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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6356 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8320 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig.a con Parte_2
l'avvocato Antonio Romei, e . (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con gli avvocati, Sebastiano Russo, Silvia Caradonna e Mauro Stucchi;
PARTI APPELLANTI
E Controparte_2
(C.F ), non in proprio ma quale mandataria di
[...] P.IVA_2
a sua volta mandataria di CP_3 Controparte_4 cessionaria di con Controparte_5
l'avvocato Michele Ranchino;
PARTE APPELLATA
., Controparte_5
1 PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 21061/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII civile, pubblicata in data 04.11.2019 in materia di contratti bancari.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.11.2010, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 21097 emesso dal Tribunale di Roma in data 11.10.2010, con cui le veniva ingiunto di pagare – in qualità di debitrice principale, e in solido con , quale Controparte_1 fideiussore - alla la somma Controparte_5 di € 135.133,81 oltre interessi e spese della procedura, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale Ordinario Civile di Roma, ogni contraria istanza e domanda disattesa, così provvedere:
1) revocare e/o dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare inammissibile, illecita, contraria alla legge e comunque rigettare ogni avversa pretesa o domanda, dichiarando la nullità del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti e la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
2) Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali IVA e CAP come per legge”.
- il Tribunale, dopo aver disposto la CTU contabile per la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, all'udienza del 23.01.2019, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
2 rigetta l'atto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.21097 R.G. n.49169/2010, emesso dal Tribunale di Roma in data 11.10.2010; condanna la e , in solido, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione, in favore della Controparte_5 delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 11.000,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico della e di , in solido, le spese di Parte_1 Controparte_1 perizia.”.
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che:
- Sull'eccezione di nullità del ricorso Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del successivo decreto per mancanza della procura alle liti atteso che quest'ultima risulta allegata in calce al ricorso.
-Sulla prova del credito Va rilevato che non è in contestazione ed è, comunque, provata documentalmente la sussistenza del rapporto contrattuale di conto corrente nonché della fideiussione rilasciata da parte opponente. Si rileva, inoltre, come sono stati allegati gli estratti del rapporto di conto corrente al fine di provare l'entità del credito ingiuntivo.
- Sulla disciplina degli interessi anatocistici Nel caso concreto, va rilevato che si tratta di rapporto sorto nel 2002, quando era già vigente la normativa legittimante la capitalizzazione di interessi in condizione di reciprocità; nello specifico, l'art.25 del D.Lgs n.342/9, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della pari periodicità degli interessi creditori e debitori. Pertanto, la relativa clausola - peraltro approvata - deve ritenersi legittima.
- Sull'applicazione di interessi usurari Innanzitutto, va premesso che la legge n.108 del 1996 prevede che la classificazione delle operazioni (per es.: apertura di credito) è effettuata in base agli elementi legislativamente indicati e ritenuti caratterizzanti dell'operazione medesima, mentre il relativo TEGM è individuato valutando gli interessi applicati. Applicando i criteri enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza a S.U. del 2018, si rileva come dalla perizia espletata non è emersa la sussistenza di usura originaria, ma il sopravvenuto superamento del tasso soglia per alcuni trimestri.
3 Va, tuttavia, considerato che deve escludersi la configurabilità di un'usura sopravvenuta atteso che per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi la soglia dell'usura nel corso del rapporto, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi (cfr. Cass.Sez.Un. sent.n. 24675 del 2017). Per quanto detto, va rigettato l'atto di opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
§ 4. — Hanno proposto appello e ed Parte_1 Controparte_1 hanno così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza n.2106172019 (R.G. 70173/2010) emessa dal Tribunale di Roma in data 25 ottobre 2019 pubblicata in data 4 novembre 2019 e notificata via PEC il 21 novembre 2019 previa Sospensione della esecuzione e/o della efficacia esecutiva della citata sentenza: A. revocare e/o dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.21097 emesso dal Tribunale di Roma il 1ottobre 2010 (R.G. 49169) e, in ogni caso, dichiarare inammissibile, illecita, contraria alla legge e comunque rigettare ogni avversa pretesa o domanda, dichiarando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
B. in subordine, ridurre la somma di condanna, per le ragioni sopra esposte, anche, se del caso, all'esito di una nuova indagine da compiersi in conformità alle modalità di calcolo ritenute corrette dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 16303/2018; C. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. “
Si è costituita in giudizio non Controparte_2 in proprio ma quale mandataria di a sua volta CP_3 mandataria di cessionaria di Controparte_4 [...]
, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, respingere la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per
4 inammissibilità della stessa, ovvero per insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art 283 c.p.c. in via principale, respingere integralmente l'appello proposto, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Respinta l'istanza di sospensiva, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto in data 20 marzo 2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
-Sulla carente motivazione circa l'asserita legittimità della applicazione di interessi anatocistici Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale di interessi effettuata dalla in quanto le parti avrebbero pattuito una clausola che CP_5 prevedeva la medesima periodicità. Tuttavia, parte appellante sostiene che “il Giudice non indica da quale documento depositato ha desunto l'esistenza di tale clausola”. Segnatamente, gli appellanti riferiscono che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che la somma ingiunta risulta formata in gran parte da interessi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c. e dunque, dichiarata nulla detta clausola, il giudice avrebbe dovuto ricalcolare gli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione.
*** Il motivo va respinto. Il contratto di conto corrente 8354-61664 allegato al fascicolo monitorio risulta acceso nell'anno 2002 e reca, nelle condizioni generali di contratto, la clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi a condizione di reciprocità. Pertanto la decisione del Tribunale quanto all'anatocismo risulta conforme al dettato dell'art. 120 T.U.B., D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 e successiva Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000.
5 -Sull'omessa e contraddittoria motivazione circa l'asserita non applicazione da parte della di interessi CP_5 usurari sul conto corrente Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per error in iudicando, per aver ritenuto che nel caso di specie, il perito avesse correttamente applicato i criteri e le modalità di calcolo per la verifica del superamento del tasso di usura in conformità ai principi contenuti nella sentenza a S.U. n.16303/2018 e di conseguenza, ha concluso per l'inesistenza di usura originaria. In particolare, gli odierni appellanti deducono “la carente motivazione del Giudice” in punto di applicazione dei principi sanciti dalla S.U. n.16303/2018, nonché la “contraddittorietà della Sentenza” per aver prima ritenuto condivisibili detti principi e poi ritenuto corrette le risultanze della CTU, frutto di un diverso procedimento matematico. Parte appellante, premesso come gli interessi ai sensi dell'art. 644 c.p. sono sempre usurari quando superano il c.d. tasso
-soglia, contesta la CTU integrativa – la quale peraltro è giunta a risultati opposti rispetto alla prima perizia – atteso che la stessa non avrebbe compiutamente evidenziato quali criteri e/o operazioni algebriche abbia in concreto adottato per defalcare dal TEG il costo della c.m.s.. Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe affetta da “una grave omissione di motivazionale” non avendo il primo giudice invitato il perito a precisare meglio i criteri e le modalità di calcolo applicati. Inoltre, gli appellanti ritengono che le conclusioni della relazione integrativa sarebbero comunque errate, posto che si fondano su un criterio di calcolo diverso da quello indicato dalla sentenza n.16303/2018 della Cassazione a Sezioni Unite, le quali
- superando l'orientamento che escludeva il calcolo della c.m.s. dalle voci di costo – hanno osservato che è necessario calcolare separatamente il TEG e la c.m.s. per poi comparare rispettivamente il tasso soglia (TEGM) e la “C.M.S.” soglia. Quindi, secondo parte appellante, attesa l'erroneità della perizia d'ufficio, il Tribunale non poteva conoscere se vi fosse stata o meno usura sopravvenuta. Ad ogni modo, gli appellanti sostengono che la giurisprudenza citata dal primo giudice, nello specifico la sentenza n. 24675/2017, non troverebbe applicazione al caso di specie in quanto quest'ultimo ha ad oggetto un rapporto bancario diverso dal contratto di mutuo, oggetto d'esame della sentenza indicata.
6 *** Il motivo va respinto. Deve rilevarsi che il CTU, dopo il deposito della prima relazione, è stato riconvocato dal giudice al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia nel calcolo del T.E.G. succedutesi nel corso del rapporto. L'ausiliare ha escluso la sussistenza di usura originaria ed ha rilevato invece la presenza di usura sopravvenuta. Nel contestare la mancata applicazione da parte del CTU del principio enunciato da Cass. S.U. sentenza n. 16303/2018 secondo il quale: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Orbene, l'appellante, pur avendo a disposizione le tabelle esposte dal CTU nell'ultimo elaborato depositato, attestanti un TEG calcolato all'origine del rapporto (31.12.2002) pari a 8,44 a fronte di un tasso soglia stabilito nel medesimo trimestre nella misura del 14,70 e considerato altresì che le tabelle contenute nella relazione indicano l'entità della CMS applicata nonché la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, non ha dimostrato che sulla base del calcolo indicato da S.U. n. 16303/2018 si fosse in presenza di usura originaria, di talché la censura non risulta idonea a ribaltare la motivazione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'usura originaria
7 fosse esclusa, applicando la metodologia di calcolo indicata da S.U. n. 16303/2018.
Quanto poi al principio enunciato da S.U. n. 24675/2017 sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta e richiamato dal giudice di primo grado nella motivazione impugnata, è evidente che il principio in questione, di carattere generale, va adattato alla disciplina del contratto di conto corrente, essendo previsto lo ius variandi unilaterale da parte della con le modalità indicate CP_5 dall'art. 118 T.U.B.
Anche in relazione a detta censura, l'appellante non poteva limitarsi a rilevare che la pronuncia delle S.U. riguardava un contratto diverso, ma avrebbe dovuto dimostrare l'usura originaria in relazione alla variazione dei tassi di interesse da parte della ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Anche in relazione a detto CP_5 profilo, dunque, la censura appare inidonea a ribaltare la statuizione impugnata.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€ 135.133,81) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
[... e da nei confronti di Controparte_1 CP_2
quale mandataria di a sua volta
[...] CP_3 mandataria di cessionaria di Controparte_4 [...] nonché Controparte_5 Controparte_5
contumace, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale
[...] di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli della Cancelleria. Così deciso in Roma il giorno 27.10.2025
8 Il Presidente estensore
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