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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 07.07.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 1139 LLanno 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, attore nei confronti di
(C.F. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca,
convenuta
e di
, nata a [...] il [...], Controparte_2
terza chiamata contumace
Sono presenti l'avv. Domenico Rosaci, per delega LLavv. Antonella
Smiriglia Fava, per l'attore, e l'avv. Salvatore De Luca per la convenuta costituita.
L'avv. Rosaci così precisa le conclusioni: “si riporta alle note ritualmente depositate”.
L'avv. De Luca così precisa le conclusioni: “si riporta alle note ritualmente depositate”.
1 Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.15, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139/2020 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Titoli di credito”, decisa ai sensi LLart. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del 7 luglio 2025, vertente tra
(C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, attore
e
(C.F. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca
convenuta nonché
, nata a [...] il [...], Controparte_2
terza chiamata contumace
3 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha citato in giudizio in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che nella qualità di Controparte_1
titolare del rapporto intercorrente tra i signori e Parte_2
i quali hanno affidato tutti i loro risparmi sottoscrivendo Controparte_3
i buoni postali fruttiferi, è tenuta a rispondere civilmente per l'illecita condotta tenuta dal Direttore LLUfficio Postale di Africo e per l'effetto rimborsare a l'equivalente delle somme dovute in forza dei Parte_1
buoni postali fruttiferi indicati del valore nominale di €. 8.200,00 oltre interessi e rivalutazione maturati fino ad oggi;
2. Per l'effetto riconoscere che a seguito della violazione LLaffidamento incolpevole del sig.
[...]
e dei suoi danti causa, nonché per l'omissione LLobbligo di Pt_1
vigilanza sui propri dipendenti, all'attore spetta il risarcimento del danno non patrimoniale che si quantifica forfetariamente in €. 10.000,00 o nella somma equitativamente determinata dall'On.le Giudice”;
3. Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto:
1. che è erede universale di , dalla quale ha ereditato Controparte_3
n. 8 buoni fruttiferi postali intestati a e Controparte_3 Parte_2
[...]
2. che in 19.04.2016 è stato convocato - in qualità di erede universale di
- presso i locali della Filiale di di Reggio Controparte_3 CP_1
Calabria al fine di rendere dichiarazioni sui buoni postali intestati a e apprendendo, in tale sede, che i Controparte_3 Parte_2
4 predetti buoni erano stati rimborsati, su richiesta di Parte_2
presso l'ufficio postale di Africo in data 11.09.2014 (quando il Parte_2
era già deceduto da mesi);
3. che, pertanto, con raccomandata n. 15333573813-5 del 23.02.2018 ha provveduto a richiedere il rimborso del valore dei BFP, senza però avere alcun riscontro;
4. che la Direttrice dell di Africo, è Controparte_4 Controparte_2
stata rinviata a giudizio: a) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 9 e n. 11 – 81,
110, 648 bis co. 2 c.p. perché - in concorso con persone in corso di identificazione ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso - quale direttore LLufficio postale di Africo, avente la postazione n. 2, omettendo Contr di richiedere all'ufficio PT di radicamento il nulla osta al rimborso di di seguire la procedura denominata “Oracolo” per verificare la genuinità del documento di identità e del codice fiscale del titolare, riscuoteva n. 8 cointestati a e radicati presso Controparte_6 Parte_2
altro ufficio PT, provento di delitto di furto o di altro delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione, con abuso di relazioni di ufficio e nell'esercizio LLattività di direttore LLufficio di
[...]
dalla medesima svolta;
b) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2) e n. CP_1
11), 110 e 615 ter, co. 2, n. 1), c.p., perché, in concorso con persone in corso di identificazione, al fine di riscuotere i BFP intestati a si introduceva abusivamente nel sistema Parte_2
informatico di protetto da misure di sicurezza;
con le ulteriori CP_1
aggravanti dovute alla commissione del fatto da parte di un Pubblico
Ufficiale con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti alla
5 pubblica funzione (avendo la attestato falsamente che CP_2
in realtà già deceduto, avrebbe richiesto presso Parte_2
l'ufficio PT di Africo, alla presenza della il rimborso di n. 8 BFP), CP_2
nonché alla commissione del fatto con abuso di relazioni di ufficio;
c) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.2), 81, 110 e 479 in relazione all'art. 476, co. 2,
c.p., perché - in concorso con persone in corso di identificazione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di eseguire reati di riciclaggio - in quanto munita di poteri certificativi fidefacienti, attestava falsamente che in realtà già deceduto, avrebbe Parte_2
richiesto presso l'ufficio PT di Africo, alla sua presenza, il rimborso di n. 8
BFP e che avrebbe apposto la propria sottoscrizione sui “Moduli Ricevuta
Rimborso Buoni”, riportando anche gli estremi del documento di identità e del codice fiscale sui BFP rimborsati, sui “Moduli Ricevuta Rimborso
Buoni” e sul “giornale di fondo”;
5. che, precisamente, l'importo dei BFP intestati a Parte_2
e , indebitamente scambiati dalla Direttrice, in
[...] Controparte_3
data 11.09.2014, ammontava ad un valore complessivo €8.200,00 nominali
(BFP n. 10744754 LLimporto di €1.000,00; BFP n. 1411848 LLimporto di € 1.000,00; BFP n. 12202500 LLimporto di €100,00; BFP n. 14449889 LLimporto di €2.500,00; BFP n. 14449890 LLimporto di €2.500,00;
BFP n. 12202976 LLimporto di €100,00; BFP n. 14728506 LLimporto di €500,00; BFP n. 14728507 LLimporto di €500,00);
6. che la PEC del 25.11.2018, con cui è stato richiesto il rimborso LLintero importo dovuto, comprensivo degli interessi maturati dei buoni fruttiferi indicati, è rimasta priva di riscontro.
§2. Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2 CP_2
6 nel merito, di “Dichiarare tenuta la sig.ra nata a [...]
Bovalino (RC) il 12.03.1960 ed ivi residente a[...], a manlevare di quanto fosse condannata a corrispondere Controparte_1
all'attore per effetto della presente causa”; in via subordinata, di “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto”.
§3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo ed espletato l'incombente,
è rimasta contumace. Controparte_2
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, viene discussa e decisa all'odierna udienza secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
§5. La domanda LLattore, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni della convenuta per il fatto illecito della propria dipendente, è meritevole di parziale accoglimento.
§5.1- Occorre preliminarmente rilevare, in relazione alla natura giuridica di che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Controparte_1
LLUE la qualifica come impresa pubblica a partecipazione statale maggioritaria (Corte Giustizia U.E., 28 ottobre 2020, C-521/18), il che tuttavia non influisce sotto il profilo, che viene in rilievo in questa sede, del regime di responsabilità operante nei confronti dei terzi ed in specie del regime di cui all'art. 2049 c.c.
La S.C. ha, infatti, chiarito che, nell'ipotesi di responsabilità della P.A. per gli illeciti dei propri dipendenti, trova comunque applicazione la norma da ultimo indicata, con la conseguenza che “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza,
7 purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (Cass. civ., S.U., n. 13246/2019).
§5.2- Ciò posto, va sottolineato che l'art. 2049 c.c., rubricato
“Responsabilità dei padroni e dei committenti”, statuisce che “I padroni e
i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, siffatta norma trova piena applicazione nei confronti del datore di lavoro (compreso il datore di lavoro pubblico) nell'ipotesi di fatto illecito posto in essere dai propri dipendenti (cfr., da ultimo, Cass. civ. n 2851/2025) e dà luogo ad una responsabilità per fatto illecito altrui (cd. indiretta), avente natura oggettiva, la quale trova fondamento nell'esigenza che chi dispone LLattività lavorativa altrui, per i propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività.
In particolare, affinché sia configurabile detta responsabilità, è necessario (cfr. sempre Cass. civ. n 2851/2025) che sussistano tre presupposti, ossia:
a) il rapporto di preposizione (che trova la sua ipotesi tipica e principale nel rapporto di lavoro subordinato, ma ricorre, anche al di
8 fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto preponente dispone LLattività di un altro soggetto preposto per i propri fini);
b) il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (con la specificazione che, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso);
c) la sussistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra le incombenze e il danno (con la conseguenza che “il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso”).
Orbene, nel caso in esame, dall'analisi degli atti di causa (compresa la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 24.10.2023) emerge in modo incontrovertibile il ricorrere dei presupposti poc'anzi descritti.
In particolare:
- quanto al rapporto di preposizione, è pacifico che, al tempo in cui è stato commesso l'illecito, il soggetto agente rivestisse la qualifica di direttrice LLUfficio Postale di Africo;
- allo stesso modo, è indiscussa anche l'illiceità del fatto ascritto alla sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo;
CP_2
9 - infine, è di tutta evidenza il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia la circostanza che l'illecito sia stato posto in essere dalla direttrice dell attraverso l'esercizio delle funzioni connesse al rapporto Parte_3
di preposizione con Controparte_1
Del resto, la convenuta non contesta i fatti esposti dall'attore, soffermandosi, piuttosto, sulla non addebitabilità alla medesima della condotta della in quanto “Dell'illecito modus operandi della sig.ra CP_2
ha avuto contezza solo con l'inizio degli Parte_4
accertamenti interni al momento LLinizio delle indagini di polizia giudiziaria con la quale venivano richiesti dati contabili relativi ai rapporti degli odierni attori” (v. note conclusive depositate da Controparte_1
pag. 2).
Il fatto che la convenuta non avesse conoscenza LLillecito della preposta è, tuttavia, ininfluente ai fini di causa, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, cui resta estranea l'indagine sul dolo o la colpa del preponente, atteso che gli elementi costitutivi di tale forma di responsabilità sono, come già detto, la sussistenza di un fatto illecito produttivo di danno, la realizzazione del fatto illecito da parte del preposto ed, infine, la concretizzazione del danno nell'esercizio delle funzioni che gli sono demandate.
Deve dunque, concludersi che sia responsabile del Controparte_1
fatto illecito della ai sensi LLart. 2049 c.c. CP_2
§5.3- Tanto chiarito, è possibile procedere alla quantificazione dei danni oggetto di domanda.
§5.3.1- Quanto ai danni di natura patrimoniale, è da ritenere che gli stessi, provati con la produzione documentale in atti, coincidano con il
10 valore dei BFP indebitamente sottratti, per un valore complessivo di
€8.200,00.
Su tale somma, costituente un debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria dall'11.09.2014, data in cui si è verificato l'evento dannoso.
L'importo rivalutato non comprende, peraltro, l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, danno provocato dal ritardo con cui l'importo viene pagato al danneggiato.
Tale danno può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. nella sentenza del 17 febbraio 1995, n.
1712, sulla somma devalutata all'epoca del fatto (€8.200,00), ovvero all'11 settembre 2014, e rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia. Dalla data della sentenza decorrono, poi, interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
§5.3.2- Va, viceversa, disattesa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, difettando la prova (ed 'a monte' l'allegazione) di tale danno.
Come è noto, il soggetto danneggiato da una condotta illecita costituente reato ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, compreso il danno morale, la cui sussistenza non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (sul punto cfr. Cass. civ. n. 8421/2011; Cass. civ. n.
11269/2018; Cass. civ. n. 3013/2024).
11 Ebbene, nel caso di specie l'attore si è limitato a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, senza dedurre (e tantomeno offrire) alcun elemento da cui poter desumere in concreto la sussistenza di tale pregiudizio.
La relativa domanda non merita pertanto accoglimento.
§6. È, invece, fondata la domanda di rivalsa spiegata da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
In proposito, è opportuno rimarcare che la Cassazione ha chiarito (Cass. civ. n. 16512/2017) che, poiché nella fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. i due soggetti, il preponente ed il preposto, rispondono per titoli distinti ma uno solo di essi è l'autore del danno, non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione LLonere risarcitorio secondo i criteri fissati dall'art. 2055 c.c.
Non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, il preponente responsabile - in estensione della tutela del terzo - per il fatto altrui, può agire in regresso contro l'effettivo autore del fatto per l'intero: sebbene la norma di cui all'art. 2055, comma 2, c.c. non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi in favore del preponente il diritto di regresso per l'intero importo risarcito nei confronti del preposto, dovendo escludersi la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione a distinte colpe e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il committente), per definizione estraneo alla produzione LLevento dannoso, una qualsiasi porzione LLonere nei rapporti interni con il responsabile diretto del fatto dannoso.
12 Tanto chiarito in punto di inquadramento della domanda di garanzia, rectius di regresso, spiegata dalla convenuta, deve ribadirsi che la stessa è meritevole di accoglimento.
Ne discende che la deve essere condannata a tenere indenne CP_2 [...]
di quanto la stessa verserà all'attore, considerato che è stata Controparte_1
la condotta inadempiente ed illecita (nei confronti LListante e nei confronti della preponente) della direttrice LLUfficio Postale a causare il danno come sopra rilevato.
§7. Dato l'esito del procedimento, le spese di lite si compensano per metà nel rapporto tra attore e convenuta (essendo stata la domanda accolta limitatamente al capo afferente ai danni patrimoniali) e si pongono a carico di ed in favore LLER (stante l'ammissione LLattore al CP_1
patrocinio a spese dello Stato) per la restante metà. Nel rapporto tra convenuta e terza chiamata, invece, le spese si pongono per intero a carico di quest'ultima, interamente soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto valore effettivo della causa e dei parametri medi (tranne che per la fase di trattazione, in cui si riducono ai minimi, trattandosi di causa documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice limitatamente ai danni patrimoniali e per l'effetto condanna a versare Controparte_1
13 all'attore la somma rivalutata di €9.938,40, oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
b) rigetta la domanda nel resto;
c) condanna al pagamento in favore LLER, Controparte_1
stante l'ammissione LLattore al patrocinio a spese dello Stato, di metà delle spese processuali, liquidate nell'intero in €4.237,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. spese generali del 15%; compensa tra le suddette parti la restante metà;
d) accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e condanna quest'ultima, per l'effetto, a tenere Controparte_1
indenne di quanto la stessa verserà all'attore;
[...]
e) condanna la terza chiamata al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €32,65 per spese vive e in €4.237,00
[...]
per compenso oltre iva, cpa e rimb. Forf. spese generali del 15%.
Reggio Calabria, 7 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
14
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 07.07.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 1139 LLanno 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, attore nei confronti di
(C.F. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca,
convenuta
e di
, nata a [...] il [...], Controparte_2
terza chiamata contumace
Sono presenti l'avv. Domenico Rosaci, per delega LLavv. Antonella
Smiriglia Fava, per l'attore, e l'avv. Salvatore De Luca per la convenuta costituita.
L'avv. Rosaci così precisa le conclusioni: “si riporta alle note ritualmente depositate”.
L'avv. De Luca così precisa le conclusioni: “si riporta alle note ritualmente depositate”.
1 Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.15, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139/2020 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Titoli di credito”, decisa ai sensi LLart. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del 7 luglio 2025, vertente tra
(C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, attore
e
(C.F. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca
convenuta nonché
, nata a [...] il [...], Controparte_2
terza chiamata contumace
3 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha citato in giudizio in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che nella qualità di Controparte_1
titolare del rapporto intercorrente tra i signori e Parte_2
i quali hanno affidato tutti i loro risparmi sottoscrivendo Controparte_3
i buoni postali fruttiferi, è tenuta a rispondere civilmente per l'illecita condotta tenuta dal Direttore LLUfficio Postale di Africo e per l'effetto rimborsare a l'equivalente delle somme dovute in forza dei Parte_1
buoni postali fruttiferi indicati del valore nominale di €. 8.200,00 oltre interessi e rivalutazione maturati fino ad oggi;
2. Per l'effetto riconoscere che a seguito della violazione LLaffidamento incolpevole del sig.
[...]
e dei suoi danti causa, nonché per l'omissione LLobbligo di Pt_1
vigilanza sui propri dipendenti, all'attore spetta il risarcimento del danno non patrimoniale che si quantifica forfetariamente in €. 10.000,00 o nella somma equitativamente determinata dall'On.le Giudice”;
3. Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto:
1. che è erede universale di , dalla quale ha ereditato Controparte_3
n. 8 buoni fruttiferi postali intestati a e Controparte_3 Parte_2
[...]
2. che in 19.04.2016 è stato convocato - in qualità di erede universale di
- presso i locali della Filiale di di Reggio Controparte_3 CP_1
Calabria al fine di rendere dichiarazioni sui buoni postali intestati a e apprendendo, in tale sede, che i Controparte_3 Parte_2
4 predetti buoni erano stati rimborsati, su richiesta di Parte_2
presso l'ufficio postale di Africo in data 11.09.2014 (quando il Parte_2
era già deceduto da mesi);
3. che, pertanto, con raccomandata n. 15333573813-5 del 23.02.2018 ha provveduto a richiedere il rimborso del valore dei BFP, senza però avere alcun riscontro;
4. che la Direttrice dell di Africo, è Controparte_4 Controparte_2
stata rinviata a giudizio: a) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 9 e n. 11 – 81,
110, 648 bis co. 2 c.p. perché - in concorso con persone in corso di identificazione ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso - quale direttore LLufficio postale di Africo, avente la postazione n. 2, omettendo Contr di richiedere all'ufficio PT di radicamento il nulla osta al rimborso di di seguire la procedura denominata “Oracolo” per verificare la genuinità del documento di identità e del codice fiscale del titolare, riscuoteva n. 8 cointestati a e radicati presso Controparte_6 Parte_2
altro ufficio PT, provento di delitto di furto o di altro delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione, con abuso di relazioni di ufficio e nell'esercizio LLattività di direttore LLufficio di
[...]
dalla medesima svolta;
b) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2) e n. CP_1
11), 110 e 615 ter, co. 2, n. 1), c.p., perché, in concorso con persone in corso di identificazione, al fine di riscuotere i BFP intestati a si introduceva abusivamente nel sistema Parte_2
informatico di protetto da misure di sicurezza;
con le ulteriori CP_1
aggravanti dovute alla commissione del fatto da parte di un Pubblico
Ufficiale con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti alla
5 pubblica funzione (avendo la attestato falsamente che CP_2
in realtà già deceduto, avrebbe richiesto presso Parte_2
l'ufficio PT di Africo, alla presenza della il rimborso di n. 8 BFP), CP_2
nonché alla commissione del fatto con abuso di relazioni di ufficio;
c) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.2), 81, 110 e 479 in relazione all'art. 476, co. 2,
c.p., perché - in concorso con persone in corso di identificazione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di eseguire reati di riciclaggio - in quanto munita di poteri certificativi fidefacienti, attestava falsamente che in realtà già deceduto, avrebbe Parte_2
richiesto presso l'ufficio PT di Africo, alla sua presenza, il rimborso di n. 8
BFP e che avrebbe apposto la propria sottoscrizione sui “Moduli Ricevuta
Rimborso Buoni”, riportando anche gli estremi del documento di identità e del codice fiscale sui BFP rimborsati, sui “Moduli Ricevuta Rimborso
Buoni” e sul “giornale di fondo”;
5. che, precisamente, l'importo dei BFP intestati a Parte_2
e , indebitamente scambiati dalla Direttrice, in
[...] Controparte_3
data 11.09.2014, ammontava ad un valore complessivo €8.200,00 nominali
(BFP n. 10744754 LLimporto di €1.000,00; BFP n. 1411848 LLimporto di € 1.000,00; BFP n. 12202500 LLimporto di €100,00; BFP n. 14449889 LLimporto di €2.500,00; BFP n. 14449890 LLimporto di €2.500,00;
BFP n. 12202976 LLimporto di €100,00; BFP n. 14728506 LLimporto di €500,00; BFP n. 14728507 LLimporto di €500,00);
6. che la PEC del 25.11.2018, con cui è stato richiesto il rimborso LLintero importo dovuto, comprensivo degli interessi maturati dei buoni fruttiferi indicati, è rimasta priva di riscontro.
§2. Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2 CP_2
6 nel merito, di “Dichiarare tenuta la sig.ra nata a [...]
Bovalino (RC) il 12.03.1960 ed ivi residente a[...], a manlevare di quanto fosse condannata a corrispondere Controparte_1
all'attore per effetto della presente causa”; in via subordinata, di “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto”.
§3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo ed espletato l'incombente,
è rimasta contumace. Controparte_2
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, viene discussa e decisa all'odierna udienza secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
§5. La domanda LLattore, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni della convenuta per il fatto illecito della propria dipendente, è meritevole di parziale accoglimento.
§5.1- Occorre preliminarmente rilevare, in relazione alla natura giuridica di che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Controparte_1
LLUE la qualifica come impresa pubblica a partecipazione statale maggioritaria (Corte Giustizia U.E., 28 ottobre 2020, C-521/18), il che tuttavia non influisce sotto il profilo, che viene in rilievo in questa sede, del regime di responsabilità operante nei confronti dei terzi ed in specie del regime di cui all'art. 2049 c.c.
La S.C. ha, infatti, chiarito che, nell'ipotesi di responsabilità della P.A. per gli illeciti dei propri dipendenti, trova comunque applicazione la norma da ultimo indicata, con la conseguenza che “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza,
7 purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (Cass. civ., S.U., n. 13246/2019).
§5.2- Ciò posto, va sottolineato che l'art. 2049 c.c., rubricato
“Responsabilità dei padroni e dei committenti”, statuisce che “I padroni e
i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, siffatta norma trova piena applicazione nei confronti del datore di lavoro (compreso il datore di lavoro pubblico) nell'ipotesi di fatto illecito posto in essere dai propri dipendenti (cfr., da ultimo, Cass. civ. n 2851/2025) e dà luogo ad una responsabilità per fatto illecito altrui (cd. indiretta), avente natura oggettiva, la quale trova fondamento nell'esigenza che chi dispone LLattività lavorativa altrui, per i propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività.
In particolare, affinché sia configurabile detta responsabilità, è necessario (cfr. sempre Cass. civ. n 2851/2025) che sussistano tre presupposti, ossia:
a) il rapporto di preposizione (che trova la sua ipotesi tipica e principale nel rapporto di lavoro subordinato, ma ricorre, anche al di
8 fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto preponente dispone LLattività di un altro soggetto preposto per i propri fini);
b) il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (con la specificazione che, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso);
c) la sussistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra le incombenze e il danno (con la conseguenza che “il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso”).
Orbene, nel caso in esame, dall'analisi degli atti di causa (compresa la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 24.10.2023) emerge in modo incontrovertibile il ricorrere dei presupposti poc'anzi descritti.
In particolare:
- quanto al rapporto di preposizione, è pacifico che, al tempo in cui è stato commesso l'illecito, il soggetto agente rivestisse la qualifica di direttrice LLUfficio Postale di Africo;
- allo stesso modo, è indiscussa anche l'illiceità del fatto ascritto alla sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo;
CP_2
9 - infine, è di tutta evidenza il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia la circostanza che l'illecito sia stato posto in essere dalla direttrice dell attraverso l'esercizio delle funzioni connesse al rapporto Parte_3
di preposizione con Controparte_1
Del resto, la convenuta non contesta i fatti esposti dall'attore, soffermandosi, piuttosto, sulla non addebitabilità alla medesima della condotta della in quanto “Dell'illecito modus operandi della sig.ra CP_2
ha avuto contezza solo con l'inizio degli Parte_4
accertamenti interni al momento LLinizio delle indagini di polizia giudiziaria con la quale venivano richiesti dati contabili relativi ai rapporti degli odierni attori” (v. note conclusive depositate da Controparte_1
pag. 2).
Il fatto che la convenuta non avesse conoscenza LLillecito della preposta è, tuttavia, ininfluente ai fini di causa, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, cui resta estranea l'indagine sul dolo o la colpa del preponente, atteso che gli elementi costitutivi di tale forma di responsabilità sono, come già detto, la sussistenza di un fatto illecito produttivo di danno, la realizzazione del fatto illecito da parte del preposto ed, infine, la concretizzazione del danno nell'esercizio delle funzioni che gli sono demandate.
Deve dunque, concludersi che sia responsabile del Controparte_1
fatto illecito della ai sensi LLart. 2049 c.c. CP_2
§5.3- Tanto chiarito, è possibile procedere alla quantificazione dei danni oggetto di domanda.
§5.3.1- Quanto ai danni di natura patrimoniale, è da ritenere che gli stessi, provati con la produzione documentale in atti, coincidano con il
10 valore dei BFP indebitamente sottratti, per un valore complessivo di
€8.200,00.
Su tale somma, costituente un debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria dall'11.09.2014, data in cui si è verificato l'evento dannoso.
L'importo rivalutato non comprende, peraltro, l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, danno provocato dal ritardo con cui l'importo viene pagato al danneggiato.
Tale danno può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. nella sentenza del 17 febbraio 1995, n.
1712, sulla somma devalutata all'epoca del fatto (€8.200,00), ovvero all'11 settembre 2014, e rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia. Dalla data della sentenza decorrono, poi, interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.
§5.3.2- Va, viceversa, disattesa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, difettando la prova (ed 'a monte' l'allegazione) di tale danno.
Come è noto, il soggetto danneggiato da una condotta illecita costituente reato ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, compreso il danno morale, la cui sussistenza non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (sul punto cfr. Cass. civ. n. 8421/2011; Cass. civ. n.
11269/2018; Cass. civ. n. 3013/2024).
11 Ebbene, nel caso di specie l'attore si è limitato a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, senza dedurre (e tantomeno offrire) alcun elemento da cui poter desumere in concreto la sussistenza di tale pregiudizio.
La relativa domanda non merita pertanto accoglimento.
§6. È, invece, fondata la domanda di rivalsa spiegata da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
In proposito, è opportuno rimarcare che la Cassazione ha chiarito (Cass. civ. n. 16512/2017) che, poiché nella fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. i due soggetti, il preponente ed il preposto, rispondono per titoli distinti ma uno solo di essi è l'autore del danno, non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione LLonere risarcitorio secondo i criteri fissati dall'art. 2055 c.c.
Non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, il preponente responsabile - in estensione della tutela del terzo - per il fatto altrui, può agire in regresso contro l'effettivo autore del fatto per l'intero: sebbene la norma di cui all'art. 2055, comma 2, c.c. non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi in favore del preponente il diritto di regresso per l'intero importo risarcito nei confronti del preposto, dovendo escludersi la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione a distinte colpe e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il committente), per definizione estraneo alla produzione LLevento dannoso, una qualsiasi porzione LLonere nei rapporti interni con il responsabile diretto del fatto dannoso.
12 Tanto chiarito in punto di inquadramento della domanda di garanzia, rectius di regresso, spiegata dalla convenuta, deve ribadirsi che la stessa è meritevole di accoglimento.
Ne discende che la deve essere condannata a tenere indenne CP_2 [...]
di quanto la stessa verserà all'attore, considerato che è stata Controparte_1
la condotta inadempiente ed illecita (nei confronti LListante e nei confronti della preponente) della direttrice LLUfficio Postale a causare il danno come sopra rilevato.
§7. Dato l'esito del procedimento, le spese di lite si compensano per metà nel rapporto tra attore e convenuta (essendo stata la domanda accolta limitatamente al capo afferente ai danni patrimoniali) e si pongono a carico di ed in favore LLER (stante l'ammissione LLattore al CP_1
patrocinio a spese dello Stato) per la restante metà. Nel rapporto tra convenuta e terza chiamata, invece, le spese si pongono per intero a carico di quest'ultima, interamente soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto valore effettivo della causa e dei parametri medi (tranne che per la fase di trattazione, in cui si riducono ai minimi, trattandosi di causa documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice limitatamente ai danni patrimoniali e per l'effetto condanna a versare Controparte_1
13 all'attore la somma rivalutata di €9.938,40, oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
b) rigetta la domanda nel resto;
c) condanna al pagamento in favore LLER, Controparte_1
stante l'ammissione LLattore al patrocinio a spese dello Stato, di metà delle spese processuali, liquidate nell'intero in €4.237,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. spese generali del 15%; compensa tra le suddette parti la restante metà;
d) accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata e condanna quest'ultima, per l'effetto, a tenere Controparte_1
indenne di quanto la stessa verserà all'attore;
[...]
e) condanna la terza chiamata al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €32,65 per spese vive e in €4.237,00
[...]
per compenso oltre iva, cpa e rimb. Forf. spese generali del 15%.
Reggio Calabria, 7 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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