Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5403 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promoSS da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
AS (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il difensore;
C.F._2 attrice contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente nella via Garibaldi n. 214; con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella SULIS ((c.f.
); elettivamente domiciliato presso il difensore;
C.F._4 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 28/07/2021, la dottoreSS , Parte_1 docente di lingua e letteratura francese nell'istituto di istruzione superiore Domenico
Alberto Azuni di Cagliari, ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il professor , docente presso lo stesso istituto, per ottenere il risarcimento CP_2 dei danni conseguenti alla diffusione – avvenuta l'11/06/2020 tramite e-mail – tra i 197 docenti che avevano partecipato alla riunione del Collegio dei docenti del 04/06/2020, di una bozza di verbale (verbale n. 9 destinato ad essere sottoposto all'approvazione del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 1
1.1 In fatto l'attrice ha esposto quanto segue:
- nella la riunione del 04/06/2020 – che si tenne in modalità telematica ed era stata presieduta dal dirigente scolastico prof. – le funzioni di segretario Persona_1 erano state affidate al prof. ; CP_2
- per maggior chiarezza, seppure non esposto nell'atto introduttivo del giudizio, va subito detto che all'ordine del giorno della riunione del 04/06/2020 vi era l'approvazione del verbale n. 8 della precedente riunione del Collegio dei Docenti, che si era tenuta il 22/05/2020;
- la riunione si svolse in modo regolare e vi era stato un franco e leale dibattito, nel quale era intervenuta anche la professoreSS;
Pt_1
- con e-mail dell'11/06/2020, il prof. trasmise a tutti i docenti che avevano CP_2 partecipato alla riunione del 04/06/2020 un'ipotesi di verbale in cui si leggeva: «per il verbale n. 8 prende la parola la prof.SS la quale, con consueta Parte_1 protervia, ritenendo probabilmente di poter adottare un atteggiamento pedante anche di fronte ai colleghi, dichiara che il verbale è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza perché, secondo lei, i contenuti sono riferiti alla scuola primaria del primo ciclo di istruzione ed in particolare la forma utilizzata per riportare gli articoli e i commi dell'ordinanza ministeriale 16/05/2020, n. 11 è sbagliata. Sottolinea inoltre che alcune indicazioni ribadite in una seconda volta siano inutili e chiede che la parola “bocciatura” a pagina 3 venga sostituita dalla dicitura “non ammissione alla classe successiva”»;
- l'evidente diffamatoria del prof. era aggravata dall'essere stata posta in CP_2 essere per mezzo di uno strumento tecnologico equiparabile a quello «pubblicitario»;
- interpellato per una composizione stragiudiziale della controversia, il prof.
aveva respinto “sdegnosamente” qualsiasi trattativa, minacciando CP_2 iniziative giudiziarie a carico dell'attrice per danni da lui asseritamente patiti ma non meglio specificati;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 2 - il prof. non aveva poi partecipato all'incontro di mediazione fiSSto per CP_2
l'11/02/2021;
1.2 Nell'atto di citazione la professoreSS ha infine rassegnato le seguenti Pt_1 conclusioni:
«1) accertare che mediante la condotta ascritta in sede espositiva, il prof. CP_1
ha redatto e quindi diffuso in data 11/06/2021 uno scritto gravemente offensivo
[...] dell'onore e della reputazione della prof.SS , nella piena consapevolezza Parte_1 degli effetti che ne sarebbero derivati;
condotta aggravata dalla diffusione dello scritto ad un numero particolarmente elevato di destinatari e pertanto idoneo la persona offesa un danno ancora maggiore, e, per l'effetto;
2) condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1 non patrimoniali patiti dalla prof.SS per la condotta diffamatoria è posta Parte_1 in essere in suo danno, nella misura di euro 20.000,00 o di quella diversa maggiore o minore che sarà riconosciuta nel corso del giudizio;
3) con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.».
2. si è costituito in giudizio col patrocinio dell'avv. Micol GIRAU (c.f. Controparte_1
), a mezzo comparsa depositata il 30/10/2021, con la quale: C.F._5
2.1 ha contestato che la bozza di verbale del 04/06/2020 contenesse espressioni offensive, sostenendo che quelle usate rispondessero ai requisiti della veridicità, pertinenza e continenza, da valutare nell'ambito del contesto dove erano maturate, considerato:
- che, nel criticare la bozza di verbale n. 8 della riunione del 22/05/2020 – sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Docenti nella successiva riunione del 04/06/2019 – la professoreSS , aveva esternato il proprio pensiero come dato oggettivo ed Pt_1 incontrovertibile, con parole che non ammettevano opinione contraria, affermando che
«il verbale è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza», perché, a suo dire, i contenuti erano riferiti alla scuola primaria del primo ciclo di istruzione, e che «la forma utilizzata per riportare gli articoli e i commi dell'ordinanza ministeriale
16.05.2020, n. 11 è sbagliata», sostenendo l'inutilità di alcune ripetizioni e chiedendo che la parola «bocciatura», presente nella pagina 3, venisse sostituita dalla espressione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 3 «non ammissione alla classe successiva»;
- che esso convenuto – il quale era anche l'autore della bozza di verbale n. 8 del
22/05/20200 ed era convinto della sua correttezza – percepì come offensivi questi giudizi così perentori, coi quali la dottoreSS aveva inteso trattarlo da Pt_1
“incompetente o ignorante”, cosicché redasse la bozza di verbale del 20/06/2020 in cui erano stati espressi, non mosso da intendo diffamatorio, bensì dall'idea di descrivere oggettivamente l'atteggiamento “aggressivo e arrogante» assunto dalla professoreSS nell'esprimere la sua posizione, che era caratterizzato da Pt_1
«protervia» nel suo significato tratto dal dizionario Treccani, quale “comportamento superbo, insolente, arrogante, ostinato, sfrontato”, e da «solita pedanteria», nella parte in cui la professoreSS aveva chiesto le correzioni terminologiche del Pt_1 verbale n. 8 del 22/05/2020, come già aveva fatto in occasione dell'approvazione del verbale n. 6 della seduta del Collegio di Docenti del 16/12/ 2019, quando chiese di sostituire l'aggettivo «letterali» riferita a Caffè, con il termine «letterari», richiesta da respingere perché nel settore del «food and beverage», come chiarito dal docente della materia, gli aggettivi «letterali» e «letterari» definivano percorsi di «degustazione» di due diverse tipologie di Caffè;
- che nella bozza di verbale n. 9 criticata dalla professoreSS si dava conto Pt_1 delle ragioni per le quali le sue critiche al verbale n. 8 erano radicalmente infondate, e precisamente:
«Di fronte alla gravità dell'affermazione: il verbale è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza è indispensabile sgombrare definitivamente il campo da inutili controversie future, chiarendo come, nella tradizione legislativa italiana, si riportino gli articoli e i commi di una legge, regolamento o altro atto normativo, senza incorrere in errore, sia nella forma 2.2, sia nella forma 2/2; infatti trattasi di due forme comuni di scrittura, benché entrambe non rigorose. Il termine comma, nel diritto italiano, indica una parte dell'articolo di una legge, regolamento o altro atto normativo (e, talora, di provvedimento contratto). Nella tradizione legislativa italiana i commi non erano, in paSSto, numerati, sicché ad essi si faceva riferimento con il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 4 numero ordinale all'interno dell'articolo (ad esempio, "articolo 4, secondo comma").
Esisteva anche un altro metodo in base al quale il primo comma dell'articolo era denominato alinea e i successivi capoversi;
questi ultimi venivano poi designati con il numero ordinale (sicché "articolo 4, primo capoverso" equivale ad "articolo 4, secondo comma" ed "articolo 4, alinea" ad "articolo 4, primo comma"). Tali metodi sono stati sostituiti, nella tecnica legislativa più recente, dalla numerazione progressiva dei commi con numeri cardinali, invariabili in caso di successiva inserzione di commi all'interno dell'articolo (infatti, un ipotetico nuovo comma inserito tra il 2 e il 3 sarebbe designato come 2-bis, in modo da lasciare inalterata la numerazione dei commi che seguono).
Volendo essere quindi estremamente rigorosi, la regola per la scrittura della citazione
è la seguente: quando si cita una parte di un atto normativo, ad esempio un comma o una singola disposizione, contenuta in un atto diverso o nello stesso atto, si menzionano, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Le partizioni sono citate in ordine decrescente, separate da virgole e precedono la citazione dell'atto, come si evince nell'esempio che segue:
Articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Alcuni siti Ministeriali, come il utilizzano la seguente forma abbreviata: Art. CP_3
1, co. 2 (……..forme di flessibilità didattica e organizzativa utilizzabili, così come previsto dall'Art, 1 co 2 del D.L. 8/4/2020 n. 22 e permettere così a chi è rimasto indietro di riallinearsi con il resto della classe (Art. 6, co 3 e 4)……). Ai fini di un chiarimento definitivo in merito a future superflue contestazioni, è utile richiamare quanto già accaduto in occasione dell'approvazione del verbale n° 6 della seduta del
Collegio del 16 dicembre 2019, durante il quale la steSS prof.SS Parte_1 chiese di sostituire l'aggettivo “letterali” riferita a Caffè, con il termine “letterari”.
Sebbene a prima vista questa correzione potesse apparire motivata, nel contesto di un
Istituto alberghiero non lo era affatto, in quanto nel settore del “food and beverage”
l'aggettivo “letterali”, con la lettera elle, definisce un P.C. a.s. 2019/20 verbale n° 9 3 percorso di “degustazione” come chiarito dallo stesso docente della materia, che ci
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 5 spiega come i due aggettivi denotino due diverse fattispecie di Caffè.
Per quanto riguarda le parti ripetute utilizzate per ribadire una disposizione normativa, tenendo conto della contestazione della prof.SS che le Parte_1 ritiene inutili, queste ultime verranno cancellate dal verbale.
Per quanto riguarda infine il termine utilizzato a pag. 3 “bocciatura” si concorda di utilizzare la dicitura oggi in voga “non ammesso alla classe successiva” anche se il definito “gravissimo” errore lo si trova ancora in diversi siti specializzati sulla scuola.
Per quanto riguarda quindi l'art. 4 (e i relativi commi) lo stesso è stato effettivamente segnato erroneamente con il n° 3 (e relativi commi).»
- che la veridicità dei fatti esposti nel verbale non poteva essere contestata se non con querela di falso, trattandosi di atto pubblico redatto da pubblico ufficio;
- che la correttezza del verbale n. 8 della riunione del Consiglio dei docenti del
22/05/2020, così aspramente criticata dalla professoreSS , era comprovata Pt_1 dal fatto che l'aveva approvata il dirigente scolastico con sua e-mail del 26/05/2020
(doc. 3), ed infine anche il Consiglio dei docenti (doc. 6), seppure emendata dalle parti che la professoreSS riteneva offensive;
Pt_1
2.2 ha sostento che l'invio dell'ipotesi di verbale a tutti i componenti del collegio dei docenti non potesse essere inteso come significativo di una volontà diffamatoria, essendo previsto dalla disciplina di settore quale atto del procedimento secondo funzionale all'approvazione del verbale da parte dell'assemblea nella successiva riunione;
2.3 ha formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al risarcimento danni che sosteneva di avere subito in conseguenza di quanto la dott.SS aveva dichiarato Pt_1 nella riunione del 22/05/2020, allorché aveva detto che il verbale predisposto dal segretario era “tutto sbagliato nella forma e nella sostanza”, affermazione a suo dire particolarmente grave perché fatta in video conferenza;
2.4 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'lll.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In via principale, con riferimento alla domanda di controparte, rigettare la steSS
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 6 perché totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- Sempre in via principale, in riconvenzionale, accertare che la professoreSS Pt_1 in data 04.06.2020 mediante la condotta descritta in via espositiva ha gravemente
[...] offeso l'onore e la reputazione del professore , e per l'effetto Controparte_1 condannare la medesima , al pagamento in favore di a Parte_1 Controparte_1 titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 20.000 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
3. In prima udienza le parti hanno confermato le rispettive difese e conclusioni ed il giudice ha assegnato loro i termini previsti dall'articolo 183, comma 6, c.p.c..
4. Con comparsa depositata il 03/01/2023, per il convenuto si sono costituite le avvocate
Maria Gabriella SULIS (c.f. ) e Giuseppina Mameli (c.f. C.F._4
). C.F._6
5. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 03/02/2023,
l'attrice ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
«1. vero che il contenuto del “Verbale n. 9 a.s. 2019/2020” e della delibera n. 1 del
4.6.2020 inviato ai 197 docenti dell'Istituto “Domenico Alberto Azuni” che avevano partecipato alla relativa riunione in seduta plenaria, venne recepito dal corpo docente anche nella parte in cui il Prof. descriveva la condotta secondo lui Controparte_1 tenuta dalla Prof.SS , riferendo nel verbale così testualmente: “prende la Parte_1 parola la prof.SS la quale, con consueta protervia, ritenendo Parte_1 probabilmente di poter adottare un atteggiamento pedante anche di fronte ai colleghi, dichiara che il verbale è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza;
2. vero che la Prof.SS si sfogò più volte con i colleghi dell'Istituto “Domenico Pt_1
Alberto Azuni”, specie con quelli a lei più legati, per manifestare il proprio sconcerto ed
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 7 esprimere il profondo turbamento che le espressioni utilizzate dal le Controparte_1 avevano provocato, sia sotto il profilo professionale che personale;
3. vero che il contenuto del verbale, con riferimento agli epiteti rivolti dal Prof. CP_1 alla collega e riportati al punto 1 di cui sopra, aveva avuto vasta eco tra i Parte_1 colleghi del personale docente dell'Istituto, e anche nelle settimane successive alla trasmissione del verbale la questione continuò ad avere una ampia risonanza nell'ambiente scolastico;
4. vero che la diffusione del verbale di cui al punto 1 e le espressioni offensive in esso contenute ebbero importanti ripercussioni nella vita familiare della Prof.SS la Pt_1 quale, a seguito dei fatti di cui al punto 1 che precede, ma anche della successiva evoluzione e del riscontro che era stato dato dal Prof. alle proposte di CP_1 definizione conciliativa della controversia, era rimasta seriamente turbata e affranta, tanto che nel corso dell'estate furono numerosi gli episodi in cui eSS manifestò un grave disagio e tormento per l'accaduto, con stato di profonda tristezza e frequenti crisi di pianto;
5. vero che, a seguito della diffusione del documento di cui al punto 1 che precede, la
Prof.SS si confidò con le sue amiche a lei più care e che a costoro, in lacrime, Pt_1 raccontò i fatti, aggiornandole in seguito costantemente circa l'evoluzione della questione e mostrandosi sempre triste e amareggiata per le espressioni utilizzate nei suoi riguardi dal prof. .» Controparte_1
6. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 183/6 cpc, depositata il 03/02/2023, il convenuto ha chiesto l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
«Capo A - Vero che l'Istituto “Domenico Alberto Azuni” con sede in Cagliari alla Via
Maglias n.132, si è dotato di un regolamento per “L'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio?
Capo B - Vero che il regolamento dispone che le comunicazioni istituzionali dell' CP_4
Azuni potevano essere effettuate solo tramite la bacheca, il registro elettronico, il sito web della scuola, la posta elettronica del server Azuni, il telefono fisso o mobile, l'account istituzionale?
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 8 Capo C - Vero che, a tale scopo, ogni docente dell'Istituto Azuni aveva fornito un indirizzo e-mail autorizzando la scuola al suo utilizzo per le comunicazioni istituzionali?
Capo D - Vero che le bozze dei verbali di collegio dei docenti che dovevano essere sottoposti all'approvazione nella riunione successiva, per consuetudine non venivano letti e approvati alla fine della steSS seduta ma inviati a tutti i docenti in bozza per eventuali osservazioni prima della stesura definitiva ?
Capo E - Vero che i verbali venivano caricati dai soggetti autorizzati su un server, gestito dalla Scuola tramite l'indirizzo mail istituzionale , server dal Email_1 quale i verbali venivano inoltrati ai docenti in modo simultaneo?
Capo F - Vero che l'invio dei verbali dalla Scuola ai docenti avveniva con una specifica procedura che non può in alcun modo essere modificata neanche dai soggetti autorizzati dal Contratto integrativo d'Istituto che le viene rammostrato? (Si chiede venga rammostrato al teste il doc. n. 11 delle produzioni allegate alla comparsa di costituzione e risposta)
Capo G - Vero che la bozza del verbale n.8 del 26.05.2020 – redatto dal prof. in CP_1 veste di segretario verbalizzante – è stata recapitata ai docenti dell'Azuni di Cagliari dal server dell'Istituto Azuni tramite l'indirizzo mail ? Email_1
Capo H - Vero che durante il collegio dei docenti del 4 giungo 2020, in cui era prevista la votazione per l'approvazione del verbale n.8, relativo al collegio precedente del 25 maggio 2020, la prof.SS ha pronunciato la frase “il verbale n.8 è tutto Parte_1 sbagliato nella forma e nella sostanza”?
Capo I - Vero che la prof.SS pronunciò la frase con tono arrogante e Pt_1 cattedratico?
Capo L - Vero che il contenuto della frase e il tono usato dalla prof.SS contro la Pt_1 stesura del verbale era oggettivamente – ed è stato percepito dagli astanti come offensivo e denigratorio nei confronti di colui che aveva redatto il verbale n. 8 relativo alla riunione collegiale del 25 maggio 2020?»
7. Con le rispettive terze memorie ex art. 183/6 cpc, le parti hanno eccepito l'inammissibilità
l'irrilevanza o l'illegalità dei mezzi di prova testimoniale richiesti dalla rispettiva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 9 controparte, la superfluità. Il convenuto ha anche chiesto l'ammissione di prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli:
«CAPO M - Vero che nella bozza del verbale n. 9 a.s. 2019/2020 dell'Istituto “Domenico
Alberto Azuni” con sede in Cagliari, era scritto “Per il verbale n° 8 prende la prof.SS
la quale, con consueta protervia, ritenendo probabilmente di poter Parte_1 adottare un atteggiamento pedante anche di fronte ai colleghi, dichiara che il verbale è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza poiché, secondo lei, i contenuti sono riferiti alla scuola primaria del primo ciclo di istruzione ed in particolare la forma utilizzata per riportare gli articoli e i commi dell'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, n. 11 è sbagliata. Sottolinea inoltre che alcune indicazioni ribadite una seconda volta siano inutili e chiede che la parola “bocciatura” a pag. 3 venga sostituita dalla dicitura “non ammissione alla classe successiva”. Di fronte alla gravità dell'affermazione: il verbale è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza è indispensabile sgombrare definitivamente il campo da inutili controversie future, chiarendo come, nella tradizione legislativa italiana, si riportino gli articoli e i commi di una legge, regolamento o altro atto normativo, senza incorrere in errore, sia nella forma 2.2, sia nella forma 2/2; infatti trattasi di due forme comuni di scrittura, benché entrambe non rigorose. Il termine comma, nel diritto italiano, indica una parte dell'articolo di una legge, regolamento o altro atto normativo (e, talora, di provvedimento contratto). Nella tradizione legislativa italiana i commi non erano, in paSSto, numerati, sicché ad essi si faceva riferimento con il numero ordinale all'interno dell'articolo (ad esempio, "articolo 4, secondo comma"). Esisteva anche un altro metodo in base al quale il primo comma dell'articolo era denominato alinea e i successivi capoversi;
questi ultimi venivano poi designati con il numero ordinale (sicché "articolo 4, primo capoverso" equivale ad "articolo 4, secondo comma" ed "articolo 4, alinea" ad
"articolo 4, primo comma"). Tali metodi sono stati sostituiti, nella tecnica legislativa più recente, dalla numerazione progressiva dei commi con numeri cardinali, invariabili in caso di successiva inserzione di commi all'interno dell'articolo (infatti, un ipotetico nuovo comma inserito tra il 2 e il 3 sarebbe designato come 2-bis, in modo da lasciare inalterata la numerazione dei commi che seguono). Volendo essere quindi estremamente rigorosi, la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 10 regola per la scrittura della citazione è la seguente: quando si cita una parte di un atto normativo, ad esempio un comma o una singola disposizione, contenuta in un atto diverso o nello stesso atto, si menzionano, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Le partizioni sono citate in ordine decrescente, separate da virgole e precedono la citazione dell'atto, come si evince nell'esempio che segue: Articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alcuni siti Ministeriali, come il utilizzano la CP_3 seguente forma abbreviata: Art. 1, co. 2 (... forme di flessibilità didattica e organizzativa utilizzabili, così come previsto dall'Art, 1 co 2 del D.L. 8/4/2020 n. 22 e permettere così a chi è rimasto indietro di riallinearsi con il resto della classe (Art. 6, co 3 e 4) …)?»
CAPO N - Vero che, su richiesta del Dirigente Scolastico prof. , il prof. Persona_2
, in qualità di segretario verbalizzante, già il 9 giugno 2020 modificò la bozza del CP_1
Verbale n.9 a.s. 2019/2020 nella parte di cui al capo precedente, eliminando le espressioni “con consueta protervia” e “atteggiamento pedante” ed anche tutta la parte - sempre riportata al precedente M- in cui venivano illustrate le ragioni logiche volte a confutare l'affermazione oltraggiosa della docente “il verbale n.8 è tutto Pt_1 sbagliato nella forma e nella sostanza”?
CAPO O - Vero che il 9 giugno 2020 il Dirigente Scolastico prof. Persona_2 ricevette il verbale n.9 a.s. 2019/2020 nella stesura definitiva con le modifiche richieste, unitamente ad un Atto di Rimostranza a firma del prof. con il quale si chiedeva CP_1
l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della docente ma anche una Pt_1 mediazione preventiva prima di arrivare al provvedimento disciplinare? (Si chiede venga rammostrato al teste il doc. n.
7 -Atto di Rimostranza 9 giugno 2020- delle produzioni allegate alla comparsa di costituzione e risposta)
Capo P – Vero che il Verbale n. 9 a.s. 2019/2020 dell'Istituto “Domenico Alberto Azuni” venne recepito dal Collegio dei Docenti del 13 luglio 2020 nella stesura – Lanusei tel.
328 6845998 Fax 0782 480877 modificata Email_2 Email_3
e privo delle espressioni “con consueta protervia” e “atteggiamento pedante” e di tutta la parte esplicativa di cui al Capo M -, ed è quello che le viene rammostrato? (Si chiede venga rammostrato al teste il doc. n.
6 - Verbale n. 9 a.s. 2019/2020- delle produzioni
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 11 allegate alla comparsa di costituzione e risposta)
CAPO Q – Vero che il Dirigente Scolastico prof. consentì alla docente Persona_2 di allegare al Verbale n. 9 a.s. 2019/2020 una nota con cui, tra le altre cose, Pt_1 affermava di non avere mai detto “il verbale n.8 è tutto sbagliato nella forma e nella sostanza”?
CAPO R - Vero che fu la grave accusa e i toni inappropriati rivolti dalla docente Pt_1 al docente segretario verbalizzante estensore del verbale n.8 relativo alla CP_1 riunione del 22.05.2020, -rivolta durante collegio dei docenti del 4 giugno 2020 - ad avere vasta eco tra i docenti dell'Istituto nelle settimane successive al fatto?
CAPO S – Vero che l'ampia risonanza che ebbe la vicenda oggetto di causa nelle settimane dopo il collegio del 7 luglio 2020 era dovuta alla disapprovazione dei docenti per le modalità scorrette con cui la docente durante la riunione collegiale del 4 Pt_1 giungo 2020, aveva detto con toni inappropriati e all'avere, nella successiva seduta collegiale del 7 luglio 2020, negato di averlo mai fatto?
T – Vero che l'ampia risonanza che ebbe la vicenda oggetto di causa, sia dopo la seduta collegiale del 4 giugno 2020 che dopo la seduta collegiale del 9 luglio 2020, era dovuta anche al fatto che i colleghi del docente , nella vicenda oggetto della presente CP_1 causa, gli hanno sempre rivolto attestati di stima e approvazione del suo operato e di conforto per lo stato di prostrazione psicologica che la condotta della gli aveva Pt_1 causato?»
8. Con ordinanza del 20/09.2023, il giudice:
8.1 non ha ammesso la prova per testi chiesta dall'attrice nella seconda memoria ex articolo
183 cpc depositata il 03/02/2023:
- sul capitolo 1) perché vertente su fatti pacifici e provati documentalmente;
- sul capitolo 2) perché formulato in modo generico in ordine alla circostanza di tempo e di luogo;
- sul capitolo 3) perché formulato in modo da far esprimere un giudizio (vasta eco) precluso ai testimoni e comunque perché l'eco della questione era desumibile dal numero di destinatari della bozza di verbale;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 12 - sul capitolo 4) sia perché tendente a fare esprimere giudizi preclusi ai testimoni (grave disagio) sia perché superflua, considerato che conseguenze che la diffusione nella bozza del verbale possono avere avuto sullo stato psicologico della attrice sono comunque apprezzabili dal giudice e desumibili dal contenuto della bozza di verbale e dal numero di persone in cui è stato conosciuto;
- sul capitolo 5) perché formulato in modo generico in ordine alle circostanze di tempo luogo e persona;
8.2 non ha ammesso la prova per testi chiesta dal convenuto nella seconda memoria ex articolo 183 cpc depositata il 03/02/2023:
- sui capitoli A, B, C, D, E, F e G, perché vertenti su fatti incontestati;
- sui capitoli H e I, perché vertenti su fatto incontestato oltre che provato documentalmente;
- sul capitolo L perché tendente a far esprimere giudizi preclusi ai testimoni;
8.3 non ha ammesso la prova per testi chiesta dal convenuto nella terza memoria ex articolo
183 cpc depositata il 27/02/2023 perché tutti i capitoli M, N, O, P, Q, R, S, T perché mezzi di prova diretta che il convenuto avrebbe dovuto richiederne nella seconda memoria.
9. Con atto depositato il 05/12/2024, l'avv. Giuseppina MAMELI ha comunicato di avere rinunciato al mandato difensivo conferitole dal convenuto.
10. Nell'udienza del 23/02/2025, fiSSta per i commenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e svolto breve discussione orale, all'esito della quale il giudice si è riservato di pronunciare sentenza.
****
11. L'ipotesi di verbale n. 9 della riunione del Collegio dei Docenti – che il segretario dell'assemblea prof. inviò ai 197 docenti che avevano preso parte Controparte_1 alla riunione del 04/06/2020, con email dell'11/06/2020 – non ha natura di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, per le ragioni che seguono:
11.1 il verbale di riunione dell'organo assembleare di un ente pubblico è un atto amministrativo con funzione certificativa di quanto accaduto nella riunione, che si
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 13 perfeziona con la firma del segretario che lo redige e del presidente dell'assemblea, senza paSSggi assembleari;
11.2 al contrario, nell di Cagliari, i Controparte_5 verbali predisposti in forma di bozza dal segretario, non erano sottoscritti da quest'ultimo e dal presidente, ma venivano sottoposti all'approvazione della successiva riunione del
Collegio dei Docenti, che deliberava a maggioranza se approvarli, non approvarli, modificarli o emendarli;
11.3 come da prassi, il verbale allegato all'e-mail dell'11/06/2020 era una mera ipotesi non firmata né dal presidente né dal segretario e non aveva quindi natura di atto pubblico fidefacente e non era neppure espressione di potere certificativo del segretario e del presidente;
piuttosto, eSS costituiva una proposta di delibera sul punto 1 dell'ordine del giorno della successiva riunione del Collegio dei Docenti, sull'oggetto “1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti” (documenti n. 4 e n. 6 prodotti con la comparsa di costituzione e risposta).
12. Pertanto, non essendo atti pubblici fidefacenti nè l'ipotesi di verbale n. 9, inviata dal prof.
ai docenti con e-mail dell'11/06/2020 (doc. 4 comparsa), né il verbale n. 9 CP_2 come approvato dal Collegio, per contestare i fatti in essi riportati non occorreva proporre querela di falso.
13. La domanda formulata dall'attrice è infondata perché non ricorrono le condizioni per ritenere che il segretario dell'assemblea prof. abbia commesso nei Controparte_1 confronti della professoreSS il reato di diffamazione. Queste le ragioni. Pt_1
13.1 L'articolo 595 del codice penale prevede che “chiunque […], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro”.
13.2 La condotta è tuttavia scriminata, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, quando è posta in essere nell'esercizio dei diritti, costituzionalmente garantiti, di critica e libera manifestazione del pensiero, purché le espressioni che si assumono offensive rispondano ai requisiti della verità, pertinenza e continenza formale.
13.3 Nel caso in esame, ricorrono tutti e tre questi i requisiti:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 14 - quelli della verità e della continenza, essendo indubitabile che il modo apodittico con cui la professoreSS aveva definito “tutto sbagliato nella forma e nella Pt_1 sostanza” il verbale numero 8 che era sottoposto all'esame del collegio dei docenti, che invece per le ragioni ampiamente esposte nell'ipotesi di verbale redatto dal prof.
era corretto ed esente da censure, ben giustificava che, nel dare atto di ciò CP_2 che era accaduto nel corso dell'assemblea, l'atteggiamento assunto dalla professoreSS
venisse descritto come connotato da protervia, nel suo significato di Pt_1 superbo, insolente, arrogante, ostinato, sfrontato;
come altrettanto appropriata appare la descrizione dell'atteggiamento della prof.SS come pedante, considerato Pt_1 che, per le ragioni ancora una volta ben esposte nell'ipotesi di verbale, non era la prima volta che la cavillasse su espressioni formali, prive rilevanza sostanziale;
- quello della pertinenza, essendo compito del segretario quello di dare conto di quanto accaduto in assemblea.
13.4 Se poi si considera che – come spiegato al punto 11.3 che precede – nella prassi dell'Istituto Scolastico il segretario aveva il compito di proporre un'ipotesi di verbale da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti nella successiva riunione e che pertanto quella del prof. era una mera proposta di verbalizzazione, si CP_2 comprende come i suoi contenuti non poSSno che ritenersi scriminati dal diritto di esprimere le proprie opinioni, anche qualora si ritenesse che descrivere come protervo e pedante l'atteggiamento della professoreSS non fosse del tutto corretto, Pt_1 perché, è evidente che, nel contesto descritto, il prof. l'abbia percepito come Per_3 tale. Difetterebbe pertanto comunque il requisito del dolo, senza il quale non può essere riconosciuta la sussistenza del delitto di diffamazione.
14. La domanda riconvenzionale formato dal convenuto è infondata per le stesse ragioni per cui è infondata la domanda dell'attrice: per quanto tranchant, il giudizio espresso dalla professoreSS era espressione del diritto di critica esattamente come lo era la Pt_1 bozza di verbale redatto dal segretario dell'assemblea.
15. La sua conoscenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 15
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta tutte le domande formulate dalle parti;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Cagliari, 23/06/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5403/2021 R.A.C. – Sentenza – pagina 16