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Articolo 29 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
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Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 29 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Versione
8 novembre 1970
Art. 29.
Le modifiche apportate con l'articolo 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1971.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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