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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 430/2025 promossa da:
C.F.: , nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
a Crotone in via Saffo, 91, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone, in via Frontera, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Albanese Giuseppe, (C.F.: , PEC: avv. C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
C.F.: ), nato a [...] [...], re- Parte_2 C.F._3 sidente a Crotone in via G. Suriano 50, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone, in via Frontera, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Albanese Giuseppe, (C.F.: , PEC: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 02.04.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.07.1990, nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 131- Parte II - Serie
A - anno 1990;
- che dal matrimonio sono nati due figli, nata a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Crotone il 17.11.1994, entrambi maggiorenni;
- che nell'anno 2024 si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone tra i signori e Parte_1 Parte_2 in data 14.07.1990 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crotone al n. 131-2-
[...]
A-1990;
b) Confermare la sentenza n. 142/2024 relativamente alle condizioni concordate tra le parti in sede di omologa della separazione personale.”
Con decreto del 06.04.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 08.04.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La prima udienza dinanzi al giudice relatore è stata celebrata il 28.11.2024, i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 142/2024 pubbl. il 13/12/2024 del Tribunale di Crotone;
il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 02.04.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 430/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito concordata- Parte_2 rio in data 14.07.1990, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune al n. 131- Parte II- Serie A-anno 1990;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 430/2025 promossa da:
C.F.: , nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
a Crotone in via Saffo, 91, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone, in via Frontera, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Albanese Giuseppe, (C.F.: , PEC: avv. C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
C.F.: ), nato a [...] [...], re- Parte_2 C.F._3 sidente a Crotone in via G. Suriano 50, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone, in via Frontera, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Albanese Giuseppe, (C.F.: , PEC: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 02.04.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.07.1990, nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 131- Parte II - Serie
A - anno 1990;
- che dal matrimonio sono nati due figli, nata a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Crotone il 17.11.1994, entrambi maggiorenni;
- che nell'anno 2024 si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone tra i signori e Parte_1 Parte_2 in data 14.07.1990 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crotone al n. 131-2-
[...]
A-1990;
b) Confermare la sentenza n. 142/2024 relativamente alle condizioni concordate tra le parti in sede di omologa della separazione personale.”
Con decreto del 06.04.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 08.04.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La prima udienza dinanzi al giudice relatore è stata celebrata il 28.11.2024, i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n. 142/2024 pubbl. il 13/12/2024 del Tribunale di Crotone;
il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 02.04.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 430/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito concordata- Parte_2 rio in data 14.07.1990, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune al n. 131- Parte II- Serie A-anno 1990;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli