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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 1059/2022
R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1961, ivi residente in [...], rappresentato e difeso per mandato rilasciato su separato foglio dall'Avv. Monica Occhipinti, elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Ragusa, Via Matteotti 80
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva PP UK AL , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'AL del
07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, CP_2
(P. Iva PP UK AL , c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla
Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La SP (Sp) alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con studio in 3
La SP (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 - La SP (SP)
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2022, reso in data 14.01.2022 dal Tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al n. 89/2022 R.G., notificato il 07.02.2022, in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della Società della somma di € 32.489,43, oltre agli interessi Controparte_1 legali maturati e maturandi sino al soddisfo e alle spese del procedimento monitorio. Chiedeva l'opponente “accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi per i motivi in narrativa, nonché accertare, e dichiarare nulle e/o illegittime tutte le voci di costo (interessi, commissioni, capitalizzazioni, ecc.) introdotte ex novo ovvero modificate sfavorevolmente per il cliente senza preventiva autorizzazione scritta del medesimo ovvero senza idonea comunicazione al cliente in violazione dell'art.118 TUB;
- conseguentemente, accertare l'illegittimità della somma ingiunta;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2022 del Tribunale di Ragusa, reso in data 14.01.2022, nel giudizio iscritto al N. 89/2022 R.G. In subordine: - accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi in concreto applicati all'operazione di credito al consumo, previa rideterminazione dei costi concretamente addebitati al consumatore e previa rideterminazione del TAEG inclusivo degli interessi moratori e delle spese di assicurazione CPI, oltre che di tutte le altre voci di costo;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2022 del 4
Tribunale di Ragusa, e determinare il corretto ammontare della diversa somma che Codesto Giudice riterrà eventualmente dovuta in concreto dall'odierno opponente in favore dell'odierna opposta, previa epurazione degli interessi illegittimi per legge”.
Si costituiva la quale chiedeva “nel merito rigettare Controparte_1
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 75/2022 R.G. n. 89/2022 del 17.01.2022 emesso dal Tribunale di Ragusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Nelle more del giudizio de quo veniva svolto il tentativo di mediazione, il cui esito, tuttavia, era negativo.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dell'opposta Controparte_1
Appare indubbio, infatti, dalla lettura complessiva dell'atto costitutivo, introduttivo del giudizio de quo, come l'opponente abbia inteso contestare, tra le altre cose, la legittimazione attiva, ovvero la titolarità del credito, in capo all'odierna opposta, la quale gli aveva comunicato l'avvenuta cessione in proprio favore del credito di (“Si rileva, CP_3 innanzitutto, che seppure l'odierna opposta, correttamente, ha comunicato la cessione pro soluto del credito acquisito da parte della Banca Ifis S.p.A., invece quest'ultima, la cedente, è soggetto sconosciuto al Sig. , che Pt_1 non ha mai ricevuto comunicazione da Banco Poste e/o da Controparte_4
contraente originario, delle presunte operazione di cartolarizzazione
[...] inerenti il credito di che trattasi, susseguitesi prima dell'acquisto di Invero, sebbene correttamente abbia Controparte_1 Controparte_1 comunicato la acquisizione del credito ceduto da parte di Banca Ifis S.p.a., quest'ultima è per l'odierno opponente soggetto sconosciuto”). Trattasi in ogni caso di un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, sulla quale, comunque, le parti, hanno avuto già modo di interloquire, avendo la stessa società opposta argomentato sul punto, a fronte della contestazione 5
preliminare di controparte, seppure non reiterata in seno alle proprie richieste conclusive. Il contratto di finanziamento originario era stato stipulato dall'opponente con (Bancoposta), in data 16.06.2009, mentre CP_4
l'11.05.2017 lo aveva ricevuto una lettera con la quale gli era stata Pt_1 comunicata la cessione del credito da parte di Banca Ifis S.p.a. a CP_1
senza, tuttavia, che lo stesso avesse avuto alcuna contezza circa i
[...] precedenti passaggi del credito.
“Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e 6
quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024 n. 5478).
Nella specie, oggetto di contestazione è non già l'avvenuta stipula di un contratto di cessione, bensì l'inclusione in tale operazione del credito in esame, vantato nei confronti dell'odierno opponente, quale scaturente dal contratto di prestito personale assunto dal medesimo con , in CP_4 data 16.06.2009 (Prestito BancoPosta).
Dalla documentazione prodotta in atti non è evincibile con certezza l'effettiva inclusione, tra i crediti oggetto del contratto di cessione, di quello in contestazione. Ed invero, dal contratto di cessione prodotto in atti, intervenuto tra Banca Ifis S.p.a. e non si evince con certezza l'inclusione in essa del Controparte_1 credito de quo, non presentando quest'ultimo i criteri cumulativi ivi enunciati. 7
L'opposta, peraltro, ha depositato un foglio, denominato “Lista crediti ceduti”, di per sé privo di efficacia probatoria, non avendosi alcuna contezza circa la sua provenienza né tanto meno circa la sua effettiva riferibilità al contratto di cessione in questione. Né alcun argomento di prova è traibile dalla comunicazione di avvenuta cessione del credito proveniente dalla cessionaria medesima, come tale priva di valenza probatoria sotto il profilo della ricomprensione nella cessione in questione del credito in contestazione. Non valgono in senso contrario neppure l'estratto di avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione sulla non essendo il credito in oggetto Pt_2 ricomprensibile nei criteri cumulativamente ivi indicati, né la certificazione notarile di cessione, la quale fa menzione della lista dei crediti ceduti, senza, tuttavia, che la stessa sia stata contestualmente prodotta.
Alla luce delle considerazioni suespresse deve ritenersi la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, e per l'effetto andrà revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
Non risulta necessario vagliare gli altri motivi di opposizione, da intendersi assorbiti nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,
in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 8
revoca il decreto ingiuntivo n. 75/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 14/01/2022, nel procedimento n. 89/2022 R.G.;
condanna la parte opposta, a corrispondere all'opponente le Controparte_1 spese di lite sostenute, che liquida in €. 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R.n. 115/2002.
Così deciso, in Ragusa il 03/06/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo