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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
OT IO, RE
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2556/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 694524022025408362988740 DOGANE DAZI 2019
- ATTO CONTESTAZ. n. 33/25 DOGANE DAZI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6194/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per la mancanza di prova derivante dal rapporto olaf circa la percentuale di componentistica consentita e dichiara che la società non ha avuto alcuna comunicazione di notizia di reato
Resistente/Appellato: conferma l'esistenza di notizia di reato con iscrizione presso la procura di salerno n. 8949/2023 ribadisce la specificità dell'indagine olaf che nel merito non vi era alcuna percentuale di componentistica turca
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Pontecagnano alla Indirizzo_3
, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IX Campania - Ufficio delle Dogane di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento con atto di contestazione n. 33/2025, avente ad oggetto “Avviso di accertamento redatto ai sensi degli artt. 48, 102, par. 3, e 105, par. 3, Reg. UE 952/2013”, notificati il
24.2.2025, unitamente al Final Report OLAF, a seguito del processo verbale del 28.10.2024, notificato in pari data, relativo alla revisione delle dichiarazioni doganali IMA Reg. 4 n. 5887 X del 26.3.2020 e IMA Reg.
4 n. 20434 B dell'8.11.2019.
A tal fine, premesso:
a) che con verbale di revisione dell'accertamento del 28.10.2024 - notificato in pari data allo spedizioniere doganale rappresentante in dogana della società ricorrente - effettuato ai sensi degli artt. 15, 46, e 48 Reg.
UE n. 952/2013 -, l'Ufficio doganale rideterminava i diritti dovuti relativamente alla operazione doganale relativa alle importazioni dalla Turchia di merce dichiarata “biciclette con pedalate assistita dotate di motore elettrico ausiliario”, riferite alle fatture estere n. KUB2020000000330 del 16.2.2020 e n. RKS01GIAV del
26.10.2018 emesse dalla Società_1 giunta dalla Turchia nel porto di Salerno e stivata nei containers siglati ARKU837478.0 e ARKU432679.0;
b) che il ricalcolo dei diritti veniva effettuato sul presupposto che le biciclette non fossero di origine turca;
c) che nel verbale di revisione dell'accertamento si faceva richiamo ad atti e documenti non nella disponibilità di essa ricorrente (quali, ad esempio, la nota prot. 14698RU del 16.3.2023 della Direzione Antifrode-Ufficio
Investigazioni- Sezione Investigazioni Dogane, nonché l'atto di indagine OLAF con allegati i tabulati anmex
4, 5 e 7), i quali, oltretutto, non venivano allegati;
d) che, su istanza formalizzata da essa ricorrente, l'Agenzia si limitava ad inviare documenti in pdf non leggibili;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità degli atti impugnati, stante:
a) la prescrizione della pretesa tributaria oggetto del processo verbale di revisione dell'accertamento e dell'atto di accertamento impugnato;
b) la lesione del diritto di difesa per non aver ricevuto la relazione di Mission Report dell'OL, allegata in lingua inglese solamente all'atto di revisione dell'accertamento;
c) l'assenza di elementi atti a provare che le operazioni di lavorazione siano inerenti al semplice assemblaggio di elementi industriali prodotti in Cina.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Dogane, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato. Con memorie illustrative, entrambe le parti ribadivano le rispettive posizioni.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 17.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, come è noto, l'art. 13 d.lvo 141/2024 (Codice doganale dell'Unione) al comma 1 stabilisce l'impossibilità per l'autorità doganale di notificare al debitore l'importo dei dazi dovuti quando siano decorsi più di tre anni dalla data in cui il debito è sorto;
al comma 2 disciplina il termine di comunicazione dell'obbligazione sorta a seguito di un fatto che, quando è stato commesso, era perseguibile penalmente
(da 5 a 10 anni, in base alla scelta di ciascuno Stato membro). Dunque, la richiamata disposizione individua due termini distinti per la prescrizione dell'accertamento doganale, i quali si basano su due diversi presupposti: l'accertamento ordinario connesso alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale, da una parte, e l'illecito penale, dall'altro. Ebbene, in caso di fattispecie costituenti reato, come quella in esame (art. 79 d.lvo 141/2024 – contrabbando per dichiarazione infedele -, il quale assorbe la fattispecie di falso ideologico del privato in atto pubblico prevista dall'art. 483 c.p.), l'art. 103 rinvia alle disposizioni interne di ciascuno Stato membro per fissare il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento, termine che, in Italia, è fissato in anni sette. Ed allora, poiché l'accertamento in esame è connesso ad un fatto penalmente rilevante, lo stesso poteva essere validamente esperito dalle autorità doganali entro il termine di anni sette. Deve ritenersi, quindi, che l'Agenzia abbia correttamente attivato nei tempi utili le procedure di revisione e di accertamento per l'esercizio della pretesa tributaria.
L'atto impugnato, inoltre, si appalesa sufficientemente motivato.
Invero, l'avviso di accertamento - emesso, come detto, ai sensi degli artt. 48, 102, par. 3, e 105, par. 3, del Reg. UE 952/2013 - motiva rinviando al (notificato) processo verbale di revisione del 28.10.2024, il quale fonda la pretesa tributaria sulla diversa origine della merce importata dalla società ricorrente con le dichiarazioni doganali IMA Reg. 4 n. 5887 X del 26.3.2020 e IMA Reg 4 n. 20434 B dell'8.11.2019, specificando che la revisione era scaturita dalla trasmissione, da parte della Direzione Centrale Antifrode, del Rapport
OL pervenuto dai Servizi Comunitari. Pertanto, già nel processo verbale di revisione di accertamento notificato alla parte veniva riprodotto fedelmente il contenuto del Rapporto di missione e venivano esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti alla base delle irregolarità contestate. In tal modo, quindi, la società ricorrente veniva posta nella condizione di apprestare le proprie difese.
Contrariamente, poi, a quanto dedotto nella domanda introduttiva del giudizio, gli atti impugnati si appalesano compiutamente motivati anche in ordine agli elementi di prova posti a fondamento delle contestazioni elevate.
Invero, dal processo verbale di revisione dell'accertamento e dalla documentazione acquisita dall'OLAF
(dotata di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 11 Reg CE 883/2013. sul punto, v. Cass. civ., sent.
n. 2139/2020 e, più di recente, ord. n. 15343/2023 e sent. 20335/2023) nel corso della attività di indagine effettuata in Turchia in collaborazione con i locali organi di investigazione – i cui contenuti sono riportati, attraverso la tecnica della motivazione per relationem, nell'atto impugnato - si evince che le e-bike,
(falsamente) dichiarate come di origine turca, in realtà erano state totalmente realizzate in Cina dalla Società_2 Società_2 ltd. In Turchia, difatti, non veniva rinvenuta alcuna attività produttiva presso la Società_3 (società da cui la Ricorrente_1 acquistava, previa importazione, le biciclette elettriche realizzate dalla cinese dalla Società_1 ), ma solo quella di assemblaggio di componenti industriali cinesi (es. batterie, motori, ruote), come tale inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca. Tali prodotti, dunque, non avevano subito in Turchia una lavorazione o trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata ai sensi dell'art. 60, parag. 2, del
Regolamento 952/2013: da qui l'applicazione degli art. 33 e 34 del Reg. UE 2446/2015, secondo cui il Paese di origine delle biciclette esportate nell'UE è il Paese di origine della maggior parte dei materiali (nel caso in esame, la Repubblica Popolare Cinese), e, consequenzialmente, la contestazione di elusione dei dazi antidumping e compensativi sull'importazione di e- bike, destinate alla vendita sul territorio italiano, di origine cinese.
Ritiene, inoltre, la Corte che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la invocata applicazione degli artt. 116 e 119 Reg. Ue 952/2013, non emergendo dalla documentazione prodotta la commissione di un errore ad opera delle Autorità competenti (errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dalla ricorrente in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza) atto a creare un legittimo affidamento, dato che, come detto, il procedimento di revisione veniva reiterato a seguito di una relazione dell'OLAF, che non era nota alle autorità doganali alla data dell'adozione della decisione relativa al primo controllo;
né la circostanza che la stessa abbia osservato tutte le disposizioni previste in materia di dichiarazione doganale.
L'importatore, pertanto, in una simile situazione non può invocare la propria buona fede a meno che non sia evidente che le autorità doganali dello Stato di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale. Dunque,
l'errore imputabile alle Autorità deve essere provocato da un comportamento “attivo” delle medesime, per cui non vi rientra quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore, di cui non si debba valutare o verificare la validità; e il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l'origine delle merci dichiarata in tali certificati non configura un “errore delle autorità competenti”.
Non meritevoli di accoglimento sono da ritenersi anche le eccezioni sollevate in materia di sanzioni. Nel caso in esame, invero, queste ultime sono state correttamente contestate ai sensi degli artt. 303 d.P.R.
433/1973, il quale prevede che “1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione definitiva (...) non corrispondono all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa”, e 70, comma 1, d.P.R. 633/1972, in forza del quale – per le operazioni doganali di importazione - “si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine”.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condannna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare, in favore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, liquidate in complessivi euro 4.000,00 già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, oltre accessori, se dovuti, come per legge. Così deciso in Salerno il 17 dicembre 2025 Il RE Il Presidente
Dr Sergio Marotta Dr F.Mario Fiore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
OT IO, RE
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2556/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 694524022025408362988740 DOGANE DAZI 2019
- ATTO CONTESTAZ. n. 33/25 DOGANE DAZI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6194/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per la mancanza di prova derivante dal rapporto olaf circa la percentuale di componentistica consentita e dichiara che la società non ha avuto alcuna comunicazione di notizia di reato
Resistente/Appellato: conferma l'esistenza di notizia di reato con iscrizione presso la procura di salerno n. 8949/2023 ribadisce la specificità dell'indagine olaf che nel merito non vi era alcuna percentuale di componentistica turca
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Pontecagnano alla Indirizzo_3
, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IX Campania - Ufficio delle Dogane di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento con atto di contestazione n. 33/2025, avente ad oggetto “Avviso di accertamento redatto ai sensi degli artt. 48, 102, par. 3, e 105, par. 3, Reg. UE 952/2013”, notificati il
24.2.2025, unitamente al Final Report OLAF, a seguito del processo verbale del 28.10.2024, notificato in pari data, relativo alla revisione delle dichiarazioni doganali IMA Reg. 4 n. 5887 X del 26.3.2020 e IMA Reg.
4 n. 20434 B dell'8.11.2019.
A tal fine, premesso:
a) che con verbale di revisione dell'accertamento del 28.10.2024 - notificato in pari data allo spedizioniere doganale rappresentante in dogana della società ricorrente - effettuato ai sensi degli artt. 15, 46, e 48 Reg.
UE n. 952/2013 -, l'Ufficio doganale rideterminava i diritti dovuti relativamente alla operazione doganale relativa alle importazioni dalla Turchia di merce dichiarata “biciclette con pedalate assistita dotate di motore elettrico ausiliario”, riferite alle fatture estere n. KUB2020000000330 del 16.2.2020 e n. RKS01GIAV del
26.10.2018 emesse dalla Società_1 giunta dalla Turchia nel porto di Salerno e stivata nei containers siglati ARKU837478.0 e ARKU432679.0;
b) che il ricalcolo dei diritti veniva effettuato sul presupposto che le biciclette non fossero di origine turca;
c) che nel verbale di revisione dell'accertamento si faceva richiamo ad atti e documenti non nella disponibilità di essa ricorrente (quali, ad esempio, la nota prot. 14698RU del 16.3.2023 della Direzione Antifrode-Ufficio
Investigazioni- Sezione Investigazioni Dogane, nonché l'atto di indagine OLAF con allegati i tabulati anmex
4, 5 e 7), i quali, oltretutto, non venivano allegati;
d) che, su istanza formalizzata da essa ricorrente, l'Agenzia si limitava ad inviare documenti in pdf non leggibili;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità degli atti impugnati, stante:
a) la prescrizione della pretesa tributaria oggetto del processo verbale di revisione dell'accertamento e dell'atto di accertamento impugnato;
b) la lesione del diritto di difesa per non aver ricevuto la relazione di Mission Report dell'OL, allegata in lingua inglese solamente all'atto di revisione dell'accertamento;
c) l'assenza di elementi atti a provare che le operazioni di lavorazione siano inerenti al semplice assemblaggio di elementi industriali prodotti in Cina.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Dogane, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato. Con memorie illustrative, entrambe le parti ribadivano le rispettive posizioni.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 17.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, come è noto, l'art. 13 d.lvo 141/2024 (Codice doganale dell'Unione) al comma 1 stabilisce l'impossibilità per l'autorità doganale di notificare al debitore l'importo dei dazi dovuti quando siano decorsi più di tre anni dalla data in cui il debito è sorto;
al comma 2 disciplina il termine di comunicazione dell'obbligazione sorta a seguito di un fatto che, quando è stato commesso, era perseguibile penalmente
(da 5 a 10 anni, in base alla scelta di ciascuno Stato membro). Dunque, la richiamata disposizione individua due termini distinti per la prescrizione dell'accertamento doganale, i quali si basano su due diversi presupposti: l'accertamento ordinario connesso alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale, da una parte, e l'illecito penale, dall'altro. Ebbene, in caso di fattispecie costituenti reato, come quella in esame (art. 79 d.lvo 141/2024 – contrabbando per dichiarazione infedele -, il quale assorbe la fattispecie di falso ideologico del privato in atto pubblico prevista dall'art. 483 c.p.), l'art. 103 rinvia alle disposizioni interne di ciascuno Stato membro per fissare il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento, termine che, in Italia, è fissato in anni sette. Ed allora, poiché l'accertamento in esame è connesso ad un fatto penalmente rilevante, lo stesso poteva essere validamente esperito dalle autorità doganali entro il termine di anni sette. Deve ritenersi, quindi, che l'Agenzia abbia correttamente attivato nei tempi utili le procedure di revisione e di accertamento per l'esercizio della pretesa tributaria.
L'atto impugnato, inoltre, si appalesa sufficientemente motivato.
Invero, l'avviso di accertamento - emesso, come detto, ai sensi degli artt. 48, 102, par. 3, e 105, par. 3, del Reg. UE 952/2013 - motiva rinviando al (notificato) processo verbale di revisione del 28.10.2024, il quale fonda la pretesa tributaria sulla diversa origine della merce importata dalla società ricorrente con le dichiarazioni doganali IMA Reg. 4 n. 5887 X del 26.3.2020 e IMA Reg 4 n. 20434 B dell'8.11.2019, specificando che la revisione era scaturita dalla trasmissione, da parte della Direzione Centrale Antifrode, del Rapport
OL pervenuto dai Servizi Comunitari. Pertanto, già nel processo verbale di revisione di accertamento notificato alla parte veniva riprodotto fedelmente il contenuto del Rapporto di missione e venivano esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti alla base delle irregolarità contestate. In tal modo, quindi, la società ricorrente veniva posta nella condizione di apprestare le proprie difese.
Contrariamente, poi, a quanto dedotto nella domanda introduttiva del giudizio, gli atti impugnati si appalesano compiutamente motivati anche in ordine agli elementi di prova posti a fondamento delle contestazioni elevate.
Invero, dal processo verbale di revisione dell'accertamento e dalla documentazione acquisita dall'OLAF
(dotata di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 11 Reg CE 883/2013. sul punto, v. Cass. civ., sent.
n. 2139/2020 e, più di recente, ord. n. 15343/2023 e sent. 20335/2023) nel corso della attività di indagine effettuata in Turchia in collaborazione con i locali organi di investigazione – i cui contenuti sono riportati, attraverso la tecnica della motivazione per relationem, nell'atto impugnato - si evince che le e-bike,
(falsamente) dichiarate come di origine turca, in realtà erano state totalmente realizzate in Cina dalla Società_2 Società_2 ltd. In Turchia, difatti, non veniva rinvenuta alcuna attività produttiva presso la Società_3 (società da cui la Ricorrente_1 acquistava, previa importazione, le biciclette elettriche realizzate dalla cinese dalla Società_1 ), ma solo quella di assemblaggio di componenti industriali cinesi (es. batterie, motori, ruote), come tale inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca. Tali prodotti, dunque, non avevano subito in Turchia una lavorazione o trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata ai sensi dell'art. 60, parag. 2, del
Regolamento 952/2013: da qui l'applicazione degli art. 33 e 34 del Reg. UE 2446/2015, secondo cui il Paese di origine delle biciclette esportate nell'UE è il Paese di origine della maggior parte dei materiali (nel caso in esame, la Repubblica Popolare Cinese), e, consequenzialmente, la contestazione di elusione dei dazi antidumping e compensativi sull'importazione di e- bike, destinate alla vendita sul territorio italiano, di origine cinese.
Ritiene, inoltre, la Corte che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la invocata applicazione degli artt. 116 e 119 Reg. Ue 952/2013, non emergendo dalla documentazione prodotta la commissione di un errore ad opera delle Autorità competenti (errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dalla ricorrente in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza) atto a creare un legittimo affidamento, dato che, come detto, il procedimento di revisione veniva reiterato a seguito di una relazione dell'OLAF, che non era nota alle autorità doganali alla data dell'adozione della decisione relativa al primo controllo;
né la circostanza che la stessa abbia osservato tutte le disposizioni previste in materia di dichiarazione doganale.
L'importatore, pertanto, in una simile situazione non può invocare la propria buona fede a meno che non sia evidente che le autorità doganali dello Stato di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale. Dunque,
l'errore imputabile alle Autorità deve essere provocato da un comportamento “attivo” delle medesime, per cui non vi rientra quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore, di cui non si debba valutare o verificare la validità; e il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l'origine delle merci dichiarata in tali certificati non configura un “errore delle autorità competenti”.
Non meritevoli di accoglimento sono da ritenersi anche le eccezioni sollevate in materia di sanzioni. Nel caso in esame, invero, queste ultime sono state correttamente contestate ai sensi degli artt. 303 d.P.R.
433/1973, il quale prevede che “1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione definitiva (...) non corrispondono all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa”, e 70, comma 1, d.P.R. 633/1972, in forza del quale – per le operazioni doganali di importazione - “si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine”.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condannna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare, in favore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, liquidate in complessivi euro 4.000,00 già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, oltre accessori, se dovuti, come per legge. Così deciso in Salerno il 17 dicembre 2025 Il RE Il Presidente
Dr Sergio Marotta Dr F.Mario Fiore