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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2441/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 17534/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Xx Settembre 97 00154
Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Dell'Interno - Direzione Centrale Liberta' Civili - Piazza Del Viminale Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO 100 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 561/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “1) in via principale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento perpetrato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o dal Ministero dell'Interno nei confronti del signor YC
Volodymyr. 2) per l'effetto, dichiarare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o il Ministero dell'Interno debitori nei confronti dell'odierno attore della somma indebitamente ed illegittimamente percepita di €. 100,00
e, di conseguenza, condannarli alla restituzione della detta somma oltre interessi legali dalla data del pagamento della stessa al soddisfo. 3) in ogni caso, condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e/o il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per i resistenti: “respingere l'avverso ricorso, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante indicato in epigrafe, cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio di accertamento dell'indebito pagamento di somme versate a titolo di contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, con la condanna del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e del Ministero dell'Interno alla restituzione dell'importo complessivo di euro 100,00, oltre interessi e spese.
In particolare, Il ricorrente ha esposto di aver corrisposto, in occasione dei rinnovi del permesso di soggiorno del 19 ottobre 2012 e del 9 gennaio 2015, l'importo di euro 100,00 per ciascun titolo, in applicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011. Ha dedotto che tale disciplina è stata successivamente dichiarata illegittima per contrasto con la normativa eurounitaria, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e recepito dal Associazione_1 e dal Consiglio di Stato, con conseguente adozione del decreto MEF del 5 maggio 2017, che ha rideterminato in misura ridotta gli importi dovuti. Da ciò sarebbe derivato il diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza, rimasto tuttavia insoddisfatto nonostante ripetuti solleciti.
Il giudizio era stato inizialmente introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola, il quale aveva accolto la domanda;
a seguito di appello proposto dalle Amministrazioni, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
tale statuizione era stata confermata dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con ordinanza del 20 luglio 2025. In esecuzione di tale pronuncia, il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al giudice tributario.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. Esse hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sostenendo che la pretesa restitutoria ha natura tributaria e che, pertanto, il rimborso sarebbe stato esperibile solo previa presentazione di una tempestiva istanza amministrativa nel termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 546/1992. Secondo la difesa erariale, tale termine doveva ritenersi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 4487 del 2016, con conseguente tardività dell'istanza presentata dal ricorrente nel dicembre 2020.
Le Amministrazioni hanno inoltre dedotto che il Ministero dell'Interno aveva predisposto una specifica procedura amministrativa per il rimborso delle somme indebitamente versate, disciplinata dalla circolare del
19 marzo 2019, procedura che il ricorrente non avrebbe attivato. È stata altresì eccepita la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuto mero intermediario nella riscossione del contributo. Nel merito, le resistenti hanno sostenuto che l'eventuale restituzione potrebbe riguardare esclusivamente la differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base agli importi rideterminati dal decreto MEF del 5 maggio 2017, restando comunque escluse le somme relative ai costi del permesso elettronico, ai servizi di Banca_1 e all'imposta di bollo
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando tutte le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni. In particolare, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, rilevando che il decreto MEF del 5 maggio 2017 e le successive circolari hanno espressamente previsto la restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017. Ha inoltre contestato la rilevanza della circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2019, evidenziando che nessuna comunicazione o invito formale a presentare istanza secondo le modalità ivi indicate gli era mai stato notificato, mentre risulta inviata dal difensore del ricorrente, in data 4 dicembre 2020, una diffida a mezzo
PEC con richiesta di rimborso, rimasta priva di riscontro.
Il ricorrente ha infine ribadito la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i Ministeri, osservando che le somme erano state versate su conto corrente postale intestato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il quale le aveva materialmente incassate, per poi destinarle in parte al Ministero dell'Interno. Ha richiamato, a sostegno delle proprie tesi, numerose pronunce del Giudice di Pace di Nola che, in fattispecie analoghe, avevano accolto le domande di ripetizione dell'indebito e condannato in solido le Amministrazioni convenute
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata trattenuta in decisione dopo la trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di restituzione dell'indebito va dichiarata inammissibile.
Giova preliminarmente ricordare che il contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall'art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998, presenta natura tributaria, come definitivamente chiarito dalla Corte di cassazione.
Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate sono soggette alla disciplina propria del rimborso dei tributi e, in particolare, alle regole dettate dal d.lgs. n.
546/1992.
In tale ambito, l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che la domanda di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, qualora successivo.
Nel caso di specie, il presupposto giuridico della pretesa restitutoria è individuato dal ricorrente nella sopravvenuta illegittimità degli importi del contributo fissati dal decreto ministeriale 6 ottobre 2011, illegittimità accertata dalla giurisprudenza eurounitaria e amministrativa e recepita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4487 del 2016. È dunque da tale momento, e comunque non oltre il passaggio in giudicato della predetta pronuncia, che il diritto al rimborso avrebbe potuto e dovuto essere esercitato mediante la presentazione di una tempestiva istanza amministrativa.
Risulta invece dagli atti che l'istanza di rimborso è stata inoltrata solo in data 4 dicembre 2020, dunque oltre il termine biennale previsto dalla legge, con conseguente intervenuta decadenza dal diritto alla restituzione.
Né può attribuirsi efficacia interruttiva o sospensiva del termine decadenziale alle circolari ministeriali richiamate dal ricorrente, trattandosi di atti di natura amministrativa generale, privi di idoneità a incidere sui termini stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto al rimborso. Parimenti, la diffida inviata dal ricorrente non può supplire alla mancata presentazione di una tempestiva istanza nel termine normativamente previsto. La intervenuta decadenza preclude l'esame nel merito della pretesa restando assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti.
Tenuto conto della natura e dell'andamento della lite, soccorrono i presupposti per dichiarare compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede: A) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal ricorrente;
B) compensa le spese. Il giudice Dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 17534/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Via Xx Settembre 97 00154
Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Dell'Interno - Direzione Centrale Liberta' Civili - Piazza Del Viminale Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO 100 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 561/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “1) in via principale, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento perpetrato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o dal Ministero dell'Interno nei confronti del signor YC
Volodymyr. 2) per l'effetto, dichiarare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o il Ministero dell'Interno debitori nei confronti dell'odierno attore della somma indebitamente ed illegittimamente percepita di €. 100,00
e, di conseguenza, condannarli alla restituzione della detta somma oltre interessi legali dalla data del pagamento della stessa al soddisfo. 3) in ogni caso, condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e/o il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali e accessori, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per i resistenti: “respingere l'avverso ricorso, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante indicato in epigrafe, cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio di accertamento dell'indebito pagamento di somme versate a titolo di contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, con la condanna del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e del Ministero dell'Interno alla restituzione dell'importo complessivo di euro 100,00, oltre interessi e spese.
In particolare, Il ricorrente ha esposto di aver corrisposto, in occasione dei rinnovi del permesso di soggiorno del 19 ottobre 2012 e del 9 gennaio 2015, l'importo di euro 100,00 per ciascun titolo, in applicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011. Ha dedotto che tale disciplina è stata successivamente dichiarata illegittima per contrasto con la normativa eurounitaria, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e recepito dal Associazione_1 e dal Consiglio di Stato, con conseguente adozione del decreto MEF del 5 maggio 2017, che ha rideterminato in misura ridotta gli importi dovuti. Da ciò sarebbe derivato il diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza, rimasto tuttavia insoddisfatto nonostante ripetuti solleciti.
Il giudizio era stato inizialmente introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola, il quale aveva accolto la domanda;
a seguito di appello proposto dalle Amministrazioni, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
tale statuizione era stata confermata dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con ordinanza del 20 luglio 2025. In esecuzione di tale pronuncia, il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al giudice tributario.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. Esse hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sostenendo che la pretesa restitutoria ha natura tributaria e che, pertanto, il rimborso sarebbe stato esperibile solo previa presentazione di una tempestiva istanza amministrativa nel termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 546/1992. Secondo la difesa erariale, tale termine doveva ritenersi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 4487 del 2016, con conseguente tardività dell'istanza presentata dal ricorrente nel dicembre 2020.
Le Amministrazioni hanno inoltre dedotto che il Ministero dell'Interno aveva predisposto una specifica procedura amministrativa per il rimborso delle somme indebitamente versate, disciplinata dalla circolare del
19 marzo 2019, procedura che il ricorrente non avrebbe attivato. È stata altresì eccepita la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuto mero intermediario nella riscossione del contributo. Nel merito, le resistenti hanno sostenuto che l'eventuale restituzione potrebbe riguardare esclusivamente la differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base agli importi rideterminati dal decreto MEF del 5 maggio 2017, restando comunque escluse le somme relative ai costi del permesso elettronico, ai servizi di Banca_1 e all'imposta di bollo
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando tutte le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni. In particolare, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, rilevando che il decreto MEF del 5 maggio 2017 e le successive circolari hanno espressamente previsto la restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017. Ha inoltre contestato la rilevanza della circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2019, evidenziando che nessuna comunicazione o invito formale a presentare istanza secondo le modalità ivi indicate gli era mai stato notificato, mentre risulta inviata dal difensore del ricorrente, in data 4 dicembre 2020, una diffida a mezzo
PEC con richiesta di rimborso, rimasta priva di riscontro.
Il ricorrente ha infine ribadito la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i Ministeri, osservando che le somme erano state versate su conto corrente postale intestato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il quale le aveva materialmente incassate, per poi destinarle in parte al Ministero dell'Interno. Ha richiamato, a sostegno delle proprie tesi, numerose pronunce del Giudice di Pace di Nola che, in fattispecie analoghe, avevano accolto le domande di ripetizione dell'indebito e condannato in solido le Amministrazioni convenute
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata trattenuta in decisione dopo la trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di restituzione dell'indebito va dichiarata inammissibile.
Giova preliminarmente ricordare che il contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall'art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998, presenta natura tributaria, come definitivamente chiarito dalla Corte di cassazione.
Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate sono soggette alla disciplina propria del rimborso dei tributi e, in particolare, alle regole dettate dal d.lgs. n.
546/1992.
In tale ambito, l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che la domanda di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, qualora successivo.
Nel caso di specie, il presupposto giuridico della pretesa restitutoria è individuato dal ricorrente nella sopravvenuta illegittimità degli importi del contributo fissati dal decreto ministeriale 6 ottobre 2011, illegittimità accertata dalla giurisprudenza eurounitaria e amministrativa e recepita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4487 del 2016. È dunque da tale momento, e comunque non oltre il passaggio in giudicato della predetta pronuncia, che il diritto al rimborso avrebbe potuto e dovuto essere esercitato mediante la presentazione di una tempestiva istanza amministrativa.
Risulta invece dagli atti che l'istanza di rimborso è stata inoltrata solo in data 4 dicembre 2020, dunque oltre il termine biennale previsto dalla legge, con conseguente intervenuta decadenza dal diritto alla restituzione.
Né può attribuirsi efficacia interruttiva o sospensiva del termine decadenziale alle circolari ministeriali richiamate dal ricorrente, trattandosi di atti di natura amministrativa generale, privi di idoneità a incidere sui termini stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto al rimborso. Parimenti, la diffida inviata dal ricorrente non può supplire alla mancata presentazione di una tempestiva istanza nel termine normativamente previsto. La intervenuta decadenza preclude l'esame nel merito della pretesa restando assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti.
Tenuto conto della natura e dell'andamento della lite, soccorrono i presupposti per dichiarare compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede: A) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal ricorrente;
B) compensa le spese. Il giudice Dott. Mario Suriano