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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 738 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 30/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione come da ricorso e conclusioni del CTU con vittoria di spese di lite e per l'avv. BUSSI in CP_1 sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI 32 CP_1 P.IVA_1
66100 CHIETI con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO : opposizione ATP - riduzione capacità lavorativa ai sensi dell'art. 21 L.
n. 104/1992,
CONCLUSIONI : come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.6.2024 , a seguito di contestazione delle Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la riduzione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura di 2/3 ai sensi dell'art. 21 L. 104/1992.
Si costituiva in giudizio l' insistendo per l'integrale rigetto del ricorso in quanto CP_1
del tutto infondato.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il CTU dott.ssa ha ritenuto che la ricorrente sia affetta da : “ Sindrome di Per_1
Sjogren con fibromialgia, disturbo ossessivo-fobico, ipoacusia trasmissiva bilaterale, steatosi epatica, diverticolosi del sigma, gastrite, rachiartrosi, deficit visivo, esiti di recente intervento chirurgico per recidiva di ernia ombelicale con diastasi dei muscoli retti, pregressa colecistectomia”.
Lo stesso CTU ha concluso che “la paziente è meritevole del Parte_1
riconoscimento di un punteggio di invalidità parti al 67% a partire da Dicembre 2023”.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite, attesa la decorrenza del requisito sanitario da data successiva al ricorso per ATP sanitario possono essere compensate nella misura del 50% mente per il reisuo sono poste a carico dell' . CP_1
Anche le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- accoglie l'opposizione e dichiara che la ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari almeno ai due terzi, ai sensi dell'art. 21 L. n.
104/1992, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, con interessi sui ratei maturati e maturandi sino al soddisfo”
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al pagamento in CP_1
favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, della residuo 50 % delle spese di lite che liquida per la quota in €. 1.800,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA;
- pone le spese di C.T.U. a carico della ricorrente
Avezzano, 30 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza