Art. 7.
Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito ai sensi degli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di macchina e di scorta treni e' maggiorato del 120 per cento per ogni ora di sosta compiuta dagli interessati nelle localita' estere di confine con l'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facolta' di modificare tale maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali vengono effettuate le suddette soste.
Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito ai sensi degli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di macchina e di scorta treni e' maggiorato del 120 per cento per ogni ora di sosta compiuta dagli interessati nelle localita' estere di confine con l'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facolta' di modificare tale maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali vengono effettuate le suddette soste.