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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25/03/2025 N. 14911 /2024 R.G.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , Parte_4 Parte_5
- RICORRENTI -
contro
e , Controparte_1 CP_2
- RESISTENTI -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce denominata in busta paga “ individuale” operata da in CP_3 Controparte_1
danno dei ricorrenti a decorrere da febbraio 2018;
2) condanna - in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
2024 - alla ricostituzione, in favore dei ricorrenti, dei superminimi individuali
(voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018;
3) condanna – in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
2024 - al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., dal deposito del ricorso,
sulle somme via via rivalutate;
4) condanna in solido le società resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 5.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 25/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25/03/2025 N. 14911 /2024 R.G.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , Parte_4 Parte_5
- RICORRENTI -
contro
e , Controparte_1 CP_2
- RESISTENTI -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce denominata in busta paga “ individuale” operata da in CP_3 Controparte_1
danno dei ricorrenti a decorrere da febbraio 2018;
2) condanna - in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
2024 - alla ricostituzione, in favore dei ricorrenti, dei superminimi individuali
(voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018;
3) condanna – in solido con sino al 30 giugno Controparte_2 Controparte_1
2024 - al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., dal deposito del ricorso,
sulle somme via via rivalutate;
4) condanna in solido le società resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 5.118,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 25/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni