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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3895/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3895/2023 tra
+ 3 Parte_1
Ricorrenti e
Controparte_1
Resistente
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 12.59 innanzi al dott. CA BU, sono comparsi:
Per e l'avv. MARCHETTI Parte_1 Parte_2 MARCO LUIGI il quale si riprovata a tutti gli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni rassegnate.
Per E l'avv.to RITA PANNACCI la quale si Controparte_2 Controparte_3 riporta a tutti gli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni rassegnate.
Per l'avv. SIMONE CINZIA l'avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 ALESSANDRA CIMBELLI il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni rassegnate insistendo sul fatto che la comunicazione del P.M. fa presupporre che il P.M. ritenesse sussistente la competenza della CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,25 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. CA BU
pagina 1 di 10 Causa R.G. n. 3895/2023 (cause riunite 3895/2023 e 3897/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. CA BU, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3895/2023 - cause riunite 3895/2023 e 3897/2023 - promosse da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Controparte_3 C.F._2 residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in BI Via B. Croce n.15, presso e nello studio dell'Avv. Rita Pannacci, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale apposta in calce all'originale del ricorso – comunicazioni PEC: o fax n. 075/9630715; Email_1
e da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, che Parte_2 C.F._3 compare in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1
(P.IVA ), con sede in BI (PG) Via dell'Assino 651ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliati in Perugia Via XIV Settembre 73, presso lo studio dell'Avv. Marco
Luigi Marchetti che li rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso – comunicazioni: PEC o fax n. 075.9220593 Email_2
- ricorrenti
contro
:
, P.IVA , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_2 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia,
pagina 2 di 10 rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Strona e dalla Dr.ssa Cinzia Simone, giusta delega in atti. -resistente
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3897/2023: “…voglia … contrariis Parte_3 reiectis,
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
2) In via pregiudiziale, revocare l'ordinanza – ingiunzione, per incompetenza originaria della
; CP_1
3) Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
4) In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione pecuniaria, determinandola in una misura pari al minimo edittale,
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3895/2023: “…Voglia … contrariis Controparte_4 reiectis: in via preliminare e cautelare, sospendere, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.
1.9.2011 n. 150, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata;
sempre in via preliminare, previo accertamento della sussistenza di connessione tra la violazione amministrativa oggetto della determinazione impugnata e dei reati di cui ai capi 1
e 10 della richiesta di rinvio a giudizio per l'effetto revocare l'ordinanza stante l'incompetenza della ad irrogare la sanzione impugnata con ogni conseguente effetto;
Controparte_1 nel merito: in via principale, accogliere il ricorso e dichiarare nulla e, comunque, annullare l'ordinanza- ingiunzione n. 8333 del 1/8/2023 impugnata, ed il verbale n. 2/2020 per tutte le ragioni suesposte;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la sanzione applicare la stessa nella misura minima per le ragioni esposte sopra.
- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.”.
Conclusioni parte resistente quanto a : “…in via preliminare voglia …, Parte_3 respinte le contrarie eccezioni dei ricorrenti, confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”.
Conclusioni parte resistente quanto a : “…in via preliminare voglia …, Controparte_5 respinte le contrarie eccezioni dei ricorrenti e le prove istruttorie richieste in quanto irrilevanti
pagina 3 di 10 ed inutili a fronte di prove documentali già in atti che chiariscono tutti gli aspetti della questione, confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”.
Oggetto: Opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione - art. 6 del D. Lgs. 150/2011.
Fatto.
Con due distinti ricorsi ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione – determina dirigenziale - n. 8333 del 1.08.2023, emanata dalla e ritualmente notificata, per un importo pari ad euro, 60.000,00 oltre CP_1 spese di notifica, nei confronti di , individuato quale trasgressore e Parte_2 amministratore Unico della ditta Tecnoservice Costruzioni Generali s.r.l., obbligata in solido,
e , quali obbligati in solido essendo proprietari di Controparte_2 Controparte_3 un'area sita in Fraz. Casamorcia – Raggio e catastalmente censita al Fg. 137, p.lle 74, 103,
1267, 1268 del Comune di BI), nonché del Direttore del Lavori, obbligato in solido, per la contestata escavazione abusiva nell'area predetta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.
Umbria n.2/2000 e . Pt_4
I provvedimenti opposti facevano seguito, al presupposto verbale di accertamento n. 2/2020 del 15 maggio 2020, elevato dai funzionari regionali della Sezione e Parte_5
Vigilanza della , a seguito di sopralluoghi svolti dai funzionari regionali della CP_1 predetta Sezione congiuntamente ai Carabinieri del N.O.E. di Perugia, presso l'area anzidetta.
Ai ricorrenti era stata contestata la violazione prevista e sanzionata dall'art. 17, comma 4, della L.R. n. 2/2000, perché: “è stata realizzata, nei versanti della cava dismessa sita in loc.
Casa Morcia di BI ed individuata catastalmente al Foglio 137 - partt. 103/p e 1267/p del medesimo, un'escavazione, con successiva commercializzazione, di breccia a clasti CP_6 prevalentemente calcarei assimilabile a materiale di cava, al disotto dei limiti progettuali assentiti dal P.d.C. 108/2014 che, peraltro, risultano difformi, per quanto attiene la strada di arrocco, anche alle rappresentazioni a consuntivo riportate nella S.C.l.A in variante (ID
Pratica E256_SS_GLBNTN68b07Z133L_11213). Quanto sopra con l'aggravio connesso all'ampliamento dell'ambito della cava, precedentemente classificata (id_univ n. 542415) dalla quale "dismesse" (D.G.R. n. n. 2282/2007), e senza porre in opera azioni CP_1 CP_1 di riambientamento dei fronti difformemente realizzati.”
I ricorrenti e proponevano i seguenti motivi di ricorso: CP_2 CP_3 pagina 4 di 10 - incompetenza della ad irrogare la sanzione;
CP_1
- assenza di responsabilità di;
Controparte_2 Controparte_3
- assenza di responsabilità della sig.ra ; Controparte_3
- violazione dell'art. 11 Legge 689/1981 per difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della sanzione.
I ricorrenti e proponevano i seguenti Parte_2 Parte_1 motivi di ricorso:
- violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 24 l.689/81. incompetenza della regione dell ad irrogare la sanzione per connessione obiettiva con un CP_1 reato;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti sulla quantità di materiale asseritamente collocata fuori dal sito;
- inconfigurabilità dell'elemento soggettivo dell'addebito;
- violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 4, L.R. n.
2/2000 e 11 Legge 689/81 - violazione di legge per errata e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 689 1981 - difetto di motivazione.
La resistente Amministrazione, costituitasi in entrambi i giudizi, contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto delle opposizioni.
All'udienza del 11 marzo 2024 le cause, sussistendo identità oggettiva, venivano riunite e, istruite sulla base delle sole produzioni documentali in atti, venivano rinviate all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e vengono decise come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata ed i ricorsi debbono essere accolti per i motivi di seguito indicati.
I ricorrenti hanno dedotto l'incompetenza della ad irrogare la sanzione per CP_1 cui è causa, stante la connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24 della Legge
689/81.
Il motivo è fondato.
Come già anticipato da questo giudicante con la riservata ordinanza del 5 giugno 2024, con il citato verbale di accertamento n. 2/2020 del 15 maggio 2020, era stata contestata ai pagina 5 di 10 ricorrenti la violazione di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 2/2000 e s.m.i. e di seguito emanata l'O.I. opposta - D.D. n. 8333 del 1/8/2023, della , CP_1
I ricorrenti hanno eccepito l'incompetenza della ad irrogare la sanzione, ai sensi CP_1 dell'art. 24 della legge n. 689/1981, ritenendo sussistente la c.d. “pregiudiziale penale” per la contemporanea pendenza del procedimento penale n. 1627/2020 R.G.N.R. che li vedeva imputati, nelle rispettive qualità, di taluni reati che presupponevano l'accertamento della condotta costituente l'illecito amministrativo ed in sintesi l'avere esercitato l'attività abusiva di estrazione di cava in assenza di autorizzazione.
Tra i vari reati riportati nei capi di imputazione figura il delitto p.p. dagli art. 81 cpv, 110, 452 bis c.p. (capo n. 1 richiesta di rinvio a giudizio) ed il reato di cui all'art. 81 cpv, 110, 44 lett. b)
D.P.R. 380/01 (capo n. 10 richiesta di rinvio a giudizio).
Effettivamente deve ritenersi sussistente la c.d. pregiudizialità penale, tenendo conto che l'esercizio abusivo dell'attività di estrazione dei materiali di cava costituisce il presupposto imprescindibile per la eventuale pronuncia del giudice penale sui reati contestati in quanto, ove si ammettesse, in via di mera ipotesi, che i ricorrenti avessero legittimamente esercitato l'attività estrattiva (consentita) verrebbe meno anche la responsabilità penale che ne è la diretta conseguenza.
L'art. 8 della Legge Regionale n. 2/2000 dispone infatti: “
1. La coltivazione dei CP_1 giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all' articolo 8 bis è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7. 2. L'autorizzazione ha per oggetto:
a) l'attività di estrazione …. (omissis) ….” e la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dall'art. 17, comma 4, della medesima Legge: “Sanzioni. ….
4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in CP_6 danno.”.
Inoltre, i reati previsti dal provvedimento di rinvio a giudizio sono l'art. 452-bis c.p. che dispone: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
pagina 6 di 10 significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo
o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”, mentre l'art. 44 del D.P.R. 389/2001, per quanto di interesse, dispone: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) … ; b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
…….”.
Da quanto precede non si può non rilevare che il presupposto per l'eventuale applicazione delle pene previste dalle norme che precedono è necessariamente costituito dalla sussistenza della violazione ammnistrativa contestata ai ricorrenti ed in sintesi dalla verifica della sussistenza o meno di idonea autorizzazione alla coltivazione della cava.
Il capo di imputazione n. 1) è infatti riferito proprio all'intervento di scavo, effettuato dai ricorrenti nelle rispettive qualità, ed al prelievo di terre e rocce di scavo su area significativamente più vasta di quella precedentemente impegnata dalla cava dismessa sita in Loc. Casamorcia ed inoltre il capo di imputazione n. 10) è a sua volta riferito ad un'attività di escavazione e ampliamento del sito di cava dismessa, posta in essere in violazione dei vincoli presenti sull'area ed effettuando, nelle qualità sopra indicate, in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa L.R. 2/2000, il successivo prelievo e trasporto in altri luoghi di '"terre e rocce da scavo".
Appare quindi evidente le violazioni di natura penale, riferite alla abusiva (chiunque abusivamente cagiona) compromissione o deterioramento di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché all'esecuzione dei lavori realizzata in totale difformità o assenza del necessario permesso, presuppone l'accertamento del fatto materiale contestato ai ricorrenti, consistente, come si apprende dal verbale di contestazione, nella realizzazione “ … nei versanti della cava dismessa sita in loc. Casa Morcia di BI ed individuata catastalmente al Foglio 137 - partt. 103/p e 1267/p del medesimo, CP_6 un'escavazione, con successiva commercializzazione, di breccia a clasti prevalentemente pagina 7 di 10 calcarei assimilabile a materiale di cava, al disotto dei limiti progettuali assentiti dal P.d.C.
108/2014 che, peraltro, risultano difformi, per quanto attiene la strada di arrocco, anche alle rappresentazioni a consuntivo riportate nella S.C.l.A in variante (ID Pratica
. Quanto sopra con l'aggravio connesso all'ampliamento CodiceFiscale_4 dell'ambito della cava, precedentemente classificata (id_ univ n. 542415) dalla Regione
quale "dismesse" (D.G.R. n. n. 2282/2007), e senza porre in opera azioni di CP_1 riambientamento dei fronti difformemente realizzati.”
In definitiva, se la coltivazione della cava fosse stata legittimamente esercitata, i reati contestati ai ricorrenti sarebbero risultati inconsistenti e tale valutazione complessiva non poteva che essere rimessa alla decisione del Giudice penale “La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza.” Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 30319 del 18/12/2017.
Da quanto precede emerge dunque che l'accertamento della responsabilità penale dei ricorrenti presuppone necessariamente la verifica della sussistenza della condotta materiale costituente l'illecito amministrativo di cui all'art. 8 della L.R. 2/2000, consistente nell'aver esercitato l'attività di cava e dunque di aver compiuto un'estrazione di materiali, mediante
“escavazione, con successiva commercializzazione, di breccia a clasti” in assenza di autorizzazione, nonché di avere commercializzato il materiale prelevato dal sito, che appare in tutto coincidente alla imputazione formulata nei confronti dei ricorrenti di cui all'art. 44 lett.b) D.P.R. 380/2001, capo 10 dell'imputazione: “…per avere… realizzato – in assenza di valida autorizzazione - opere edilizie consistenti nello scavo sul terreno … in violazione dei… vincoli presenti sull'area: ostativi definiti dalla L.R. 2/2000…”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 24 della L.689/81, la competenza per l'irrogazione della sanzione amministrativa doveva essere devoluta al Giudice Penale, sussistendo un'obiettiva connessione della violazione amministrativa con i reati predetti, restando in tal modo precluso il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che l'ordinanza di ingiunzione opposta deve essere annullata per incompetenza originaria della
Pubblica Amministrazione ad emettere il provvedimento.
pagina 8 di 10 Del resto pur essendo le violazioni contestate, amministrativa e penale, tra loro diverse, il fatto materiale è il medesimo, seppur sanzionato da norme tra loro diverse.
Né può essere ritenuto condivisibile la deduzione resistente per la quale “l'autorità penale
(autorizzazione del sostituto procuratore della repubblica Dr. in data Persona_1
23/06/2023- v. RG 3895/23 Fascicolo Regione all. 2 e RG 3897/23 Fascicolo CP_1 CP_1
all. 3) ha consentito alla trasmissione del rapporto informativo all'autorità CP_1 amministrativa regionale non ritenendo quindi sussistente proprio il rapporto di connessione tra violazione amministrativa e reato richiesto dall'art. 24 della legge n. 689/1981”, perché è stata proprio la resistente Amministrazione a chiedere alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia l'autorizzazione a trasmettere il rapporto ex art 17 L. 689/81, connesso al verbale di infrazione n. 2/2020 ed inoltre perché il PM ha autorizzato la trasmissione del fascicolo alla , indipendentemente dall'avere o meno escluso la sussistenza della CP_1 connessione tra la violazione ammnistrativa ed i resti contestati.
Il Giudice civile, nel caso di specie, non può esimersi dal pronunciare sentenza di annullamento del provvedimento opposto: “Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 della legge n. 689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della
P.A. ad emetterlo.” Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4638 del 12-04-2000.
Per tutto quanto precede i ricorsi debbono essere accolti, dovendosi ritenere la censura attorea assorbente rispetto agli ulteriori motivi dedotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P. Q. M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione – Determina Dirigenziale -
n. 8333 del 1.08.2023, emessa dalla Regione nei confronti di , CP_1 Parte_2
e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 10 - Pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano, in favore dei ricorrenti nella misura di € 759,00 per Parte_6 spese ed €. 2.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA
e CAP come per legge e, nei confronti di e , nella Controparte_2 Controparte_3 misura di € 759,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
CA BU
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3895/2023 tra
+ 3 Parte_1
Ricorrenti e
Controparte_1
Resistente
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 12.59 innanzi al dott. CA BU, sono comparsi:
Per e l'avv. MARCHETTI Parte_1 Parte_2 MARCO LUIGI il quale si riprovata a tutti gli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni rassegnate.
Per E l'avv.to RITA PANNACCI la quale si Controparte_2 Controparte_3 riporta a tutti gli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni rassegnate.
Per l'avv. SIMONE CINZIA l'avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 ALESSANDRA CIMBELLI il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati ed alle conclusioni rassegnate insistendo sul fatto che la comunicazione del P.M. fa presupporre che il P.M. ritenesse sussistente la competenza della CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,25 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. CA BU
pagina 1 di 10 Causa R.G. n. 3895/2023 (cause riunite 3895/2023 e 3897/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. CA BU, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3895/2023 - cause riunite 3895/2023 e 3897/2023 - promosse da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Controparte_3 C.F._2 residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in BI Via B. Croce n.15, presso e nello studio dell'Avv. Rita Pannacci, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale apposta in calce all'originale del ricorso – comunicazioni PEC: o fax n. 075/9630715; Email_1
e da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, che Parte_2 C.F._3 compare in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1
(P.IVA ), con sede in BI (PG) Via dell'Assino 651ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliati in Perugia Via XIV Settembre 73, presso lo studio dell'Avv. Marco
Luigi Marchetti che li rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso – comunicazioni: PEC o fax n. 075.9220593 Email_2
- ricorrenti
contro
:
, P.IVA , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_2 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia,
pagina 2 di 10 rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Strona e dalla Dr.ssa Cinzia Simone, giusta delega in atti. -resistente
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3897/2023: “…voglia … contrariis Parte_3 reiectis,
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
2) In via pregiudiziale, revocare l'ordinanza – ingiunzione, per incompetenza originaria della
; CP_1
3) Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento impugnato;
4) In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione pecuniaria, determinandola in una misura pari al minimo edittale,
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Conclusioni parte ricorrente nella causa 3895/2023: “…Voglia … contrariis Controparte_4 reiectis: in via preliminare e cautelare, sospendere, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.
1.9.2011 n. 150, l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata;
sempre in via preliminare, previo accertamento della sussistenza di connessione tra la violazione amministrativa oggetto della determinazione impugnata e dei reati di cui ai capi 1
e 10 della richiesta di rinvio a giudizio per l'effetto revocare l'ordinanza stante l'incompetenza della ad irrogare la sanzione impugnata con ogni conseguente effetto;
Controparte_1 nel merito: in via principale, accogliere il ricorso e dichiarare nulla e, comunque, annullare l'ordinanza- ingiunzione n. 8333 del 1/8/2023 impugnata, ed il verbale n. 2/2020 per tutte le ragioni suesposte;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la sanzione applicare la stessa nella misura minima per le ragioni esposte sopra.
- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.”.
Conclusioni parte resistente quanto a : “…in via preliminare voglia …, Parte_3 respinte le contrarie eccezioni dei ricorrenti, confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”.
Conclusioni parte resistente quanto a : “…in via preliminare voglia …, Controparte_5 respinte le contrarie eccezioni dei ricorrenti e le prove istruttorie richieste in quanto irrilevanti
pagina 3 di 10 ed inutili a fronte di prove documentali già in atti che chiariscono tutti gli aspetti della questione, confermare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento impugnata, respingendo il ricorso.”.
Oggetto: Opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione - art. 6 del D. Lgs. 150/2011.
Fatto.
Con due distinti ricorsi ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011, i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione – determina dirigenziale - n. 8333 del 1.08.2023, emanata dalla e ritualmente notificata, per un importo pari ad euro, 60.000,00 oltre CP_1 spese di notifica, nei confronti di , individuato quale trasgressore e Parte_2 amministratore Unico della ditta Tecnoservice Costruzioni Generali s.r.l., obbligata in solido,
e , quali obbligati in solido essendo proprietari di Controparte_2 Controparte_3 un'area sita in Fraz. Casamorcia – Raggio e catastalmente censita al Fg. 137, p.lle 74, 103,
1267, 1268 del Comune di BI), nonché del Direttore del Lavori, obbligato in solido, per la contestata escavazione abusiva nell'area predetta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.
Umbria n.2/2000 e . Pt_4
I provvedimenti opposti facevano seguito, al presupposto verbale di accertamento n. 2/2020 del 15 maggio 2020, elevato dai funzionari regionali della Sezione e Parte_5
Vigilanza della , a seguito di sopralluoghi svolti dai funzionari regionali della CP_1 predetta Sezione congiuntamente ai Carabinieri del N.O.E. di Perugia, presso l'area anzidetta.
Ai ricorrenti era stata contestata la violazione prevista e sanzionata dall'art. 17, comma 4, della L.R. n. 2/2000, perché: “è stata realizzata, nei versanti della cava dismessa sita in loc.
Casa Morcia di BI ed individuata catastalmente al Foglio 137 - partt. 103/p e 1267/p del medesimo, un'escavazione, con successiva commercializzazione, di breccia a clasti CP_6 prevalentemente calcarei assimilabile a materiale di cava, al disotto dei limiti progettuali assentiti dal P.d.C. 108/2014 che, peraltro, risultano difformi, per quanto attiene la strada di arrocco, anche alle rappresentazioni a consuntivo riportate nella S.C.l.A in variante (ID
Pratica E256_SS_GLBNTN68b07Z133L_11213). Quanto sopra con l'aggravio connesso all'ampliamento dell'ambito della cava, precedentemente classificata (id_univ n. 542415) dalla quale "dismesse" (D.G.R. n. n. 2282/2007), e senza porre in opera azioni CP_1 CP_1 di riambientamento dei fronti difformemente realizzati.”
I ricorrenti e proponevano i seguenti motivi di ricorso: CP_2 CP_3 pagina 4 di 10 - incompetenza della ad irrogare la sanzione;
CP_1
- assenza di responsabilità di;
Controparte_2 Controparte_3
- assenza di responsabilità della sig.ra ; Controparte_3
- violazione dell'art. 11 Legge 689/1981 per difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della sanzione.
I ricorrenti e proponevano i seguenti Parte_2 Parte_1 motivi di ricorso:
- violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 24 l.689/81. incompetenza della regione dell ad irrogare la sanzione per connessione obiettiva con un CP_1 reato;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti sulla quantità di materiale asseritamente collocata fuori dal sito;
- inconfigurabilità dell'elemento soggettivo dell'addebito;
- violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 4, L.R. n.
2/2000 e 11 Legge 689/81 - violazione di legge per errata e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 689 1981 - difetto di motivazione.
La resistente Amministrazione, costituitasi in entrambi i giudizi, contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto delle opposizioni.
All'udienza del 11 marzo 2024 le cause, sussistendo identità oggettiva, venivano riunite e, istruite sulla base delle sole produzioni documentali in atti, venivano rinviate all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e vengono decise come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata ed i ricorsi debbono essere accolti per i motivi di seguito indicati.
I ricorrenti hanno dedotto l'incompetenza della ad irrogare la sanzione per CP_1 cui è causa, stante la connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24 della Legge
689/81.
Il motivo è fondato.
Come già anticipato da questo giudicante con la riservata ordinanza del 5 giugno 2024, con il citato verbale di accertamento n. 2/2020 del 15 maggio 2020, era stata contestata ai pagina 5 di 10 ricorrenti la violazione di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 2/2000 e s.m.i. e di seguito emanata l'O.I. opposta - D.D. n. 8333 del 1/8/2023, della , CP_1
I ricorrenti hanno eccepito l'incompetenza della ad irrogare la sanzione, ai sensi CP_1 dell'art. 24 della legge n. 689/1981, ritenendo sussistente la c.d. “pregiudiziale penale” per la contemporanea pendenza del procedimento penale n. 1627/2020 R.G.N.R. che li vedeva imputati, nelle rispettive qualità, di taluni reati che presupponevano l'accertamento della condotta costituente l'illecito amministrativo ed in sintesi l'avere esercitato l'attività abusiva di estrazione di cava in assenza di autorizzazione.
Tra i vari reati riportati nei capi di imputazione figura il delitto p.p. dagli art. 81 cpv, 110, 452 bis c.p. (capo n. 1 richiesta di rinvio a giudizio) ed il reato di cui all'art. 81 cpv, 110, 44 lett. b)
D.P.R. 380/01 (capo n. 10 richiesta di rinvio a giudizio).
Effettivamente deve ritenersi sussistente la c.d. pregiudizialità penale, tenendo conto che l'esercizio abusivo dell'attività di estrazione dei materiali di cava costituisce il presupposto imprescindibile per la eventuale pronuncia del giudice penale sui reati contestati in quanto, ove si ammettesse, in via di mera ipotesi, che i ricorrenti avessero legittimamente esercitato l'attività estrattiva (consentita) verrebbe meno anche la responsabilità penale che ne è la diretta conseguenza.
L'art. 8 della Legge Regionale n. 2/2000 dispone infatti: “
1. La coltivazione dei CP_1 giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all' articolo 8 bis è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7. 2. L'autorizzazione ha per oggetto:
a) l'attività di estrazione …. (omissis) ….” e la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dall'art. 17, comma 4, della medesima Legge: “Sanzioni. ….
4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in CP_6 danno.”.
Inoltre, i reati previsti dal provvedimento di rinvio a giudizio sono l'art. 452-bis c.p. che dispone: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
pagina 6 di 10 significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo
o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”, mentre l'art. 44 del D.P.R. 389/2001, per quanto di interesse, dispone: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) … ; b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
…….”.
Da quanto precede non si può non rilevare che il presupposto per l'eventuale applicazione delle pene previste dalle norme che precedono è necessariamente costituito dalla sussistenza della violazione ammnistrativa contestata ai ricorrenti ed in sintesi dalla verifica della sussistenza o meno di idonea autorizzazione alla coltivazione della cava.
Il capo di imputazione n. 1) è infatti riferito proprio all'intervento di scavo, effettuato dai ricorrenti nelle rispettive qualità, ed al prelievo di terre e rocce di scavo su area significativamente più vasta di quella precedentemente impegnata dalla cava dismessa sita in Loc. Casamorcia ed inoltre il capo di imputazione n. 10) è a sua volta riferito ad un'attività di escavazione e ampliamento del sito di cava dismessa, posta in essere in violazione dei vincoli presenti sull'area ed effettuando, nelle qualità sopra indicate, in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa L.R. 2/2000, il successivo prelievo e trasporto in altri luoghi di '"terre e rocce da scavo".
Appare quindi evidente le violazioni di natura penale, riferite alla abusiva (chiunque abusivamente cagiona) compromissione o deterioramento di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché all'esecuzione dei lavori realizzata in totale difformità o assenza del necessario permesso, presuppone l'accertamento del fatto materiale contestato ai ricorrenti, consistente, come si apprende dal verbale di contestazione, nella realizzazione “ … nei versanti della cava dismessa sita in loc. Casa Morcia di BI ed individuata catastalmente al Foglio 137 - partt. 103/p e 1267/p del medesimo, CP_6 un'escavazione, con successiva commercializzazione, di breccia a clasti prevalentemente pagina 7 di 10 calcarei assimilabile a materiale di cava, al disotto dei limiti progettuali assentiti dal P.d.C.
108/2014 che, peraltro, risultano difformi, per quanto attiene la strada di arrocco, anche alle rappresentazioni a consuntivo riportate nella S.C.l.A in variante (ID Pratica
. Quanto sopra con l'aggravio connesso all'ampliamento CodiceFiscale_4 dell'ambito della cava, precedentemente classificata (id_ univ n. 542415) dalla Regione
quale "dismesse" (D.G.R. n. n. 2282/2007), e senza porre in opera azioni di CP_1 riambientamento dei fronti difformemente realizzati.”
In definitiva, se la coltivazione della cava fosse stata legittimamente esercitata, i reati contestati ai ricorrenti sarebbero risultati inconsistenti e tale valutazione complessiva non poteva che essere rimessa alla decisione del Giudice penale “La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza.” Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 30319 del 18/12/2017.
Da quanto precede emerge dunque che l'accertamento della responsabilità penale dei ricorrenti presuppone necessariamente la verifica della sussistenza della condotta materiale costituente l'illecito amministrativo di cui all'art. 8 della L.R. 2/2000, consistente nell'aver esercitato l'attività di cava e dunque di aver compiuto un'estrazione di materiali, mediante
“escavazione, con successiva commercializzazione, di breccia a clasti” in assenza di autorizzazione, nonché di avere commercializzato il materiale prelevato dal sito, che appare in tutto coincidente alla imputazione formulata nei confronti dei ricorrenti di cui all'art. 44 lett.b) D.P.R. 380/2001, capo 10 dell'imputazione: “…per avere… realizzato – in assenza di valida autorizzazione - opere edilizie consistenti nello scavo sul terreno … in violazione dei… vincoli presenti sull'area: ostativi definiti dalla L.R. 2/2000…”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 24 della L.689/81, la competenza per l'irrogazione della sanzione amministrativa doveva essere devoluta al Giudice Penale, sussistendo un'obiettiva connessione della violazione amministrativa con i reati predetti, restando in tal modo precluso il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che l'ordinanza di ingiunzione opposta deve essere annullata per incompetenza originaria della
Pubblica Amministrazione ad emettere il provvedimento.
pagina 8 di 10 Del resto pur essendo le violazioni contestate, amministrativa e penale, tra loro diverse, il fatto materiale è il medesimo, seppur sanzionato da norme tra loro diverse.
Né può essere ritenuto condivisibile la deduzione resistente per la quale “l'autorità penale
(autorizzazione del sostituto procuratore della repubblica Dr. in data Persona_1
23/06/2023- v. RG 3895/23 Fascicolo Regione all. 2 e RG 3897/23 Fascicolo CP_1 CP_1
all. 3) ha consentito alla trasmissione del rapporto informativo all'autorità CP_1 amministrativa regionale non ritenendo quindi sussistente proprio il rapporto di connessione tra violazione amministrativa e reato richiesto dall'art. 24 della legge n. 689/1981”, perché è stata proprio la resistente Amministrazione a chiedere alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia l'autorizzazione a trasmettere il rapporto ex art 17 L. 689/81, connesso al verbale di infrazione n. 2/2020 ed inoltre perché il PM ha autorizzato la trasmissione del fascicolo alla , indipendentemente dall'avere o meno escluso la sussistenza della CP_1 connessione tra la violazione ammnistrativa ed i resti contestati.
Il Giudice civile, nel caso di specie, non può esimersi dal pronunciare sentenza di annullamento del provvedimento opposto: “Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 della legge n. 689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della
P.A. ad emetterlo.” Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4638 del 12-04-2000.
Per tutto quanto precede i ricorsi debbono essere accolti, dovendosi ritenere la censura attorea assorbente rispetto agli ulteriori motivi dedotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P. Q. M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione – Determina Dirigenziale -
n. 8333 del 1.08.2023, emessa dalla Regione nei confronti di , CP_1 Parte_2
e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 10 - Pone a carico della parte resistente le spese di lite, che qui si liquidano, in favore dei ricorrenti nella misura di € 759,00 per Parte_6 spese ed €. 2.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA
e CAP come per legge e, nei confronti di e , nella Controparte_2 Controparte_3 misura di € 759,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE On. di Tribunale
CA BU
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