Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 850
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa e/o non corretta notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta dalla resistente per provare la notifica della cartella e degli atti interruttivi, poiché non sono stati eseguiti gli adempimenti previsti per la notifica per irreperibilità assoluta, mancando la prova delle ricerche effettuate.

  • Altro
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla omessa notifica.

  • Altro
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla omessa notifica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 850
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 850
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo