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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 1231/2018 r.g.a.c. pendente
TRA già (c.f. e p. iva: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Fina e Michele Fina, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Grisolia, giusta procura in atti
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Nucci, giusta procura in atti.
APPELLATI
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n.
261/2018 pubblicata il 13.02.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
già ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Castrovillari e per ottenere il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni cagionati dal conducente del veicolo targato EX903DZ, di proprietà della alla segnaletica stradale ivi presente di sua proprietà Controparte_1
(26 defleco), in data 10.06.2016 alle ore 10:30 nel tratto compreso nel Comune di Campotenese (CS) e tratti limitrofi tra i km 173+100 al km 161+200 circa dell'autostrada A/3 SA-RC, direzione Nord.
L'attrice ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere la domanda della in persona del suo Parte_2
l.r.p.t. e condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 2.970,57 per tutti i danni causati alla segnaletica in occasione e conseguenza del sinistro “de quo”,
o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche con la nomina di un CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla costituzione in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo come per legge contenendo il tutto nei limiti di competenza del Giudice di Pace;
vittoria di spese e competenze di causa sempre con attribuzione ai sottoscritti difensori in quanto antistatari”.
costituendosi in giudizio, dopo aver in via preliminare eccepito il Controparte_1 difetto di delega ai sensi dell'art. 77 c.p.c. in capo al procuratore costituito per l'attrice, ha sostenuto l'infondatezza nel merito della domanda, non essendovi prova che il veicolo di sua proprietà si trovasse sul luogo in cui si era verificato l'evento all'orario indicato dall'attore, atteso che alle ore 10:34 il predetto veicolo era partito dal deposito dell'azienda, in Sprezzano Albanese e non poteva, pertanto, contemporaneamente trovarsi sull'autostrada SA/RC a 30/40 km di distanza, più a Nord.
Tanto premesso ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si è altresì costituita in giudizio che, dopo aver contestato tutto Controparte_2 quanto dedotto dall'attore, ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di pace adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto oltreché sfornita di supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di cinque testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società con Controparte_1
sentenza n. 261/2018 resa in data 08.02.2018 e pubblicata il 13.02.2018 nel procedimento iscritto al n. 851/17 R.G. il Giudice di Pace di Castrovillari ha rigettato la domanda attorea e condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali per la complessiva somma di € 1.205,00 in favore di ciascuno dei convenuti, oltre accessori come per legge. ha proposto appello avverso la predetta sentenza censurando la Parte_1
decisione del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso aveva escluso che l'attore avesse dato provato del sinistro e della responsabilità della convenuta
[...]
CP_1
L'appellante ha pertanto chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio addotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 261/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Castrovillari (CS) – dott.ssa. – nell'ambito del giudizio Controparte_3
avente n. R.G. 851/2017, depositata in cancelleria in data 13.02.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si riportano: accertati i fatti di causa e riconosciuta l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro “de quo” in capo al conducente del veicolo, tg. EX903DZ, condannare i convenuti in solido, al risarcimento in favore della in persona Parte_2 del suo l.r.p.t., della somma complessiva di € 2.970,57, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla data del sinistro al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di Giudizio da attribuire
a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
e costituendosi in giudizio hanno chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta indecisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.
Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Sempre in via pregiudiziale va chiarito che l'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. non va delibata in questa sede, essendo stata superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione) e che la stessa deve essere ad ogni modo disattesa, non emergendo all'immediata lettura dell'atto d'appello la sua manifesta infondatezza.
Nel merito l'appello è infondato.
L'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza gravata sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure, sostenendo che, diversamente da quanto motivato dal Giudice di pace, le risultanze istruttorie avrebbero confermato i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Il Tribunale ritiene, al contrario, che come sostenuto dal Giudice di prime cure, dal compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado non emerga la prova del fatto che il danneggiamento della segnaletica stradale presente sull'autostrada A/3 SA-
RC, direzione Nord, nel tratto compreso nel Comune di Campotenese (CS) e tratti limitrofi tra i km 173+100 al km 161+200 circa, sia riconducibile al passaggio del veicolo targato EX903DZ, di proprietà della Controparte_1
Deve infatti rilevarsi che le dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice Tes_1
l'unico che ha dichiarato di aver assistito al fatto, non appaiono attendibili sulla
[...]
scorta delle seguenti considerazioni: il predetto testimone ha riferito che trovandosi a bordo di un veicolo della società attrice, condotto da altra persona, aveva seguito per circa dieci chilometri (precisamente dallo svincolo di Campotenese a Mormanno) il veicolo di proprietà della e ha sostenuto di aver visto che il predetto Controparte_1
veicolo, passando sopra i defleco, li aveva danneggiati, piegandoli su se stessi oppure staccandoli;
lo stesso testimone ha dedotto di aver scattato delle foto ritraenti il veicolo
“mentre passava sopra i defleco” e di aver consegnato le foto alla e . Pt_2 Parte_2
La predetta circostanza non ha trovato tuttavia riscontro probatorio, atteso che le uniche due fotografie prodotte in atti dall'attrice in primo grado consentono esclusivamente di appurare che il veicolo della convenuta si trovasse Controparte_1
sulla carreggiata e che alcuni defleco fossero danneggiati mentre non vi sono foto ritraenti l'impatto tra il veicolo e i defleco;
ciò rende del tutto inverosimile che il predetto testimone abbia visto e fotografato l'evento, atteso che se le foto fossero effettivamente esistite e fossero state consegnate all'attrice in primo garado, sarebbe stato interesse di questa produrle in giudizio.
Deve, inoltre, convenirsi con quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in ordine alla maggiore attendibilità delle risultanze della carta cronotachigrafica prodotta in atti dalla
(da cui emerge che il conducente era partito dalla sede dell'azienda Controparte_1
convenuta sita in da Spezzano Albanese, a circa 40 km dal luogo del sinistro per cui è causa alle ore 10:34, così che non poteva trovarsi alle 10.30 sui luoghi di causa) trattandosi di dati non modificabili dall'utente, rispetto a quelle delle fotografie prodotte dall'attrice in primo grado (che ritraggono il passaggio del veicolo di proprietà della sul luogo del sinistro alle ore 10:33) essendo l'orario risultante dalle foto stato CP_1
impostato dallo stesso teste di parte attrice , come dallo stesso riferito Tes_1
(“la data e l'orario sulla macchina fotografica usata per la foto sono stati da me impostati.”).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non può, infine, ritenersi che la dinamica dei fatti descritti in citazione sia stata confermata dagli stessi testi di parte convenuta, i quali, per vero, non hanno assistito al fatto. L'appello va pertanto rigettato e la pronuncia di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, le spese di lite sono liquidate in € 1.700,00 (fase di studio: € 350,00; fase introduttiva: € 350,00; fase istruttoria: € 500,00; fase decisionale: € 500,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1231/2018 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA già a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compenso professionale, CP_1
oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA già a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 26 aprile 2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso