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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella Di TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 224 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
ER CO (c.f.: CFNRFL68R23L049), elettivamente domiciliato in Taranto alla via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Stefania Pollicoro, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba
Caracuta, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto
presso l'Avvocatura Inail, alla via Plinio angolo via Salinella
- APPELLATO -
Oggetto: malattia professionale – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3062/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva la domanda proposta da RG RC nei confronti dell'Inail – volta alla declaratoria del diritto al cumulo dei postumi per malattie professionali e di infortunio sul lavoro (ipoacusia neurosensoriale bilaterale e ispessimenti pleurici) nonché alla costituzione della rendita unica o dell'indennizzo – e, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del 35% dalla data della denuncia di ipoacusia, condannava l'Inail al pagamento del relativo importo oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che liquidava in €. 1.500,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale decisione proponeva appello RG RC, lamentandone la erroneità
limitatamente alla statuizione delle spese processuali, e chiedendone la riforma.
Si costituiva l'Inail rilevando la coerente liquidazione delle spese processuali con riferimento sia alla semplicità dell'oggetto della domanda, priva di aspetti peculiari e tipici, sia all'attività istruttoria in concreto svolta, tale da non presentare specifiche problematiche,
segnalando, in particolare, la facoltà del giudice di apportare alla liquidazione delle spese processuali, relative alla fase istruttoria, una diminuzione, ex art. 4 comma 1, d.m. n.
55/2014, fino al 70% del valore medio, giusta decisione della Corte di Cassazione n.
23798/2019. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello, precisando che era stata data esecuzione alla sentenza impugnata con il pagamento delle spese ivi liquidate.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione del
D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite, effettuata dal primo giudice, di
€. 1.500,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato
DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione della rendita mensile riconosciuta, pari a
2 €. 612,09, e della somma annua di €. 7.345,14, il valore della controversia è pari a €.
73.451,40, così determinato sulla scorta del criterio di cui all'art. 13 comma 2 cpc, dettato per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, ossia cumulando fino ad un massimo di 10 anni le annualità domandate, con conseguente scaglione di riferimento da €. 52.000,01
a €. 260.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 che per le cause di lavoro prevede un totale, ai minimi tabellari, di €. 7.795,00, di cui €.
1.215.00 per fase studio, €. 775,00 per fase introduttiva, €. 3.780,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e €.
2.025.00 per fase decisoria.
L'appello è fondato.
Il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente ritenuto la soccombenza dell'Inail, ossia della parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado, rilevato che ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali,
il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate. alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è
assimilabile la prestazione assicurativa (Cass. n. 12460/2020 e Cass. n. 6558/2021).
Sicché, avuto riguardo all'ammontare della rendita annuale di €. 7.345,14, indicato dall'appellante e non contestato dall'Inail, e al valore della controversia in questione di €.
73.451,40, corrispondente a dieci annualità, nonché allo scaglione di riferimento da €.
52.001,00 a €. 260.000,00 e all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto,
deve liquidarsi per il primo grado, in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, ex DM 55/2014, la somma complessiva di €. 6.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) di cui €. 1.276,00 per fase studio, €. 851,00 per fase introduttiva, €.
3 1.914,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e €. 2.074,00 per fase decisoria, proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta, da porsi a carico dell'Inail e in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, oltre oneri e accessori di legge.
Alla stregua dell'importo dinanzi delineato risulta, infatti, evidente che la liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice sia inferiore ai detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. 55
in relazione alle singole fasi processuali.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna dell'Inail
alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in complessivi €. 886,00 per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con scaglione da €. 1.101,00
a €. 5.200,00, riferito al valore della causa di €. 4.615,00, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi dovuti e quelli liquidati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, condanna l'INAIL al pagamento delle spese di giudizio del primo grado che si liquidano in complessivi €. 6.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Stefania
Pollicoro, anticipante;
2) Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si liquidano in €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefania
Pollicoro, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 23.4.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella Di TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 224 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
ER CO (c.f.: CFNRFL68R23L049), elettivamente domiciliato in Taranto alla via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Stefania Pollicoro, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba
Caracuta, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto
presso l'Avvocatura Inail, alla via Plinio angolo via Salinella
- APPELLATO -
Oggetto: malattia professionale – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3062/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, accoglieva la domanda proposta da RG RC nei confronti dell'Inail – volta alla declaratoria del diritto al cumulo dei postumi per malattie professionali e di infortunio sul lavoro (ipoacusia neurosensoriale bilaterale e ispessimenti pleurici) nonché alla costituzione della rendita unica o dell'indennizzo – e, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del 35% dalla data della denuncia di ipoacusia, condannava l'Inail al pagamento del relativo importo oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che liquidava in €. 1.500,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale decisione proponeva appello RG RC, lamentandone la erroneità
limitatamente alla statuizione delle spese processuali, e chiedendone la riforma.
Si costituiva l'Inail rilevando la coerente liquidazione delle spese processuali con riferimento sia alla semplicità dell'oggetto della domanda, priva di aspetti peculiari e tipici, sia all'attività istruttoria in concreto svolta, tale da non presentare specifiche problematiche,
segnalando, in particolare, la facoltà del giudice di apportare alla liquidazione delle spese processuali, relative alla fase istruttoria, una diminuzione, ex art. 4 comma 1, d.m. n.
55/2014, fino al 70% del valore medio, giusta decisione della Corte di Cassazione n.
23798/2019. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello, precisando che era stata data esecuzione alla sentenza impugnata con il pagamento delle spese ivi liquidate.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione del
D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite, effettuata dal primo giudice, di
€. 1.500,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato
DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione della rendita mensile riconosciuta, pari a
2 €. 612,09, e della somma annua di €. 7.345,14, il valore della controversia è pari a €.
73.451,40, così determinato sulla scorta del criterio di cui all'art. 13 comma 2 cpc, dettato per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, ossia cumulando fino ad un massimo di 10 anni le annualità domandate, con conseguente scaglione di riferimento da €. 52.000,01
a €. 260.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 che per le cause di lavoro prevede un totale, ai minimi tabellari, di €. 7.795,00, di cui €.
1.215.00 per fase studio, €. 775,00 per fase introduttiva, €. 3.780,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e €.
2.025.00 per fase decisoria.
L'appello è fondato.
Il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente ritenuto la soccombenza dell'Inail, ossia della parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado, rilevato che ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali,
il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate. alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è
assimilabile la prestazione assicurativa (Cass. n. 12460/2020 e Cass. n. 6558/2021).
Sicché, avuto riguardo all'ammontare della rendita annuale di €. 7.345,14, indicato dall'appellante e non contestato dall'Inail, e al valore della controversia in questione di €.
73.451,40, corrispondente a dieci annualità, nonché allo scaglione di riferimento da €.
52.001,00 a €. 260.000,00 e all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto,
deve liquidarsi per il primo grado, in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, ex DM 55/2014, la somma complessiva di €. 6.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) di cui €. 1.276,00 per fase studio, €. 851,00 per fase introduttiva, €.
3 1.914,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e €. 2.074,00 per fase decisoria, proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta, da porsi a carico dell'Inail e in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, oltre oneri e accessori di legge.
Alla stregua dell'importo dinanzi delineato risulta, infatti, evidente che la liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice sia inferiore ai detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. 55
in relazione alle singole fasi processuali.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna dell'Inail
alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in complessivi €. 886,00 per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con scaglione da €. 1.101,00
a €. 5.200,00, riferito al valore della causa di €. 4.615,00, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi dovuti e quelli liquidati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, condanna l'INAIL al pagamento delle spese di giudizio del primo grado che si liquidano in complessivi €. 6.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Stefania
Pollicoro, anticipante;
2) Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si liquidano in €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefania
Pollicoro, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 23.4.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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