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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 43491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
107, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Pappacena n. 24, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Fanelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Opponente
E
AVV. (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Stefano Viti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024, reso dall'intestato Tribunale il 5 luglio 2024.
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, preso atto del fatto che l'odierno opposto ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio, sollevata dalla opponente, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia, quale foro del consumatore, revocare e/o
1 annullare e rendere privo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali, da liquidare come per legge e porre a carico dell'opposto. In subordine, sempre in via preliminare e salvo gravame, accertare e dichiarare l'irritualità, inammissibilità, improcedibilità e tardività della pretesa azionata dall'Avv.
[...]
per invalida instaurazione del rapporto processuale e per violazione Controparte_1
delle disposizioni di cui agli artt. 2956 c.c. e 102 c.p.c., ordinando d'Ufficio – se del caso – l'integrazione del contraddittorio per il compiuto accertamento della vicenda processuale e contrattuale per cui è causa. Nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
8666/2024, per infondatezza, in fatto ed in diritto, del credito azionato in sede monitoria nei soli confronti dell'opponente. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”; per l'opposto: “Voglia il Tribunale, in rito ed in via preliminare, dare atto dell'adesione dell'Avv. all'avversa eccezione di Controparte_1
incompetenza del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in favore del
Tribunale di Civitavecchia, senza statuire sulle spese processuali – essendo rimessa al
Giudice innanzi al quale la causa sarà riassunta ogni determinazione sul punto - o, in subordine, disponendo l'integrale compensazione delle stesse, attesa l'intervenuta adesione all'eccezione sollevata dall'opponente e considerato che quest' , pur CP_2
avendo ricevuto le prestazioni professionali di cui all'incarico conferito, non ha inteso pagare alcunché. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta da Parte_1
in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi
[...]
esposti in atti, confermando il provvedimento monitorio opposto e, per l'effetto, condannare il predetto opponente al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
della somma di euro 13.495,75, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA
[...]
ed IVA come per legge (il tutto per a complessivi euro 19.691,92), oltre interessi moratori sulla sorte dal 24 ottobre 2018 ed “interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo”. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l'Avv. premetteva che Controparte_1
gli aveva conferito l'incarico di rappresentarlo e Parte_1
difenderlo in vari procedimenti svoltisi innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia;
precisava che, portati a compimento gli incarichi professionali ricevuti, aveva richiesto il pagamento delle proprie spettanze senza ottenere fattivo riscontro;
aggiungeva di aver richiesto ed ottenuto, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il parere di congruità sulla propria parcella.
Indi il ricorrente, descritte partitamente le prestazioni professionali rese ed indicati i compensi maturati per ciascuna controversia patrocinata, chiedeva ingiungersi, ad il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
19.691,92 – di cui euro 13.495,75 per compensi, euro 2.024,36 a titolo di rimborso forfetario spese generali, euro 620,80 per CPA ed euro 3.551,00 per IVA – oltre interessi di mora con decorrenza dal 24 ottobre 2018 e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 8666/2024, depositato il 5 luglio 2024 e notificato all'ingiunto il 6 agosto
2024.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2024. Parte_1
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Civitavecchia, quale “foro del consumatore”. A tal proposito deduceva che, nel conferire al Professionista opposto gli incarichi dedotti in lite, aveva agito per scopi estranei all'attività professionale esercitata e, quindi, in qualità di consumatore;
precisava che il Comune ove risiedeva – ovvero Trevignano Romano – era posto nel circondario del Tribunale di Civitavecchia onde, in forza delle disposizioni a tutela del consumatore, la competenza a conoscere della domanda di pagamento dei compensi professionali, proposta dall'Avv.
[...]
con il ricorso monitorio, spettava inderogabilmente a quest'ultimo Controparte_1
Tribunale. lamentava, ancora, che l'opposto Parte_1
✓ gli aveva notificato un ricorso incompleto;
3 ✓ aveva indirizzato le proprie pretese solo nei suoi confronti, sebbene gli incarichi professionali dedotti in lite gli fossero stati conferiti anche da altri soggetti – ovvero e - da ritenere Parte_2 Parte_3
“litisconsorti necessari”;
✓ aveva richiesto il pagamento dei compensi allorquando era ormai, da tempo, decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. ed ancorché le cennate spettanze fossero già state “regolate” dai litisconsorti;
✓ in ogni caso, non aveva fornito adeguata prova a conforto del proprio credito.
All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva l'Avv.
il quale prestava adesione all'avversa eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito in sede monitoria;
contestava, invece, le ulteriori eccezioni e contestazioni svolte dall'opponente, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 22 novembre 2024, veniva disposto il mutamento del rito, da ordinario di cognizione a semplificato ex art. 281 decies e ss.
c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese in giudizi civili.
Indi, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
******************
In apertura di motivazione, atteso il tenore delle richieste e conclusioni avanzate da entrambe le parti – e considerato, in particolare, che l'opponente, a fronte dell'avversa adesione all'eccezione di incompetenza, ha chiesto ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, mentre l'opposto, dal canto proprio, ha concluso nel senso che, per effetto della suddetta adesione, sarebbe preclusa in questa sede ogni statuizione in ordine alle spese di lite – giova rammentare che il disposto del secondo comma dell'art. 38 c.p.c., come reso palese dal tenore letterale (che, nell'incipit, così recita: “Fuori dai
4 casi previsti dall'articolo 28” c.p.c.) è destinato ad operare con esclusivo riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile.
Invero, solo nell'ipotesi prevista dall'art. 38, II co., c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale – derogabile - proposta dal convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Inoltre, sempre e solo nell'ipotesi di cui sopra, la circostanza il Giudice originariamente adito, nel prendere atto dell'adesione dell'attore all'avversa eccezione di incompetenza territoriale derogabile, non possa che rimettere le parti innanzi a quello concordemente individuato come competente a conoscere della controversia, comporta che il “provvedimento” così emesso sia del tutto privo di natura decisoria, per modo che lo stesso non può e non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite.
Per converso, laddove – come nel caso di specie – venga in contestazione un criterio di radicamento territoriale della controversia inderogabile, il Giudice innanzi al quale l'eccezione di incompetenza è stata sollevata, deve vagliarne la fondatezza e decidere in ordine alla stessa, potendo e dovendo rigettarla – ove ritenuta infondata – anche se alla stessa abbia prestato adesione la controparte;
ed infatti, nell'ipotesi da ultimo indicata,
l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata è del tutto irrilevante, potendo incidere, gli accordi tra le parti, unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2024, n. 25138; conf., ex plurimis, Cass. 11/05/2022, n. 15017).
Pertanto, anche nel caso di adesione, da parte del convenuto, all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile sollevata dalla controparte, la sentenza che, ritenendo fondata l'eccezione, dichiari l'incompetenza ha carattere decisorio e deve, dunque, statuire sulle spese.
Nel senso sopra indicato si è espressa consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte che, anche di recente - peraltro, proprio in fattispecie analoga a quella all'attenzione – ha evidenziato che la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo, si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c.; conseguentemente, la pronuncia di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la
5 controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2024, n. 15699; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 13 luglio 2023, n. 20153; Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre
2021, n. 32003; Cass. Civ., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17187; Cass., 8 giugno 2016, n.
11764).
D'altro canto, è indubitabile che la parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito dal professionista, in favore del cd. foro del consumatore, ponga una questione di competenza territoriale inderogabile.
Invero – come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte – “il foro del consumatore di cui all'art. 33, co. 2 lett. u), Codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del “professionista” ( cfr.
Cass., 8 febbraio 2012, n. 1875; Cass., 26 settembre 2008, n. 24262 ), che preclude la possibilità di applicare l'art. 38, II co., c.p.c. (in relazione a domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari, per l'affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile v., Cass., 13 luglio 2023, n.
20153; Cass., 11 novembre 2021, n. 33439; Cass., 30 luglio 2021, n. 21989; Cass., 25 gennaio 2018, n. 1951; Cass., 20 marzo 2010, n. 6802; Cass., 9 giugno 2011, n. 12685).
Si è al riguardo precisato che essendo tale competenza inderogabile essa è rilevabile
(anche) d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore, sottolineandosi che anche in base alla giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore […]” (cfr. Cass., 5 giugno 2024, n. 15699, sopra già citata)
Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che - come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte - nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo “convergono due giudizi nettamente distinti: da una parte il controllo giudiziario sulla validità del decreto, con particolare riguardo ai requisiti propri di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.); dall'altra il
6 riesame, nel pieno contraddittorio delle parti, del merito del giudizio che, nella fase sommaria, ha dato luogo al decreto di condanna inaudita altera parte, mediante l'accertamento dell'an e del quantum del diritto fatto valere dal creditore nel ricorso per ingiunzione” (Cass., S.U., 8 marzo 1996, n. 1835).
Viene così riaffermata la duplice funzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: quella di verifica delle condizioni di legittimità del provvedimento monitorio, intesa ad accertare anche se sia stato emesso da un giudice competente per valore e territorio (art. 637 c.p.c.), e quella - logicamente successiva - di riesame nel merito, nel contraddittorio delle parti, della pretesa creditoria azionata.
Al riguardo, è bene precisare che la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice di una speciale impugnazione, attiene alla prima fase, è, cioè, limitata all'accertamento delle condizioni dell'azione di ingiunzione ed in essa si esaurisce, con la conseguenza che, qualora detto giudice abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio, per ragioni di valore o di territorio, ad emettere il decreto ingiuntivo, ovvero abbia dichiarato la propria incompetenza, per le medesime ragioni, a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, con una tale pronuncia il decidente functus est munere suo, e quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste) ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, c. II, c.p.c.) (Cass. 23.1.1999, n. 630; Cass. 17.3.1998,
n. 2843; Cass. 19.7.1996, n. 6510; Cass. 1.12.1995, n. 12423; Cass. 4.1.1995, n. 139;
Cass. 11.10.1995, n. 10586).
Infine, par d'uopo rimarcare che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, il relativo procedimento di opposizione – che deve svolgersi inderogabilmente innanzi al medesimo Tribunale – non può che essere definito con una sentenza che, in una con la declaratoria dell'incompetenza del Giudice adito con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., deve, altresì, contenere la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, con conseguente caducazione dello stesso.
Né a diversa determinazione può condurre il vigente disposto dell'art. 279, I co.,
c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), a mente del quale il
7 Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) "pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza", nel qual caso "se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa".
Invero, la norma in questione non può trovare applicazione nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio inderogabile) del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, dacché – come innanzi detto – in ipotesi di tal fatta il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sul giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c., non può né deve limitarsi alla declaratoria di incompetenza, ma deve anche – ed essenzialmente – pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente, con conseguente accoglimento in rito dell'opposizione.
Nel senso da ultimo indicato ha avuto modo di esprimersi, più volte, la Suprema
Corte che, anche di recente, ha così argomentato: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass., Sez. VI, 21 agosto 2012,
n. 14594).
Fatte le precisazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta,
ritiene questo Giudice che, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da debba pervenirsi alla declaratoria della nullità del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024 per incompetenza del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio.
In proposito va rammentato che, anche con riferimento al contratto di patrocinio trova applicazione il disposto dell'art. 66 bis del D.Lgs. n. 205/2006 che, per le controversie tra professionista e consumatore, indica, quale criterio inderogabile di
8 radicamento territoriale, quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore;
ciò, naturalmente, quante volte il “cliente” sia una persona fisica che ha conferito l'incarico professionale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, anche di recente, ha precisato che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma
2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del
d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8406).
In particolare, per i fini che ci occupano, va rammentato che per l'individuazione del cd. foro del consumatore rileva il luogo in cui quest'ultimo aveva la propria residenza o il domicilio al momento dell'avvio del giudizio.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che è indubbio che, nello stipulare il contratto di patrocinio posto a base della domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, abbia agito per scopi Parte_1 estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sì da potersi qualificare come consumatore.
In particolare, la circostanza che l'odierno opponente, nei rapporti con l'Avv.
abbia agito come consumatore è sostanzialmente Controparte_1
incontestata e, comunque, si ricava da natura ed oggetto delle controversie che il predetto Professionista ha patrocinato in rappresentanza e difesa di Parte_1
[...]
Pertanto, atteso che il predetto opponente aveva ed ha la propria residenza in
Trevignano Romano, la competenza a conoscere della domanda di pagamento dei compensi professionali, proposta dall'odierno opposto con il ricorso monitorio, spettava
9 e spetta inderogabilmente al Tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario è posto il suindicato luogo di residenza del cliente consumatore.
Conseguentemente, atteso che l'Avv. ha proposto la Controparte_1
domanda di ingiunzione innanzi al Tribunale di Roma, non può che dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024 per incompetenza dell'intestato Tribunale che lo ha emesso, spettando al Tribunale di Civitavecchia la competenza a conoscere della controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi professionali fondati sul contratto di patrocinio intercorso tra le odierne parti in causa.
Va, dunque, assegnato il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia territorialmente competente a conoscere della domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio.
Ed a tal proposito va rimarcato che, come sopra già evidenziato, all'esito della riassunzione, il giudizio non sarà più di opposizione a decreto ingiuntivo - posto che l'ingiunzione di pagamento, dichiarata nulla dacché emessa da giudice incompetente,
“non esiste” più - bensì un procedimento ex art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei compensi per prestazioni professionali rese in un giudizio civile, come proposta dall'odierno opposto con il ricorso monitorio.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Avv. alla Controparte_1
rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio Parte_1
di opposizione, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al
N. 43491/2024 R.G., così provvede
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere della domanda di pagamento proposta dall'Avv. con il ricorso Controparte_1
10 monitorio, essendo, invece, competente il Tribunale di Civitavecchia, quale
“foro del consumatore”.
- Per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 5 luglio 2024.
- Assegna il termine di giorni sessanta – a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza – per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Civitavecchia territorialmente competente.
- Condanna l'Avv. alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.545,50 – di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 2.400,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 43491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
107, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Pappacena n. 24, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Fanelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Opponente
E
AVV. (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Stefano Viti, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024, reso dall'intestato Tribunale il 5 luglio 2024.
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, preso atto del fatto che l'odierno opposto ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio, sollevata dalla opponente, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia, quale foro del consumatore, revocare e/o
1 annullare e rendere privo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali, da liquidare come per legge e porre a carico dell'opposto. In subordine, sempre in via preliminare e salvo gravame, accertare e dichiarare l'irritualità, inammissibilità, improcedibilità e tardività della pretesa azionata dall'Avv.
[...]
per invalida instaurazione del rapporto processuale e per violazione Controparte_1
delle disposizioni di cui agli artt. 2956 c.c. e 102 c.p.c., ordinando d'Ufficio – se del caso – l'integrazione del contraddittorio per il compiuto accertamento della vicenda processuale e contrattuale per cui è causa. Nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
8666/2024, per infondatezza, in fatto ed in diritto, del credito azionato in sede monitoria nei soli confronti dell'opponente. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”; per l'opposto: “Voglia il Tribunale, in rito ed in via preliminare, dare atto dell'adesione dell'Avv. all'avversa eccezione di Controparte_1
incompetenza del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in favore del
Tribunale di Civitavecchia, senza statuire sulle spese processuali – essendo rimessa al
Giudice innanzi al quale la causa sarà riassunta ogni determinazione sul punto - o, in subordine, disponendo l'integrale compensazione delle stesse, attesa l'intervenuta adesione all'eccezione sollevata dall'opponente e considerato che quest' , pur CP_2
avendo ricevuto le prestazioni professionali di cui all'incarico conferito, non ha inteso pagare alcunché. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta da Parte_1
in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi
[...]
esposti in atti, confermando il provvedimento monitorio opposto e, per l'effetto, condannare il predetto opponente al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
della somma di euro 13.495,75, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA
[...]
ed IVA come per legge (il tutto per a complessivi euro 19.691,92), oltre interessi moratori sulla sorte dal 24 ottobre 2018 ed “interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo”. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l'Avv. premetteva che Controparte_1
gli aveva conferito l'incarico di rappresentarlo e Parte_1
difenderlo in vari procedimenti svoltisi innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia;
precisava che, portati a compimento gli incarichi professionali ricevuti, aveva richiesto il pagamento delle proprie spettanze senza ottenere fattivo riscontro;
aggiungeva di aver richiesto ed ottenuto, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il parere di congruità sulla propria parcella.
Indi il ricorrente, descritte partitamente le prestazioni professionali rese ed indicati i compensi maturati per ciascuna controversia patrocinata, chiedeva ingiungersi, ad il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
19.691,92 – di cui euro 13.495,75 per compensi, euro 2.024,36 a titolo di rimborso forfetario spese generali, euro 620,80 per CPA ed euro 3.551,00 per IVA – oltre interessi di mora con decorrenza dal 24 ottobre 2018 e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 8666/2024, depositato il 5 luglio 2024 e notificato all'ingiunto il 6 agosto
2024.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2024. Parte_1
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Civitavecchia, quale “foro del consumatore”. A tal proposito deduceva che, nel conferire al Professionista opposto gli incarichi dedotti in lite, aveva agito per scopi estranei all'attività professionale esercitata e, quindi, in qualità di consumatore;
precisava che il Comune ove risiedeva – ovvero Trevignano Romano – era posto nel circondario del Tribunale di Civitavecchia onde, in forza delle disposizioni a tutela del consumatore, la competenza a conoscere della domanda di pagamento dei compensi professionali, proposta dall'Avv.
[...]
con il ricorso monitorio, spettava inderogabilmente a quest'ultimo Controparte_1
Tribunale. lamentava, ancora, che l'opposto Parte_1
✓ gli aveva notificato un ricorso incompleto;
3 ✓ aveva indirizzato le proprie pretese solo nei suoi confronti, sebbene gli incarichi professionali dedotti in lite gli fossero stati conferiti anche da altri soggetti – ovvero e - da ritenere Parte_2 Parte_3
“litisconsorti necessari”;
✓ aveva richiesto il pagamento dei compensi allorquando era ormai, da tempo, decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. ed ancorché le cennate spettanze fossero già state “regolate” dai litisconsorti;
✓ in ogni caso, non aveva fornito adeguata prova a conforto del proprio credito.
All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva l'Avv.
il quale prestava adesione all'avversa eccezione di Controparte_1
incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito in sede monitoria;
contestava, invece, le ulteriori eccezioni e contestazioni svolte dall'opponente, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 22 novembre 2024, veniva disposto il mutamento del rito, da ordinario di cognizione a semplificato ex art. 281 decies e ss.
c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese in giudizi civili.
Indi, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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In apertura di motivazione, atteso il tenore delle richieste e conclusioni avanzate da entrambe le parti – e considerato, in particolare, che l'opponente, a fronte dell'avversa adesione all'eccezione di incompetenza, ha chiesto ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, mentre l'opposto, dal canto proprio, ha concluso nel senso che, per effetto della suddetta adesione, sarebbe preclusa in questa sede ogni statuizione in ordine alle spese di lite – giova rammentare che il disposto del secondo comma dell'art. 38 c.p.c., come reso palese dal tenore letterale (che, nell'incipit, così recita: “Fuori dai
4 casi previsti dall'articolo 28” c.p.c.) è destinato ad operare con esclusivo riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile.
Invero, solo nell'ipotesi prevista dall'art. 38, II co., c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale – derogabile - proposta dal convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Inoltre, sempre e solo nell'ipotesi di cui sopra, la circostanza il Giudice originariamente adito, nel prendere atto dell'adesione dell'attore all'avversa eccezione di incompetenza territoriale derogabile, non possa che rimettere le parti innanzi a quello concordemente individuato come competente a conoscere della controversia, comporta che il “provvedimento” così emesso sia del tutto privo di natura decisoria, per modo che lo stesso non può e non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite.
Per converso, laddove – come nel caso di specie – venga in contestazione un criterio di radicamento territoriale della controversia inderogabile, il Giudice innanzi al quale l'eccezione di incompetenza è stata sollevata, deve vagliarne la fondatezza e decidere in ordine alla stessa, potendo e dovendo rigettarla – ove ritenuta infondata – anche se alla stessa abbia prestato adesione la controparte;
ed infatti, nell'ipotesi da ultimo indicata,
l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata è del tutto irrilevante, potendo incidere, gli accordi tra le parti, unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2024, n. 25138; conf., ex plurimis, Cass. 11/05/2022, n. 15017).
Pertanto, anche nel caso di adesione, da parte del convenuto, all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile sollevata dalla controparte, la sentenza che, ritenendo fondata l'eccezione, dichiari l'incompetenza ha carattere decisorio e deve, dunque, statuire sulle spese.
Nel senso sopra indicato si è espressa consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte che, anche di recente - peraltro, proprio in fattispecie analoga a quella all'attenzione – ha evidenziato che la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo, si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c.; conseguentemente, la pronuncia di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la
5 controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2024, n. 15699; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 13 luglio 2023, n. 20153; Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre
2021, n. 32003; Cass. Civ., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17187; Cass., 8 giugno 2016, n.
11764).
D'altro canto, è indubitabile che la parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito dal professionista, in favore del cd. foro del consumatore, ponga una questione di competenza territoriale inderogabile.
Invero – come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte – “il foro del consumatore di cui all'art. 33, co. 2 lett. u), Codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del “professionista” ( cfr.
Cass., 8 febbraio 2012, n. 1875; Cass., 26 settembre 2008, n. 24262 ), che preclude la possibilità di applicare l'art. 38, II co., c.p.c. (in relazione a domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari, per l'affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile v., Cass., 13 luglio 2023, n.
20153; Cass., 11 novembre 2021, n. 33439; Cass., 30 luglio 2021, n. 21989; Cass., 25 gennaio 2018, n. 1951; Cass., 20 marzo 2010, n. 6802; Cass., 9 giugno 2011, n. 12685).
Si è al riguardo precisato che essendo tale competenza inderogabile essa è rilevabile
(anche) d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore, sottolineandosi che anche in base alla giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore […]” (cfr. Cass., 5 giugno 2024, n. 15699, sopra già citata)
Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che - come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte - nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo “convergono due giudizi nettamente distinti: da una parte il controllo giudiziario sulla validità del decreto, con particolare riguardo ai requisiti propri di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.); dall'altra il
6 riesame, nel pieno contraddittorio delle parti, del merito del giudizio che, nella fase sommaria, ha dato luogo al decreto di condanna inaudita altera parte, mediante l'accertamento dell'an e del quantum del diritto fatto valere dal creditore nel ricorso per ingiunzione” (Cass., S.U., 8 marzo 1996, n. 1835).
Viene così riaffermata la duplice funzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: quella di verifica delle condizioni di legittimità del provvedimento monitorio, intesa ad accertare anche se sia stato emesso da un giudice competente per valore e territorio (art. 637 c.p.c.), e quella - logicamente successiva - di riesame nel merito, nel contraddittorio delle parti, della pretesa creditoria azionata.
Al riguardo, è bene precisare che la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice di una speciale impugnazione, attiene alla prima fase, è, cioè, limitata all'accertamento delle condizioni dell'azione di ingiunzione ed in essa si esaurisce, con la conseguenza che, qualora detto giudice abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio, per ragioni di valore o di territorio, ad emettere il decreto ingiuntivo, ovvero abbia dichiarato la propria incompetenza, per le medesime ragioni, a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, con una tale pronuncia il decidente functus est munere suo, e quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste) ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, c. II, c.p.c.) (Cass. 23.1.1999, n. 630; Cass. 17.3.1998,
n. 2843; Cass. 19.7.1996, n. 6510; Cass. 1.12.1995, n. 12423; Cass. 4.1.1995, n. 139;
Cass. 11.10.1995, n. 10586).
Infine, par d'uopo rimarcare che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, il relativo procedimento di opposizione – che deve svolgersi inderogabilmente innanzi al medesimo Tribunale – non può che essere definito con una sentenza che, in una con la declaratoria dell'incompetenza del Giudice adito con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., deve, altresì, contenere la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, con conseguente caducazione dello stesso.
Né a diversa determinazione può condurre il vigente disposto dell'art. 279, I co.,
c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), a mente del quale il
7 Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) "pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza", nel qual caso "se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa".
Invero, la norma in questione non può trovare applicazione nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio inderogabile) del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, dacché – come innanzi detto – in ipotesi di tal fatta il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sul giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c., non può né deve limitarsi alla declaratoria di incompetenza, ma deve anche – ed essenzialmente – pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente, con conseguente accoglimento in rito dell'opposizione.
Nel senso da ultimo indicato ha avuto modo di esprimersi, più volte, la Suprema
Corte che, anche di recente, ha così argomentato: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass., Sez. VI, 21 agosto 2012,
n. 14594).
Fatte le precisazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta,
ritiene questo Giudice che, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da debba pervenirsi alla declaratoria della nullità del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024 per incompetenza del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio.
In proposito va rammentato che, anche con riferimento al contratto di patrocinio trova applicazione il disposto dell'art. 66 bis del D.Lgs. n. 205/2006 che, per le controversie tra professionista e consumatore, indica, quale criterio inderogabile di
8 radicamento territoriale, quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore;
ciò, naturalmente, quante volte il “cliente” sia una persona fisica che ha conferito l'incarico professionale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, anche di recente, ha precisato che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma
2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del
d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8406).
In particolare, per i fini che ci occupano, va rammentato che per l'individuazione del cd. foro del consumatore rileva il luogo in cui quest'ultimo aveva la propria residenza o il domicilio al momento dell'avvio del giudizio.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che è indubbio che, nello stipulare il contratto di patrocinio posto a base della domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, abbia agito per scopi Parte_1 estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sì da potersi qualificare come consumatore.
In particolare, la circostanza che l'odierno opponente, nei rapporti con l'Avv.
abbia agito come consumatore è sostanzialmente Controparte_1
incontestata e, comunque, si ricava da natura ed oggetto delle controversie che il predetto Professionista ha patrocinato in rappresentanza e difesa di Parte_1
[...]
Pertanto, atteso che il predetto opponente aveva ed ha la propria residenza in
Trevignano Romano, la competenza a conoscere della domanda di pagamento dei compensi professionali, proposta dall'odierno opposto con il ricorso monitorio, spettava
9 e spetta inderogabilmente al Tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario è posto il suindicato luogo di residenza del cliente consumatore.
Conseguentemente, atteso che l'Avv. ha proposto la Controparte_1
domanda di ingiunzione innanzi al Tribunale di Roma, non può che dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024 per incompetenza dell'intestato Tribunale che lo ha emesso, spettando al Tribunale di Civitavecchia la competenza a conoscere della controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi professionali fondati sul contratto di patrocinio intercorso tra le odierne parti in causa.
Va, dunque, assegnato il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia territorialmente competente a conoscere della domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio.
Ed a tal proposito va rimarcato che, come sopra già evidenziato, all'esito della riassunzione, il giudizio non sarà più di opposizione a decreto ingiuntivo - posto che l'ingiunzione di pagamento, dichiarata nulla dacché emessa da giudice incompetente,
“non esiste” più - bensì un procedimento ex art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei compensi per prestazioni professionali rese in un giudizio civile, come proposta dall'odierno opposto con il ricorso monitorio.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Avv. alla Controparte_1
rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio Parte_1
di opposizione, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al
N. 43491/2024 R.G., così provvede
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma a conoscere della domanda di pagamento proposta dall'Avv. con il ricorso Controparte_1
10 monitorio, essendo, invece, competente il Tribunale di Civitavecchia, quale
“foro del consumatore”.
- Per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 8666/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 5 luglio 2024.
- Assegna il termine di giorni sessanta – a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza – per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Civitavecchia territorialmente competente.
- Condanna l'Avv. alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente procedimento, che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.545,50 – di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 2.400,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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