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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Antonella Belgeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n.
2677 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc e 473bis-51 cpc con ricorso depositato il 02/05/2024 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22/07/1976 , con il proc. dom. avv. VALTOLINA LAURA GRAZIA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
il 09/02/1978 , con il proc. dom. avv. VALTOLINA LAURA GRAZIA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 19.2.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 16/03/2002 a TREZZO
SULL'ADDA (MI) e di avere avuto due figli dall'unione, (2.6.2003), Per_1
Per_ maggiorenne ed autonomo, e (27.1.2006), maggiorenne ma non ancora autonoma.
Con sentenza n. 393/24 del 16.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di divorzio.
Il comune avvocato per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e nota per l'udienza cartolare con modificazione alle condizioni individuate in ricorso così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 393/24 pubblicata il 21.6.2024 è passata in giudicato e sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione parti (12.6.2024) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato il divorzio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo e modificate nella nota depositata per l'udienza cartolare del 19.2.25 cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, della figlia maggiorenne non ancora autonoma.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TREZZO SULL'ADDA (MI) il Parte_1 CP_1
16/03/2002 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002 , atto n. 3 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti (ricorso e nota per l'udienza cartolare) tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREZZO SULL'ADDA (MI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20/2/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Antonella Belgeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n.
2677 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc e 473bis-51 cpc con ricorso depositato il 02/05/2024 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22/07/1976 , con il proc. dom. avv. VALTOLINA LAURA GRAZIA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
il 09/02/1978 , con il proc. dom. avv. VALTOLINA LAURA GRAZIA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 19.2.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 16/03/2002 a TREZZO
SULL'ADDA (MI) e di avere avuto due figli dall'unione, (2.6.2003), Per_1
Per_ maggiorenne ed autonomo, e (27.1.2006), maggiorenne ma non ancora autonoma.
Con sentenza n. 393/24 del 16.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di divorzio.
Il comune avvocato per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e nota per l'udienza cartolare con modificazione alle condizioni individuate in ricorso così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 393/24 pubblicata il 21.6.2024 è passata in giudicato e sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione parti (12.6.2024) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato il divorzio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo e modificate nella nota depositata per l'udienza cartolare del 19.2.25 cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, della figlia maggiorenne non ancora autonoma.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TREZZO SULL'ADDA (MI) il Parte_1 CP_1
16/03/2002 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2002 , atto n. 3 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti (ricorso e nota per l'udienza cartolare) tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREZZO SULL'ADDA (MI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20/2/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino