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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RU DO, EL
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5991/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004347 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di Roma Capitale si riporta agli atti depositati chiedendo l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 19.12.2024 e notificato il 3.12.2024, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12152/2024, depositata in data 03.10.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma aveva accolto il ricorso proposto in primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 463,00, oltre accessori di legge con distrazione, proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 53230004347, concernente imp. soggiorno 2022.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che, in data 07/11/2023, Roma Capitale aveva notificato l'avviso di accertamento n. 532300004347 relativo all'anno di imposta 2022;
2. Che, a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini del Contributo di soggiorno, era stata verificata a carico del contribuente, per l'annualità 2021, una imposta dovuta per infedele dichiarazione relativamente alla struttura ricettiva denominata Alloggio per uso turistico 281 sita in via g. Boni, 20 piano 5 sc d int 11;
3. Che l'atto impugnato risultava esaustivamente motivato, poiché in esso l'Ente impositore aveva fornito le indicazioni afferenti il soggetto passivo, la struttura accertata, il periodo di imposta, la violazione commessa e le relative sanzioni ed interessi;
4. Che nell'avviso di accertamento erano elencati gli archivi utilizzati per la verifica della posizione tributaria, da cui erano stati tratti i dati che avevano portato all'emissione dell'atto stesso e che ne costituivano i presupposti di fatto;
il processo logico e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione dell'ente amministrativo con il confronto di dati rinvenuti presso gli uffici e le banche dati in possesso di Roma Capitale;
il procedimento adottato era fondato sull'incrocio di tali dati con le anomalie riscontrate nei versamenti del contribuente;
5. Che le contestazioni sollevate dal contribuente con la impugnazione dell'accertamento dimostravano la piena conoscenza delle ragioni fondanti l'atto stesso;
6. Che “Con la riforma introdotta dall'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, i gestori delle strutture ricettive sono, dunque, stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista, figura prevista e definita dall'art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (e non più incaricati di pubblico servizio). Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Con tale sopravventa norma, il responsabile della struttura ricettiva ha assunto la qualifica di responsabile d'imposta, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente- ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”;
7. Che l'art.
5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 aveva esteso detta disciplina anche ai casi verificatisi anteriormente al 19.5.2020;
8. Che appariva infondata anche la contestazione relativa al computo degli interessi;
9. Che l'onere della prova posta a carico del contribuente relativo al cespite non era stato assolto, limitandosi lo stesso a mere allegazioni prive di riscontri;
10. Che “dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio, che ha comportato l'avviso di accertamento (all.2 cit.), che non tutti i pernotti intermediati da Società_1 sono stati censiti, o regolarmente censiti, in Gecos. Infatti, dal file delle prenotazioni completate su Società_1 nel corso del 2022, risultano 464 notti intermediate a fronte delle 291 dichiarate in Gecos e delle 376 dichiarate, tramite il portale Alloggiati Web, in Questura”;
11. Che le spese dovevano essere compensate in ragione dell'attività orientata a realizzare un pubblico interesse e sulla base della produzione solo in giudizio di documentazione decisiva ai fini dell'esito del giudizio.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio: • Valutare quanto in appello in merito alla violazione formale e sostanziale degli obblighi dichiarativi;
• Valutare in merito alle spese di giudizio, in quanto l'attività di accertamento è stata posta in essere in assenza di elementi informativi che non possono essere fatti ricadere sull'Amministrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'avviso impugnato in primo grado contesta al contribuente una infedele dichiarazione, risultando dai controlli effettuati una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura.
A fronte di ciò, il contribuente, pur a fronte di una succinta motivazione che tuttavia esplicita sufficientemente i motivi del rilievo dato che si tratta di contestazioni numeriche rispetto alle quali vengono indicate le fonti
(Questura), contesta la sua legittimazione passiva riconducendola a Società_1. Peraltro, lo stesso contribuente si difende compiutamente, dimostrando di avere compreso la contestazione relativa alla difformità dichiarativa.
La sentenza di primo grado riconosce positivamente l'eccepito difetto di legittimazione passiva, sostenendo la idoneità della documentazione prodotta dal contribuente.
Tuttavia, detta valutazione non appare corretta atteso che il contribuente non ha offerto la prova dell'utilizzo della piattaforma di Società_1 depositando un estratto di prenotazioni completate, scritto a penna, non riconducibile alla struttura indicata nell'atto impugnato. Viene indicato, tra le altre voci, nella voce “annuncio” la sola indicazione “Domus 20” senza ulteriori precisazioni che non consentono la riconducibilità delle prenotazioni alla struttura contestata. Risulta poi una mail inviata da contributo soggiorno che non contiene indicazioni utili a sostenere l'eccezione del contribuente. Il residuo della documentazione appare irrilevante trattandosi di documentazione di ampia e generale diffusione.
Peraltro, va ulteriormente specificato che non tutte le prenotazioni possono avvenire online e ciò può giustificare la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risulta segnalato alla Questura, tanto più che tale ultimo obbligo rimane a carico del gestore.
In ogni caso, i responsabili del pagamento del contributo di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici.
Pertanto, l'appello va accolto con la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
RU DO, EL
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5991/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004347 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di Roma Capitale si riporta agli atti depositati chiedendo l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 19.12.2024 e notificato il 3.12.2024, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12152/2024, depositata in data 03.10.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma aveva accolto il ricorso proposto in primo grado, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 463,00, oltre accessori di legge con distrazione, proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 53230004347, concernente imp. soggiorno 2022.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che, in data 07/11/2023, Roma Capitale aveva notificato l'avviso di accertamento n. 532300004347 relativo all'anno di imposta 2022;
2. Che, a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini del Contributo di soggiorno, era stata verificata a carico del contribuente, per l'annualità 2021, una imposta dovuta per infedele dichiarazione relativamente alla struttura ricettiva denominata Alloggio per uso turistico 281 sita in via g. Boni, 20 piano 5 sc d int 11;
3. Che l'atto impugnato risultava esaustivamente motivato, poiché in esso l'Ente impositore aveva fornito le indicazioni afferenti il soggetto passivo, la struttura accertata, il periodo di imposta, la violazione commessa e le relative sanzioni ed interessi;
4. Che nell'avviso di accertamento erano elencati gli archivi utilizzati per la verifica della posizione tributaria, da cui erano stati tratti i dati che avevano portato all'emissione dell'atto stesso e che ne costituivano i presupposti di fatto;
il processo logico e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione dell'ente amministrativo con il confronto di dati rinvenuti presso gli uffici e le banche dati in possesso di Roma Capitale;
il procedimento adottato era fondato sull'incrocio di tali dati con le anomalie riscontrate nei versamenti del contribuente;
5. Che le contestazioni sollevate dal contribuente con la impugnazione dell'accertamento dimostravano la piena conoscenza delle ragioni fondanti l'atto stesso;
6. Che “Con la riforma introdotta dall'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, i gestori delle strutture ricettive sono, dunque, stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista, figura prevista e definita dall'art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (e non più incaricati di pubblico servizio). Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Con tale sopravventa norma, il responsabile della struttura ricettiva ha assunto la qualifica di responsabile d'imposta, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente- ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”;
7. Che l'art.
5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 aveva esteso detta disciplina anche ai casi verificatisi anteriormente al 19.5.2020;
8. Che appariva infondata anche la contestazione relativa al computo degli interessi;
9. Che l'onere della prova posta a carico del contribuente relativo al cespite non era stato assolto, limitandosi lo stesso a mere allegazioni prive di riscontri;
10. Che “dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio, che ha comportato l'avviso di accertamento (all.2 cit.), che non tutti i pernotti intermediati da Società_1 sono stati censiti, o regolarmente censiti, in Gecos. Infatti, dal file delle prenotazioni completate su Società_1 nel corso del 2022, risultano 464 notti intermediate a fronte delle 291 dichiarate in Gecos e delle 376 dichiarate, tramite il portale Alloggiati Web, in Questura”;
11. Che le spese dovevano essere compensate in ragione dell'attività orientata a realizzare un pubblico interesse e sulla base della produzione solo in giudizio di documentazione decisiva ai fini dell'esito del giudizio.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio: • Valutare quanto in appello in merito alla violazione formale e sostanziale degli obblighi dichiarativi;
• Valutare in merito alle spese di giudizio, in quanto l'attività di accertamento è stata posta in essere in assenza di elementi informativi che non possono essere fatti ricadere sull'Amministrazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'avviso impugnato in primo grado contesta al contribuente una infedele dichiarazione, risultando dai controlli effettuati una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura.
A fronte di ciò, il contribuente, pur a fronte di una succinta motivazione che tuttavia esplicita sufficientemente i motivi del rilievo dato che si tratta di contestazioni numeriche rispetto alle quali vengono indicate le fonti
(Questura), contesta la sua legittimazione passiva riconducendola a Società_1. Peraltro, lo stesso contribuente si difende compiutamente, dimostrando di avere compreso la contestazione relativa alla difformità dichiarativa.
La sentenza di primo grado riconosce positivamente l'eccepito difetto di legittimazione passiva, sostenendo la idoneità della documentazione prodotta dal contribuente.
Tuttavia, detta valutazione non appare corretta atteso che il contribuente non ha offerto la prova dell'utilizzo della piattaforma di Società_1 depositando un estratto di prenotazioni completate, scritto a penna, non riconducibile alla struttura indicata nell'atto impugnato. Viene indicato, tra le altre voci, nella voce “annuncio” la sola indicazione “Domus 20” senza ulteriori precisazioni che non consentono la riconducibilità delle prenotazioni alla struttura contestata. Risulta poi una mail inviata da contributo soggiorno che non contiene indicazioni utili a sostenere l'eccezione del contribuente. Il residuo della documentazione appare irrilevante trattandosi di documentazione di ampia e generale diffusione.
Peraltro, va ulteriormente specificato che non tutte le prenotazioni possono avvenire online e ciò può giustificare la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risulta segnalato alla Questura, tanto più che tale ultimo obbligo rimane a carico del gestore.
In ogni caso, i responsabili del pagamento del contributo di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici.
Pertanto, l'appello va accolto con la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore