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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3585/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001937110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001937110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5928/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2025 90019371 10 000, notificata in data 17.03.2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita a presupposta cartella di pagamento portante pretesa per tassa automobilistica (cartella n. 09420180009047703000).
Deduce l'omessa e, comunque, non corretta notifica della cartella, nonché il difetto di motivazione e la maturata prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo essere stata notificata la cartella per irreperibilità assoluta, nonché essere stati successivamente notificati, sempre per irreperibilità assoluta, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200005085000 e l'intimazione di pagamento n. 09420239000855415000.
Inoltre eccepisce doversi tenere anche conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, anche con plurimi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, che le notifiche degli atti sono inficiate dalla mancata effettuazione degli adempimenti normativamente previsti per l'irreperibilità assoluta, limitandosi la documentazione prodotta a diciture non idonee per dare contezza della completezza dell'attività svolta.
Insiste, inoltre, sulla maturata prescrizione e controeccepisce sull'inconferenza della normativa emergenziale per la fattispecie in trattazione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
E' dirimente l'evidente inidoneità della documentazione prodotta dalla resistente al fine di provare la notifica della cartella presupposta e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale;
emerge, infatti, per come fondatamente fatto rilevare dal ricorrente (anche con pertinenti richiami giurisprudenziali di legittimità) nelle memorie illustrative, che non sono stati posti in essere gli adempimenti previsti per poter procedere alla notifica per irreperibilità assoluta;
segnatamente, prima di procedere alla notifica, occorreva dare atto delle ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta, attività che non risulta essere stata svolta.
Per gli atti in questione, infatti, la produzione della resistente indica, insufficientemente, soltanto
“destinatario irreperibile“ per la cartella, “trasferito” per il preavviso di fermo, “sconosciuto”/“presunto trasferito” per l'intimazione di pagamento, diciture che, in effetti, non comprovano, per come sarebbe stato necessario, le effettuate ricerche.
Ne è derivata, quindi, in difetto di prova della notifica dell'atto presupposto e di quelli interruttivi,
l'irregolare formazione della pretesa tributaria confluita nell'atto opposto (con assorbimento delle altre questioni prospettate da parte ricorrente), per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3585/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001937110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001937110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5928/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2025 90019371 10 000, notificata in data 17.03.2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita a presupposta cartella di pagamento portante pretesa per tassa automobilistica (cartella n. 09420180009047703000).
Deduce l'omessa e, comunque, non corretta notifica della cartella, nonché il difetto di motivazione e la maturata prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo essere stata notificata la cartella per irreperibilità assoluta, nonché essere stati successivamente notificati, sempre per irreperibilità assoluta, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200005085000 e l'intimazione di pagamento n. 09420239000855415000.
Inoltre eccepisce doversi tenere anche conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo, anche con plurimi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, che le notifiche degli atti sono inficiate dalla mancata effettuazione degli adempimenti normativamente previsti per l'irreperibilità assoluta, limitandosi la documentazione prodotta a diciture non idonee per dare contezza della completezza dell'attività svolta.
Insiste, inoltre, sulla maturata prescrizione e controeccepisce sull'inconferenza della normativa emergenziale per la fattispecie in trattazione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
E' dirimente l'evidente inidoneità della documentazione prodotta dalla resistente al fine di provare la notifica della cartella presupposta e dei successivi atti interruttivi del termine prescrizionale;
emerge, infatti, per come fondatamente fatto rilevare dal ricorrente (anche con pertinenti richiami giurisprudenziali di legittimità) nelle memorie illustrative, che non sono stati posti in essere gli adempimenti previsti per poter procedere alla notifica per irreperibilità assoluta;
segnatamente, prima di procedere alla notifica, occorreva dare atto delle ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta, attività che non risulta essere stata svolta.
Per gli atti in questione, infatti, la produzione della resistente indica, insufficientemente, soltanto
“destinatario irreperibile“ per la cartella, “trasferito” per il preavviso di fermo, “sconosciuto”/“presunto trasferito” per l'intimazione di pagamento, diciture che, in effetti, non comprovano, per come sarebbe stato necessario, le effettuate ricerche.
Ne è derivata, quindi, in difetto di prova della notifica dell'atto presupposto e di quelli interruttivi,
l'irregolare formazione della pretesa tributaria confluita nell'atto opposto (con assorbimento delle altre questioni prospettate da parte ricorrente), per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.