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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/09/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9796 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv.to DELLA Parte_1 C.F._1
CA NI SC e l'Avv.ta NOVELLO NADIA
( , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 del difensore in Milano, via Cesare Battisti n.8;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
(C.F. ) con l'Avv. LAMANNA Controparte_2 P.IVA_2
ER parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA CARLO ALBERTO, 11 MONZA;
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento subordinazione e differenze
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024,
[...] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Pt_1
Sezione Lavoro – e Controparte_1 CP_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...] “Nel merito In principalità IA. Accertare la natura subordinata delle prestazioni rese dal signor dal novembre 2019 Pt_1 al febbraio 2021 e la loro riconducibilità al 6° livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'RI OV (o ad altro livello previsto dalla classificazione prevista da quel contratto), ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. o comunque dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 IB. Accertare e dichiarare che il complesso aziendale comprendente il e Controparte_2 Controparte_1 costituisce centro unitario di imputazione dei rapporti eco-
[...] nomici;
e che fra tali due soggetti e il ricorrente è stato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal novembre 2019 al febbraio 2021; o comunque accertare che tale rapporto faceva capo ex parte C datoris a entrambi i soggetti convenuti . Accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rese dal ricorrente a fine febbraio 2021 ID. Condannare i convenuti in via solidale a pagare al ricorrente l'importo di euro 36.754,38 (dei quali euro 4.004,38 per TFR ed euro 6.700,00 per indennità di mancato preavviso) IE. Accertare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali previsti per il lavoro subordinato su tutte le somme corrisposte e dovute in relazione al rapporto di lavoro In via subordinata B. Condannare i convenuti in via solidale a pagare al ricorrente l'importo di euro 26.050,00 per differenze fra quanto concordato e quanto corrisposto nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo intercorso fra le parti. In ogni caso Con rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo e determinazione degli interessi legali dalla data di deposito del ricorso secondo le pre visioni del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese calcolate sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014 (incluse spese generali 15% e accessori di legge) e con maggiorazione del 30% in considerazione del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 4 comma 1 bis del citato decreto ministeriale”
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto, sotto il profilo fattuale, le seguenti circostanze:
- di aver iniziato a lavorare dal novembre 2019 per le società convenute - su proposta di - al fine di sostituire Persona_1 un dipendente dimissionario;
2 - di aver pattuito una retribuzione mensile di €3.350 euro da pagarsi inizialmente a seguito di emissione della relativa fattura con la promessa di una successiva regolarizzazione del rapporto;
- di essersi occupato– sotto la supervisione di e del Per_1 personale del – del coordinamento dell'attività degli CP_2 studi e delle attività di produzione;
del noleggio delle attrezzature (rental equipment); dei rapporti con i fornitori dei materiali e delle attrezzature (fra le altre, le società FcF;
Camera Service Group, Condor Foto, Colorificio Mariani,
Vimocolor) nonché della gestione dei collaboratori free lance coinvolti nelle varie attività;
- di aver sempre lavorato, su indicazione di , dal Persona_1 lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, nonché frequentemente anche il sabato e la domenica;
- di aver sempre utilizzato strumenti aziendali, come anche l'utenza telefonica e l'indirizzo email, senza tuttavia ricevere le credenziali di accesso al software gestionale;
- di aver fruito, dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, di un periodo di ferie in coincidenza con la chiusura aziendale per le festività natalizie, per poi riprendere la propria attività lavorativa con il consueto orario;
- di aver lavorato da casa nel mese di marzo 2020 come tutti gli altri dipendenti a causa della emergenza pandemica e di aver ricevuto in data 2 marzo 2020 da , anziché il contratto Per_1 di subordinazione, la bozza di un contratto di collaborazione;
- di aver ricevuto più volte richieste da e Per_1 Persona_2
(responsabile amministrativa del ) di ridurre il CP_2 proprio compenso, rinunciare a talune mensilità o stornare fatture con conseguente crearsi di un clima sempre più ostile tra le parti, sino al mancato pagamento da parte di CP_2 delle ultime fatture;
3 - tali circostanze determinarono il ricorrente a rassegnare delle dimissioni per giusta causa con lettera del 27 febbraio 2021.
3. In diritto, rivendica la natura subordinata Parte_1 delle prestazioni svolte nel periodo dal 1° novembre 2019 al 28 febbraio 2021, o comunque la sussistenza di una ipotesi di lavoro etero-organizzato ex art. 2, D.lgs. 81/2015, chiedendone l'imputazione ad entrambe le società convenute in ragione della sussistenza di una ipotesi di codatorialità/unico centro di imputazione, nonché le conseguenti differenze retributive (pari ad euro 36.754,38); in subordine, chiede comunque l'accertamento del diritto a vedersi corrisposte le somme pattuite in relazione al lavoro prestato (pari ad €26.050,00). Il tutto con rivalutazione e interessi moratori e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
4. Si è costituito ritualmente in giudizio CP_2
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, ha affermato che le società convenute sono soggetti giuridici distinti e privi di un unitario centro di interesse e ha contestato, in ogni caso, la natura subordinata delle prestazioni svolte dal ricorrente.
5. benché ritualmente citata, Controparte_1 non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. ha dedotto di aver lavorato, senza una Parte_1 regolarizzazione contrattuale, da novembre 2019 sino a febbraio 2021 presso gli studi di siti in Via Brescia 52 a Controparte_1
Cernusco sul Naviglio.
4 3. Dall'istruttoria testimoniale esperita è emerso, ad avviso del giudicante, un quadro probatorio il quale – complessivamente valutato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità –appare sotto diversi aspetti non perfettamente sussumibile all'interno della tipica fattispecie del lavoro subordinato, dovendosi piuttosto ricondurre il caso di specie nell'ipotesi regolata dall'art. 2 D. lgs. n. 81/15.
4. Come ampiamente noto, al fine di accertare la natura del rapporto lavorativo, occorre rammentare che la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel “vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cass. Sez. L, 27.02.2007, n. 4500; nello stesso senso, v. ad es., Cass. 28.5.2007, n. 12368; Cass. 9.10.2006,
n. 21646; Cass. 13.2.2004, n. 2842; sulle modalità di esercizio del potere di conformazione del datore di lavoro, v., da ultimo, Cass. 29.5.2008, n.
14371).
5 5. In punto di eterodirezione, il Supremo collegio ha più volte sottolineato che il lavoratore deve essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 27.1.2005, n.
1682), il quale “si esplica con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale” e tramite “un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative” (Cass. 19.5.2006, n. 11880;
Cass. 8.2.2010, n. 2728). Sussistono, poi, i noti criteri di natura sussidiaria e non dirimente quali “la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione” (Cass. 6.8.2004, n.
15275), nonché la sussistenza del rischio di impresa esclusivamente in capo al datore di lavoro (Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n.
6673). Gli stessi, tuttavia, “non assumono un valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto;
tuttavia possono essere valutati nella loro globalità quali indici, appunto, dell'esistenza di un vincolo di subordinazione ogniqualvolta l'accertamento dello stesso non risulti altrimenti agevole a causa delle peculiarità delle mansioni svolte dal prestatore di lavoro” (Cass. 29.11.2007,n.24903).
6. L'applicazione di tali condivisibili principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, consente di escludere che le concrete modalità attuative del rapporto dedotto in giudizio – come ricostruite in sede istruttoria– possano integrare gli estremi della subordinazione, non essendo stato adeguatamente provato da parte ricorrente, che ne aveva l'onere, l'esercizio, da parte di nessuna delle società resistenti, dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo, tipici del datore di lavoro nel rapporto subordinato.
7. Al riguardo, il teste ha riferito che “Il ricorrente Persona_1 lavorava con un orario variabile. Capitava quindi che il ricorrente fosse presente tutti i giorni nei periodi in cui vi era molto lavoro ovvero, con minor frequenza, a seconda delle esigenze” evidenziando che “Io non gli ho mai prospettato un'assunzione come dipendente in quanto neppure io avevo un contrato di lavoro, trattandosi di mansioni per le quali non vi è una prevedibilità tale da consentire una stabilizzazione di tipo contrattuale”; inoltre, ha chiarito che “Nel periodo fine 2019 e ante periodo Covid, il
6 ricorrente non era presente tutti i giorni nello studio e non osservava un orario fisso. Al ricorrente io davo solo delle convocazioni per presentarsi in
Studio e anche l'orario di fine lavoro era indicativo. Se il ricorrente aveva delle esigenze poteva andare via prima. In caso di assenze comunicate dal ricorrente io mi limitavo a prenderne atto”. Nessuno degli altri testimoni sentiti è stato in grado di riferire di più in merito al concreto esplicarsi del potere direttivo:
- la teste ha dichiarato che “Non so riferire in merito Testimone_1 agli orari di lavoro del ricorrente;
io arrivavo alle 9 e non so dire se lui era già presente o meno però lo vedevo tutti i giorni sul posto di lavoro, ma non so dire a che ora finisse di lavorare. La mansione del ricorrente era di seguire gli studi fotografici e credo che facesse anche l'assistente di studio. Non so dire nulla in merito a come fosse organizzata l'attività lavorativa del ricorrente, anche perché il luogo di lavoro era molto grande e abbiamo lavorato per poco tempo insieme”;
- il teste non ha dato indicazioni utili al riguardo, affermando Tes_2 solo quanto segue “capitavo due volte alla settimana presso gli studi di emme otto e vedevo anche il ricorrente. Io mi occupavo solo del commerciale e poi mi limitavo ad andare lì a salutare. Io non dicevo al ricorrente quando doveva venire o quando doveva andare via ma se il cliente aveva specifiche necessità, ad esempio, di affittare un proiettore glielo comunicavo prima in modo che potessero attivarsi per reperire l'attrezzatura”;
- il teste si è limitato a dichiarare che “l'ho visto presso gli Tes_3 emme otto studios. Non so dire di cosa si occupasse. So che collaborava con ”. Persona_1
8. Alla luce di tali riscontri probatori, non è emersa la sussistenza di un chiaro e definito potere direttivo;
non è emersa la imposizione di orari fissi né l'esercizio di poteri disciplinari;
anche in ordine al compenso deve rilevarsi come, in taluni periodi (ad esempio marzo 2020, agosto 2020) siano stati pagati solo i giorni di effettiva presenza.
7 9. Il quadro così tracciato impedisce di ravvisare, nel caso di specie, i connotati tipici del lavoro subordinato, quali l'eterodirezione e l'obbligo di rendere la prestazione lavorativa. Anche sulle modalità esecutive il ricorrente operava non tanto sulla base di specifiche direttive societarie quanto piuttosto sulla base delle esigenze contingenti rappresentate dai clienti degli studi fotografici. Infine, non è emersa alcuna forma di controllo finalizzata all'esercizio del potere disciplinare e i testi non hanno saputo riferire di eventuali conseguenze negative sui ritardi o interruzioni della prestazione.
***
10. Pur in assenza della subordinazione tipica, deve riconoscersi che la prestazione del ricorrente fosse chiaramente inserita in un sistema etero-organizzato.
11. Il già citato art. 2 D.lgs. 81/2015 dispone che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
12. Ebbene, la prestazione resa dal ricorrente è stata certamente ed esclusivamente di carattere personale nonché continuativa nel tempo, come dimostrano le fatture allegate al ricorso (da novembre 2019 a dicembre 2020, cfr. doc. 10). Inoltre, non vi è dubbio che le modalità esecutive siano state interamente organizzate dalla società
[...]
Era, infatti, , responsabile degli studi siti in Via CP_1 Persona_1
Brescia con contratto di collaborazione esclusiva, a gestire tutti gli aspetti della prestazione, coordinando le mansioni del ricorrente (teste
“coordinavo altresì l'attività del ricorrente”) la collocazione oraria Per_1 richiesta (teste “Ero io che comunicavo gli orari al ricorrente); inoltre, Per_1 il ricorrente svolgeva la prestazione con cadenza giornaliera (teste
“lo vedevo tutti i giorni sul posto di lavoro”) ed unicamente Tes_1 nell'interesse di senza assumersi alcun rischio Parte_2 di impresa ed utilizzando esclusivamente materiali della stessa (teste
8 “Il ricorrente utilizzava solo materiali dell'azienda”; teste “il Per_1 Tes_1 ricorrente aveva una scrivania e un computer fisso” ).
13. Ciò detto, deve ritenersi che ricorrano, nel caso di specie, gli estremi richiesti dall'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, in un'ottica sia di prevenzione sia, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente, senza che il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta sia tenuto a compiere ulteriori indagini, né possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento dal giudizio qualificatorio di sintesi. In tema di rapporti di collaborazione ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai fini dell'individuazione della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio- temporali della prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero-organizzazione” (Cass. 24.1.2020, n.
1663). Come argomentato dalla Suprema Corte, la norma sopra citata,
“introduce, a riguardo delle prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, la nozione di eteroorganizzazione, <anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro>. Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza
(nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella
9 norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone”. Secondo il Supremo
Collegio, “rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del
2015, norma di disciplina e non di fattispecie, non costituiscono un intermedio tra autonomia e subordinazione sicché, al verificarsi delle condizioni ivi previste, consegue l'applicazione della disciplina della subordinazione, senza che sia necessario selezionare quali parti di questa disciplina siano ad essi applicabili” (Cass. n. 1663/20, cit.).
14. I principi affermati dalla Cassazione ben si attagliano al caso di specie, in cui la fase funzionale del rapporto, pur in presenza di taluni margini di autodeterminazione in capo al prestatore e con ridotta eterodirezione, è apparsa improntata a modalità governate dalla società preposta alla concreta gestione della prestazione.
15. Le suddette considerazioni consentono di ritenere accertata l'instaurazione tra il ricorrente e di un Controparte_1 rapporto di collaborazione riconducibile al disposto di cui all'art. 2 D. lgs.
81/15, a far data dal novembre 2019, con conseguente applicazione della disciplina di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali. Quanto al CCNL applicabile, in virtù del criterio oggettivo, si ritiene condivisibile l'individuazione effettuata in ricorso del CCNL per i dipendenti dell'RI OV (doc. 23 ricorso), utilizzato dalle aziende che gestiscono teatri di posa, riconducendo le mansioni svolte al
5° livello, dove rientrano “i lavoratori che, con discrezionalità ed iniziativa, pur entro norme e direttive, svolgono compiti variabili e di rilievo, eventualmente implicanti la programmazione del lavoro proprio e/o altrui o richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche nonché
10 notevole capacità professionale con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati”.
Differenze retributive
16. Quanto alle rivendicate differenze retributive, occorre preliminarmente rammentare che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto
(come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n.
15677 del 03/07/2009).
17. Il datore di lavoro nel rimanere Controparte_1 contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a complessivi €36.754,38, risultanti dalla differenza tra la retribuzione pattuita (come indicata nelle fatture prodotte sub doc. 10, pari a lordi 3.350,00 mensili pari a un totale di euro 53.600,00 per i 16 mesi di rapporto) e quanto effettivamente erogato
(27.550,00, come da fatture prodotte, sub doc. 10) a cui vanno aggiunte le somme spettanti a titolo di TFR (4.004,30, calcolati ai sensi dell'art
2120 c.c.) e di indennità sostitutiva di mancato preavviso (6.700,00, pari a 2 mensilità ai sensi dell'art. 2 CCNL). Va, infatti, riconosciuta anche la sussistenza di una giusta causa di dimissioni in ragione dei plurimi inadempimenti della società in ordine all'obbligazione retributiva. Le somme vanno poi maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
11 18. Infine, deve escludersi l'applicabilità degli interessi moratori richiesti ai sensi dell'art. 1284, comma, 4 c.c.. Tale disposizione prevede che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
19. Nell'interpretare la norma richiamata, la Suprema Corte, con sentenza del 7 novembre 2018, n. 28409, ha chiarito che “L'elemento testuale di assoluta rilevanza ai fini della corretta interpretazione della portata applicativa della norma de qua risulta essere l'incipit della proposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, - "Se le parti non ne hanno determinato la misura...." si applica il saggio d'interesse proprio per le transazioni commerciali –(…) Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal Legislatore sia omologa a quella presente nell'art. 1284 c.c., comma 2, afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, bensì pattuiti in astratto dalle parti ma non determinati in concreto nel loro tasso di computo. Quindi va rilevato come la struttura letterale della norma lumeggia che la proposizione iniziale dianzi ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d'interesse applicabile in conseguenza all'avvio della lite, lumeggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., all'ipotesi dell'accordo contrattuale. La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti. Dunque e la struttura letterale della norma e la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell'incipit quale delimitazione all'applicabilità della disposizione in questione. Un tanto esclude che la citata proposizione iniziale della norma
12 de qua abbia natura di mero inciso per far salva l'autonomia delle parti - già fatta salva in apposita norma -,in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d'interesse unicamente all'avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte. L'opzione ermeneutica di questa Corte rimane confermata e, non già, inficiata dall'osservazione - fatta dalla Corte anconetana a sostegno della sua statuizione - che il Legislatore ebbe appositamente ad estendere anche al giudizio arbitrale l'applicazione della citata norma.
Difatti, da un lato, appare perseguito lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e render svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità e, dall'altro, la disposizione dell'art. 1284 c.c., comma 4, comunque anche in detto giudizio esplica i suoi effetti nei limiti dianzi ricordati. Infine va considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con l'adozione degli intessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati art. 1284 c.c., ex comma 1. Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.
Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento”.
20. Così delimitato l'ambito di applicazione di tale disposizione, occorre anche considerare l'espressa previsione da parte del legislatore di una disciplina speciale e inderogabile in punto di crediti di lavoro che
13 all'art. 429, comma 3, c.p.c. così dispone: “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. Dunque, la previsione di tale norma speciale, con cui il legislatore ha già disciplinato la materia degli interessi per i crediti da lavoro, esclude di per sé l'applicabilità della disciplina -anch'essa speciale- riferita alle transazioni commerciali. Sul punto, è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione, che con ampia motivazione alla quale si fa rinvio, ha poi così concluso: “se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico”
(Cassazione civile sez. lav., 30/04/2025, n.11343).
***
21. Deve essere, da ultimo, disattesa la domanda volta ad accertare che il complesso aziendale comprendente il e Controparte_2 [...] rappresenti un centro unitario di imputazione dei Controparte_1 rapporti economici. Non è stato, infatti, adeguatamente provato alcuno degli elementi caratterizzanti la fattispecie in esame, dovendosi rammentare che, secondo i consolidati principi da tempo affermati dalla
Suprema Corte “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da
14 parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali”(Cassazione civile sez. lav., 23/06/2025,
n.16840). Del resto, sin dalla sentenza n. 11107/2006, si è precisato che
“il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato, con valutazione di fatto rimessa al giudice di merito”. In particolare, si è da ultimo specificato che “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (o co-datore plurisoggettivo), anche, ad esempio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo o in materia di ricollocamento lavorativo”. In sintesi, ai fini della configurazione di codatorialità, occorre il verificarsi delle due concorrenti condizioni dell'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti, e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti
22. Pur dovendosi, a parere del giudicante, estendere i principi affermatisi in tema di codatorialità nel lavoro subordinato anche alle ipotesi riconducibili all'art. 2 D.lgs 81/2015, non potrà prescindersi da una analisi del caso di specie alla luce della “concezione realistica”, che caratterizza l'ambito lavoristico, avendo cura di individuare il soggetto che risulta effettivamente titolare dell'organizzazione produttiva in cui viene resa la prestazione personale e continuativa del lavoratore.
23. Nel caso in esame, le plurime e suggestive indicazioni contenute in ricorso paiono sufficienti solo a provare la sussistenza di un collegamento funzionale tra le società resistenti, peraltro agevolmente spiegabili in ragione dei rapporti che ordinariamente intercorrono tra un e CP_2 le società consorziate. Di certo, il ricorrente non ha potuto dimostrare la
15 titolarità in capo al di una posizione di carattere organizzativo CP_2 nei confronti della prestazione da lui resa nel periodo per cui è causa.
Nessuno dei testi ha, infatti, saputo fornire elementi idonei a dimostrare l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle due società resistenti.
24. Al riguardo, il teste , unico soggetto al quale in ricorso Persona_1 vengono attribuiti effettivi poteri direttivi e/o organizzativi, ha dichiarato di aver avuto solo un “un rapporto di collaborazione occasionale con il per delle consulenze” ma di aver gestito le sale posa Controparte_2 situate in via Brescia n. 50 e 52 a Cernusco sul Naviglio esclusivamente per conto di non ha, peraltro, riferito di aver Controparte_4 mai agito per conto del in relazione alla posizione del CP_2 ricorrente;
neppure è emerso che vi fosse una commistione nella gestione delle sale posa da parte delle convenute e, al contrario, il teste Tes_3 ha dichiarato che “Gli spazi di via Brescia 52 nonché la loro disponibilità erano in capo ad emme otto, credo, sicuramente non erano di movigroup ma il aveva degli uffici e utilizzava le sale posa quando aveva la CP_2 necessità e credo pagasse anche la disponibilità di tali sale”.
**
25. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, va condannata alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controverisa, delle fasi del giudizio e del pregio dell'attività svolta.
26. Con riferimento alla posizione del Controparte_2 sussistono le condizioni di legge per disporre una integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della posizione delle parti, della complessità della controversia, della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nonché di indici non univoci in ordine alla imputabilità del rapporto.
27. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
16
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la natura etero-organizzata del rapporto di lavoro intercorso tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di €36.754,38 a titolo di differenze Parte_1 retributive di cui €4.004,38 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 5.664,00 oltre
I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali;
compensa le spese di lite con riferimento alla posizione del Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 17/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv.to DELLA Parte_1 C.F._1
CA NI SC e l'Avv.ta NOVELLO NADIA
( , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 del difensore in Milano, via Cesare Battisti n.8;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
(C.F. ) con l'Avv. LAMANNA Controparte_2 P.IVA_2
ER parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA CARLO ALBERTO, 11 MONZA;
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento subordinazione e differenze
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024,
[...] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Pt_1
Sezione Lavoro – e Controparte_1 CP_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...] “Nel merito In principalità IA. Accertare la natura subordinata delle prestazioni rese dal signor dal novembre 2019 Pt_1 al febbraio 2021 e la loro riconducibilità al 6° livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'RI OV (o ad altro livello previsto dalla classificazione prevista da quel contratto), ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. o comunque dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015 IB. Accertare e dichiarare che il complesso aziendale comprendente il e Controparte_2 Controparte_1 costituisce centro unitario di imputazione dei rapporti eco-
[...] nomici;
e che fra tali due soggetti e il ricorrente è stato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal novembre 2019 al febbraio 2021; o comunque accertare che tale rapporto faceva capo ex parte C datoris a entrambi i soggetti convenuti . Accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rese dal ricorrente a fine febbraio 2021 ID. Condannare i convenuti in via solidale a pagare al ricorrente l'importo di euro 36.754,38 (dei quali euro 4.004,38 per TFR ed euro 6.700,00 per indennità di mancato preavviso) IE. Accertare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali previsti per il lavoro subordinato su tutte le somme corrisposte e dovute in relazione al rapporto di lavoro In via subordinata B. Condannare i convenuti in via solidale a pagare al ricorrente l'importo di euro 26.050,00 per differenze fra quanto concordato e quanto corrisposto nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo intercorso fra le parti. In ogni caso Con rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo e determinazione degli interessi legali dalla data di deposito del ricorso secondo le pre visioni del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese calcolate sulla base delle tariffe di cui al DM 55/2014 (incluse spese generali 15% e accessori di legge) e con maggiorazione del 30% in considerazione del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 4 comma 1 bis del citato decreto ministeriale”
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto, sotto il profilo fattuale, le seguenti circostanze:
- di aver iniziato a lavorare dal novembre 2019 per le società convenute - su proposta di - al fine di sostituire Persona_1 un dipendente dimissionario;
2 - di aver pattuito una retribuzione mensile di €3.350 euro da pagarsi inizialmente a seguito di emissione della relativa fattura con la promessa di una successiva regolarizzazione del rapporto;
- di essersi occupato– sotto la supervisione di e del Per_1 personale del – del coordinamento dell'attività degli CP_2 studi e delle attività di produzione;
del noleggio delle attrezzature (rental equipment); dei rapporti con i fornitori dei materiali e delle attrezzature (fra le altre, le società FcF;
Camera Service Group, Condor Foto, Colorificio Mariani,
Vimocolor) nonché della gestione dei collaboratori free lance coinvolti nelle varie attività;
- di aver sempre lavorato, su indicazione di , dal Persona_1 lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, nonché frequentemente anche il sabato e la domenica;
- di aver sempre utilizzato strumenti aziendali, come anche l'utenza telefonica e l'indirizzo email, senza tuttavia ricevere le credenziali di accesso al software gestionale;
- di aver fruito, dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, di un periodo di ferie in coincidenza con la chiusura aziendale per le festività natalizie, per poi riprendere la propria attività lavorativa con il consueto orario;
- di aver lavorato da casa nel mese di marzo 2020 come tutti gli altri dipendenti a causa della emergenza pandemica e di aver ricevuto in data 2 marzo 2020 da , anziché il contratto Per_1 di subordinazione, la bozza di un contratto di collaborazione;
- di aver ricevuto più volte richieste da e Per_1 Persona_2
(responsabile amministrativa del ) di ridurre il CP_2 proprio compenso, rinunciare a talune mensilità o stornare fatture con conseguente crearsi di un clima sempre più ostile tra le parti, sino al mancato pagamento da parte di CP_2 delle ultime fatture;
3 - tali circostanze determinarono il ricorrente a rassegnare delle dimissioni per giusta causa con lettera del 27 febbraio 2021.
3. In diritto, rivendica la natura subordinata Parte_1 delle prestazioni svolte nel periodo dal 1° novembre 2019 al 28 febbraio 2021, o comunque la sussistenza di una ipotesi di lavoro etero-organizzato ex art. 2, D.lgs. 81/2015, chiedendone l'imputazione ad entrambe le società convenute in ragione della sussistenza di una ipotesi di codatorialità/unico centro di imputazione, nonché le conseguenti differenze retributive (pari ad euro 36.754,38); in subordine, chiede comunque l'accertamento del diritto a vedersi corrisposte le somme pattuite in relazione al lavoro prestato (pari ad €26.050,00). Il tutto con rivalutazione e interessi moratori e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
4. Si è costituito ritualmente in giudizio CP_2
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, ha affermato che le società convenute sono soggetti giuridici distinti e privi di un unitario centro di interesse e ha contestato, in ogni caso, la natura subordinata delle prestazioni svolte dal ricorrente.
5. benché ritualmente citata, Controparte_1 non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
6. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. ha dedotto di aver lavorato, senza una Parte_1 regolarizzazione contrattuale, da novembre 2019 sino a febbraio 2021 presso gli studi di siti in Via Brescia 52 a Controparte_1
Cernusco sul Naviglio.
4 3. Dall'istruttoria testimoniale esperita è emerso, ad avviso del giudicante, un quadro probatorio il quale – complessivamente valutato alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità –appare sotto diversi aspetti non perfettamente sussumibile all'interno della tipica fattispecie del lavoro subordinato, dovendosi piuttosto ricondurre il caso di specie nell'ipotesi regolata dall'art. 2 D. lgs. n. 81/15.
4. Come ampiamente noto, al fine di accertare la natura del rapporto lavorativo, occorre rammentare che la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel “vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cass. Sez. L, 27.02.2007, n. 4500; nello stesso senso, v. ad es., Cass. 28.5.2007, n. 12368; Cass. 9.10.2006,
n. 21646; Cass. 13.2.2004, n. 2842; sulle modalità di esercizio del potere di conformazione del datore di lavoro, v., da ultimo, Cass. 29.5.2008, n.
14371).
5 5. In punto di eterodirezione, il Supremo collegio ha più volte sottolineato che il lavoratore deve essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. 27.1.2005, n.
1682), il quale “si esplica con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale” e tramite “un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative” (Cass. 19.5.2006, n. 11880;
Cass. 8.2.2010, n. 2728). Sussistono, poi, i noti criteri di natura sussidiaria e non dirimente quali “la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione” (Cass. 6.8.2004, n.
15275), nonché la sussistenza del rischio di impresa esclusivamente in capo al datore di lavoro (Cass. 12.5.2004, n. 9060; Cass. 29.4.2003, n.
6673). Gli stessi, tuttavia, “non assumono un valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto;
tuttavia possono essere valutati nella loro globalità quali indici, appunto, dell'esistenza di un vincolo di subordinazione ogniqualvolta l'accertamento dello stesso non risulti altrimenti agevole a causa delle peculiarità delle mansioni svolte dal prestatore di lavoro” (Cass. 29.11.2007,n.24903).
6. L'applicazione di tali condivisibili principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, consente di escludere che le concrete modalità attuative del rapporto dedotto in giudizio – come ricostruite in sede istruttoria– possano integrare gli estremi della subordinazione, non essendo stato adeguatamente provato da parte ricorrente, che ne aveva l'onere, l'esercizio, da parte di nessuna delle società resistenti, dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo, tipici del datore di lavoro nel rapporto subordinato.
7. Al riguardo, il teste ha riferito che “Il ricorrente Persona_1 lavorava con un orario variabile. Capitava quindi che il ricorrente fosse presente tutti i giorni nei periodi in cui vi era molto lavoro ovvero, con minor frequenza, a seconda delle esigenze” evidenziando che “Io non gli ho mai prospettato un'assunzione come dipendente in quanto neppure io avevo un contrato di lavoro, trattandosi di mansioni per le quali non vi è una prevedibilità tale da consentire una stabilizzazione di tipo contrattuale”; inoltre, ha chiarito che “Nel periodo fine 2019 e ante periodo Covid, il
6 ricorrente non era presente tutti i giorni nello studio e non osservava un orario fisso. Al ricorrente io davo solo delle convocazioni per presentarsi in
Studio e anche l'orario di fine lavoro era indicativo. Se il ricorrente aveva delle esigenze poteva andare via prima. In caso di assenze comunicate dal ricorrente io mi limitavo a prenderne atto”. Nessuno degli altri testimoni sentiti è stato in grado di riferire di più in merito al concreto esplicarsi del potere direttivo:
- la teste ha dichiarato che “Non so riferire in merito Testimone_1 agli orari di lavoro del ricorrente;
io arrivavo alle 9 e non so dire se lui era già presente o meno però lo vedevo tutti i giorni sul posto di lavoro, ma non so dire a che ora finisse di lavorare. La mansione del ricorrente era di seguire gli studi fotografici e credo che facesse anche l'assistente di studio. Non so dire nulla in merito a come fosse organizzata l'attività lavorativa del ricorrente, anche perché il luogo di lavoro era molto grande e abbiamo lavorato per poco tempo insieme”;
- il teste non ha dato indicazioni utili al riguardo, affermando Tes_2 solo quanto segue “capitavo due volte alla settimana presso gli studi di emme otto e vedevo anche il ricorrente. Io mi occupavo solo del commerciale e poi mi limitavo ad andare lì a salutare. Io non dicevo al ricorrente quando doveva venire o quando doveva andare via ma se il cliente aveva specifiche necessità, ad esempio, di affittare un proiettore glielo comunicavo prima in modo che potessero attivarsi per reperire l'attrezzatura”;
- il teste si è limitato a dichiarare che “l'ho visto presso gli Tes_3 emme otto studios. Non so dire di cosa si occupasse. So che collaborava con ”. Persona_1
8. Alla luce di tali riscontri probatori, non è emersa la sussistenza di un chiaro e definito potere direttivo;
non è emersa la imposizione di orari fissi né l'esercizio di poteri disciplinari;
anche in ordine al compenso deve rilevarsi come, in taluni periodi (ad esempio marzo 2020, agosto 2020) siano stati pagati solo i giorni di effettiva presenza.
7 9. Il quadro così tracciato impedisce di ravvisare, nel caso di specie, i connotati tipici del lavoro subordinato, quali l'eterodirezione e l'obbligo di rendere la prestazione lavorativa. Anche sulle modalità esecutive il ricorrente operava non tanto sulla base di specifiche direttive societarie quanto piuttosto sulla base delle esigenze contingenti rappresentate dai clienti degli studi fotografici. Infine, non è emersa alcuna forma di controllo finalizzata all'esercizio del potere disciplinare e i testi non hanno saputo riferire di eventuali conseguenze negative sui ritardi o interruzioni della prestazione.
***
10. Pur in assenza della subordinazione tipica, deve riconoscersi che la prestazione del ricorrente fosse chiaramente inserita in un sistema etero-organizzato.
11. Il già citato art. 2 D.lgs. 81/2015 dispone che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
12. Ebbene, la prestazione resa dal ricorrente è stata certamente ed esclusivamente di carattere personale nonché continuativa nel tempo, come dimostrano le fatture allegate al ricorso (da novembre 2019 a dicembre 2020, cfr. doc. 10). Inoltre, non vi è dubbio che le modalità esecutive siano state interamente organizzate dalla società
[...]
Era, infatti, , responsabile degli studi siti in Via CP_1 Persona_1
Brescia con contratto di collaborazione esclusiva, a gestire tutti gli aspetti della prestazione, coordinando le mansioni del ricorrente (teste
“coordinavo altresì l'attività del ricorrente”) la collocazione oraria Per_1 richiesta (teste “Ero io che comunicavo gli orari al ricorrente); inoltre, Per_1 il ricorrente svolgeva la prestazione con cadenza giornaliera (teste
“lo vedevo tutti i giorni sul posto di lavoro”) ed unicamente Tes_1 nell'interesse di senza assumersi alcun rischio Parte_2 di impresa ed utilizzando esclusivamente materiali della stessa (teste
8 “Il ricorrente utilizzava solo materiali dell'azienda”; teste “il Per_1 Tes_1 ricorrente aveva una scrivania e un computer fisso” ).
13. Ciò detto, deve ritenersi che ricorrano, nel caso di specie, gli estremi richiesti dall'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, in un'ottica sia di prevenzione sia
1663). Come argomentato dalla Suprema Corte, la norma sopra citata,
“introduce, a riguardo delle prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, la nozione di eteroorganizzazione, <anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro>. Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza
(nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella
9 norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone”. Secondo il Supremo
Collegio, “rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del
2015, norma di disciplina e non di fattispecie, non costituiscono un
14. I principi affermati dalla Cassazione ben si attagliano al caso di specie, in cui la fase funzionale del rapporto, pur in presenza di taluni margini di autodeterminazione in capo al prestatore e con ridotta eterodirezione, è apparsa improntata a modalità governate dalla società preposta alla concreta gestione della prestazione.
15. Le suddette considerazioni consentono di ritenere accertata l'instaurazione tra il ricorrente e di un Controparte_1 rapporto di collaborazione riconducibile al disposto di cui all'art. 2 D. lgs.
81/15, a far data dal novembre 2019, con conseguente applicazione della disciplina di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali. Quanto al CCNL applicabile, in virtù del criterio oggettivo, si ritiene condivisibile l'individuazione effettuata in ricorso del CCNL per i dipendenti dell'RI OV (doc. 23 ricorso), utilizzato dalle aziende che gestiscono teatri di posa, riconducendo le mansioni svolte al
5° livello, dove rientrano “i lavoratori che, con discrezionalità ed iniziativa, pur entro norme e direttive, svolgono compiti variabili e di rilievo, eventualmente implicanti la programmazione del lavoro proprio e/o altrui o richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche nonché
10 notevole capacità professionale con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati”.
Differenze retributive
16. Quanto alle rivendicate differenze retributive, occorre preliminarmente rammentare che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto
(come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n.
15677 del 03/07/2009).
17. Il datore di lavoro nel rimanere Controparte_1 contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a complessivi €36.754,38, risultanti dalla differenza tra la retribuzione pattuita (come indicata nelle fatture prodotte sub doc. 10, pari a lordi 3.350,00 mensili pari a un totale di euro 53.600,00 per i 16 mesi di rapporto) e quanto effettivamente erogato
(27.550,00, come da fatture prodotte, sub doc. 10) a cui vanno aggiunte le somme spettanti a titolo di TFR (4.004,30, calcolati ai sensi dell'art
2120 c.c.) e di indennità sostitutiva di mancato preavviso (6.700,00, pari a 2 mensilità ai sensi dell'art. 2 CCNL). Va, infatti, riconosciuta anche la sussistenza di una giusta causa di dimissioni in ragione dei plurimi inadempimenti della società in ordine all'obbligazione retributiva. Le somme vanno poi maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
11 18. Infine, deve escludersi l'applicabilità degli interessi moratori richiesti ai sensi dell'art. 1284, comma, 4 c.c.. Tale disposizione prevede che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
19. Nell'interpretare la norma richiamata, la Suprema Corte, con sentenza del 7 novembre 2018, n. 28409, ha chiarito che “L'elemento testuale di assoluta rilevanza ai fini della corretta interpretazione della portata applicativa della norma de qua risulta essere l'incipit della proposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, - "Se le parti non ne hanno determinato la misura...." si applica il saggio d'interesse proprio per le transazioni commerciali –(…) Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal Legislatore sia omologa a quella presente nell'art. 1284 c.c., comma 2, afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, bensì pattuiti in astratto dalle parti ma non determinati in concreto nel loro tasso di computo. Quindi va rilevato come la struttura letterale della norma lumeggia che la proposizione iniziale dianzi ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d'interesse applicabile in conseguenza all'avvio della lite, lumeggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente, nell'ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., all'ipotesi dell'accordo contrattuale. La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti. Dunque e la struttura letterale della norma e la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell'incipit quale delimitazione all'applicabilità della disposizione in questione. Un tanto esclude che la citata proposizione iniziale della norma
12 de qua abbia natura di mero inciso per far salva l'autonomia delle parti - già fatta salva in apposita norma -,in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d'interesse unicamente all'avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte. L'opzione ermeneutica di questa Corte rimane confermata e, non già, inficiata dall'osservazione - fatta dalla Corte anconetana a sostegno della sua statuizione - che il Legislatore ebbe appositamente ad estendere anche al giudizio arbitrale l'applicazione della citata norma.
Difatti, da un lato, appare perseguito lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e render svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità e, dall'altro, la disposizione dell'art. 1284 c.c., comma 4, comunque anche in detto giudizio esplica i suoi effetti nei limiti dianzi ricordati. Infine va considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con l'adozione degli intessi commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati art. 1284 c.c., ex comma 1. Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.
Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento”.
20. Così delimitato l'ambito di applicazione di tale disposizione, occorre anche considerare l'espressa previsione da parte del legislatore di una disciplina speciale e inderogabile in punto di crediti di lavoro che
13 all'art. 429, comma 3, c.p.c. così dispone: “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. Dunque, la previsione di tale norma speciale, con cui il legislatore ha già disciplinato la materia degli interessi per i crediti da lavoro, esclude di per sé l'applicabilità della disciplina -anch'essa speciale- riferita alle transazioni commerciali. Sul punto, è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione, che con ampia motivazione alla quale si fa rinvio, ha poi così concluso: “se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost. Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico”
(Cassazione civile sez. lav., 30/04/2025, n.11343).
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21. Deve essere, da ultimo, disattesa la domanda volta ad accertare che il complesso aziendale comprendente il e Controparte_2 [...] rappresenti un centro unitario di imputazione dei Controparte_1 rapporti economici. Non è stato, infatti, adeguatamente provato alcuno degli elementi caratterizzanti la fattispecie in esame, dovendosi rammentare che, secondo i consolidati principi da tempo affermati dalla
Suprema Corte “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da
14 parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali”(Cassazione civile sez. lav., 23/06/2025,
n.16840). Del resto, sin dalla sentenza n. 11107/2006, si è precisato che
“il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato, con valutazione di fatto rimessa al giudice di merito”. In particolare, si è da ultimo specificato che “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (o co-datore plurisoggettivo), anche, ad esempio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo o in materia di ricollocamento lavorativo”. In sintesi, ai fini della configurazione di codatorialità, occorre il verificarsi delle due concorrenti condizioni dell'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti, e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti
22. Pur dovendosi, a parere del giudicante, estendere i principi affermatisi in tema di codatorialità nel lavoro subordinato anche alle ipotesi riconducibili all'art. 2 D.lgs 81/2015, non potrà prescindersi da una analisi del caso di specie alla luce della “concezione realistica”, che caratterizza l'ambito lavoristico, avendo cura di individuare il soggetto che risulta effettivamente titolare dell'organizzazione produttiva in cui viene resa la prestazione personale e continuativa del lavoratore.
23. Nel caso in esame, le plurime e suggestive indicazioni contenute in ricorso paiono sufficienti solo a provare la sussistenza di un collegamento funzionale tra le società resistenti, peraltro agevolmente spiegabili in ragione dei rapporti che ordinariamente intercorrono tra un e CP_2 le società consorziate. Di certo, il ricorrente non ha potuto dimostrare la
15 titolarità in capo al di una posizione di carattere organizzativo CP_2 nei confronti della prestazione da lui resa nel periodo per cui è causa.
Nessuno dei testi ha, infatti, saputo fornire elementi idonei a dimostrare l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle due società resistenti.
24. Al riguardo, il teste , unico soggetto al quale in ricorso Persona_1 vengono attribuiti effettivi poteri direttivi e/o organizzativi, ha dichiarato di aver avuto solo un “un rapporto di collaborazione occasionale con il per delle consulenze” ma di aver gestito le sale posa Controparte_2 situate in via Brescia n. 50 e 52 a Cernusco sul Naviglio esclusivamente per conto di non ha, peraltro, riferito di aver Controparte_4 mai agito per conto del in relazione alla posizione del CP_2 ricorrente;
neppure è emerso che vi fosse una commistione nella gestione delle sale posa da parte delle convenute e, al contrario, il teste Tes_3 ha dichiarato che “Gli spazi di via Brescia 52 nonché la loro disponibilità erano in capo ad emme otto, credo, sicuramente non erano di movigroup ma il aveva degli uffici e utilizzava le sale posa quando aveva la CP_2 necessità e credo pagasse anche la disponibilità di tali sale”.
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25. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, va condannata alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controverisa, delle fasi del giudizio e del pregio dell'attività svolta.
26. Con riferimento alla posizione del Controparte_2 sussistono le condizioni di legge per disporre una integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della posizione delle parti, della complessità della controversia, della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nonché di indici non univoci in ordine alla imputabilità del rapporto.
27. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
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P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara la natura etero-organizzata del rapporto di lavoro intercorso tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di €36.754,38 a titolo di differenze Parte_1 retributive di cui €4.004,38 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 5.664,00 oltre
I.V.A., C.P.A. e 15% spese generali;
compensa le spese di lite con riferimento alla posizione del Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 17/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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