Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 314/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SEBASTIANI CROCE EUGENIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
, quale titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. Controparte_1
); C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: compensi per lavoro supplementare e straordinario.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_2 [...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, per ivi sentir accertare Controparte_1
4.11.2022 e, per l'effetto, sentir condannare la ditta alla Controparte_1 corresponsione in favore di esso ricorrente della somma di €.3.465,62 - di cui € 302,70 a titolo di adeguamento sul trattamento di fine rapporto, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, detratto l'importo netto di €.1.765,00 anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 CC liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 CPC e 150 disp att cpc dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Deduceva il ricorrente: di aver lavorato, in qualità di operario frantoiano ed inquadramento nell'ottavo Livello del CCNL Alimentari, alle dipendenze della ditta convenuta per il periodo corrente dal 3.10.2022 al 4.11.2022, pur essendo stato formalmente assunto giusta contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per venti ore settimanali soltanto in data
8.10.2022; di aver osservato un orario di lavoro nettamente superiore a quello contrattualmente previsto e di non aver, pertanto, ricevuto una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità di lavoro svolto;
di aver, infatti, ricevuto per l'intero rapporto l'importo complessivo di € 1.765,00; di aver richiesto anche l'intervento dell'Ispettorato del
Lavoro per ottenere il pagamento dell'ulteriore importo dovuto e la regolarizzazione della propria posizione;
di essersi trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti nulla avendo riconosciuto parte datoriale in sede di conciliazione ex art. 11 Dlgs. n.
124/2004.
Nonostante la ritualità della notifica nei confronti della signora la Controparte_1
stessa non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa per mezzo delle prove documentali ed orali indicate dal ricorrente, all'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
L'odierno ricorrente agisce al fine di ottenere il pagamento del compenso per lavoro supplementare e/o straordinario sostenendo di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore notevolmente superiore alle venti contrattualmente previste. Per quel che piu' interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
La Corte di Cassazione ha, dunque, evidenziato, a più riprese, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (cfr. Cass. N. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimita' il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festivita' non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennita' suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilita' nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass. 8521/2015).
Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
Questi essendo i principi oramai consolidati in materia, ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia ottemperato all'onus probandi su di esso gravante, onere che, come visto, in punto di lavoro supplementare o straordinario è particolarmente rigoroso.
Le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa nel corso del giudizio – peraltro moglie del ricorrente - non risultano idonee a poter individuare quale fosse l'orario di lavoro di fatto osservato dallo stesso. Il fatto che il ricorrente uscisse la mattina alle 7 e facesse rientro a casa in tarda serata, di certo non prova che lo stesso lavorasse ininterrottamente per dieci ore al giorno non essendo dato sapere neppure se per l'intera giornata lavorativa egli permanesse sul luogo di lavoro. È, infatti, possibile che allorquando il rientrava a casa – come dalla Pt_1
moglie riferito – alle 21 o alle 22, si trattenesse in un bar con amici o colleghi e non sul luogo di lavoro.
Dunque, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, non è stato possibile ricostruire i turni di lavoro che il ha osservato durante l'intero rapporto ovvero stabilire con esattezza e Pt_1 precisione l'orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa, dovendo, comunque, considerarsi eventuali pause effettuate durante la giornata quantomeno per la consumazione del pranzo (45 minuti o un'ora). Valga, inoltre, osservare che, essendo il addetto alla Pt_1
raccolta delle olive e alla successiva produzione di olio in frantoio, la giornata di lavoro poteva diversamente articolarsi a seconda che venisse svolta l'una o l'altra mansione.
È chiaro, quindi, che l'omessa conoscenza del turno ordinario di lavoro, impedisca di poter verificare la prestazione di ore di lavoro supplementare o straordinario le quali sono, appunto quelle prestate oltre l'orario normale di lavoro quale risultante dal contratto di assunzione.
Era, poi, necessario ricostruire l'orario di lavoro con riguardo ad ogni giorno della settimana e accertare, ad esempio, se il abbia lavorato regolarmente anche nella giornata del Pt_1
giovedì che, stando alle previsioni contrattuali, era il giorno di riposo infrasettimanale. In difetto di tali elementi, alcunchè può essere riconosciuto in favore del dipendente non potendosi neppure ritenere attendibili i conteggi prodotti. Dall'analisi degli stessi risulta, infatti, che il consulente abbia considerato un numero di ore di lavoro supplementare e straordinario per ciascuna giornata lavorativa diverso a seconda del giorno della settimana non essendo dato evincere, però, in base a quali elementi di prova detti dati siano stati inseriti.
Nulla aggiunge a quanto sin qui affermato il video da ultimo prodotto – dunque tardivamente tenuto conto delle stringenti preclusioni che vigono nel processo del lavoro – che ritrarrebbe il a lavoro alle ore 18.48 non essendo ciò sufficiente per affermare che lo stesso si Pt_1
trovasse sul luogo di lavoro sin dalle ore 8 del mattino e, comunque, che ogni giorno terminasse il proprio turno di lavoro in serata. Da ultimo, il fatto che il vivesse nei Pt_1
pressi del luogo di lavoro nulla dice in ordine agli orari di lavoro osservati essendo, peraltro, emerso, in sede di conciliazione monocratica, che il datore di lavoro abbia sostenuto delle spese per la locazione dell'alloggio.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo agli emolumenti richiesti a titolo di indennità per festività e ferie non godute non essendo emerso, nel corso del giudizio, che il , nel periodo di lavoro alle dipendenze della , abbia lavorato senza Pt_1 CP_2
osservare un giorno di riposo e, dunque, di regola, anche la domenica o nella giornata del
1°novembre 2022. E ciò in quanto anche con riguardo a tali aspetti del rapporto di lavoro,
l'onus probandi, come visto, era integralmente a carico del lavoratore.
La rigorosa prova richiesta non può dirsi neppure raggiunta per effetto della mancata comparizione della a rendere l'interrogatorio formale ad essa Controparte_1
deferito.
È, infatti, principio noto quello in virtù del quale “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 del Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. N. 25935/2022). Ed ancora: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. L'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione” (cfr. Cass. N. 12487/2020).
Dunque, l'assenza non giustificata da parte del convenuto all'udienza di interrogatorio, unitamente agli ulteriori elementi indiziari e probatori acquisiti, può consentire una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa di parte attrice ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Infatti, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza non acquisiscono di per sé sole valore confessorio, ma possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito.
Nel caso di specie, però, tale mancata comparizione non appare, per tutto quanto sin qui detto, suffragata da altri e diversi elementi, anche di natura indiziaria che, come già osservato, non risultano acquisiti al presente giudizio.
La domanda non può, pertanto, essere accolta nulla disponendosi per le spese in ragione della contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 314/2024 R.G.L, ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Pescara in data 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista