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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
V.G.N. 3125/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1 nata a San Giorgio a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carmen Caso presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato Napoli (NA) il 04.06.1983 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carmen Caso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in San Giorgio a Cremano (NA) il 05.06.2009
(anno 2009 atto n. 20 reg. stato civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) parte I)
separati consensualmente con verbale in data 27.01.2022 omologato con decreto del 01.02.2022
pagina 1 di 7 con i seguenti figli:
(C.F. ) nato a [...] il giorno 08.09.2013 e residente in [...], cittadino Italiano, minore di età;
(C.F. ) nato a [...] il giorno 22.12.2016 e residente in [...], cittadino Italiano, minore di età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA PROLE
I genitori concordano nell'affidamento condiviso dei figli minori e e stabiliscono il CP_3 CP_4 calendario delle frequentazioni secondo il seguente prospetto:
Settimana A premesso che il venerdì sera, il sabato e la domenica che precedono l'inizio della settimana A il padre tiene con sé e , si pattuisce quanto segue rispetto ai giorni della settimana successivi al CP_3 CP_4 weekend: (giorno / genitore presso cui pernottano entrambi i figli / genitore che accompagna i figli a scuola / genitore che preleva i figli da scuola ): lunedì padre madre madre martedì madre madre madre mercoledì madre padre padre giovedì padre padre padre venerdì padre madre madre sabato / / madre domenica / / madre
Settimana B premesso che il venerdì sera, il sabato e la domenica che precedono l'inizio della settimana B la madre tiene con sé e , si pattuisce quanto segue rispetto ai giorni della settimana successivi al CP_3 CP_4 weekend: (giorno / genitore presso cui pernottano entrambi i figli / genitore che accompagna i figli a scuola genitore che preleva i figli da scuola): lunedì madre padre padre martedì padre padre padre mercoledì padre madre madre giovedì madre madre madre venerdì madre padre padre sabato / / padre domenica / / padre
B) MANTENIMENTO DIRETTO
Le parti concordano per il mantenimento diretto dei figli (senza assegno perequativo).
C) ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Le parti concordano che l'assegno unico e universale, spettante ai due genitori, sarà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
D) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE pagina 2 di 7 Le parti concordano che la casa coniugale di via Cadorna n.37 - Rho sia assegnata alla sig.ra Pt_1 che a sua volta accorda al sig. il co-uso a titolo gratuito del box auto, necessario al ricovero CP_1 dei veicoli di sua proprietà, impiegati per accompagnare i figli a scuola o per tutte le altre loro necessità, nonché per il deposito di alcuni beni personali del ricorrente (es. strumenti musicali).
Le parti convengono altresì che l'assegnazione della casa coniugale permarrà fino al raggiungimento, da parte dei figli e , dell'età di anni ventitre (23). CP_3 CP_4
E) PAGAMENTO DEL MUTUO RELATIVO ALLA CASA CONIUGALE
Le parti concordano che ciascuno di essi continuerà a pagare il 50% della rata dovuta, così come da piano di ammortamento.
F) PAGAMENTO DELLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Le parti concordano che il sig. parteciperà nella misura del 60% al pagamento delle spese CP_1 straordinarie per i figli, mentre la Sig.ra nella misura del 40%. Pt_1
Per spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti, delle seguenti spese che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
F.1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
F.2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
F.3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
F.4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
F.5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F.6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
pagina 3 di 7 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
E' inteso tra le parti che qualora la spesa di cui alle lettere F.1), F.3), F.5) ecceda l'importo di € 250,00 per singolo acquisto di bene o servizio (avendosi riguardo all'intero corrispettivo dovuto, anche se il relativo pagamento sia pattuito in modalità frazionata), il genitore proponente l'acquisto del bene o servizio dovrà avvisare l'altro genitore, informandolo per iscritto di costi e caratteristiche del bene o servizio e dei recapiti del soggetto offerente il medesimo, in modo che l'altro genitore abbia tempo sufficiente, che di regola sarà di 10 giorni, per reperire e mettere a disposizione dell'altro ulteriori preventivi per l'acquisto di bene o servizio dello stesso tipo.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
G) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PER LE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Le parti concordano che le comunicazioni relative alle spese, così come le decisioni concordi di contrarre le stesse, dovranno auspicabilmente avvenire per messaggistica istantanea / corrispondenza email. A tal fine il sig. indica il seguente indirizzo di posta elettronica: CP_1
mentre la sig.ra indica il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1 Pt_1
Email_2
Le parti si obbligano a comunicare per iscritto la variazione del proprio indirizzo di posta elettronica.
H) SPESE STRAORDINARIE CON DIVERSA RIPARTIZIONE TRA I GENITORI
Diversamente rispetto a quanto stabilito al punto F) del presente ricorso, i ricorrenti concordemente stabiliscono che solo spese di seguito tassativamente elencate seguiranno una diversa ripartizione economica e precisamente: centro ricreativo estivo, libri scolastici, cancelleria, gite scolastiche senza pernottamento ed eventuali corsi scolastici, verranno sostenute con l'assegno unico e universale, integralmente percepito alla Sig.ra in virtù di quanto stabilito al punto C) del presente ricorso. Pt_1
Ciò per ognuno dei minori fino a quando ciascuno frequenterà la scuola secondaria di secondo grado
(fino al 5° anno delle scuole superiori), dopodiché la ripartizione tornerà ad essere al 60% per il Sig.
e al 40% per la Sig. . CP_1 Pt_1
La mensa scolastica invece verrà pagata nella misura del 50% da entrambi i genitori.
I) VACANZE E FESTIVITÀ
Le parti, con riferimento alla regolamentazione delle vacanze e delle festività, concordano quanto segue:
- ventuno giorni consecutivi di affidamento di entrambi i figli al medesimo genitore nelle vacanze estive (nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio e il giorno di ripresa delle rispettive scuole), in periodo da concordare per iscritto entro il 15 marzo di ogni anno, e così via ad anni alternati;
- durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio inclusi, entrambi i figli staranno, ad anni alterni, con la madre dal 23 dicembre al 29 dicembre e col padre dal 30 dicembre al 6 gennaio;
pagina 4 di 7 - nel periodo pasquale, entrambi i figli staranno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis;
- i ponti e le altre vacanze scolastiche verranno trascorsi con modalità da concordare per iscritto, equiparando i periodi di permanenza presso ciascun genitore;
- il padre, alle condizioni tutte già indicate, ha il diritto di tenere con sé il figli minori anche l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno e il giorno del proprio compleanno. Così come la madre trascorrerà con i due piccoli le analoghe ricorrenze che la riguardano (festa della mamma e compleanno). Le ricorrenze che riguardano i due piccoli saranno trascorse insieme ai figli da entrambi i genitori.
J) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI
Non sono previsti oneri per alimenti o mantenimento del Signor né della Signora Controparte_1 [...]
in quanto capaci di provvedervi autonomamente. Pt_1
K) REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ECONOMICI E/O PATRIMONIALI
I coniugi danno atto e dichiarano che con il presente accordo hanno definito i loro rapporti economici e/o patrimoniali, fatta eccezione per la dimora coniugale e i beni mobili che l'arredano, la cui situazione non viene definita stante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla Signora
Pt_1
L) NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto San Giorgio a Cremano (NA) il giorno
05.06.2009 tra e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 7 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Portici dove l'atto è stato parimenti trascritto
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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