TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2244.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dagli avvocati Edmondo Palmieri e Parte_1 C.F._1
Filomena Fasano, come da mandato in calce al ricorso introduttivo e con gli stessi elett.te dom.to in
Salerno alla Via Rocco Cocchia n. 93
Ricorrente
E
P.IVA in persona del titolare Sig. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
C.F. ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via C.F._2
EO TI n°3, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Taiani, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
Resistente Avente ad oggetto: impugnativa licenziamento orale e pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 19.04.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato assunto in data 13.02.2014 dalla ditta , per la quale aveva sempre Controparte_1 svolto le mansioni di manovale, come risultava dai prospetti paga che allegava al ricorso;
precisava che in data 2.3.2019 era stato licenziato, senza però ricevere il T.F.R. e l'indennità sostitutiva del preavviso, salvo poi essere riassunto in data 1.7.2022; specificava che il 16 dicembre 2022 verificava tuttavia di non risultare assunto presso i competenti uffici, chiedendo dunque di essere regolarizzato;
il datore di lavoro, a seguito di questa doglianza, lo invitava quindi a restare a casa poiché sarebbe stato successivamente richiamato;
il , visto il tempo trascorso senza essere richiamato in Pt_1 servizio si recava presso il centro per l'impiego al fine di verificare la sua posizione, scoprendo di essere stato licenziato il 16.12.2022, con comunicazione inviata dal datore di lavoro all'ufficio per l'impiego dopo 14 mesi;
lamentava dunque che il suo licenziamento fosse da considerarsi affetto da nullità assoluta dato che , ai sensi dell'art. 21 c.1 della legge n. 264/1949, il datore di lavoro era tenuto a comunicare il recesso entro i cinque giorni successivi alla risoluzione fattuale del rapporto;
il ricorrente riteneva di essere pertanto di aver diritto al risarcimento danni da licenziamento affetto da nullità assoluta;
inoltre lamentava che per i mesi lavorati da luglio 2022 al 16.12.2022 aveva ricevuto un solo acconto con bonifico bancario di Euro 920,00 (ricevuto, peraltro, il 10.05.2023 a fronte di prospetti paga ammontanti ad Euro 7.285,00 (settemiladuecentoottantacinque,00)) ed era quindi rimasto creditore di Euro 6.365,00; infine il riteneva di essere ancora creditore sia del T.F.R. Pt_1 relativo al rapporto di lavoro dal 2014 al 2019, pari ad Euro 5.949,64, che di quello relativo al secondo rapporto pari ad Euro 565,37, nonché di essere per entrambi creditore della indennità sostitutiva del mancato preavviso;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di ” a)
Dichiarare nullo ed inesistente per vizio di forma e di sostanza il licenziamento del ricorrente avvenuto nei fatti il 16.12.2022, ma appreso dallo stesso solo all'atto delle informative presso i competenti istituti, ove risulta comunicato solo il 24.01.2024; b) Previa dichiarazione di illegittimità ed inesistenza del licenziamento ad nutum, Voglia condannare il convenuto al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti quantomeno dal 16.12.2022 e fino al 24.01.2024 data della comunicazione agli enti, nella misura media delle retribuzioni portate dai prospetti paga pari ad Euro 1.192,00 mensili, nonchè a quella successiva alla comunicazione del licenziamento avvenuto il 26.01.2024, Cont che il iterrà di giustizia, sulla scorta dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro 1.350,00 mensili come da prospetti paga allegati e comprensiva delle indennità di legge ed ogni altro accessorio;
c) Condannare il convenuto a corrispondere le differenze retributive segnate in busta ma non corrisposte per il periodo luglio 2022-dicembre 2022, differenza pari ad Euro 6.365,00 come sopra calcolate;
d) Condannare il convenuto a corrispondere il maggior danno derivante al ricorrente dalla impossibilità di poter inoltrare le istanze per la corresponsione delle indennità di disoccupazione;
e) Condannare il convenuto al pagamento sia del T.F.R. relativo al periodo lavorativo 2014-2019, pari ad Euro 5.949,64, che del secondo periodo di lavoro decorrente Cont dall'1.7.2022 pari ad Euro 565,37 e/o calcolato alla data che il Sig. orrà individuare, così come
a corrispondere le due indennità sostitutive dell'omesso preavviso, nella misura totale di Euro
799,50, di cui Euro 530,75 per il I° rapporto ed Euro 268,75 per il II° rapporto, come da allegato conteggio analitico, che deve ritenersi qui trascritto e riportato e notificato unitamente al presente ricorso;
f) Maggiorare ogni singola condanna della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dalla data di maturazione del singolo credito;
g) Condannare il convenuto alle spese e competenze di lite con attribuzione ai difensori antistatari.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente, la quale innanzitutto eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito giudice per violazione dell'art. 413 e ss. c.p.c.; nel merito evidenziava che al ricorrente risultava corrisposta regolarmente la retribuzione per il periodo
Luglio-Dicembre 2022, cosi come erano stati versati al ricorrente , su sua richiesta, in contanti gli importi relativi al TFR maturato sia per il primo che per il secondo rapporto di lavoro;
contestava poi i conteggi di parte ricorrente;
concludeva chiedendo quindi al giudice adito di rigettare le domande così come proposte in quanto inammissibili, e/o inaccoglibili e/o infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
In data odierna il giudice, dopo aver espletato il 16.4.2025 il libero interrogatorio del ricorrente, viste le note di trattazione scritta depositate in atti, decideva la causa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione della sentenza.
*************** Preliminarmente va superata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte resistente .
La competenza territoriale in materia di lavoro va infatti individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda, ovvero in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto o presso la quale egli prestava la propria opera al momento della fine del rapporto e l'attore è libero di scegliere uno dei fori alternativi di cui all'art. 413 , secondo comma , c.p.c. ( Cass. n. 17513/2014)
E , nel caso di specie , non vi è dubbio che il ricorrente abbia prescelto il criterio di competenza costituito dal luogo dove si trova l'azienda ove egli ha prestato la propria opera .
In data 1.4.2019 , infatti , la sede legale ed operativa della ditta si è Controparte_1 trasferita in Salerno , alla Piazza Principe n. 8 ed è indiscusso che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della predetta ditta con sede in Salerno ed è qui che prestava la propria attività lavorativa al momento della fine del rapporto .
E se è vero , come afferma la Suprema Corte ( Cass. n. 21648/2020), che il criterio del luogo dell'azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, nel senso che esso non opera più in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza se la domanda non venga proposta nei successivi sei mesi , nel caso di specie , non si pone alcun problema di temporaneità del criterio di collegamento atteso che alla data di cessazione del rapporto di lavoro l'azienda , presso la quale il ricorrente operava , era ubicata in Salerno e detta azienda non è cessata
, né è stata trasferita .
E non rileva , ai fini dell'applicazione del predetto criterio di collegamento , la circostanza che nel corso del rapporto di lavoro si siano succeduti più contratti e che l'azienda possa aver avuto sedi diverse , atteso che ciò che rileva è unicamente la sede dell'azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro .
D'altra parte , proprio la temporaneità del suddetto criterio di collegamento avrebbe impedito al ricorrente di adire il Tribunale di Nocera , competente con riferimento alla precedente sede dell'azienda ubicata in NI , in quanto il trasferimento risale all'anno 2019 e l'eventuale azione davanti a quel giudice andava proposta entro il termine di sei mesi dal trasferimento . Correttamente
, invece , l'azione è stata proposta dinanzi al Tribunale di Salerno , competente con riferimento all'attuale sede dell'azienda .
Tanto premesso , nel merito il ricorso è parzialmente fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento . Abbiamo anticipato nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente propone innanzitutto una domanda di impugnativa di licenziamento chiedendo , a titolo risarcitorio , il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione dell'attività lavorativa alla data di comunicazione del licenziamento .
Il ricorrente eccepisce infatti la nullità o inesistenza del licenziamento non comunicato per iscritto se non a distanza di 14 mesi dalla sospensione dell'attività lavorativa , ma precisa , sin a da subito , di non essere interessato ad una pronuncia di reintegra nel posto di lavoro , mirando unicamente al risarcimento dei danni per la mancata percezione delle retribuzioni nel periodo di sospensione , o , più precisamente , successivo al licenziamento orale , e , comunque, al risarcimento del danno per l'impossibilità di accedere alla indennità di disoccupazione .
Ed invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che qualora un primo licenziamento , viziato per carenza di forma , sia seguito da un secondo , la tutela che il lavoratore può invocare per l'assenza del requisito formale sarà limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi .
Ed è questa la ragione per cui il ricorrente ambisce ad ottenere unicamente le retribuzioni maturate tra la data del 16 dicembre 2022 , quando a suo dire sarebbe stato licenziato senza alcuna comunicazione per iscritto , e la data del 24 gennaio 2024 , quando il datore di lavoro si sarebbe finalmente deciso ad effettuare la comunicazione del licenziamento al lavoratore stesso e agli istituti preposti .
Nella specie , infatti , anche laddove la comunicazione del 24 gennaio 2024 fosse stato Pt_2 effettivamente anticipata da un licenziamento orale risalente al 16 dicembre 2022 , il ricorrente non potrebbe ambire ad altro che alla retribuzione maturata tra la predetta data e quella di risoluzione formale del rapporto di lavoro atteso che un ordine di reintegra emesso in relazione al primo recesso malgrado l'intimazione di un secondo licenziamento non sarebbe eseguibile in assenza di invalidazione di quest'ultimo.
Tanto chiarito , non rimane a questo punto che accertare se il ricorrente sia stato effettivamente licenziato oralmente in data 16 dicembre 2022.
Dal punto di vista strutturale giova rilevare che il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
La prova a carico del lavoratore che il rapporto si è concluso per volontà del datore è affermata da
Cass. 31501/2018 e da ultimo, con esaustiva ricognizione del tema, da Cass. 16.5.2019 n. 13195 e
Cass.
8.2.2019 n. 3822. E' stato evidenziato come "la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale" (cfr. in tali termini Cass. 13195/2019; Cassazione civile sez. lav., 08/01/2021, n.149; Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9108; Cassazione civile sez. lav., 07/09/2022, n.26407).
Di contro, qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendovi, il licenziamento rimane illegittimo
(cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 5061 del 15/03/2016) .
Ciò posto , possiamo ritenere incontroverso tra le parti che l'attività lavorativa del ricorrente sia cessata in data 16 dicembre 2022.
Tanto ci viene riferito dallo stesso nel ricorso introduttivo e anche in sede di libero Pt_1 interrogatorio egli ribadisce :” nel mese di dicembre il datore di lavoro sospese l'attività lavorativa perché mi diceva che non aveva altri lavori …” Il ricorrente ,per la verità , riferisce sempre di una presunta sospensione dell'attività lavorativa che , a suo dire , si sarebbe dovuta interrompere non appena il datore di lavoro avesse avuto altre committenze .
Ma non è questo quello che emerge dagli atti .
Ed invero , già con la busta paga di novembre 2022 si indicava quale data di cessazione del rapporto di lavoro quella del 16 dicembre 2922 . E , contrariamente a quanto ironizzato dal lavoratore , detta busta paga non evidenzia le capacità divinatorie del datore di lavoro , ma attesta un unicamente un dato già noto alle parti alla data in cui viene redatto il predetto prospetto paga . Se infatti esaminiamo la busta paga di novembre 2022 , ci rendiamo conto che questa veniva stampata proprio il 16.12.2022
, vale a dire il giorno stesso in cui cessava l'attività lavorativa , sicché non appare così anomala la circostanza che la data del licenziamento venisse già annotata nella busta paga del mese di novembre
.
Ma ciò che più importa rilevare è che la medesima data di cessazione del rapporto di lavoro veniva ribadita anche nella busta paga del mese di dicembre 2022 , busta paga che veniva stampata in data
15.2.2023.
Certo , è anche documentato in atti che la ditta provvedeva ad inoltrare il modello NI , recante le indicazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro , soltanto in data 24 gennaio 2024 ,
Come noto , il modello UNILAV, introdotto con il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007, è un documento ufficiale che serve a comunicare agli enti competenti, in particolare ai centri per
l'Impiego (CPI), tutte le informazioni relative ai rapporti di lavoro: assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni. Esso ha lo scopo di assicurare la tracciabilità dei contratti di lavoro e di garantire trasparenza tra datore di lavoro, lavoratore e amministrazione pubblica.
Ora , nella specie , è indubbio che il datore di lavoro abbia effettuato la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro oltre il termine di cinque giorni dalla risoluzione del rapporto , ma tale ritardo non implica che il rapporto di lavoro non si sia risolto fino alla predetta data del 24 gennaio 2024
Per il ritardo nelle comunicazioni sopra dette , infatti , è prevista unicamente una sanzione amministrativa per ogni lavoratore non correttamente comunicato. Quello che invece importa accertare è se il lavoratore abbia avuto comunque comunicazione per iscritto del licenziamento anche prima della suddetta data .
Ed invero , abbiamo già sopra detto che già i prospetti paga di novembre e dicembre 2022 recavano quale data di avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro il 16 dicembre 2022 . E la stessa data del 16 dicembre 2022 compariva anche nel modello di Certificazione Unica 2023 redatto in data 16.3.2023 .Certo , non abbiamo prova agli atti che la suddetta documentazione fosse stata consegnata al lavoratore , ed anzi la richiesta in tal senso inoltrata dal procuratore del ricorrente nel mese di ottobre 2023 fa presumere che questi non avesse la disponibilità della documentazione sopra detta .
Pertanto , pur ritenendo che la consegna di tale documentazione recante la data di risoluzione del rapporto di lavoro fosse idonea a concretizzare l'obbligo di comunicazione per iscritto del licenziamento , nella specie non possiamo affermare che tale comunicazione sia avvenuta . E , per quanto possa apparire inverosimile che un lavoratore non si rendesse conto di essere stato licenziato nonostante la protratta inattività per mesi , ciò non di meno in assenza di prova , da parte del datore di lavoro , circa la comunicazione per iscritto del provvedimento espulsivo , dovremo convenire con il ricorrente che nella specie si è verificato un licenziamento orale .
Va rilevato , tra l'altro , che anche il bonifico inoltrato al lavoratore successivamente al dicembre
2022 non fa riferimento alle competenze di fine rapporto , ma unicamente alle retribuzioni maturate fino a tale data , sicchè non può neppure affermare che il lavoratore , percependo il t.f.r. , avesse acquisito piana consapevolezza dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale consapevolezza , invece può ritenersi sicuramente acquisita dal lavoratore in data 9 agosto 2023
, allorquando egli effettua una stampa del proprio estratto contributivo da cui risulta che il datore di lavoro aveva già comunicato all' l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro in data CP_3
16.12.2022 .
Se dunque il convenuto aveva certamente omesso di effettuare la comunicazione , non Pt_2 aveva invece omesso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro all' CP_3
, tanto è vero che la data di cessazione già compariva nell'estratto conto del successivo mese di agosto.
Pertanto , se è vero che il lavoratore ha avuto contezza dell'intervenuto licenziamento soltanto a seguito delle comunicazioni effettuate dal datore di lavoro agli enti competenti , possiamo ritenere che tale conoscenza risalga già al 9 agosto 2023 , quando tale dato compariva sull'estratto contributivo .
Il ricorrente , dunque , avrà diritto , a titolo risarcitorio , alle sole retribuzioni non percepite dal 16 dicembre 2022 al 8 agosto 2023 . Per la verità , nella quantificazione delle suddette somme il ricorrente omette di fornire idonei elementi probatori a supporto della domanda , per come formulata
. GL , infatti afferma che la retribuzione media indicata nei prospetti paga da lui esibiti ammonterebbe ad 1.192,00 mensili , laddove gli unici prospetti paga prodotti nel fascicolo attoreo sono quelli relativi all'anno 2019 , che recano una retribuzione media mensile di gran lunga inferiore
.
E' invece la parte convenuta a documentare le ultime retribuzioni corrisposte al lavoratore , retribuzioni sulle quali andrebbe calcolato il risarcimento richiesto . Poiché tuttavia la retribuzione globale di fatto indicata nei prospetti paga datoriali risulta superiore a quella riportata nelle conclusioni attoree , è a questa che faremo riferimento per non incorrere nei vizio di ultrapetizione
.
Il ricorrente , dunque , avrà diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata comunicazione per iscritto del licenziamento irrogato in data 16.12.2022 , nella misura di € 9.156,00 al lordo delle ritenute di legge .
Non compete invece alcun risarcimento del danno da mancata percezione della indennità di disoccupazione .
Il ricorrente , infatti , non ha documentato di aver inoltrato la domanda di disoccupazione e che questa gli sarebbe stata rigettata per mancata comunicazione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro
Va aggiunto tra l'altro , che l'estratto contributivo in atti attesta che il ricorrente non ha più prestato attività lavorativa dopo il 16 dicembre 2022 , e ciò anche successivamente al gennaio 2024 , quando sarebbe stata formalizzazione la comunicazione del licenziamento con l' , sicchè non si può Pt_2 affermare che il ricorrente avrebbe subito un danno dalla mancata comunicazione del licenziamento agli enti competenti . Senza considerare , tra l'altro , che lo stesso ricorrente ha riconosciuto candidamente di aver sempre svolto attività di lavoro in nero , alle dipendenze di datori di lavoro diversi , sicchè non è possibile affermare che egli non abbia continuato a lavorare con le stesse modalità anche successivamente al 16 dicembre 2022 .
Infondata , inoltre , è anche la domanda di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso atteso che , con riferimento al primo periodo di lavoro , il ricorrente ha regolarmente fruito della indennità di disoccupazione a partire dalla data del licenziamento , mentre , con riferimento al secondo periodo di lavoro , il ricorrente non ha neppure dedotto di essersi attivato per la ricerca di un nuovo posto di lavoro .
Infondata infine è anche la domanda di pagamento delle spettanze retributive maturate nell'ultimo periodo di lavoro . Nel ricorso , infatti , il ricorrente si duole del fatto che , per l'attività lavorativa prestata a decorrere dal mese di luglio 2022 e fino al 16 dicembre dello stesso anno , egli avrebbe percepito unicamente un acconto di € 920,00 a fronte di un maturato di € 7.285,00 . Sennonché tale doglianza viene smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di libero interrogatorio .
E' lo stesso , infatti , a riconoscere di aver percepito la normale retribuzione per tutte le Pt_1 giornate di lavoro prestate fino al mese di dicembre 2016 , e ciò in parte in contanti e in parte con bonifico bancario , sicchè egli sarebbe rimasto creditore del solo t.f.r. , sia quello maturato nel periodo di lavoro dal 2014 al 2019 , che quello maturato nell'anno 2022.
Ed invero , contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto , il ricorrente non ha mai dichiarato di aver percepito il trattamento di fine rapporto in contanti e la prova testimoniale richiesta sul punto si appalesa del tutto inammissibile . Va rilevato , tra l'altro , che mentre nella memoria difensiva il convenuto sostiene di aver corrisposto quanto dovuto al lavoratore sia con riferimento al primo rapporto di lavoro che al secondo , con le note di trattazione scritta viene riconosciuto il mancato pagamento del t.f.r. per l'anno 2022.
In conclusione poiché il convenuto non ha documentato di aver corrisposto al lavoratore quanto da lui maturato a titolo di t.f.r. , va condannato al pagamento del relativo credito il cui importo può essere quantificato , sulla base della stessa documentazione prodotta dal datore di lavoro, nella somma lorda di € 3.504,21 per il periodo di lavoro dal 13.2.2014 al 2.3.2019 , e di € 536,76 per il periodo di lavoro dal 1.7.2022 al 16.12.2022 .
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente del t.f.r. nella complessiva somma di € 4.040,97 , al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e sino all'effettivo soddisfo . Il convenuto , inoltre , va condannato a risarcire i danni sofferti dal ricorrente in conseguenza del licenziamento nullo perché non comunicato per iscritto nella misura di € 9.156,00.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda , restano parzialmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la ditta Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
9.156,00 a titolo di risarcimento del danno quale conseguenza del licenziamento comminato oralmente;
condanna altresì la ditta convenuta , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.040,97 , al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e sino all'effettivo soddisfo;
compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.695,00 ;
condanna infine la ditta resistente , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente della rimanente metà delle spese , sopra liquidate per intero , oltre rimborso spese generali nella misura del
15 % , Iva e Cap come per legge , con attribuzione all'avv. Filiomena Fasano, dichiaratosi anticipatario.
Salerno 22 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio