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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9046 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 991/2023 R.G.;
premesso che, con ordinanza del verbale di udienza del 16.11.2025, l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 4.12.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Amati
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio CP_1 Marchetti - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.1.2023 il ricorrente ha dedotto:
- che la è una società che ha per oggetto le seguenti attività: “agenzia CP_1 pubblicitaria di consulenza, creazione di campagne pubblicitarie, di pubbliche relazioni, di promozione e commercializzazione di prodotti e materiale pubblicitario informatico e telefonico, sotto qualsiasi forma e natura, nei confronti di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali”, con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio, centro direzionale isola F4, piano 14 int. 80;
- di aver lavorato alle dipendenze di tale società dal 18.6.2021 al 17.5.2022, data in cui è stato licenziato in tronco a mezzo pec;
- di essere stato assunto a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di impiegato di archivio VII livello CCNL commercio e terziario;
- che, in realtà ha sempre lavorato a tempo pieno e non ha mai svolto le mansioni di
“impiegato di archivio”;
- che, in particolare, “alle dipendenze dei sig.ri e per conto Persona_1 Parte_2 CP_ della , ha lavorato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, tutti i giorni dal lunedì al giovedì e ha svolto “mansioni di progettista e sviluppatore di pagine web”, occupandosi in particolare “di progettare la grafica di siti web per le aziende che si rivolgevano alla CP_1
e il relativo sviluppo informatico”;
[...]
1 - che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrato nel terzo livello del suindicato CCNL;
- di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché di indennità per ferie e premessi non goduti. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 17.855,59, di cui: € 1.636,72 a titolo di Trattamento Di Fine Rapporto;
€ 2.091,97 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
€ 860,71 a titolo di indennità per permessi non goduti;
€ 1.643,79 a titolo di indennità per ferie non godute. Vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la d'ora in poi (per brevità) CP_1 CP_1 che contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa, su richiesta delle parti, per consentire alle stesse di definire le modalità di pagamento relative all'accordo transattivo raggiunto, preso atto all'udienza successiva della decisione della convenuta di non conciliare la lite, acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova testimoniale, escusso un testimone di parte ricorrente, all'udienza del 18.1.2025, su richiesta del procuratore dello stesso è stata emessa ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per l'importo di € 2.467,07 a titolo di TFR, festività non godute, nonché ratei 13^ e 14^, come quantificata nella busta paga di maggio 2022 depositata dalla CP_1
Escussi ulteriori due testimoni (uno per parte), e dichiarata la resistente decaduta dall'esame di un ulteriore testimone (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025), su richiesta di parte ricorrente la causa è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rinviata al 6.11.2025, in trattazione cartolare, con autorizzazione al deposito di nuovi conteggi sulla base delle indicazioni del Tribunale.
La causa veniva poi rinviata ex art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., stante il mancato deposito delle “note scritte” da entrambe le parti.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche, per essere state dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva, le seguenti circostanze:
- la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.6.2021 al 17.5.2022;
- che il ricorrente è stato assunto con contratto part-time;
- che lo stesso è stato inquadrato nel VII livello CCNL CONFCOMMERCIO con qualifica di impiegato di archivio;
- che è stato licenziato in tronco a mezzo pec del 17.5.2025.
Sempre in punto di fatto, inoltre, si rileva che dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente risulta essere stato formalmente inquadrato part-time per 31 ore settimanali.
Ciò in particolare risulta:
- dalla comunicazione Unilav del 17.5.2025 (cfr. produzione della resistente), nella quale sono indicate 31 ore settimanali;
2 - dalle buste paga (cfr. produzione attorea), ove si legge “part – time 77,50%”.
I nodi principali della controversia, pertanto, attengono:
- all'inquadramento del ricorrente;
- alla quantità di lavoro svolto;
Orbene, quanto alla prima delle suindicate questioni, si osserva che da quanto riferito da tutti i testimoni escussi è emerso che il ricorrente ha effettivamente svolto le mansioni di progettista e sviluppatore delle pagine web indicate in ricorso.
In sostanza egli si è occupato, a seconda delle richieste dei clienti della datrice di lavoro, sia di creare siti internet ex novo, sia di manutenere e/o aggiornare gli stessi.
In particolare il testimone ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: “conosco è il cognome. Non ho rapporti di parentela o Parte_1 Pt_1 affinità con lui. Lo conosco perché abbiamo lavorato insieme per la Faccio
CP_1 presente che anche io ho una causa in corso contro tale società. Deve essere ancora essere emessa la sentenza”.
A.D.R.: “io ho lavorato per la dall'ottobre 2019 al mese di aprile 2021, se non vado
CP_1 errato. Potrei non essere precisissimo, ma il periodo dovrebbe essere questo. Il mio dubbio è sugli anni, in quanto il periodo del Covid mi ha scombussolato, ma gli anni dovrebbero essere quelli che ho appena riferito”.
A.D.R.: “quando ho iniziato a lavorare per la il non ci lavorava. Lui è
CP_1 Pt_1 arrivato. Lui è arrivato dopo il lockdown, quello stretto”.
A.D.R.: “quanto ho smesso di lavorare per la il ci lavorava ancora. Quando
CP_1 Pt_1 io ho smesso, lui è rimasto”.
A.D.R.: “io ho smesso di lavorare in quanto ci furono delle incomprensioni e fui licenziato”.
A.D.R.: “presso la io e il abbiamo svolto mansioni diverse e complementari.
CP_1 Pt_1 Il era un Web Designer. Lui realizzava i siti Web per i clienti. Io invece ero Art Pt_1
Director, in sostanza dirigevo i lavori del gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il
. Inoltre ho lavorato anche come grafico”. Pt_1 A.D.R.: “nel predetto gruppo di lavoro oltre a me e al , c'erano , Pt_1 CP_2
, , . Poi c'era una Parte_3 Persona_2 Parte_4 Parte_5 persona che rispondeva al telefono, che è cambiata più volte nel corso del tempo. Poi c'erano i proprietari, e . Parte_2 Persona_1 A.D.R.: “quando prima ho detto che il realizzava i siti Web per i clienti, intendo Pt_1 dire che lui, sulla base delle informazioni che il cliente riteneva opportuno rendere pubbliche al fine di fare conoscere la propria attività, realizzava l'infrastruttura del sito web e la parte visibile al pubblico dello stesso. In sostanza ogni sito web è costituito da una parte interna non visibile all'esterno, che è costituita dalla struttura dello stesso, e una parte esterna, quella che chiunque può vedere accedendo alla pagina web. A volte creava la pagina web da zero, a volte effettuava degli aggiornamenti o rinnovamenti di pagine web già esistenti sulla base delle nuove necessità dei clienti”. A.D.R.: “nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme per la io e il abbiamo CP_1 Pt_1 osservato lo stesso orario di lavoro. In particolare abbiamo lavorato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00. In realtà se non ricordo male, il lavorava con tale orario per quattro giorni alla settimana, ma Pt_1 non ricordo i giorni”.
3 A.D.R.: “le pagine web vengono realizzate su spazi web, che si chiamano “dominio”. Il dominio viene acquistato dal cliente. Poi il realizzava il sito web, sia la parte interna Pt_1 che la parte esterna dello stesso, e una volta che il cliente aveva approvato il progetto, lo rendeva pubblico tramite il dominio acquistato”. A.D.R.: “non conosco i proprietari dei domini da cui questi venivano acquistati”.
“sia per creare le pagine web, sia per rinnovarle, il utilizzava dei software CP_3 Pt_1 che sono di vario tipo. Bisogna scegliere quello più adatto alle esigenze del cliente sulla base dei dati e delle necessità riferite dai clienti. I clienti, a volte tramite la loro agenzia, a seconda dei casi, chiedono che vengano inserite nelle pagine web dei dati testuali da loro indicati, per esempio la spiegazione su chi è il cliente e il prodotto che vende. Altre volte, nel caso di vendita on line, chiedono che vengano inseriti i prodotti da commercializzare. Faccio presente che questi sono gli ultimi passaggi, in quanto essi presuppongono che l'infrastruttura già esista”. A.D.R.: “quando ho detto che una delle possibilità di rinnovare un sito è quello di consentire la vendita on line e che dunque deve essere inserito un tale prodotto nella pagina web significa che il doveva creare nel sito un “modulo e-commerce”. Il tutto con tutti i Pt_1 passaggi burocratici annessi per consentire l'acquisto tramite pagamenti on line che fossero fiscalmente conformi a legge. Poi come ultimo passaggio doveva rendere visibile sul sito il prodotto, per esempio caricando sul sito una foto o un video”.
Il testimone , inoltre, ha riferito: Persona_1 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Se non erro il Parte_1 cognome è . Lo conosco perché ha lavorato per un periodo di tempo per la società Pt_1 di cui io sono socio al 50%”. CP_1
A.D.R.: “se lo incontrassi lo riconoscerei e lo chiamerei .
Pt_1
A.D.R.: “sono socio di tale società da quando è stata costituita e mi sono sempre occupato della parte commerciale”.
A.D.R.: “per parte commerciale mi riferisco al contatto con i clienti e alla redazione dei contratti con gli stessi”.
A.D.R.: “per eseguire tale attività sono sempre stato in giro. Inoltre sono stato presente presso la sede della società, che si trova al centro Direzionale di Napoli, per verificare l'esecuzione degli ordini”.
A.D.R.: “il sig. si è occupato di riorganizzare le pagine web dei clienti. In sostanza
Pt_1 i clienti avevano delle problematiche relative alle loro pagine web e al sig. è stato
Pt_1 richiesto di riorganizzarle. In sostanza i clienti avevano delle pagine web vecchie e, a volte il le ha solo aggiornate, altre volte le ha ricreate ex novo”.
Pt_1
A.D.R.: “non mi occupavo dei dipendenti in modo diretto, quali ad esempio ferie ecc., ma essendo un socio mi veniva rapportato cosa veniva chiesto dal mio socio ”. Parte_2 D.: “il sig. veniva a lavorare tutti i giorni?”.
Pt_1
R.: “bella domanda. Non ricordo di preciso. Ricordo che lui aveva un contratto part time che prevedeva che venisse a lavorare tutti i giorni per le ore riportate da contratto che non ricordo quali erano. Ricordo però che lui chiese di non venire a lavorare in alcuni giorni della settimana, che non ricordo quali erano, e di recuperarli in altre giornate in cui era presente per l'intera giornata. Tale richiesta fu accolta”. A.D.R.: “sicuramente non veniva a lavorare tutti i giorni. Se non erro iniziava a lavorare alle 10.00 e terminava se non sbaglio alle 16.00. però non ricordo di preciso”. A.D.R.: “il problema di è abbiamo ricevuto tantissime lamentele dai clienti Parte_1 e per questo motivo abbiamo deciso di licenziarlo”.
Il testimone , infine, ha dichiarato: Persona_2
4 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Lo conosco perché Parte_1 siamo stati colleghi di lavoro presso la società presso l'ufficio che era sito al Centro CP_1 Direzionale di Napoli”.
A.D.R.: “ho lavorato per tale società dall'ottobre 2021 al maggio 2022. Sono stato licenziato”.
A.D.R.: “ho proposto una causa contro tale società che si è conclusa un paio di settimane fa con sentenza a me favorevole”.
A.D.R.: “non ricordo se quando ho iniziato a lavorare per la già ci Controparte_4 lavorava. Eravamo circa 6-8 dipendenti a seconda dei momenti”.
A.D.R.: “io e il non abbiamo svolto le stesse mansioni. Lui era un web designer. Io Pt_1 invece mi sono occupato della direzione creativa dei progetti”.
A.D.R.: “il IN, come web designer si è occupato sia di creare ex novo dei siti internet, sia di manutenere e/o aggiornare gli stessi. Ciò a seconda di quanto i clienti richiedevano”.
A.D.R.: “per creare un sito internet ex novo, le fasi sono sostanzialmente tre. In primo luogo bisogna individuare e acquistare un “dominio” per conto del cliente. Il dominio è la denominazione “www. …”. Successivamente bisogna acquisire un servizio di “hosting”; in sostanza uno spazio su un server su cui poter successivamente salvare il sito che bisogna creare. L'ultima fase è quella della creazione del sito. Il sito può essere creato in due modi:
o partendo da un tema “wordpress” che rappresenta la cornice del sito che poi viene personalizzata;
oppure partendo da zero, utilizzando dei codici di programmazione”. A.D.R.: “quando il creava i siti internet ex novo, effettuava tutti e tre i passaggi che Pt_1 ho appena descritto”. A.D.R.: “io e il abbiamo osservato gli stessi orari di lavoro, dalle 9.00 alle 18.00, Pt_1 con pausa pranzo di circa un'ora. Io lavoravo dal lunedì al venerdì. Ora non ricordo se il
ha lavorato anche il venerdì. In ogni caso ha lavorato dal lunedì al giovedì”. Pt_1
In merito alla deposizione di tali testimoni si evidenzia che tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili.
Esse, infatti, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate.
Né tali testimoni hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali.
Con riferimento al testimone , poi, risulta evidente che lo stesso ricorda erroneamente Tes_1 il periodo in cui ha lavorato con la convenuta.
Ed invero, posto che tale testimone ha precisato di avere il dubbio di ricordare l'anno in cui ha iniziato e quello in cui ha terminato di lavorare per quest'ultima, si evidenzia che le dichiarazioni rese dallo stesso circa le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario da quest'ultimo osservato sono coerenti con quelle rese dagli altri due testimoni escussi.
Ciò posto, si rileva che la convenuta non ha contestato che le declaratorie del suindicato CCNL CONFCOMMERCIO applicato al rapporto (corrispondente, peraltro, a quello indicato nella dichiarazione Unilav dalla stessa prodotta) sono quelle riportate per esteso in ricorso, e segnatamente:
VII livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
5
2. garzone.” (Cfr pag 122 del CCNl di riferimento.)
III livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Orbene, posto che risulta evidente che non avendo il ricorrente svolto “mansioni di pulizia
o equivalenti”, l'inquadramento dello stesso nel VII livello non è corretto, ritiene il Tribunale che quelle svolte sono riconducibili proprio al superiore III livello vantato.
Non può, infatti, esservi dubbio che la creazione di siti internet ex novo, nonché manutenzione e/o aggiornamento degli stessi sono “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”.
Deve, pertanto, riconoscersi al ricorrente il diritto al superiore inquadramento richiesto, con le conseguenti differenze economiche tra la retribuzione dovuta e quella percepita.
Passando alla questione relativa alla quantità di lavoro espletato, deve premettersi che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario o supplementare spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le tante, Cass. 4668/93).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario o supplementare, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
I testimoni e , colleghi del ricorrente - il Testimone_1 Persona_2 primo Art Director, dirigeva il gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il;
il Pt_1 secondo, si è occupato della direzione creativa dei progetti – hanno entrambi riferito che il ricorrente ha lavorato dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì, precisando però che quest'ultimo, come tutti, faceva una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00.
Quanto alla dichiarazione in parte discordante sul punto, resa dal testimone Per_1
la stessa non risulta attendibile visto che quest'ultimo, come dal medesimo
[...] riferito:
- occupandosi della “parte commerciale”, e segnatamente del contatto con i clienti della redazione dei contratti con gli stessi” svolgeva la sua attività prevalentemente fuori della sede della società dove lavorava il ricorrente (“per eseguire tale attività sono sempre stato in giro”);
- non si è occupato dei dipendenti in modo diretto;
6 - ha riferito di non ricordare se il ricorrente lavorava tutti i giorni e comunque di non ricordare bene l'orario di lavoro dallo stesso osservato.
Per comodità si riportano nuovamente le dichiarazioni dallo stesso rese al riguardo:
“non mi occupavo dei dipendenti in modo diretto, quali ad esempio ferie ecc., ma CP_3 essendo un socio mi veniva rapportato cosa veniva chiesto dal mio socio ”. Parte_2 D.: “il sig. veniva a lavorare tutti i giorni?”. Pt_1 R.: “bella domanda. Non ricordo di preciso. Ricordo che lui aveva un contratto part time che prevedeva che venisse a lavorare tutti i giorni per le ore riportate da contratto che non ricordo quali erano. Ricordo però che lui chiese di non venire a lavorare in alcuni giorni della settimana, che non ricordo quali erano, e di recuperarli in altre giornate in cui era presente per l'intera giornata. Tale richiesta fu accolta”. A.D.R.: “sicuramente non veniva a lavorare tutti i giorni. Se non erro iniziava a lavorare alle 10.00 e terminava se non sbaglio alle 16.00. però non ricordo di preciso”.
In sostanza, dunque, dall'istruttoria espletata è emerso che il ricorrente ha lavorato dalle 9.00 alle 18.00, con un'ora di pausa, dal lunedì al giovedì, per complessive 32 ore settimanali, in luogo delle 31 ore settimanali di cui al formale inquadramento.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, egli non ha lavorato a tempo pieno (ossia per 40 ore settimanali).
Tale deduzione, peraltro, è sconfessata dalla stessa allegazione attorea per la quale il ricorrente avrebbe lavorato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, tutti i giorni dal lunedì al giovedì.
Al ricorrente, pertanto, devono essere riconosciute le differenze retributive solo in relazione all'ulteriore ora di lavoro svolta rispetto al formale inquadramento.
Nulla, invece, spetta all'istante a titolo di indennità sostitutiva di ferie, festività e ore di permesso non godute, atteso che dall'istruttoria espletata non è emerso il mancato godimento delle stesse.
Sul punto si richiama l'orientamento tuttora prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale il lavoratore che pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie (ma ciò vale anche per le festività e le ore di permesso) ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, e cioè la mancata fruizione delle stesse per l'inosservanza (che non può essere presunta) del relativo obbligo del datore di lavoro, cosa che nel caso in esame non è avvenuta (cfr. Cass. n.10956/99).
Al ricorrente, invece, spetta l'indennità di mancato preavviso nella misura di cui agli artt. 247 e 248 del suindicato CCNL (“retribuzione di fatto” pari a 30 giorni di calendario).
Da un lato, infatti, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti, che il ricorrente è stato licenziato senza preavviso.
In particolare, nella pec del 17.5.2022 (cfr. doc. 9 della produzione attorea) si legge:
“Buongiorno visti i tuoi continui e reiterati comportamenti scorretti nei confronti Pt_1 della società indicata in oggetto tali da recare ingenti danni di immagine e soprattutto economici, con la presente, per comunicarti che ieri è stato il tuo ultimo giorno di lavoro, pertanto abbiamo inviato la procedura per il licenziamento per giusta causa”.
7 Dall'altro, la convenuta nulla ha provato, né prima ancora specificamente allegato, in merito alla sussistenza della giusta causa del licenziamento.
All'istante, infine, spettano il trattamento di fine rapporto, nonché i ratei di 13^ e 14^ 2022, visto che, a fronte della deduzione dello stessa di non aver percepito tali emolumenti, la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Per la quantificazione del dovuto, non possono essere utilizzati i conteggi attorei depositati unitamente al ricorso, e neppure quelli riformulati su autorizzazione del Tribunale (cfr. verbale di udienza del 15.7.2025) e depositati in data 3.12.2025, visto che: i primi, tra l'altro, sono effettuati tenendo conto di un orario settimanale di 40 ore;
i secondi sono redatti sulla base di una retribuzione base mensile dovuta di € 1.909,95, pari ad € 1.527,96 tenuto conto del part-time all'80% (32 ore settimanali), superiore a quella indicata nelle tabelle retributive dal medesimo ricorrente prodotte.
Da queste ultime, infatti, si evince che la retribuzione mensile prevista per coloro che sono inquadrati nel 3° livello era pari ad € 1.793,12.
Conseguentemente, tenuto conto del part-time all'80%, la retribuzione mensile dovuta era ammontava ad € 1.434,50.
Pertanto, tenuto conto della retribuzione mensile dovuta e di quella percepita (quest'ultima come indicata nei suindicati conteggi depositati il 3.12.2025), al ricorrente spettano le seguenti differenze retributive:
- € 2.680,91 a titolo di differenze retributive mensili relative all'anno anno 2021;
- € 1.927,68 a titolo di differenze retributive mensili relative all'anno anno 2022;
- € 537,93 a titolo di ratei 13^ 2022;
- € 1.255,19 a titolo di ratei 14^ 2022;
- € 38,37 a titolo di 1 giorno di festività goduto (come da busta paga di maggio 2022);
- € 1.314,98 a titolo di TFR;
- € 1.655,20 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 9.410,26 (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 18.1.2025 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per la metà; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
8 a) condanna la a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € CP_1 di € 9.410,26 (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 18.1.2024 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la a pagare CP_1 in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 1.900,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 5.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
9
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 991/2023 R.G.;
premesso che, con ordinanza del verbale di udienza del 16.11.2025, l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 4.12.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Amati
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio CP_1 Marchetti - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.1.2023 il ricorrente ha dedotto:
- che la è una società che ha per oggetto le seguenti attività: “agenzia CP_1 pubblicitaria di consulenza, creazione di campagne pubblicitarie, di pubbliche relazioni, di promozione e commercializzazione di prodotti e materiale pubblicitario informatico e telefonico, sotto qualsiasi forma e natura, nei confronti di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali”, con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio, centro direzionale isola F4, piano 14 int. 80;
- di aver lavorato alle dipendenze di tale società dal 18.6.2021 al 17.5.2022, data in cui è stato licenziato in tronco a mezzo pec;
- di essere stato assunto a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di impiegato di archivio VII livello CCNL commercio e terziario;
- che, in realtà ha sempre lavorato a tempo pieno e non ha mai svolto le mansioni di
“impiegato di archivio”;
- che, in particolare, “alle dipendenze dei sig.ri e per conto Persona_1 Parte_2 CP_ della , ha lavorato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, tutti i giorni dal lunedì al giovedì e ha svolto “mansioni di progettista e sviluppatore di pagine web”, occupandosi in particolare “di progettare la grafica di siti web per le aziende che si rivolgevano alla CP_1
e il relativo sviluppo informatico”;
[...]
1 - che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrato nel terzo livello del suindicato CCNL;
- di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché di indennità per ferie e premessi non goduti. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 17.855,59, di cui: € 1.636,72 a titolo di Trattamento Di Fine Rapporto;
€ 2.091,97 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
€ 860,71 a titolo di indennità per permessi non goduti;
€ 1.643,79 a titolo di indennità per ferie non godute. Vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la d'ora in poi (per brevità) CP_1 CP_1 che contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa, su richiesta delle parti, per consentire alle stesse di definire le modalità di pagamento relative all'accordo transattivo raggiunto, preso atto all'udienza successiva della decisione della convenuta di non conciliare la lite, acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova testimoniale, escusso un testimone di parte ricorrente, all'udienza del 18.1.2025, su richiesta del procuratore dello stesso è stata emessa ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per l'importo di € 2.467,07 a titolo di TFR, festività non godute, nonché ratei 13^ e 14^, come quantificata nella busta paga di maggio 2022 depositata dalla CP_1
Escussi ulteriori due testimoni (uno per parte), e dichiarata la resistente decaduta dall'esame di un ulteriore testimone (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025), su richiesta di parte ricorrente la causa è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rinviata al 6.11.2025, in trattazione cartolare, con autorizzazione al deposito di nuovi conteggi sulla base delle indicazioni del Tribunale.
La causa veniva poi rinviata ex art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., stante il mancato deposito delle “note scritte” da entrambe le parti.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche, per essere state dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva, le seguenti circostanze:
- la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.6.2021 al 17.5.2022;
- che il ricorrente è stato assunto con contratto part-time;
- che lo stesso è stato inquadrato nel VII livello CCNL CONFCOMMERCIO con qualifica di impiegato di archivio;
- che è stato licenziato in tronco a mezzo pec del 17.5.2025.
Sempre in punto di fatto, inoltre, si rileva che dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente risulta essere stato formalmente inquadrato part-time per 31 ore settimanali.
Ciò in particolare risulta:
- dalla comunicazione Unilav del 17.5.2025 (cfr. produzione della resistente), nella quale sono indicate 31 ore settimanali;
2 - dalle buste paga (cfr. produzione attorea), ove si legge “part – time 77,50%”.
I nodi principali della controversia, pertanto, attengono:
- all'inquadramento del ricorrente;
- alla quantità di lavoro svolto;
Orbene, quanto alla prima delle suindicate questioni, si osserva che da quanto riferito da tutti i testimoni escussi è emerso che il ricorrente ha effettivamente svolto le mansioni di progettista e sviluppatore delle pagine web indicate in ricorso.
In sostanza egli si è occupato, a seconda delle richieste dei clienti della datrice di lavoro, sia di creare siti internet ex novo, sia di manutenere e/o aggiornare gli stessi.
In particolare il testimone ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R.: “conosco è il cognome. Non ho rapporti di parentela o Parte_1 Pt_1 affinità con lui. Lo conosco perché abbiamo lavorato insieme per la Faccio
CP_1 presente che anche io ho una causa in corso contro tale società. Deve essere ancora essere emessa la sentenza”.
A.D.R.: “io ho lavorato per la dall'ottobre 2019 al mese di aprile 2021, se non vado
CP_1 errato. Potrei non essere precisissimo, ma il periodo dovrebbe essere questo. Il mio dubbio è sugli anni, in quanto il periodo del Covid mi ha scombussolato, ma gli anni dovrebbero essere quelli che ho appena riferito”.
A.D.R.: “quando ho iniziato a lavorare per la il non ci lavorava. Lui è
CP_1 Pt_1 arrivato. Lui è arrivato dopo il lockdown, quello stretto”.
A.D.R.: “quanto ho smesso di lavorare per la il ci lavorava ancora. Quando
CP_1 Pt_1 io ho smesso, lui è rimasto”.
A.D.R.: “io ho smesso di lavorare in quanto ci furono delle incomprensioni e fui licenziato”.
A.D.R.: “presso la io e il abbiamo svolto mansioni diverse e complementari.
CP_1 Pt_1 Il era un Web Designer. Lui realizzava i siti Web per i clienti. Io invece ero Art Pt_1
Director, in sostanza dirigevo i lavori del gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il
. Inoltre ho lavorato anche come grafico”. Pt_1 A.D.R.: “nel predetto gruppo di lavoro oltre a me e al , c'erano , Pt_1 CP_2
, , . Poi c'era una Parte_3 Persona_2 Parte_4 Parte_5 persona che rispondeva al telefono, che è cambiata più volte nel corso del tempo. Poi c'erano i proprietari, e . Parte_2 Persona_1 A.D.R.: “quando prima ho detto che il realizzava i siti Web per i clienti, intendo Pt_1 dire che lui, sulla base delle informazioni che il cliente riteneva opportuno rendere pubbliche al fine di fare conoscere la propria attività, realizzava l'infrastruttura del sito web e la parte visibile al pubblico dello stesso. In sostanza ogni sito web è costituito da una parte interna non visibile all'esterno, che è costituita dalla struttura dello stesso, e una parte esterna, quella che chiunque può vedere accedendo alla pagina web. A volte creava la pagina web da zero, a volte effettuava degli aggiornamenti o rinnovamenti di pagine web già esistenti sulla base delle nuove necessità dei clienti”. A.D.R.: “nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme per la io e il abbiamo CP_1 Pt_1 osservato lo stesso orario di lavoro. In particolare abbiamo lavorato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00. In realtà se non ricordo male, il lavorava con tale orario per quattro giorni alla settimana, ma Pt_1 non ricordo i giorni”.
3 A.D.R.: “le pagine web vengono realizzate su spazi web, che si chiamano “dominio”. Il dominio viene acquistato dal cliente. Poi il realizzava il sito web, sia la parte interna Pt_1 che la parte esterna dello stesso, e una volta che il cliente aveva approvato il progetto, lo rendeva pubblico tramite il dominio acquistato”. A.D.R.: “non conosco i proprietari dei domini da cui questi venivano acquistati”.
“sia per creare le pagine web, sia per rinnovarle, il utilizzava dei software CP_3 Pt_1 che sono di vario tipo. Bisogna scegliere quello più adatto alle esigenze del cliente sulla base dei dati e delle necessità riferite dai clienti. I clienti, a volte tramite la loro agenzia, a seconda dei casi, chiedono che vengano inserite nelle pagine web dei dati testuali da loro indicati, per esempio la spiegazione su chi è il cliente e il prodotto che vende. Altre volte, nel caso di vendita on line, chiedono che vengano inseriti i prodotti da commercializzare. Faccio presente che questi sono gli ultimi passaggi, in quanto essi presuppongono che l'infrastruttura già esista”. A.D.R.: “quando ho detto che una delle possibilità di rinnovare un sito è quello di consentire la vendita on line e che dunque deve essere inserito un tale prodotto nella pagina web significa che il doveva creare nel sito un “modulo e-commerce”. Il tutto con tutti i Pt_1 passaggi burocratici annessi per consentire l'acquisto tramite pagamenti on line che fossero fiscalmente conformi a legge. Poi come ultimo passaggio doveva rendere visibile sul sito il prodotto, per esempio caricando sul sito una foto o un video”.
Il testimone , inoltre, ha riferito: Persona_1 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Se non erro il Parte_1 cognome è . Lo conosco perché ha lavorato per un periodo di tempo per la società Pt_1 di cui io sono socio al 50%”. CP_1
A.D.R.: “se lo incontrassi lo riconoscerei e lo chiamerei .
Pt_1
A.D.R.: “sono socio di tale società da quando è stata costituita e mi sono sempre occupato della parte commerciale”.
A.D.R.: “per parte commerciale mi riferisco al contatto con i clienti e alla redazione dei contratti con gli stessi”.
A.D.R.: “per eseguire tale attività sono sempre stato in giro. Inoltre sono stato presente presso la sede della società, che si trova al centro Direzionale di Napoli, per verificare l'esecuzione degli ordini”.
A.D.R.: “il sig. si è occupato di riorganizzare le pagine web dei clienti. In sostanza
Pt_1 i clienti avevano delle problematiche relative alle loro pagine web e al sig. è stato
Pt_1 richiesto di riorganizzarle. In sostanza i clienti avevano delle pagine web vecchie e, a volte il le ha solo aggiornate, altre volte le ha ricreate ex novo”.
Pt_1
A.D.R.: “non mi occupavo dei dipendenti in modo diretto, quali ad esempio ferie ecc., ma essendo un socio mi veniva rapportato cosa veniva chiesto dal mio socio ”. Parte_2 D.: “il sig. veniva a lavorare tutti i giorni?”.
Pt_1
R.: “bella domanda. Non ricordo di preciso. Ricordo che lui aveva un contratto part time che prevedeva che venisse a lavorare tutti i giorni per le ore riportate da contratto che non ricordo quali erano. Ricordo però che lui chiese di non venire a lavorare in alcuni giorni della settimana, che non ricordo quali erano, e di recuperarli in altre giornate in cui era presente per l'intera giornata. Tale richiesta fu accolta”. A.D.R.: “sicuramente non veniva a lavorare tutti i giorni. Se non erro iniziava a lavorare alle 10.00 e terminava se non sbaglio alle 16.00. però non ricordo di preciso”. A.D.R.: “il problema di è abbiamo ricevuto tantissime lamentele dai clienti Parte_1 e per questo motivo abbiamo deciso di licenziarlo”.
Il testimone , infine, ha dichiarato: Persona_2
4 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Lo conosco perché Parte_1 siamo stati colleghi di lavoro presso la società presso l'ufficio che era sito al Centro CP_1 Direzionale di Napoli”.
A.D.R.: “ho lavorato per tale società dall'ottobre 2021 al maggio 2022. Sono stato licenziato”.
A.D.R.: “ho proposto una causa contro tale società che si è conclusa un paio di settimane fa con sentenza a me favorevole”.
A.D.R.: “non ricordo se quando ho iniziato a lavorare per la già ci Controparte_4 lavorava. Eravamo circa 6-8 dipendenti a seconda dei momenti”.
A.D.R.: “io e il non abbiamo svolto le stesse mansioni. Lui era un web designer. Io Pt_1 invece mi sono occupato della direzione creativa dei progetti”.
A.D.R.: “il IN, come web designer si è occupato sia di creare ex novo dei siti internet, sia di manutenere e/o aggiornare gli stessi. Ciò a seconda di quanto i clienti richiedevano”.
A.D.R.: “per creare un sito internet ex novo, le fasi sono sostanzialmente tre. In primo luogo bisogna individuare e acquistare un “dominio” per conto del cliente. Il dominio è la denominazione “www. …”. Successivamente bisogna acquisire un servizio di “hosting”; in sostanza uno spazio su un server su cui poter successivamente salvare il sito che bisogna creare. L'ultima fase è quella della creazione del sito. Il sito può essere creato in due modi:
o partendo da un tema “wordpress” che rappresenta la cornice del sito che poi viene personalizzata;
oppure partendo da zero, utilizzando dei codici di programmazione”. A.D.R.: “quando il creava i siti internet ex novo, effettuava tutti e tre i passaggi che Pt_1 ho appena descritto”. A.D.R.: “io e il abbiamo osservato gli stessi orari di lavoro, dalle 9.00 alle 18.00, Pt_1 con pausa pranzo di circa un'ora. Io lavoravo dal lunedì al venerdì. Ora non ricordo se il
ha lavorato anche il venerdì. In ogni caso ha lavorato dal lunedì al giovedì”. Pt_1
In merito alla deposizione di tali testimoni si evidenzia che tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili.
Esse, infatti, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate.
Né tali testimoni hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali.
Con riferimento al testimone , poi, risulta evidente che lo stesso ricorda erroneamente Tes_1 il periodo in cui ha lavorato con la convenuta.
Ed invero, posto che tale testimone ha precisato di avere il dubbio di ricordare l'anno in cui ha iniziato e quello in cui ha terminato di lavorare per quest'ultima, si evidenzia che le dichiarazioni rese dallo stesso circa le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario da quest'ultimo osservato sono coerenti con quelle rese dagli altri due testimoni escussi.
Ciò posto, si rileva che la convenuta non ha contestato che le declaratorie del suindicato CCNL CONFCOMMERCIO applicato al rapporto (corrispondente, peraltro, a quello indicato nella dichiarazione Unilav dalla stessa prodotta) sono quelle riportate per esteso in ricorso, e segnatamente:
VII livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
5
2. garzone.” (Cfr pag 122 del CCNl di riferimento.)
III livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Orbene, posto che risulta evidente che non avendo il ricorrente svolto “mansioni di pulizia
o equivalenti”, l'inquadramento dello stesso nel VII livello non è corretto, ritiene il Tribunale che quelle svolte sono riconducibili proprio al superiore III livello vantato.
Non può, infatti, esservi dubbio che la creazione di siti internet ex novo, nonché manutenzione e/o aggiornamento degli stessi sono “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”.
Deve, pertanto, riconoscersi al ricorrente il diritto al superiore inquadramento richiesto, con le conseguenti differenze economiche tra la retribuzione dovuta e quella percepita.
Passando alla questione relativa alla quantità di lavoro espletato, deve premettersi che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario o supplementare spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le tante, Cass. 4668/93).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario o supplementare, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
I testimoni e , colleghi del ricorrente - il Testimone_1 Persona_2 primo Art Director, dirigeva il gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il;
il Pt_1 secondo, si è occupato della direzione creativa dei progetti – hanno entrambi riferito che il ricorrente ha lavorato dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì, precisando però che quest'ultimo, come tutti, faceva una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00.
Quanto alla dichiarazione in parte discordante sul punto, resa dal testimone Per_1
la stessa non risulta attendibile visto che quest'ultimo, come dal medesimo
[...] riferito:
- occupandosi della “parte commerciale”, e segnatamente del contatto con i clienti della redazione dei contratti con gli stessi” svolgeva la sua attività prevalentemente fuori della sede della società dove lavorava il ricorrente (“per eseguire tale attività sono sempre stato in giro”);
- non si è occupato dei dipendenti in modo diretto;
6 - ha riferito di non ricordare se il ricorrente lavorava tutti i giorni e comunque di non ricordare bene l'orario di lavoro dallo stesso osservato.
Per comodità si riportano nuovamente le dichiarazioni dallo stesso rese al riguardo:
“non mi occupavo dei dipendenti in modo diretto, quali ad esempio ferie ecc., ma CP_3 essendo un socio mi veniva rapportato cosa veniva chiesto dal mio socio ”. Parte_2 D.: “il sig. veniva a lavorare tutti i giorni?”. Pt_1 R.: “bella domanda. Non ricordo di preciso. Ricordo che lui aveva un contratto part time che prevedeva che venisse a lavorare tutti i giorni per le ore riportate da contratto che non ricordo quali erano. Ricordo però che lui chiese di non venire a lavorare in alcuni giorni della settimana, che non ricordo quali erano, e di recuperarli in altre giornate in cui era presente per l'intera giornata. Tale richiesta fu accolta”. A.D.R.: “sicuramente non veniva a lavorare tutti i giorni. Se non erro iniziava a lavorare alle 10.00 e terminava se non sbaglio alle 16.00. però non ricordo di preciso”.
In sostanza, dunque, dall'istruttoria espletata è emerso che il ricorrente ha lavorato dalle 9.00 alle 18.00, con un'ora di pausa, dal lunedì al giovedì, per complessive 32 ore settimanali, in luogo delle 31 ore settimanali di cui al formale inquadramento.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, egli non ha lavorato a tempo pieno (ossia per 40 ore settimanali).
Tale deduzione, peraltro, è sconfessata dalla stessa allegazione attorea per la quale il ricorrente avrebbe lavorato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, tutti i giorni dal lunedì al giovedì.
Al ricorrente, pertanto, devono essere riconosciute le differenze retributive solo in relazione all'ulteriore ora di lavoro svolta rispetto al formale inquadramento.
Nulla, invece, spetta all'istante a titolo di indennità sostitutiva di ferie, festività e ore di permesso non godute, atteso che dall'istruttoria espletata non è emerso il mancato godimento delle stesse.
Sul punto si richiama l'orientamento tuttora prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale il lavoratore che pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie (ma ciò vale anche per le festività e le ore di permesso) ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, e cioè la mancata fruizione delle stesse per l'inosservanza (che non può essere presunta) del relativo obbligo del datore di lavoro, cosa che nel caso in esame non è avvenuta (cfr. Cass. n.10956/99).
Al ricorrente, invece, spetta l'indennità di mancato preavviso nella misura di cui agli artt. 247 e 248 del suindicato CCNL (“retribuzione di fatto” pari a 30 giorni di calendario).
Da un lato, infatti, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti, che il ricorrente è stato licenziato senza preavviso.
In particolare, nella pec del 17.5.2022 (cfr. doc. 9 della produzione attorea) si legge:
“Buongiorno visti i tuoi continui e reiterati comportamenti scorretti nei confronti Pt_1 della società indicata in oggetto tali da recare ingenti danni di immagine e soprattutto economici, con la presente, per comunicarti che ieri è stato il tuo ultimo giorno di lavoro, pertanto abbiamo inviato la procedura per il licenziamento per giusta causa”.
7 Dall'altro, la convenuta nulla ha provato, né prima ancora specificamente allegato, in merito alla sussistenza della giusta causa del licenziamento.
All'istante, infine, spettano il trattamento di fine rapporto, nonché i ratei di 13^ e 14^ 2022, visto che, a fronte della deduzione dello stessa di non aver percepito tali emolumenti, la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Per la quantificazione del dovuto, non possono essere utilizzati i conteggi attorei depositati unitamente al ricorso, e neppure quelli riformulati su autorizzazione del Tribunale (cfr. verbale di udienza del 15.7.2025) e depositati in data 3.12.2025, visto che: i primi, tra l'altro, sono effettuati tenendo conto di un orario settimanale di 40 ore;
i secondi sono redatti sulla base di una retribuzione base mensile dovuta di € 1.909,95, pari ad € 1.527,96 tenuto conto del part-time all'80% (32 ore settimanali), superiore a quella indicata nelle tabelle retributive dal medesimo ricorrente prodotte.
Da queste ultime, infatti, si evince che la retribuzione mensile prevista per coloro che sono inquadrati nel 3° livello era pari ad € 1.793,12.
Conseguentemente, tenuto conto del part-time all'80%, la retribuzione mensile dovuta era ammontava ad € 1.434,50.
Pertanto, tenuto conto della retribuzione mensile dovuta e di quella percepita (quest'ultima come indicata nei suindicati conteggi depositati il 3.12.2025), al ricorrente spettano le seguenti differenze retributive:
- € 2.680,91 a titolo di differenze retributive mensili relative all'anno anno 2021;
- € 1.927,68 a titolo di differenze retributive mensili relative all'anno anno 2022;
- € 537,93 a titolo di ratei 13^ 2022;
- € 1.255,19 a titolo di ratei 14^ 2022;
- € 38,37 a titolo di 1 giorno di festività goduto (come da busta paga di maggio 2022);
- € 1.314,98 a titolo di TFR;
- € 1.655,20 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 9.410,26 (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 18.1.2025 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per la metà; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
8 a) condanna la a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € CP_1 di € 9.410,26 (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 18.1.2024 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la a pagare CP_1 in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 1.900,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 5.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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