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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/11/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Iacovino e Claudio Fasciano ed elettivamente domiciliato in
Campobasso, via Berlinguer n. 1
RICORRENTE
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e Direzione Provinciale in Campobasso, via
PE RL, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA Antonella, domiciliato ope legis in Campobasso, via
PE RL n. 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato il 2.09.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 32720240000279614000, notificatogli in data 25.07.2024; nel merito, l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del medesimo avviso;
in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto alla compensazione, previa ricognizione contabile, tra i contributi già versati in suo favore quale dipendente pagina 1 di 12 impiegato e le somme rivendicate dall'Ente a titolo di Gestione Commercianti per il periodo
01/2021 - 12/2023.
Esponeva che, a far data dal 26.08.2015, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società con sede in Campobasso, con contratto part-time di 20 ore Controparte_2 settimanali, inquadrato come impiegato con applicazione del CCNL Studi Professionali, e che la società aveva sempre provveduto al versamento dei contributi in suo favore nella posizione previdenziale corrispondente a quella dei lavoratori dipendenti.
Rilevava che con l'avviso di addebito n. 32720240000279614000, notificato il 25.07.2024,
l gli aveva richiesto il pagamento di € 10.561,20 per contributi asseritamente dovuti alla CP_1
Gestione Commercianti per il periodo 01/2021 - 12/2023, sebbene la medesima vicenda fosse già sub iudice nei procedimenti riuniti n. 339/2023 e n. 478/2023, pendenti davanti a questo Tribunale e attualmente in fase istruttoria con udienza fissata al 4.11.2024, per i quali era stata già concessa la sospensiva.
Esponeva di aver sempre ricevuto il versamento regolare dei contributi nella corretta gestione previdenziale da parte della società che esercitava attività di natura sanitaria e Controparte_2 parasanitaria come risultante dalla visura camerale allegata, e che tale attività non poteva essere in alcun modo qualificata come attività commerciale, essendo il codice ATECO della società (86.90.21) riconducibile ai “Servizi di fisioterapia” rientranti nella sezione “Sanità e assistenza sociale”.
Rilevava altresì che l'apertura di una posizione previdenziale nella Gestione Commercianti, a sé intestata, risultava del tutto arbitraria e priva di effettivi presupposti normativi, e determinava un'illegittima duplicazione contributiva, in quanto i contributi riferiti alla sua attività lavorativa erano stati interamente versati dal datore di lavoro nella corretta gestione previdenziale.
Evidenziava di aver più volte rappresentato la questione all'Ente, anche mediante istanza in autotutela trasmessa nel 2023, e che l aveva risposto con nota del 7.03.2023, CP_1 limitandosi a preannunciare in modo generico una futura sanatoria, senza tuttavia adottare alcun concreto provvedimento di annullamento degli avvisi già oggetto di impugnazione.
Deduceva la nullità, annullabilità e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione e/o falsa applicazione della L. 613/1966 e della L. 662/1996, e che non risultavano integrati né il requisito oggettivo dell'esercizio di attività commerciale, previsto dall'art. 49 L.
88/1989, né quello soggettivo richiesto dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996 ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti. pagina 2 di 12 Infine, rappresentava che l aveva già effettuato, per l'annualità 2017, un trasferimento CP_1 contributivo finalizzato a compensare parzialmente quanto richiesto, come risultante dall'estratto debitorio prodotto in atti.
Insisteva pertanto nelle sue conclusioni già menzionate.
Si costituiva l che contestava integralmente il ricorso, deducendo la piena legittimità CP_1 della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto.
In via preliminare, contestava l'asserita sovrapposizione di periodi tra l'avviso impugnato e quello già oggetto di diverso giudizio, rilevando che l'avviso n. 32720220001073885000 era riferito alle prime tre rate dell'anno 2021, mentre quello oggetto del presente giudizio concerneva la quarta rata del medesimo anno nonché le annualità 2022 e 2023.
Nel merito, rappresentava che, a seguito di accertamenti amministrativi, il ricorrente era stato iscritto d'ufficio alla Gestione Commercianti in qualità di socio e Amministratore unico della con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.04.2015, come da Controparte_2 comunicazione del 13.04.2017, ricevuta in data 27.04.2017.
Evidenziava che la per forma giuridica ( e per oggetto sociale - Controparte_2 CP_2 comprendente attività di gestione di imprese sanitarie e parasanitarie, centri di fisioterapia, dietologia ed estetica - doveva qualificarsi come impresa commerciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88/1989, e che -pertanto- sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Rilevava che il ricorrente aveva rivestito la carica di Amministratore unico della società sin dalla costituzione, e che solo con comunicazione iscritta nel Registro delle Imprese in data
5.08.2020 era stata attestata la cessazione di tale carica, con contestuale nomina a
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Sosteneva che tale posizione, unitamente alla titolarità del 50% delle quote sociali, fosse incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato dichiarato, ritenendolo insussistente e in ogni caso viziato ab origine.
Evidenziava, inoltre, che il rapporto di lavoro subordinato era stato instaurato nel 2015, periodo in cui il risultava ancora formalmente Amministratore unico, ruolo Pt_1 evidentemente inconciliabile con la subordinazione, e che la successiva comunicazione retroattiva al Registro delle Imprese non poteva sanare il vizio originario.
Con riferimento alla domanda subordinata di compensazione, ne eccepiva l'infondatezza per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, trattandosi di rapporto contributivo tra l e CP_1 la soggetto terzo rispetto al ricorrente. Controparte_2
pagina 3 di 12 Rappresentava, altresì, che l aveva già fornito puntuali riscontri alle richieste avanzate CP_1 dalla precisando che la regolarizzazione della posizione del ricorrente Controparte_2 avrebbe dovuto essere effettuata mediante interruzione dell'invio e annullamento dei flussi relativi al rapporto di lavoro subordinato, come indicato nella nota raccomandata Pt_2 del 25.11.2016 e nelle PEC del 29.03.2022 e del 7.03.2023, rimaste prive di seguito.
In ordine all'istanza di sospensione, l si opponeva, rilevando l'assenza sia del fumus CP_1 boni iuris, attesa la fondatezza della pretesa, sia del periculum in mora, non essendo state allegate dal ricorrente specifiche prove in tal senso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Il G.I., con decreto del 3.09.2024, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e prova per testi.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla pretesa sovrapposizione tra le somme oggetto del presente giudizio e quelle azionate nei procedimenti R.G. 339/2023 e R.G. 478/2023. Risulta, infatti, che in tali procedimenti siano stati impugnati, rispettivamente, l'avviso di addebito n. 32720220001073885000, notificato in data 26.01.2023, e l'avviso di addebito n. 32720180001097821000, notificato in data
27.02.2023, diversi e autonomi rispetto all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, per cui non si ravvisa alcuna identità o “sovrapposizione” di cause.
3. Il merito dell'opposizione deve essere vagliato alla luce dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il quale impone che i fatti costitutivi del diritto debbano essere dimostrati da chi si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 16917 del 04/10/2012; Sez. 3, Sentenza n. 26158 del 12/12/2014).
Invero, la S.C. ha rimarcato che “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (…) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle pagina 4 di 12 quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (v. Cassazione civile sez. lav., 06/11/2009, n. 23600).
Ne consegue che l , sostenendo di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del CP_1 ricorrente a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in Parte_1 relazione alla sua posizione quale socio e amministratore della era gravato Controparte_2 dell'onere di provare le circostanze costitutive della propria pretesa.
La disciplina applicabile al caso in esame è da rintracciare nell'art. 1, comma 1, della Legge
22 luglio 1966, n. 613, nell'art. 49, comma 1, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 662 del 1996, ove è rispettivamente disposto:
- art. 1, comma 1, Legge 22 luglio 1966, n. 6131: “L'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.”;
- art. 49, comma 1, della Legge 9 marzo 1989, n. 88: “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre
1986, n. 778; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.”;
- art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 662 del 1996:
“203. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pagina 5 di 12 siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".;
“208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
[...] all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle CP_1 rispettive gestioni pensionistiche”.
Va pure ricordato il principio di diritto enunciato dalle SS.UU., specificatamente in tema di società a responsabilità limitata, secondo cui “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del 1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - , si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi CP_ dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività pagina 6 di 12 prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.” (v. Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, n.3240)
La ratio della norma menzionata, che ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata, è quella di
“evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.” (v. Cassazione civile, sez. VI, 19/11/2012, n. 20268).
Si vuole evitare, in altri termini, che i titolari d'impresa o gli amministratori dell'azienda direttamente coinvolti nell'attività aziendale (vale a dire che vi partecipano con carattere di abitualità e prevalenza) eludano l'obbligo contributivo proprio dell'attività imprenditoriale di natura commerciale.
Inoltre, la S.C. (Cass. 36362/2021) ha precisato che “nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla” (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile
2021, n. 11161)
Alla luce di tanto, sono allora da assoggettare all'assicurazione commercianti tutti i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, quest'ultima da intendersi come prevalenza cd. interna, riferita all'apporto del soggetto e alla preminenza dell'apporto medesimo rispetto all'attività prestata da altri soggetti all'interno dell'azienda (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, n.3240; Cassazione civile, sez. un.,
08/08/2011, n. 17076).
Requisiti sostanziali, questi, che, come osservato dalla S.C., devono essere specificatamente accertati dal giudice, valutando, in particolare, secondo gli elementi allegati dall'Istituto previdenziale, la misura secondo cui si è concretizzata la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento da parte di costui di attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr. Cass., Sez. U,
12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 2139 del
31/01/2014).
Invero, “è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un pagina 7 di 12 effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass.
n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).” (v. Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, n.
5053).
4. Rispetto all'avviso di addebito opposto, n. 32720240000279614000, notificato in data
25.07.2024, l ha, in buona sostanza, sostenuto che la posizione assicurativa di CP_1 doveva essere riferita alla Gestione Commercianti, in quanto lo stesso Parte_1 risultava essere socio al 50% e Amministratore unico della nonché Controparte_2 direttamente impegnato nell'attività aziendale, e che, pertanto, ricorrevano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'obbligo contributivo in tale gestione ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ha evidenziato che la forma giuridica della unitamente all'oggetto sociale - Controparte_2 comprendente l'organizzazione di servizi sanitari, parasanitari, estetici e dietologici - denotava la natura commerciale dell'impresa, con conseguente inapplicabilità del regime previdenziale da lavoro subordinato. Secondo l , infatti, il rapporto di lavoro denunciato dal ricorrente CP_1 sarebbe stato incompatibile con la carica di Amministratore unico e con la titolarità di una quota rilevante del capitale sociale.
Ha inoltre rilevato che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la CP_2
in un periodo in cui il rivestiva formale potere di rappresentanza e direzione
[...] Pt_1 della società, doveva ritenersi viziata ab origine, non potendo un soggetto disporre su sé stesso del potere disciplinare e direttivo tipico della subordinazione.
Conseguentemente, l ha ritenuto legittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione CP_1
Commercianti, nonché il recupero della contribuzione relativa al periodo in contestazione.
Ebbene, è da premettere che la riveste la qualifica di impresa commerciale, Controparte_2 ai sensi dell'art. 2195 c.c. e dell'art. 49, comma 1, lett. d), della legge n. 88/1989, in quanto costituita in forma di società a responsabilità limitata ed esercente attività d'impresa in ambito sanitario.
La presunzione di commercialità discende dalla forma giuridica assunta dalla società, trattandosi di società a responsabilità limitata ( , nonché dall'iscrizione della stessa nella CP_2
pagina 8 di 12 sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Tale iscrizione trova il suo fondamento nell'art. 2195 c.c., il quale prevede l'obbligo di registrazione per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, tra cui rientrano, ai sensi del n. 1), le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi.
Ne consegue che anche un'attività sanitaria o parasanitaria, se esercitata in forma societaria
(S.r.l.), assume natura imprenditoriale e rientra nel novero delle imprese commerciali, non rilevando, ai fini previdenziali, la natura sanitaria dell'attività, bensì la forma giuridica e il contesto organizzativo in cui la stessa è svolta. Con la conseguenza che essa ricade pacificamente nella categoria di cui all'art. 49, comma 1, lett. d), della legge n. 88/1989 -
“settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie” - a cui è estesa l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Ciò chiarito, si rileva che, dall'esame degli atti di causa, emerge come il abbia Pt_1 rivestito, sin dalla costituzione della la carica di Amministratore Unico Controparte_2 nonché la qualità di socio al 50% della indicata società.
In particolare, dalla visura camerale depositata da parte resistente risulta che il ricorrente è stato nominato Amministratore Unico contestualmente alla costituzione della società
avvenuta in data 22.04.2015 (cfr. pagg. 1 e 10 visura camerale), con Controparte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese in data 30.04.2015. Solo successivamente, con comunicazioni presentate nel 2020, è stata attestata la cessazione dalla carica, con iscrizione in data 5.08.2020, e la contestuale nomina del ricorrente, con decorrenza dal 17.06.2016, alle cariche di Consigliere e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, entrambe iscritte il 18.06.2020 e con durata "fino alla revoca". La stessa visura conferma, inoltre, che il detiene una quota del 50% del capitale sociale della in regime di Pt_1 Controparte_2 piena proprietà, in pari misura rispetto all'altro socio (cfr. pag. 5 visura Persona_1 camerale).
Quanto all'effettiva attività svolta dal ricorrente all'interno della società, è stata escussa in giudizio la teste dipendente della dal 2021 con Testimone_1 Controparte_2 mansioni di segreteria, la quale ha riferito di lavorare part-time prevalentemente nel turno pomeridiano e di aver incrociato saltuariamente il nelle giornate in cui, Parte_1 circa una volta al mese, svolgeva il turno mattutino. Ha dichiarato che il ricorrente lavorava part-time, solo al mattino, occupandosi di far svolgere esercizi ai pazienti, e che le direttive pagina 9 di 12 sull'attività da eseguire gli venivano impartite dal fratello, il quale curava Persona_1 anche i rapporti con i clienti e fornitori e ricopriva un ruolo di direzione dell'attività aziendale.
Ha aggiunto che il ricorrente, in occasione di necessità personali, era solito rivolgersi al fratello per chiedere permessi e autorizzazioni.
Tale dichiarazione, tuttavia, non è idonea a superare il dato documentale fornito dalla visura camerale, che attesta in modo inequivoco l'attribuzione a parte ricorrente, sin dalla costituzione della società, della carica di Amministratore Unico con poteri gestori, e la sua permanenza nella stessa fino al 2020, nonché la successiva nomina, a far data dal
17.06.2016 e con iscrizione nel Registro delle Imprese del 18.06.2020, alle cariche di
Consigliere e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
In altri termini, la testimonianza non risulta incompatibile con le risultanze documentali, ma deve essere letta in modo sistematico con esse: la presenza regolare del ricorrente,
l'esercizio di attività lavorativa in azienda, seppur con orario ridotto, e la sua partecipazione all'operatività della struttura confermano invero un coinvolgimento diretto, abituale e continuativo nell'attività di impresa, che la documentazione formale qualifica come direttamente gestorio.
Pertanto, la partecipazione personale, regolare e continuativa del all'attività Pt_1 aziendale, unita alla titolarità del 50% delle quote sociali e all'investitura formale quale
Amministratore Unico, anche valutati i principi espressi dalla S.C., di cui già si è dato conto, consente di ritenere pienamente integrati tutti i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera a), della L. n.
662/1996 e dell'art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88/1989. Tali elementi permettono di qualificare l'attività svolta dal ricorrente quale attività prevalente, in quanto esercitata in modo diretto, abituale e personale, nell'ambito di una compagine societaria di cui egli deteneva una partecipazione paritaria e che egli rappresentava quale organo gestorio apicale.
Quanto alla dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro vantato dal ricorrente - che ha dichiarato di essere stato assunto con contratto part-time da 20 ore settimanali, inquadrato nel CCNL Studi Professionali - si rileva che tale prospettazione è incompatibile con la posizione giuridica ed economica effettivamente rivestita e ciò stando al principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui non è configurabile un autentico rapporto di lavoro subordinato tra un soggetto che ricopre la carica di amministratore unico e la società da questi rappresentata, poiché manca il requisito della subordinazione intesa come soggezione al potere direttivo altrui. pagina 10 di 12 A ciò si aggiunga che il rapporto di lavoro subordinato risulta formalizzato solo in un momento successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale, mentre il era ancora titolare della Pt_1 funzione apicale di rappresentanza.
A conferma della sussistenza dell'obbligo contributivo, vi è altresì la comunicazione Mod. trasmessa al ricorrente in data 13.04.2017, con la quale l ha dato notizia Per_2 CP_1 dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, con decorrenza dal 1.04.2015, fondata su accertamenti amministrativi eseguiti in base agli atti ufficiali della società. Nessuna opposizione risulta esser stata proposta avverso tale iscrizione, né alcuna rettifica dei flussi contributivi è stata effettuata dal ricorrente o dalla società.
Dunque, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, deve concludersi che la pretesa contributiva formalizzata con l'avviso di addebito n.
32720240000279614000 sia pienamente legittima, poiché sorretta da elementi oggettivi che comprovano l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Per tutte le suddette ragioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
5. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla compensazione, previa ricognizione contabile, tra i contributi già versati dalla CP_2 in suo favore quale lavoratore dipendente e le somme richieste dall'Istituto a titolo di
[...] contribuzione alla Gestione Commercianti per il periodo 01/2021 - 12/2023.
La domanda deve essere tuttavia rigettata per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente. Risulta, infatti, che i contributi in oggetto siano stati richiesti e versati, in qualità di sostituto d'imposta, direttamente dalla società , la quale pertanto risulta essere CP_2
l'unico soggetto legittimato a proporre un'eventuale istanza di compensazione nei confronti dell' . CP_1
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, facendo riferimento ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale per cause di previdenza, con riferimento allo scaglione di valore della causa, tenendo conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32720240000279614000, notificato in data 25.07.2024;
2)condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Iacovino e Claudio Fasciano ed elettivamente domiciliato in
Campobasso, via Berlinguer n. 1
RICORRENTE
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e Direzione Provinciale in Campobasso, via
PE RL, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA Antonella, domiciliato ope legis in Campobasso, via
PE RL n. 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato il 2.09.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 32720240000279614000, notificatogli in data 25.07.2024; nel merito, l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del medesimo avviso;
in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto alla compensazione, previa ricognizione contabile, tra i contributi già versati in suo favore quale dipendente pagina 1 di 12 impiegato e le somme rivendicate dall'Ente a titolo di Gestione Commercianti per il periodo
01/2021 - 12/2023.
Esponeva che, a far data dal 26.08.2015, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società con sede in Campobasso, con contratto part-time di 20 ore Controparte_2 settimanali, inquadrato come impiegato con applicazione del CCNL Studi Professionali, e che la società aveva sempre provveduto al versamento dei contributi in suo favore nella posizione previdenziale corrispondente a quella dei lavoratori dipendenti.
Rilevava che con l'avviso di addebito n. 32720240000279614000, notificato il 25.07.2024,
l gli aveva richiesto il pagamento di € 10.561,20 per contributi asseritamente dovuti alla CP_1
Gestione Commercianti per il periodo 01/2021 - 12/2023, sebbene la medesima vicenda fosse già sub iudice nei procedimenti riuniti n. 339/2023 e n. 478/2023, pendenti davanti a questo Tribunale e attualmente in fase istruttoria con udienza fissata al 4.11.2024, per i quali era stata già concessa la sospensiva.
Esponeva di aver sempre ricevuto il versamento regolare dei contributi nella corretta gestione previdenziale da parte della società che esercitava attività di natura sanitaria e Controparte_2 parasanitaria come risultante dalla visura camerale allegata, e che tale attività non poteva essere in alcun modo qualificata come attività commerciale, essendo il codice ATECO della società (86.90.21) riconducibile ai “Servizi di fisioterapia” rientranti nella sezione “Sanità e assistenza sociale”.
Rilevava altresì che l'apertura di una posizione previdenziale nella Gestione Commercianti, a sé intestata, risultava del tutto arbitraria e priva di effettivi presupposti normativi, e determinava un'illegittima duplicazione contributiva, in quanto i contributi riferiti alla sua attività lavorativa erano stati interamente versati dal datore di lavoro nella corretta gestione previdenziale.
Evidenziava di aver più volte rappresentato la questione all'Ente, anche mediante istanza in autotutela trasmessa nel 2023, e che l aveva risposto con nota del 7.03.2023, CP_1 limitandosi a preannunciare in modo generico una futura sanatoria, senza tuttavia adottare alcun concreto provvedimento di annullamento degli avvisi già oggetto di impugnazione.
Deduceva la nullità, annullabilità e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione e/o falsa applicazione della L. 613/1966 e della L. 662/1996, e che non risultavano integrati né il requisito oggettivo dell'esercizio di attività commerciale, previsto dall'art. 49 L.
88/1989, né quello soggettivo richiesto dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996 ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti. pagina 2 di 12 Infine, rappresentava che l aveva già effettuato, per l'annualità 2017, un trasferimento CP_1 contributivo finalizzato a compensare parzialmente quanto richiesto, come risultante dall'estratto debitorio prodotto in atti.
Insisteva pertanto nelle sue conclusioni già menzionate.
Si costituiva l che contestava integralmente il ricorso, deducendo la piena legittimità CP_1 della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito opposto.
In via preliminare, contestava l'asserita sovrapposizione di periodi tra l'avviso impugnato e quello già oggetto di diverso giudizio, rilevando che l'avviso n. 32720220001073885000 era riferito alle prime tre rate dell'anno 2021, mentre quello oggetto del presente giudizio concerneva la quarta rata del medesimo anno nonché le annualità 2022 e 2023.
Nel merito, rappresentava che, a seguito di accertamenti amministrativi, il ricorrente era stato iscritto d'ufficio alla Gestione Commercianti in qualità di socio e Amministratore unico della con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.04.2015, come da Controparte_2 comunicazione del 13.04.2017, ricevuta in data 27.04.2017.
Evidenziava che la per forma giuridica ( e per oggetto sociale - Controparte_2 CP_2 comprendente attività di gestione di imprese sanitarie e parasanitarie, centri di fisioterapia, dietologia ed estetica - doveva qualificarsi come impresa commerciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88/1989, e che -pertanto- sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Rilevava che il ricorrente aveva rivestito la carica di Amministratore unico della società sin dalla costituzione, e che solo con comunicazione iscritta nel Registro delle Imprese in data
5.08.2020 era stata attestata la cessazione di tale carica, con contestuale nomina a
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Sosteneva che tale posizione, unitamente alla titolarità del 50% delle quote sociali, fosse incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato dichiarato, ritenendolo insussistente e in ogni caso viziato ab origine.
Evidenziava, inoltre, che il rapporto di lavoro subordinato era stato instaurato nel 2015, periodo in cui il risultava ancora formalmente Amministratore unico, ruolo Pt_1 evidentemente inconciliabile con la subordinazione, e che la successiva comunicazione retroattiva al Registro delle Imprese non poteva sanare il vizio originario.
Con riferimento alla domanda subordinata di compensazione, ne eccepiva l'infondatezza per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, trattandosi di rapporto contributivo tra l e CP_1 la soggetto terzo rispetto al ricorrente. Controparte_2
pagina 3 di 12 Rappresentava, altresì, che l aveva già fornito puntuali riscontri alle richieste avanzate CP_1 dalla precisando che la regolarizzazione della posizione del ricorrente Controparte_2 avrebbe dovuto essere effettuata mediante interruzione dell'invio e annullamento dei flussi relativi al rapporto di lavoro subordinato, come indicato nella nota raccomandata Pt_2 del 25.11.2016 e nelle PEC del 29.03.2022 e del 7.03.2023, rimaste prive di seguito.
In ordine all'istanza di sospensione, l si opponeva, rilevando l'assenza sia del fumus CP_1 boni iuris, attesa la fondatezza della pretesa, sia del periculum in mora, non essendo state allegate dal ricorrente specifiche prove in tal senso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Il G.I., con decreto del 3.09.2024, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e prova per testi.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla pretesa sovrapposizione tra le somme oggetto del presente giudizio e quelle azionate nei procedimenti R.G. 339/2023 e R.G. 478/2023. Risulta, infatti, che in tali procedimenti siano stati impugnati, rispettivamente, l'avviso di addebito n. 32720220001073885000, notificato in data 26.01.2023, e l'avviso di addebito n. 32720180001097821000, notificato in data
27.02.2023, diversi e autonomi rispetto all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, per cui non si ravvisa alcuna identità o “sovrapposizione” di cause.
3. Il merito dell'opposizione deve essere vagliato alla luce dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il quale impone che i fatti costitutivi del diritto debbano essere dimostrati da chi si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 16917 del 04/10/2012; Sez. 3, Sentenza n. 26158 del 12/12/2014).
Invero, la S.C. ha rimarcato che “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (…) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle pagina 4 di 12 quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (v. Cassazione civile sez. lav., 06/11/2009, n. 23600).
Ne consegue che l , sostenendo di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del CP_1 ricorrente a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti in Parte_1 relazione alla sua posizione quale socio e amministratore della era gravato Controparte_2 dell'onere di provare le circostanze costitutive della propria pretesa.
La disciplina applicabile al caso in esame è da rintracciare nell'art. 1, comma 1, della Legge
22 luglio 1966, n. 613, nell'art. 49, comma 1, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 662 del 1996, ove è rispettivamente disposto:
- art. 1, comma 1, Legge 22 luglio 1966, n. 6131: “L'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.”;
- art. 49, comma 1, della Legge 9 marzo 1989, n. 88: “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre
1986, n. 778; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.”;
- art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 662 del 1996:
“203. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pagina 5 di 12 siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".;
“208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente
[...] all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle CP_1 rispettive gestioni pensionistiche”.
Va pure ricordato il principio di diritto enunciato dalle SS.UU., specificatamente in tema di società a responsabilità limitata, secondo cui “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del 1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - , si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi CP_ dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività pagina 6 di 12 prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.” (v. Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, n.3240)
La ratio della norma menzionata, che ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata, è quella di
“evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.” (v. Cassazione civile, sez. VI, 19/11/2012, n. 20268).
Si vuole evitare, in altri termini, che i titolari d'impresa o gli amministratori dell'azienda direttamente coinvolti nell'attività aziendale (vale a dire che vi partecipano con carattere di abitualità e prevalenza) eludano l'obbligo contributivo proprio dell'attività imprenditoriale di natura commerciale.
Inoltre, la S.C. (Cass. 36362/2021) ha precisato che “nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla” (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile
2021, n. 11161)
Alla luce di tanto, sono allora da assoggettare all'assicurazione commercianti tutti i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, quest'ultima da intendersi come prevalenza cd. interna, riferita all'apporto del soggetto e alla preminenza dell'apporto medesimo rispetto all'attività prestata da altri soggetti all'interno dell'azienda (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, n.3240; Cassazione civile, sez. un.,
08/08/2011, n. 17076).
Requisiti sostanziali, questi, che, come osservato dalla S.C., devono essere specificatamente accertati dal giudice, valutando, in particolare, secondo gli elementi allegati dall'Istituto previdenziale, la misura secondo cui si è concretizzata la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento da parte di costui di attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr. Cass., Sez. U,
12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 2139 del
31/01/2014).
Invero, “è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un pagina 7 di 12 effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass.
n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).” (v. Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, n.
5053).
4. Rispetto all'avviso di addebito opposto, n. 32720240000279614000, notificato in data
25.07.2024, l ha, in buona sostanza, sostenuto che la posizione assicurativa di CP_1 doveva essere riferita alla Gestione Commercianti, in quanto lo stesso Parte_1 risultava essere socio al 50% e Amministratore unico della nonché Controparte_2 direttamente impegnato nell'attività aziendale, e che, pertanto, ricorrevano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'obbligo contributivo in tale gestione ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ha evidenziato che la forma giuridica della unitamente all'oggetto sociale - Controparte_2 comprendente l'organizzazione di servizi sanitari, parasanitari, estetici e dietologici - denotava la natura commerciale dell'impresa, con conseguente inapplicabilità del regime previdenziale da lavoro subordinato. Secondo l , infatti, il rapporto di lavoro denunciato dal ricorrente CP_1 sarebbe stato incompatibile con la carica di Amministratore unico e con la titolarità di una quota rilevante del capitale sociale.
Ha inoltre rilevato che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la CP_2
in un periodo in cui il rivestiva formale potere di rappresentanza e direzione
[...] Pt_1 della società, doveva ritenersi viziata ab origine, non potendo un soggetto disporre su sé stesso del potere disciplinare e direttivo tipico della subordinazione.
Conseguentemente, l ha ritenuto legittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione CP_1
Commercianti, nonché il recupero della contribuzione relativa al periodo in contestazione.
Ebbene, è da premettere che la riveste la qualifica di impresa commerciale, Controparte_2 ai sensi dell'art. 2195 c.c. e dell'art. 49, comma 1, lett. d), della legge n. 88/1989, in quanto costituita in forma di società a responsabilità limitata ed esercente attività d'impresa in ambito sanitario.
La presunzione di commercialità discende dalla forma giuridica assunta dalla società, trattandosi di società a responsabilità limitata ( , nonché dall'iscrizione della stessa nella CP_2
pagina 8 di 12 sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Tale iscrizione trova il suo fondamento nell'art. 2195 c.c., il quale prevede l'obbligo di registrazione per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, tra cui rientrano, ai sensi del n. 1), le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi.
Ne consegue che anche un'attività sanitaria o parasanitaria, se esercitata in forma societaria
(S.r.l.), assume natura imprenditoriale e rientra nel novero delle imprese commerciali, non rilevando, ai fini previdenziali, la natura sanitaria dell'attività, bensì la forma giuridica e il contesto organizzativo in cui la stessa è svolta. Con la conseguenza che essa ricade pacificamente nella categoria di cui all'art. 49, comma 1, lett. d), della legge n. 88/1989 -
“settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie” - a cui è estesa l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Ciò chiarito, si rileva che, dall'esame degli atti di causa, emerge come il abbia Pt_1 rivestito, sin dalla costituzione della la carica di Amministratore Unico Controparte_2 nonché la qualità di socio al 50% della indicata società.
In particolare, dalla visura camerale depositata da parte resistente risulta che il ricorrente è stato nominato Amministratore Unico contestualmente alla costituzione della società
avvenuta in data 22.04.2015 (cfr. pagg. 1 e 10 visura camerale), con Controparte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese in data 30.04.2015. Solo successivamente, con comunicazioni presentate nel 2020, è stata attestata la cessazione dalla carica, con iscrizione in data 5.08.2020, e la contestuale nomina del ricorrente, con decorrenza dal 17.06.2016, alle cariche di Consigliere e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, entrambe iscritte il 18.06.2020 e con durata "fino alla revoca". La stessa visura conferma, inoltre, che il detiene una quota del 50% del capitale sociale della in regime di Pt_1 Controparte_2 piena proprietà, in pari misura rispetto all'altro socio (cfr. pag. 5 visura Persona_1 camerale).
Quanto all'effettiva attività svolta dal ricorrente all'interno della società, è stata escussa in giudizio la teste dipendente della dal 2021 con Testimone_1 Controparte_2 mansioni di segreteria, la quale ha riferito di lavorare part-time prevalentemente nel turno pomeridiano e di aver incrociato saltuariamente il nelle giornate in cui, Parte_1 circa una volta al mese, svolgeva il turno mattutino. Ha dichiarato che il ricorrente lavorava part-time, solo al mattino, occupandosi di far svolgere esercizi ai pazienti, e che le direttive pagina 9 di 12 sull'attività da eseguire gli venivano impartite dal fratello, il quale curava Persona_1 anche i rapporti con i clienti e fornitori e ricopriva un ruolo di direzione dell'attività aziendale.
Ha aggiunto che il ricorrente, in occasione di necessità personali, era solito rivolgersi al fratello per chiedere permessi e autorizzazioni.
Tale dichiarazione, tuttavia, non è idonea a superare il dato documentale fornito dalla visura camerale, che attesta in modo inequivoco l'attribuzione a parte ricorrente, sin dalla costituzione della società, della carica di Amministratore Unico con poteri gestori, e la sua permanenza nella stessa fino al 2020, nonché la successiva nomina, a far data dal
17.06.2016 e con iscrizione nel Registro delle Imprese del 18.06.2020, alle cariche di
Consigliere e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
In altri termini, la testimonianza non risulta incompatibile con le risultanze documentali, ma deve essere letta in modo sistematico con esse: la presenza regolare del ricorrente,
l'esercizio di attività lavorativa in azienda, seppur con orario ridotto, e la sua partecipazione all'operatività della struttura confermano invero un coinvolgimento diretto, abituale e continuativo nell'attività di impresa, che la documentazione formale qualifica come direttamente gestorio.
Pertanto, la partecipazione personale, regolare e continuativa del all'attività Pt_1 aziendale, unita alla titolarità del 50% delle quote sociali e all'investitura formale quale
Amministratore Unico, anche valutati i principi espressi dalla S.C., di cui già si è dato conto, consente di ritenere pienamente integrati tutti i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera a), della L. n.
662/1996 e dell'art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88/1989. Tali elementi permettono di qualificare l'attività svolta dal ricorrente quale attività prevalente, in quanto esercitata in modo diretto, abituale e personale, nell'ambito di una compagine societaria di cui egli deteneva una partecipazione paritaria e che egli rappresentava quale organo gestorio apicale.
Quanto alla dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro vantato dal ricorrente - che ha dichiarato di essere stato assunto con contratto part-time da 20 ore settimanali, inquadrato nel CCNL Studi Professionali - si rileva che tale prospettazione è incompatibile con la posizione giuridica ed economica effettivamente rivestita e ciò stando al principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui non è configurabile un autentico rapporto di lavoro subordinato tra un soggetto che ricopre la carica di amministratore unico e la società da questi rappresentata, poiché manca il requisito della subordinazione intesa come soggezione al potere direttivo altrui. pagina 10 di 12 A ciò si aggiunga che il rapporto di lavoro subordinato risulta formalizzato solo in un momento successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale, mentre il era ancora titolare della Pt_1 funzione apicale di rappresentanza.
A conferma della sussistenza dell'obbligo contributivo, vi è altresì la comunicazione Mod. trasmessa al ricorrente in data 13.04.2017, con la quale l ha dato notizia Per_2 CP_1 dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, con decorrenza dal 1.04.2015, fondata su accertamenti amministrativi eseguiti in base agli atti ufficiali della società. Nessuna opposizione risulta esser stata proposta avverso tale iscrizione, né alcuna rettifica dei flussi contributivi è stata effettuata dal ricorrente o dalla società.
Dunque, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, deve concludersi che la pretesa contributiva formalizzata con l'avviso di addebito n.
32720240000279614000 sia pienamente legittima, poiché sorretta da elementi oggettivi che comprovano l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti.
Per tutte le suddette ragioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
5. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla compensazione, previa ricognizione contabile, tra i contributi già versati dalla CP_2 in suo favore quale lavoratore dipendente e le somme richieste dall'Istituto a titolo di
[...] contribuzione alla Gestione Commercianti per il periodo 01/2021 - 12/2023.
La domanda deve essere tuttavia rigettata per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente. Risulta, infatti, che i contributi in oggetto siano stati richiesti e versati, in qualità di sostituto d'imposta, direttamente dalla società , la quale pertanto risulta essere CP_2
l'unico soggetto legittimato a proporre un'eventuale istanza di compensazione nei confronti dell' . CP_1
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, facendo riferimento ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale per cause di previdenza, con riferimento allo scaglione di valore della causa, tenendo conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32720240000279614000, notificato in data 25.07.2024;
2)condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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