Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1114 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Giuseppina Angela Turano); Parte_1
appellante
e
; Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza del Tribunale di Cosenza Parte_1
che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
dipendente della convenuta con qualifica di operaio e mansioni di macchinista, ne ha riconosciuto il diritto a percepire, durante il godimento delle ferie, l'elemento retributivo contrattualmente denominato E.R.A.S., ma solo nei limiti delle quattro settimane annue (28 giorni) corrispondenti al
Part condannava .
La quale lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che assume essere contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità in subiecta materia. L'importo del suddetto elemento retributivo non essendo tale da poter incidere sulla determinazione del lavoratore ad un pieno godimento del riposto feriale, circostanza peraltro neppure in concreto accertata dal giudice.
Come pure lamenta che non sia stata colta l'incompatibilità di tale voce di retribuzione con il concetto di retribuzione feriale, anche perché non collegato intrinsecamente con le mansioni svolte dal lavoratore e con la sua presenza in servizio.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con rigetto integrale del ricorso proposto dall'appellato.
2. Non costituto il lavoratore appellato, la Corte ha deciso la causa all'odierna udienza, per come da dispositivo letto contestualmente.
3. La disamina dei motivi di appello è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'odierna prima udienza di discussione.
4. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
5. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un
termine perentorio per provvedervi …”).
6. La relativa declaratoria va resa con sentenza1.
7. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
8. Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 20\10\2023,
[...]
così provvede:
1) Dichiara il ricorso in appello improcedibile;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente. Catanzaro, 11\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma
2, c.p.c.”.