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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1974 /2024 R.G.
All'udienza del 19/03/2025 alle ore 09.41, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. CONFORTO MARIANNA per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Francesco Marchetti in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente
[...]
Controparte_1
entrambe le parti chiedono di discutere la causa. Il giudice dispone in conformità. L'Avv. Conforto conclude e discute la causa insistendo nei propri atti difensivi e riportandosi a quanto dedotto in ricorso e nella memoria depositata in data 7 marzo 2025. Chiede l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Marchetti conclude e discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle note conclusive del 20 febbraio 2025, chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16,38, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato:
1 dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29920249006091677/000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. GIOVANNI LENTINI e dall'Avv. CONFORTO
MARIANNA, elettivamente domiciliato presso il loro studio,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. Controparte_3
, in persona del dott. procuratore speciale giusta procura speciale P.IVA_2 Controparte_4
repertorio nr. 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, a rogito del notaio di Roma Persona_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
-resistenti-
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale SOSPENDERE IN VIA CAUTELARE – inaudita altera parte ovvero fissando all'uopo udienza di discussione - per le causali sopra esposte, l'efficacia esecutiva degli atti impugnati. NEL MERITO: RIGETTARE la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto, carente dei presupposti stabiliti dalla legge, ed accogliere il presente ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare/annullare gli avvisi di addebito n. 59920140001227758000 e n.
59920180002576889000 nonché l'intimazione di pagamento 29920249006091677/000 dichiarare perciò non dovute le somme ivi indicate. ODINARE al resistente di provvedere alla cancellazione del sig.
dall'elenco lavoratore autonomo coltivatore diretto. CONDANNARE controparte Parte_1
ex art 96 Cpc, anche ai sensi del 3° Comma, al pagamento di quella somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria nella misura pari al credito richiesto o in quella che riterrà di giustizia secondo equità. In ogni caso accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria dell' per i motivi CP_2
sopra esposti annullando gli atti impugnati;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale Rigettare la richiesta di sospensione - Disporre esibizione atti ader - CP_2
Rigettare il ricorso nel merito con vittoria di spese di lite - In caso di ritenuta prescrizione per assenza di idonei atti interruttivi da parte di porre le spese a carico del medesimo vinte le spese. CP_5 CP_5
Resistente Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso, CP_5
rigettandolo integralmente;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29920249006091677/000 eccependo l'avvenuta prescrizione del credito intimato, per mancata notifica degli atti pregressi e presupposti e, comunque, per avvenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale sin dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
3 Nello specifico asserisce che gli avvisi di addebito n. 59920140001227758000 e n.
59920180002576889000 non siano mai stati notificati al ricorrente.
Inoltre e nel merito eccepisce l'illegittima iscrizione d'ufficio nella lista dei coltivatore diretti, per carenza dei requisiti necessari e, conseguentemente, l'illegittimità della pretesa contributiva.
Chiede dunque l'accertamento dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, oltre all'accertamento dell'illegittimità della stessa, con condanna dell'Istituto previdenziale alla cancellazione del ricorrente dalla lista dei coltivatori diretti ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
L' costituendosi ha contestato tutti gli assunti avversari rilevando preliminarmente l'avvenuto CP_2
sgravio della posizione creditoria portata nell'AVA 59920180002576889000 e, dunque, la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece all'AVA 59920140001227758000, dedotta e documentata l'avvenuta notifica dello stesso, ha eccepito l'inammissibilità delle domande volte a contestare nel merito il credito, per decadenza dal relativo diritto e, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, avanzando a tal uopo istanza di esibizione nei confronti dell'Agente di Riscossione.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Il resistente costituitosi in data 11 dicembre 2024 e, dunque, tardivamente, ha confutato gli CP_5
assunti avversari, producendo in giudizio la documentazione afferente agli atti interruttivi della prescrizione posti in essere.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'AVA
59920180002576889000, oggetto di provvedimento di sgravio, pacificamente riconosciuto dalle parti.
Prima di passare all'esame delle questioni sollevate nel presente giudizio appare opportuno individuare la cadenza temporale dei vari atti.
4 Nello specifico, l'intimazione di pagamento quivi opposta risulta notificata a mezzo pec in data 23 aprile
2024.
Dalla documentazione prodotta da (e della cui utilizzabilità si dirà nel proseguo) risulta che lo CP_5
sgravio risale ad un provvedimento del 20 maggio 2024.
La presente azione è stata promossa in data 1 ottobre 2024, quando ormai la posizione creditoria quivi contestata era stata caducata proprio dal provvedimento di sgravio.
Conseguentemente, alla data di proposizione del ricorso, il ricorrente risultava privo di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per abbandono/sgravio della posizione creditoria relativa all'Ava
59920180002576889000.
Indi, in relazione a tutti i motivi di opposizione afferenti alla posizione creditoria portata nell'Ava
59920140001227758000 occorre preliminarmente evidenziare che l'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità della prossima procedura esecutiva, la tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del
5 contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°
e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni. Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria.
Come evidenziato dalla Suprema Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del 30/11/2016 : nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010).
Fatta questa premessa, l'azione promossa dal ricorrente, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione e della data di proposizione del ricorso, può integrare solo e soltanto una opposizione
6 ex art. 615 comma 1 c.p.c., con conseguenziale inammissibilità di tutte le domande integranti una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o una opposizione recuperatoria ex art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, per avvenuto decorso dei relativi termini perentori di proposizione.
Si aggiunga poi che, in relazione all'azione recuperatoria, la stessa è ulteriormente inammissibile stante l'avvenuta regolare e riconosciuta notifica dell'Ava 59920140001227758000.
Conseguentemente, unica doglianza che supera il vaglio di ammissibilità è quella afferente all'eccepita avvenuta prescrizione della pretesa creditoria in epoca successiva alla notifica del titolo esecutivo.
Tuttavia, tale doglianza è infondata e risulta sconfessata dalla documentazione prodotta in atti.
In relazione alla documentazione prodotta da va innanzitutto rilevato che, tempestivamente CP_5
l' aveva avanzato precipua istanza di esibizione, accolta dal g.l. e, conseguentemente, la CP_2
documentazione allegata alla comparsa di costituzione di (avvenuta in data 7 febbraio 2025) è CP_5
certamente utilizzabile nei riguardi dell'Ente impositore.
A ciò si aggiunga che, proprio in punto all'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, la
Corte di Cassazione, con pronunce n. 14755/2018 e n.23518/2019, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale della rilevabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, dell'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, “ ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione”.
La Corte ha aggiunto che tale “potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti
7 della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”.
Stabilita pertanto l'utilizzabilità dei documenti allegati alla memoria di costituzione di a fronte CP_5
dell'avvenuta notifica dell'Ava 59920140001227758000 in data 30 settembre 2014 risulta documentalmente provata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29920199001021452000, avvenuta in data 11 giugno 2019.
Sulla regolarità e validità di tale notifica non possono sorgere dubbi: la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente riguarda infatti differente fattispecie (notifica a mezzo di messo notificatore) e, dunque, inapplicabile al caso specifico.
La notifica a mezzo di raccomandata diretta - di cui l'ente impositore o l'agente della riscossione possono avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 – ben può avvenire senza ausilio di messi della notificazione né degli Ufficiali Giudiziari e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011.
Invero, “… la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”, e la ratio di tale principio trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 - il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati – nonché dall'art. 14 L. n. 890/1982 – il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari -, di talché, in dette ipotesi, nelle quali, dunque, si procede alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982, con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita
8 relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n.
911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 27319/2014; Cass. n. 14196/2014; Cass. n. 28872/2018; Cass.
n. 14649/2024).
Concludendo, la regolarità della notifica di tale atto interruttivo rende superfluo l'esame degli ulteriori atti interruttivi, considerato che l'eccepita prescrizione non è mai maturata, né prima della suddetta intimazione di pagamento, né nell'arco temporale intercorso tra tale notifica e la notifica dell'atto quivi impugnato.
Il ricorso viene dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza con condanna del ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1974 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'AVA 59920180002576889000, già oggetto di provvedimento di sgravio in data antecedente alla proposizione del presente ricorso;
per il resto rigetta il ricorso per inammissibilità delle questioni afferenti alla sussistenza del credito ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore CP_2
della controversia e dell'attività effettivamente svolta, in € 4.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore CP_5
della controversia e dell'attività effettivamente svolta, in € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
9 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
10
Sezione Lavoro
1974 /2024 R.G.
All'udienza del 19/03/2025 alle ore 09.41, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. CONFORTO MARIANNA per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Francesco Marchetti in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente
[...]
Controparte_1
entrambe le parti chiedono di discutere la causa. Il giudice dispone in conformità. L'Avv. Conforto conclude e discute la causa insistendo nei propri atti difensivi e riportandosi a quanto dedotto in ricorso e nella memoria depositata in data 7 marzo 2025. Chiede l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Marchetti conclude e discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle note conclusive del 20 febbraio 2025, chiede il rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16,38, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato:
1 dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29920249006091677/000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. GIOVANNI LENTINI e dall'Avv. CONFORTO
MARIANNA, elettivamente domiciliato presso il loro studio,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. Controparte_3
, in persona del dott. procuratore speciale giusta procura speciale P.IVA_2 Controparte_4
repertorio nr. 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, a rogito del notaio di Roma Persona_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
-resistenti-
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale SOSPENDERE IN VIA CAUTELARE – inaudita altera parte ovvero fissando all'uopo udienza di discussione - per le causali sopra esposte, l'efficacia esecutiva degli atti impugnati. NEL MERITO: RIGETTARE la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto, carente dei presupposti stabiliti dalla legge, ed accogliere il presente ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare/annullare gli avvisi di addebito n. 59920140001227758000 e n.
59920180002576889000 nonché l'intimazione di pagamento 29920249006091677/000 dichiarare perciò non dovute le somme ivi indicate. ODINARE al resistente di provvedere alla cancellazione del sig.
dall'elenco lavoratore autonomo coltivatore diretto. CONDANNARE controparte Parte_1
ex art 96 Cpc, anche ai sensi del 3° Comma, al pagamento di quella somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria nella misura pari al credito richiesto o in quella che riterrà di giustizia secondo equità. In ogni caso accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria dell' per i motivi CP_2
sopra esposti annullando gli atti impugnati;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale Rigettare la richiesta di sospensione - Disporre esibizione atti ader - CP_2
Rigettare il ricorso nel merito con vittoria di spese di lite - In caso di ritenuta prescrizione per assenza di idonei atti interruttivi da parte di porre le spese a carico del medesimo vinte le spese. CP_5 CP_5
Resistente Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso, CP_5
rigettandolo integralmente;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29920249006091677/000 eccependo l'avvenuta prescrizione del credito intimato, per mancata notifica degli atti pregressi e presupposti e, comunque, per avvenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale sin dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
3 Nello specifico asserisce che gli avvisi di addebito n. 59920140001227758000 e n.
59920180002576889000 non siano mai stati notificati al ricorrente.
Inoltre e nel merito eccepisce l'illegittima iscrizione d'ufficio nella lista dei coltivatore diretti, per carenza dei requisiti necessari e, conseguentemente, l'illegittimità della pretesa contributiva.
Chiede dunque l'accertamento dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, oltre all'accertamento dell'illegittimità della stessa, con condanna dell'Istituto previdenziale alla cancellazione del ricorrente dalla lista dei coltivatori diretti ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
L' costituendosi ha contestato tutti gli assunti avversari rilevando preliminarmente l'avvenuto CP_2
sgravio della posizione creditoria portata nell'AVA 59920180002576889000 e, dunque, la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece all'AVA 59920140001227758000, dedotta e documentata l'avvenuta notifica dello stesso, ha eccepito l'inammissibilità delle domande volte a contestare nel merito il credito, per decadenza dal relativo diritto e, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, avanzando a tal uopo istanza di esibizione nei confronti dell'Agente di Riscossione.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Il resistente costituitosi in data 11 dicembre 2024 e, dunque, tardivamente, ha confutato gli CP_5
assunti avversari, producendo in giudizio la documentazione afferente agli atti interruttivi della prescrizione posti in essere.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'AVA
59920180002576889000, oggetto di provvedimento di sgravio, pacificamente riconosciuto dalle parti.
Prima di passare all'esame delle questioni sollevate nel presente giudizio appare opportuno individuare la cadenza temporale dei vari atti.
4 Nello specifico, l'intimazione di pagamento quivi opposta risulta notificata a mezzo pec in data 23 aprile
2024.
Dalla documentazione prodotta da (e della cui utilizzabilità si dirà nel proseguo) risulta che lo CP_5
sgravio risale ad un provvedimento del 20 maggio 2024.
La presente azione è stata promossa in data 1 ottobre 2024, quando ormai la posizione creditoria quivi contestata era stata caducata proprio dal provvedimento di sgravio.
Conseguentemente, alla data di proposizione del ricorso, il ricorrente risultava privo di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per abbandono/sgravio della posizione creditoria relativa all'Ava
59920180002576889000.
Indi, in relazione a tutti i motivi di opposizione afferenti alla posizione creditoria portata nell'Ava
59920140001227758000 occorre preliminarmente evidenziare che l'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità della prossima procedura esecutiva, la tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del
5 contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°
e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni. Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria.
Come evidenziato dalla Suprema Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del 30/11/2016 : nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010).
Fatta questa premessa, l'azione promossa dal ricorrente, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione e della data di proposizione del ricorso, può integrare solo e soltanto una opposizione
6 ex art. 615 comma 1 c.p.c., con conseguenziale inammissibilità di tutte le domande integranti una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o una opposizione recuperatoria ex art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, per avvenuto decorso dei relativi termini perentori di proposizione.
Si aggiunga poi che, in relazione all'azione recuperatoria, la stessa è ulteriormente inammissibile stante l'avvenuta regolare e riconosciuta notifica dell'Ava 59920140001227758000.
Conseguentemente, unica doglianza che supera il vaglio di ammissibilità è quella afferente all'eccepita avvenuta prescrizione della pretesa creditoria in epoca successiva alla notifica del titolo esecutivo.
Tuttavia, tale doglianza è infondata e risulta sconfessata dalla documentazione prodotta in atti.
In relazione alla documentazione prodotta da va innanzitutto rilevato che, tempestivamente CP_5
l' aveva avanzato precipua istanza di esibizione, accolta dal g.l. e, conseguentemente, la CP_2
documentazione allegata alla comparsa di costituzione di (avvenuta in data 7 febbraio 2025) è CP_5
certamente utilizzabile nei riguardi dell'Ente impositore.
A ciò si aggiunga che, proprio in punto all'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, la
Corte di Cassazione, con pronunce n. 14755/2018 e n.23518/2019, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale della rilevabilità anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, dell'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi essa (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, “ ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione”.
La Corte ha aggiunto che tale “potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti
7 della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”.
Stabilita pertanto l'utilizzabilità dei documenti allegati alla memoria di costituzione di a fronte CP_5
dell'avvenuta notifica dell'Ava 59920140001227758000 in data 30 settembre 2014 risulta documentalmente provata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29920199001021452000, avvenuta in data 11 giugno 2019.
Sulla regolarità e validità di tale notifica non possono sorgere dubbi: la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente riguarda infatti differente fattispecie (notifica a mezzo di messo notificatore) e, dunque, inapplicabile al caso specifico.
La notifica a mezzo di raccomandata diretta - di cui l'ente impositore o l'agente della riscossione possono avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 – ben può avvenire senza ausilio di messi della notificazione né degli Ufficiali Giudiziari e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011.
Invero, “… la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”, e la ratio di tale principio trae origine dal disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 - il quale prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati – nonché dall'art. 14 L. n. 890/1982 – il quale prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari -, di talché, in dette ipotesi, nelle quali, dunque, si procede alla notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla legge n. 890/1982, con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita
8 relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n.
911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 27319/2014; Cass. n. 14196/2014; Cass. n. 28872/2018; Cass.
n. 14649/2024).
Concludendo, la regolarità della notifica di tale atto interruttivo rende superfluo l'esame degli ulteriori atti interruttivi, considerato che l'eccepita prescrizione non è mai maturata, né prima della suddetta intimazione di pagamento, né nell'arco temporale intercorso tra tale notifica e la notifica dell'atto quivi impugnato.
Il ricorso viene dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza con condanna del ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1974 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'AVA 59920180002576889000, già oggetto di provvedimento di sgravio in data antecedente alla proposizione del presente ricorso;
per il resto rigetta il ricorso per inammissibilità delle questioni afferenti alla sussistenza del credito ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore CP_2
della controversia e dell'attività effettivamente svolta, in € 4.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore CP_5
della controversia e dell'attività effettivamente svolta, in € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
9 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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