la richiesta di controparte, di pagamento dell'importo di euro 5.919,39,
5 risultava essere infondata essendo il credito del committente compensato dal credito di esso per il prezzo delle opere realizzate extra capitolato CP_1
e della fornitura del marmo (quantificate in euro 5.960,00)
Il ha negato di non aver rispettato il termine di esecuzione dei CP_1 lavori. Ha sostenuto che il committente, con email del 4/9/2018, aveva disposto la sospensione dei lavori, successivamente, aveva chiesto “altri preventivi per le opere sull'immobile e relativa scontistica, per valutare se conferire nuovamente l'incarico, sulla base di un nuovo contratto, al
, che esso aveva rilasciato il cantiere in data CP_1 CP_1
10/10/2018, a seguito della decisione del committente, che nonostante le risposte date dal alla richiesta del committente questi non aveva CP_1 mai disposto la ripresa dei lavori, che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al “per non aver terminato i lavori nei CP_1 tempi concordati, poiché è stata controparte a chiederne la sospensione, poi a chiedere altri preventivi e relative scontistiche, ed infine ad interrompere ogni rapporto con il ” CP_1
4. si è difeso sostenendo che il contratto di appalto, Controparte_2 come desumibile dalla relativa lettera, era stato sottoscritto dal
[...]
nell'esclusivo interesse del stesso e che pertanto l'art. CP_1 CP_1
2615, comma 2 c.c., dalla cui applicazione il ricorrente pretendeva derivasse la responsabilità di esso non era applicabile (essendo invece CP_2 applicabile il primo comma 1 dello stesso articolo). A supporto di quanto sostenuto ha dedotto che il contratto era stato stipulato in assenza di autorizzazione degli organi del e che le opere rientranti nella CP_1 propria competenza imprenditoriale erano state svolte da una ditta non consorziata. Si riporta a quanto eccepito dal per contrastare la CP_1 richiesta del ricorrente di pagamento della penale da ritardo
5. e sono rimasti contumaci. Controparte_4 CP_3
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è controverso che il committente abbia pagato al euro CP_1
5919,39 in più rispetto al prezzo dei lavori eseguiti.
2. Le questioni controverse sono le seguenti: se il ricorrente abbia concordato con il i lavori, non previsti CP_1 dall'originario contratto, di imbiancatura della casa e di demolizione di scalini esterni e abbia altresì concordato con il la fornitura di marmo;
CP_1 se via sia stato un ritardo nella conclusione delle opere, imputabile al
, con conseguente applicabilità della clausola penale prevista dal CP_1 contratto;
se di eventuali debiti verso il committente debba rispondere solo il CP_1 ai sensi dell'art. 2615 primo comma c.c. o debbano anche rispondere i consorziati ai sensi dell'art. 2615 secondo comma. c.c.
3. Alla prima questione va data risposta negativa: il assume di CP_1 avere diritto al prezzo dei lavori di imbiancatura e di rimozione di scalini esterni all'immobile trattandosi di lavori commissionati dal con Pt_1 accordo distinto da quello originario.
Il avrebbe dovuto in primo luogo provare l'avvenuta conclusione di CP_1 un accordo relativo a tali lavori. Il titolo del proprio preteso credito.
La prova non è stata data. Non vi sono documenti in proposito né i testi assunti hanno riferito alcunché al riguardo.
Sui lavori di imbiancatura, in particolare, i testi e Tes_1 Testimone_2 hanno solo riferito sull'avvenuta tinteggiatura di alcune stanze dell'immobile.
Niente sul titolo. La domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) non è stata proposta.
Identiche considerazioni valgono quanto ai lavori di demolizione degli scalini preesistenti a quelli realizzati. Non è controverso che questi lavori siano stati svolti. Non è controverso che i lavori di costruzione degli scalini siano stati
7 concordati con contratto successivo a quello originario. Manca la prova del fatto che siano stati specificamente commissionati con accordo distinto da quello originario i lavori di demolizione degli scalini preesistenti. Convince peraltro la tesi del committente per cui il consulente nominato in sede di
A.T.P. laddove ha quantificato in 500 euro il prezzo dei lavori relativi agli scalini abbia tenuto conto anche dei lavori di demolizione essendo la demolizione presupposto della nuova costruzione.
Quanto all'acquisto del marmo, anche per questo manca la prova della stipula di un accordo di compravendita tra committente e . Non CP_1 suppliscono i messaggi scambiati tra committente e trattandosi di CP_1 messaggi contraddittori.
4. Con riguardo alla seconda questione è dirimente quanto il ha Pt_1 riferito, in sede di interrogatorio, all'udienza del 27.10.2022, ossia che fu lui stesso a chiedere, nel mese di settembre 2018, la sospensione dei lavori per
“fare i conti”, che i lavori ripresero dopo circa una settimana, che il cantiere
“fu tolto a dicembre” 2018, che il “tenne le chiavi fino a luglio” del CP_1
2019 “anche perché bisognava fare i conti in contraddittorio”.
5. Da quanto precede deriva che il credito del committente, pari ad euro
5919,39, deve essere confermato non essendovi un controcredito che il possa vantare, a compensazione del credito suddetto, in forza di CP_1 altro contratto di appalto per lavori non previsti dal contratto iniziale né in forza di contratto di compravendita di marmo e che non sussiste un credito del committente per penale da ritardo -penale prevista “per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, successivo al 30.11.18”- posto che cantiere venne “tolto” a dicembre del 2018 e che il periodo successivo di trattenimento della chiavi da parte del fu giustificato dall'esigenza CP_1 di “fare i conti in contraddittorio”.
8 6. Sulla terza questione -a questo punto riferibile solo al credito di euro
5919,39- deve affermarsi che tale credito deve essere soddisfatto anche dai consorziati ai sensi dell'art. 2615 secondo comma. c.c.
La tesi dottrinaria per cui, "perché si abbia, accanto alla responsabilità del fondo consortile, responsabilità illimitata e solidale del consorziato singolo cui l'operazione si riferisce", ai sensi del secondo comma dell'art. 2615 c.c., il terzo deve essere reso edotto del fatto che l'operazione è "compiuta non pel
, ma pel consorziato singolo, che dovrà essere indicato”, non ha il CP_1 conforto della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata né di opinione diffusa nella stessa dottrina, secondo le quali il primo comma dell'articolo si riferisce solo alle obbligazioni legate ad esigenze di funzionamento ed operatività del mentre il secondo comma si applica, a prescindere CP_1 dal fatto che il agisca in nome proprio o in nome dei consorziati, CP_1 per tutte le operazioni tranne quelle attinenti alla vita o organizzazione del
, che si considerano comunque svolte per conto dei consorziati e CP_1 non nell'interesse di uno o più consorziati esattamente individuati nominativamente non essendovi bisogno della spendita del nome del singolo consorziato” (Cass, 16.3.2001, n. 3829: “il contrattando con i CP_1 terzi, opera quale mandatario dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato senza bisogno della spendita del nome dello stesso”; Cass.3664 del 21/02/2006: “I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi;
tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra e singolo consorziato, prevista dal CP_1 secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, CP_1
9 la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra e consorziato, CP_1 grava unicamente su quest'ultimo”).
Ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di appalto) ai consorziati, quando tratta con i terzi "per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774) e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (art. 1705, in rel. agli artt. 2608 e
2609), dovrebbe importare la responsabilità del solo per le CP_1 obbligazioni assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato. Detti principi tuttavia subiscono, come detto, una deroga nella materia consortile in forza dell'art. 2615, comma 2, che rende responsabili anche i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse.
Nel contratto di appalto di cui si discute il compare anche in
CP_1 proprio oltre che quale “garante” dell'esecuzione dei lavori da parte delle imprese consorziate: la formulazione del contratto non può che essere intesa in modo da rispecchiare, in termini impropri, l'ordinaria realtà consortile per cui il agisce in nome proprio ma "per conto" dei consorziati, non
CP_1 essendo concepibile, attese le illustrate caratteristiche della funzione consortile, l'assunzione, nel medesimo atto (il contratto di appalto), da parte del , di due vesti tra loro incompatibili. Del resto nell'art.2 dello
CP_1 statuto del (v. all.2 del convenuto si legge che il
CP_1 CP_2
ha lo scopo di regolamentare l'attività delle imprese aderenti, che CP_1 il potrà trattare con i terzi concludendo appalti in rappresentanze CP_1 delle imprese stesse, che “l'esecuzione dei lavori avverrà da parte delle
10 imprese” (salvo il caso -estraneo alla vicenda che occupa- di affidamento al
, da parte dell'impresa assegnataria del lavoro di “singole fasi” del CP_1 lavoro assegnato).
7. In conclusione, delle due domande del ricorrente di condanna del e dei consorziati -al pagamento della somma di euro 5919,39, CP_1 oltre interessi dal 11.9.2019, data di messa in mora con PEC in pari data, fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.p.c.; al pagamento di euro 24.440,00 oltre accessori, a titolo di penale da ritardo- la prima va accolta e la seconda va rigettata.
8. Le spese, incluse quelle di ATP, sono compensate per soccombenza reciproca;
PQM
il Tribunale accoglie la prima domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , di , di Controparte_1 Controparte_4 CP_2
e di e condanna, in via solidale, tutti i convenuti a
[...] CP_3 restituire al ricorrente la somma di euro 5919,39, oltre interessi dal
11.9.2019, fino al pagamento effettivo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.; rigetta la seconda domanda proposta da nei confronti Parte_1 del , di , di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 di di condanna dei convenuti al pagamento della penale pari ad CP_3 euro 24.400,00 oltre accessori;
compensa le spese.
Lucca, 22 dicembre 2025
Il Giudice
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