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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15122 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott. Antonella Di Tullio Presidente rel. dott.Silvia Albano . Giudice dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16857/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], cf. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Cristiano Pazienti;
contro
, in persona del ministro pro tempore, la , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche emesso dalla Questura di in data 26.11.24 e notificato 7.03.25. Si legge nel CP_2 provvedimento che “la documentazione allegata all'istanza, presentata in fotocopia, rilasciata in data
06.11.23 dalla ASL , con la quale Controparte_3 certifica “… paziente in trattamento per sindrome da carcinoide… (operato). Non sintomi riferibili a sindrome da carcinoide… riprende terapia e controlli per almeno un anno”… “non presenta i requisiti previsti dal su citato art. 19 c.2 lett. D bis del D.lgs. 286/98, necessari per il rinnovo del titolo posseduto ”.
pagina 1 di 6 L'Amministrazione, inoltre, rileva che dall'esame della certificazione medica si evince che “la TAC e la RMN eseguiti il 19.02.2024 non dimostrano più con chiarezza la presenza di malattia attiva e della assenza di sintomi correlati alla stessa si è decisa la sospensione del trattamento…”. Infine, il provvedimento impugnato evidenzia che “il cittadino straniero, nel periodo di validità dei permessi di soggiorno rilasciati per permettere allo stesso di effettuare le cure mediche nel territorio nazionale, ha dimostrato di essere una persona dedita alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, perpetrando una condotta illegale basata solo su condotte antigiuridiche”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente allega di essere tuttora in cura presso una struttura ospedaliera, dove riceve trattamenti sanitari indispensabili.
Parte resistente si è costituita in giudizio confermando la correttezza del provvedimento adottato considerata “l'assenza di documentazione ufficiale che attesti che la patologia di cui soffre lo straniero non è adeguatamente curabile nel Paese di Origine e che tale condizione determinerebbe un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso”. .
In data 10.04.25, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata condizione di salute del ricorrente, che si sottopone ancora a controlli medici (come documentato dalla documentazione medica del 2025) che dovrà essere aggiornata al momento della decisione, quando il ricorrente dovrà depositare relazione medica circa le sue attuali condizioni fisiche con particolare riferimento ad eventuali e programmati controlli medici futuri che giustificano la sua permanenza sul territorio”.
Con note del 28.10.25, il ricorrente contesta l'eccezione di controparte, lamentando che “l'unica documentazione che rileva è quella prodotta in atti dal ricorrente”. Inoltre, quanto alla produzione di documentazione medica aggiornata, il ricorrente allega di aver presentato la relativa richiesta in data
27.10.25 .
Il ricorso deve essere rigettato.
L'articolo 19 d.lgs. 286/98, prevede le condizioni di inespellibilità dello straniero dal territorio italiano e fonda il principio c.d. di non refoulement, ossia di non respingimento;
con la previsione al comma 2 della lettera d-bis del divieto di espulsione nei confronti degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di pagina 2 di 6 provenienza. Il permesso di soggiorno per cure mediche – della durata non superiore ad un anno- è rinnovabile finché persistono le condizioni certificate.
Come emerge dalla documentazione medica depositata, il ricorrente ha subito un intervento chirurgico in data 14.04.21 e si è sottoposto a trattamenti farmacologici e controlli periodici (relazioni mediche del 17.4.23, del 14.11.23, del 21.11.23).
La documentazione in atti, risalente per lo più al 2023, certifica che “non malattia residua alla successiva Tac con cromogranina in riduzione”.
Inoltre, come rilevato dall'Amministrazione, dall'integrazione documentale fornita dal ricorrente in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, emerge che “la TAC e l'RMN eseguiti il 19.02.24 non dimostrano più con chiarezza la presenza di malattia attiva e della assenza di sintomi correlati alla stessa si è decisa la sospensione del trattamento…”.
La guarigione della patologia del ricorrente, sebbene da questi contestata , risulta confermata dal certificato (da questi prodotto) del 17.02.25, il quale attesta che “il paziente dovrà proseguire le visite di controllo e strumentali. Prossima RMN addominale prevista a inizio marzo 2025”.
Invero, il ricorrente allega che necessita tuttora di trattamenti sanitari indispensabili ma, al riguardo, non fornisce alcuna documentazione limitandosi a produrre certificati medici risalenti nel tempo.
A ciò si aggiunga che, a fronte della specifica richiesta del Tribunale del 10.4.2024 di depositare una relazione medica circa le attuali condizioni di salute del ricorrente, il difensore documenta di aver chiesto genericamente ad una struttura sanitaria il 27.10.25, ovvero il giorno prima dell'udienza, documentazione medica a nome del ricorrente.
Quanto alla possibilità di sottoporsi a controlli periodici, le fonti consultate relative al Paese di origine testimoniano che in caso di rientro il ricorrente non verrebbe privato delle cure mediche che attualmente riceve in Italia, in ragione di quel che emerge dalla documentazione in atti, ovvero visite di controllo e strumentali.
L'assistenza medica specializzata in Georgia è fornita principalmente attraverso strutture di assistenza secondaria e terziaria, tra cui ospedali generali multiprofilo e di riferimento, istituti di ricerca scientifica, ospedali specializzati e cliniche (dispensari)….. Sebbene i servizi specializzati siano relativamente diffusi sul territorio, l'assistenza di livello terziario tende a concentrarsi nei principali centri urbani. Con l'avvento dell' c'è stato un aumento nell'accesso ai servizi e un incremento CP_4 nell'utilizzo delle cure ospedaliere. L'utilizzo delle cure ospedaliere rimane relativamente elevato, in pagina 3 di 6 gran parte a causa di una forte preferenza per l'assistenza e il trattamento presso centri più specializzati, nonché di incentivi che favoriscono le cure ospedaliere. Nonostante l'assistenza primaria sia gratuita al momento dell'uso, i servizi ospedalieri rappresentano la maggior parte della spesa dell' CP_4
RDC - Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board: Country Information Pack;
Georgia, August 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2131470/2025_08_Georgia_Country_Information_Pack.pdf [accessed 30
October 2025]
copre il finanziamento sia dei trattamenti chirurgici che non chirurgici (chemioterapia, terapia CP_4 ormonale e radioterapia) così come gli esami e i farmaci correlati a questi servizi. Dal 1° maggio 2017, nell'ambito dell' sono stati introdotti pacchetti differenziati, secondo i quali le percentuali di CP_4 pagamento per le procedure di oncologia chirurgica variano dal 70% al 100% in base alla classificazione dei beneficiari e sono del 100% per le procedure non chirurgiche per tutti i beneficiari fino ai limiti annuali definiti (GEL 15.000 [EUR 5185] per interventi chirurgici programmati, non urgenti e GEL 25.000 [EUR 8.642] per trattamenti non chirurgici). Ad esempio, ai pazienti appartenenti ai gruppi target (socialmente vulnerabili, insegnanti, persone sfollate internamente (IDP) e altri ex beneficiari dei programmi di assicurazione sanitaria statale approvati dall'ordinanza n. 218 del Governo della Georgia del 9 dicembre 2009) viene fornito un finanziamento del 100% sia per il trattamento chirurgico che non chirurgico.
EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Georgia:
Oncology, April 2025 https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_04_EUAA_MedCOI_Topical_Report_Georgia_Onco logy.pdf [accessed 30 October 2025]
Il grado di copertura offerto dall' dipende dal livello di reddito e dall'appartenenza a una fascia CP_4 di età o a un gruppo sociale specifici. Secondo l'OIM, l' è aperto ai cittadini e alle cittadine nati CP_4 in Georgia, alle persone apolidi, alle persone con status di rifugiato/a o status umanitario, nonché alle persone ufficialmente registrate che hanno richiesto asilo. Tuttavia, questo programma si rivolge in maniera prioritaria alle persone con risorse finanziarie limitate. L'OIM distingue tre gruppi di beneficiari e beneficiarie. Il primo è costituito da tutte quelle persone il cui punteggio di vulnerabilità è situato tra 70 000 e 100 000 nonché dai bambini e dalle bambine dai 6 ai 18 anni e beneficia della totalità delle prestazioni dell' Le persone di questo gruppo possono anche stipulare CP_4 un'assicurazione privata. Le persone registrate nella base dati delle famiglie socialmente vulnerabili beneficiano di un finanziamento per il trattamento delle malattie croniche (cardiovascolari, polmonari, diabete di tipo 2 ossia non insulino-dipendente, tiroidee).
pagina 4 di 6 Nell'ambito del pacchetto standard, i servizi di cure sanitarie ambulatoriali sono rimborsati a un tasso che varia dal 70 al 100%. Secondo l'HCR, l' propone tre tipi di pacchetti: standard, minimo e CP_4 completo. Il pacchetto standard copre i servizi di cure sanitarie ambulatoriali pianificate rimborsate a un tasso che varia dal 70 al 100%. Una visita dal medico o dalla medica di famiglia o i servizi infermieristici sono rimborsati al 100%. Lo stesso vale per le vaccinazioni profilattiche previste dal programma. La visita presso uno specialista o una specialista (endocrinologo/a, otorinolaringoiatra, urologo/a, cardiologo/a, neurologo/a, ginecologo/a, oftalmologo/a) è rimborsata al 70%. I rimborsi dei test strumentali cambiano a seconda del servizio. L'elettrocardiogramma è rimborsato al 100%, mentre l'ecografia addominale o la radiografia del torace sono rimborsate solo al 70%. Anche per i test di laboratorio, il rimborso varia. …. Per quanto riguarda il trattamento non chirurgico di malattie oncologiche, questo pacchetto include la chemioterapia, l'ormonoterapia, la radioterapia, nonché le ricerche e i medicamenti. Questi servizi sono rimborsati all'80% (al 100% per le persone minorenni) con un limite annuale di 12 000 GEL ossia l'equivalente di 3849 franchi svizzeri. I medicamenti non sono rimborsati ai beneficiari e alle beneficiarie del pacchetto standard. Secondo l'OMS, questo pacchetto copre la chirurgia non urgente, la chirurgia cardiaca, la chemioterapia, l'ormonoterapia, la radioterapia e il parto.
SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Georgia: sistema sanitario e accesso alle cure sanitarie, 31 January 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2106364/240131_GEO_syste__me_de_sante___et_acce__s_aux_s_oin s_IT.pdf [accessed 9 December 2024]
Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione medica prodotta risulta che il ricorrente deve attualmente sottoporsi a controlli medici periodici e dalle informazioni disponibili sul Paese di origine si evince che questi avrebbe accesso ai controlli medici periodici che attualmente svolge in Italia.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Si liquidano le spese di lite come da dispositivo (complessità bassa, fase studio e introduttiva, valori minimi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott. Antonella Di Tullio Presidente rel. dott.Silvia Albano . Giudice dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16857/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], cf. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Cristiano Pazienti;
contro
, in persona del ministro pro tempore, la , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche emesso dalla Questura di in data 26.11.24 e notificato 7.03.25. Si legge nel CP_2 provvedimento che “la documentazione allegata all'istanza, presentata in fotocopia, rilasciata in data
06.11.23 dalla ASL , con la quale Controparte_3 certifica “… paziente in trattamento per sindrome da carcinoide… (operato). Non sintomi riferibili a sindrome da carcinoide… riprende terapia e controlli per almeno un anno”… “non presenta i requisiti previsti dal su citato art. 19 c.2 lett. D bis del D.lgs. 286/98, necessari per il rinnovo del titolo posseduto ”.
pagina 1 di 6 L'Amministrazione, inoltre, rileva che dall'esame della certificazione medica si evince che “la TAC e la RMN eseguiti il 19.02.2024 non dimostrano più con chiarezza la presenza di malattia attiva e della assenza di sintomi correlati alla stessa si è decisa la sospensione del trattamento…”. Infine, il provvedimento impugnato evidenzia che “il cittadino straniero, nel periodo di validità dei permessi di soggiorno rilasciati per permettere allo stesso di effettuare le cure mediche nel territorio nazionale, ha dimostrato di essere una persona dedita alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, perpetrando una condotta illegale basata solo su condotte antigiuridiche”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente allega di essere tuttora in cura presso una struttura ospedaliera, dove riceve trattamenti sanitari indispensabili.
Parte resistente si è costituita in giudizio confermando la correttezza del provvedimento adottato considerata “l'assenza di documentazione ufficiale che attesti che la patologia di cui soffre lo straniero non è adeguatamente curabile nel Paese di Origine e che tale condizione determinerebbe un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso”. .
In data 10.04.25, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata condizione di salute del ricorrente, che si sottopone ancora a controlli medici (come documentato dalla documentazione medica del 2025) che dovrà essere aggiornata al momento della decisione, quando il ricorrente dovrà depositare relazione medica circa le sue attuali condizioni fisiche con particolare riferimento ad eventuali e programmati controlli medici futuri che giustificano la sua permanenza sul territorio”.
Con note del 28.10.25, il ricorrente contesta l'eccezione di controparte, lamentando che “l'unica documentazione che rileva è quella prodotta in atti dal ricorrente”. Inoltre, quanto alla produzione di documentazione medica aggiornata, il ricorrente allega di aver presentato la relativa richiesta in data
27.10.25 .
Il ricorso deve essere rigettato.
L'articolo 19 d.lgs. 286/98, prevede le condizioni di inespellibilità dello straniero dal territorio italiano e fonda il principio c.d. di non refoulement, ossia di non respingimento;
con la previsione al comma 2 della lettera d-bis del divieto di espulsione nei confronti degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di pagina 2 di 6 provenienza. Il permesso di soggiorno per cure mediche – della durata non superiore ad un anno- è rinnovabile finché persistono le condizioni certificate.
Come emerge dalla documentazione medica depositata, il ricorrente ha subito un intervento chirurgico in data 14.04.21 e si è sottoposto a trattamenti farmacologici e controlli periodici (relazioni mediche del 17.4.23, del 14.11.23, del 21.11.23).
La documentazione in atti, risalente per lo più al 2023, certifica che “non malattia residua alla successiva Tac con cromogranina in riduzione”.
Inoltre, come rilevato dall'Amministrazione, dall'integrazione documentale fornita dal ricorrente in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, emerge che “la TAC e l'RMN eseguiti il 19.02.24 non dimostrano più con chiarezza la presenza di malattia attiva e della assenza di sintomi correlati alla stessa si è decisa la sospensione del trattamento…”.
La guarigione della patologia del ricorrente, sebbene da questi contestata , risulta confermata dal certificato (da questi prodotto) del 17.02.25, il quale attesta che “il paziente dovrà proseguire le visite di controllo e strumentali. Prossima RMN addominale prevista a inizio marzo 2025”.
Invero, il ricorrente allega che necessita tuttora di trattamenti sanitari indispensabili ma, al riguardo, non fornisce alcuna documentazione limitandosi a produrre certificati medici risalenti nel tempo.
A ciò si aggiunga che, a fronte della specifica richiesta del Tribunale del 10.4.2024 di depositare una relazione medica circa le attuali condizioni di salute del ricorrente, il difensore documenta di aver chiesto genericamente ad una struttura sanitaria il 27.10.25, ovvero il giorno prima dell'udienza, documentazione medica a nome del ricorrente.
Quanto alla possibilità di sottoporsi a controlli periodici, le fonti consultate relative al Paese di origine testimoniano che in caso di rientro il ricorrente non verrebbe privato delle cure mediche che attualmente riceve in Italia, in ragione di quel che emerge dalla documentazione in atti, ovvero visite di controllo e strumentali.
L'assistenza medica specializzata in Georgia è fornita principalmente attraverso strutture di assistenza secondaria e terziaria, tra cui ospedali generali multiprofilo e di riferimento, istituti di ricerca scientifica, ospedali specializzati e cliniche (dispensari)….. Sebbene i servizi specializzati siano relativamente diffusi sul territorio, l'assistenza di livello terziario tende a concentrarsi nei principali centri urbani. Con l'avvento dell' c'è stato un aumento nell'accesso ai servizi e un incremento CP_4 nell'utilizzo delle cure ospedaliere. L'utilizzo delle cure ospedaliere rimane relativamente elevato, in pagina 3 di 6 gran parte a causa di una forte preferenza per l'assistenza e il trattamento presso centri più specializzati, nonché di incentivi che favoriscono le cure ospedaliere. Nonostante l'assistenza primaria sia gratuita al momento dell'uso, i servizi ospedalieri rappresentano la maggior parte della spesa dell' CP_4
RDC - Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board: Country Information Pack;
Georgia, August 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2131470/2025_08_Georgia_Country_Information_Pack.pdf [accessed 30
October 2025]
copre il finanziamento sia dei trattamenti chirurgici che non chirurgici (chemioterapia, terapia CP_4 ormonale e radioterapia) così come gli esami e i farmaci correlati a questi servizi. Dal 1° maggio 2017, nell'ambito dell' sono stati introdotti pacchetti differenziati, secondo i quali le percentuali di CP_4 pagamento per le procedure di oncologia chirurgica variano dal 70% al 100% in base alla classificazione dei beneficiari e sono del 100% per le procedure non chirurgiche per tutti i beneficiari fino ai limiti annuali definiti (GEL 15.000 [EUR 5185] per interventi chirurgici programmati, non urgenti e GEL 25.000 [EUR 8.642] per trattamenti non chirurgici). Ad esempio, ai pazienti appartenenti ai gruppi target (socialmente vulnerabili, insegnanti, persone sfollate internamente (IDP) e altri ex beneficiari dei programmi di assicurazione sanitaria statale approvati dall'ordinanza n. 218 del Governo della Georgia del 9 dicembre 2009) viene fornito un finanziamento del 100% sia per il trattamento chirurgico che non chirurgico.
EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Georgia:
Oncology, April 2025 https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_04_EUAA_MedCOI_Topical_Report_Georgia_Onco logy.pdf [accessed 30 October 2025]
Il grado di copertura offerto dall' dipende dal livello di reddito e dall'appartenenza a una fascia CP_4 di età o a un gruppo sociale specifici. Secondo l'OIM, l' è aperto ai cittadini e alle cittadine nati CP_4 in Georgia, alle persone apolidi, alle persone con status di rifugiato/a o status umanitario, nonché alle persone ufficialmente registrate che hanno richiesto asilo. Tuttavia, questo programma si rivolge in maniera prioritaria alle persone con risorse finanziarie limitate. L'OIM distingue tre gruppi di beneficiari e beneficiarie. Il primo è costituito da tutte quelle persone il cui punteggio di vulnerabilità è situato tra 70 000 e 100 000 nonché dai bambini e dalle bambine dai 6 ai 18 anni e beneficia della totalità delle prestazioni dell' Le persone di questo gruppo possono anche stipulare CP_4 un'assicurazione privata. Le persone registrate nella base dati delle famiglie socialmente vulnerabili beneficiano di un finanziamento per il trattamento delle malattie croniche (cardiovascolari, polmonari, diabete di tipo 2 ossia non insulino-dipendente, tiroidee).
pagina 4 di 6 Nell'ambito del pacchetto standard, i servizi di cure sanitarie ambulatoriali sono rimborsati a un tasso che varia dal 70 al 100%. Secondo l'HCR, l' propone tre tipi di pacchetti: standard, minimo e CP_4 completo. Il pacchetto standard copre i servizi di cure sanitarie ambulatoriali pianificate rimborsate a un tasso che varia dal 70 al 100%. Una visita dal medico o dalla medica di famiglia o i servizi infermieristici sono rimborsati al 100%. Lo stesso vale per le vaccinazioni profilattiche previste dal programma. La visita presso uno specialista o una specialista (endocrinologo/a, otorinolaringoiatra, urologo/a, cardiologo/a, neurologo/a, ginecologo/a, oftalmologo/a) è rimborsata al 70%. I rimborsi dei test strumentali cambiano a seconda del servizio. L'elettrocardiogramma è rimborsato al 100%, mentre l'ecografia addominale o la radiografia del torace sono rimborsate solo al 70%. Anche per i test di laboratorio, il rimborso varia. …. Per quanto riguarda il trattamento non chirurgico di malattie oncologiche, questo pacchetto include la chemioterapia, l'ormonoterapia, la radioterapia, nonché le ricerche e i medicamenti. Questi servizi sono rimborsati all'80% (al 100% per le persone minorenni) con un limite annuale di 12 000 GEL ossia l'equivalente di 3849 franchi svizzeri. I medicamenti non sono rimborsati ai beneficiari e alle beneficiarie del pacchetto standard. Secondo l'OMS, questo pacchetto copre la chirurgia non urgente, la chirurgia cardiaca, la chemioterapia, l'ormonoterapia, la radioterapia e il parto.
SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Georgia: sistema sanitario e accesso alle cure sanitarie, 31 January 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2106364/240131_GEO_syste__me_de_sante___et_acce__s_aux_s_oin s_IT.pdf [accessed 9 December 2024]
Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione medica prodotta risulta che il ricorrente deve attualmente sottoporsi a controlli medici periodici e dalle informazioni disponibili sul Paese di origine si evince che questi avrebbe accesso ai controlli medici periodici che attualmente svolge in Italia.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Si liquidano le spese di lite come da dispositivo (complessità bassa, fase studio e introduttiva, valori minimi)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
pagina 5 di 6 condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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