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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 23 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1106/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianni Emilio Iacobelli, C.F.: C.F._1
, (fax 0824/21719, P.E.C. C.F._2
), presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via P. Giannone n. 30, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo,
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
Appellata-non costituita
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -sez. lav--n. 2063/2023, pubbl. il 26/10/2023 (RG n. 10914/2019)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 23/12/2019 adiva il Parte_1
Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, esponendo :
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze de Controparte_1
presso il “Gruppo di Convivenza” sito in Alife, Via Vecchiaria, dal
[...]
23/04/2013 al 31/12/2013 ove la cooperativa, datrice di lavoro, si occupava di attività di assistenza sociale;
- che la prestazione lavorativa era strutturata su 3 turni, articolati in mattina (ore 08-16), pomeriggio (ore 16-24) e notte (ore 24-08);
- che le mansioni svolte consistevano nella prestazione di assistenza sanitaria, igienica ed in tutte le azioni di vita quotidiana delle persone presenti nella struttura e corrispondenti a livello D del contratto collettivo nazionale di categoria;
- che la prestazione lavorativa si era svolta sotto il vincolo della subordinazione in quanto l'operatore non aveva autonomia gestionale ma tutte le direttive venivano impartite dall'ente come la strutturazione dei turni, l'indicazione del dipendente che doveva attenervi, le modalità di estrinsecazione della prestazione stessa non sussistendo autonomia decisionale alcuna in capo al ricorrente medesimo;
- di non aver ricevuto alcuna somma per l'attività lavorativa prestata, e che era stata altresì omessa la copertura previdenziale ed assistenziale . Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale, previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società convenuta, di condannarla “al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 19.838,94, di cui € 1.328,16 a titolo di T.F.R., ovvero quell'importo che risulterà equo in seguito alla istruttoria, previa CTU se necessaria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria al soddisfo effettivo […]; 2) Condannare la resistente al CP_2 risarcimento danni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che il Giudice vorrà determinare in via equitativa nonché con declaratoria, nei confronti dell'istituto di competenza, dell'accreditamento dei dovuti contributi in relazione all'accertato rapporto di lavoro, nelle modalità e nei tempi acquisiti al processo;
3) Riconoscere equa la contrattazione collettiva con annesse tabelle salariali prese a base per il conteggio cui ci si riporta chiedendone l'applicazione, ritenendo eque ex art. 36 Cost. le somme indicate come dovute”. Spese vinte, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio non si costituiva la società convenuta che rimaneva contumace . Alla prima udienza di discussione parte ricorrente rinunciava al punto 2) delle conclusioni, limitatamente alla domanda di accreditamento dei contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, disattesa la richiesta di parte ricorrente di ammissione dei mezzi istruttori, decideva la causa rigettando il ricorso e compensando le spese di lite. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 26.4.2024 deducendo : 1)In via principale: Erronea e contraddittoria motivazione – violazione artt. 414, 420, 421 e 354 c.p.c. - violazione artt. 114 c.p.c., art. 115 e 116 cpc nonché art. 2697 e 2094 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto generico l'atto introduttivo del giudizio (con riferimento all' indicazione delle mansioni svolte) e carente, in punto di allegazione, (con riferimento alla sussistenza del requisito della natura subordinata del rapporto ed alla prova di chi impartiva le direttive), decidendo la causa senza l'ammissione delle prove richieste , laddove invece risultava sufficientemente descritta l'attività lavorativa svolta dal ricorrente con identificazione (o comunque identificabilità) dei periodi e del datore di lavoro, (Società Cooperativa la Rosa dei Venti) oltre che delle mansioni che il ricorrente era tenuto a svolgere quotidianamente presso la struttura e con indicazione come testimoni dei suoi colleghi di lavoro , mentre il lavoratore non era tenuto a conoscere il nominativo di chi impartiva le direttive, essendosi attenuto ai turni di lavoro predisposti dall'Azienda.
2. in via subordinata: Erronea e contraddittoria motivazione – violazione artt. 414 e 354 c.p.c. - in quanto il Tribunale di prime cure, ritenendo carente il ricorso con riferimento ad una specifica esposizione degli elementi di fatto su cui si fondava la domanda (ed in particolare la prova dell'eterodirezione soprattutto in ordine al soggetto che impartiva le direttive), rigettava nel merito la domanda così confondendo i due profili (nullità del ricorso ed infondatezza dello stesso) e le relative conseguenze. Ha dedotto l'appellante che il giudice di prime cure ,ove avesse rilevato la genericità delle deduzioni attoree, anche ai sensi dell'art.421 c.p.c., avrebbe dovuto disporre l'integrazione della domanda con la conseguenza , in via del tutto subordinata , che la pronuncia impugnata, in mancanza di ordine di integrazione, doveva essere, ex art. 354 c.p.c., dichiarata nulla e , conseguentemente , rimessa al primo giudice affinché, previa integrazione del ricorso , lo stesso si pronunciasse nel merito, con l'accoglimento delle domande di cui ai capi 1 e 3 del ricorso introduttivo di primo grado. Chiedeva , pertanto , ferma la decadenza di parte convenuta ex art. 416 c.p.c. e, previa ammissione, (se ritenuto), delle richieste istruttorie formulate in primo grado ,di accogliere le seguenti conclusioni :
“Previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente”, (rectius convenuta), “nelle circostanze fattuali riportate, accogliere il ricorso, e per l'effetto, condannare Controparte_1
- in persona del L. R. p.t. - con sede in Santa Maria Capua
[...]
Vetere, Via Merano, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 19.838,94, di cui € 1.328,16 a titolo di T.F.R., ovvero quell'importo che risulterà equo in seguito alla istruttoria, previa CTU se necessaria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria al soddisfo effettivo, nonché spese diritti ed onorario della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, anticipatario”; in mero subordine,
- Dichiarare la nullità della Sentenza impugnata e disporre, ex art. 454 c.p.c. la rimessione della causa al primo giudice affinché, previa integrazione del ricorso si pronunci, nel merito dello stesso, con l'accoglimento delle domande di cui ai capi 1 e 2 che precedono (ovvero 1 e 3 del ricorso introduttivo di primo grado) ; 4) In linea ancor più subordinata e, solo per tuziorismo in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra , riformare la sentenza impugnata dichiarando la inammissibilità della domanda in primo grado”.
Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Il Tribunale ha rigettato la domanda in considerazione della genericità delle deduzioni con riferimento alle mansioni espletate, atteso che le stesse venivano descritte nella “prestazione di assistenza sanitaria, igienica ed in tutte le azioni di vita quotidiana delle persone presenti nella struttura e corrispondenti a livello D del contratto collettivo nazionale di categoria”, senza alcuna precisazione in cosa in concreto consistessero i compiti espletati nonché per la carenza di allegazione con particolare riferimento all'individuazione di colui che impartiva le direttive, e dunque proprio in ordine alla sussistenza del requisito della eterodirezione
,connotante la subordinazione . Sulla base della riscontrata carenza allegatoria il Tribunale riteneva , altresì , non ammissibile la prova orale , in quanto questa, riflettendo la genericità delle circostanze di fatto allegate, giammai avrebbe potuto condurre all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro nei confronti della cooperativa. La Corte condivide le argomentazioni svolte dal primo giudice ,il quale ha giustamente riscontrato una carenza allegativa ed assertiva sulle mansioni in concreto esercitate , nonché in ordine all'elemento fondante la subordinazione ossia l'eterodirezione , cui ha fatto riscontro una deficienza probatoria. Occorre ricordare che l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi avviene attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, posto che non solo v'è l'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto, ma anche di porre il giudice in condizione di decidere “iusta alligata et probata. ".
A ben vedere, dal combinato disposto dell'art. 115 cpc con quello degli artt. 414 e 416 cpc si desume chiaramente che l'onere di allegazione reca con sè (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia. Pertanto, l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione. Quanto al “ grado di sufficienza” delle allegazioni esso è indicato non solo nell'art. 414 cod. proc. civ. ma anche nel successivo art. 416: se infatti quest'ultima disposizione impone al convenuto di << prendere posizione in maniera specifica e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda…>> ; ne deriva che non è sufficiente, in ricorso, una allegazione generica, perché rispetto ad essa la corrispettiva contestazione non potrebbe che, a sua volta, essere generica, e ciò contrasterebbe con le regole del processo, che impongono alle parti di dispiegare compiutamente, lealmente e tempestivamente tutte le difese in fatto. Una volta allegati i fatti sui quali si fonda la domanda o l'eccezione, occorre poi che ciascuna parte offra la prova della sussistenza dei medesimi sulla base dell'art. 2697 c.c. Nella fattispecie all'odierno vaglio, la carenza assertiva è consistita proprio nella mancata allegazione di quegli elementi necessari ai fini della verifica della subordinazione nonché delle concrete mansioni svolte , che inevitabilmente si è riversata sul piano probatorio.
Ebbene quanto alle mansioni, queste sono state laconicamente descritte in ricorso nella “prestazione di assistenza sanitaria, igienica ed in tutte le azioni di vita quotidiana delle persone presenti nella struttura e corrispondenti a livello D del contratto collettivo nazionale di categoria”
E' evidente la estrema genericità dell' allegazione in quanto non risultano per nulla specificati ed individuati i compiti in concreto svolti, laddove era precipuo onere del ricorrente descrivere il contenuto concreto delle prestazioni effettivamente disimpegnate . Quanto al profilo dell'eterodirezione, intesa come permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere disciplinare, direttivo e di controllo di quest'ultimo, parimenti è dato riscontrare, nella specie, una deficienza assertiva;
difetta l'individuazione del soggetto e/o dei soggetti che impartivano le direttive ,o a cui il ricorrente doveva rivolgersi per indicazioni , controlli , assenze , giustificazioni;
a ben vedere nulla di preciso viene dedotto in ordine alla presenza di ordini , di attività di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dal lavoratore;
nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, sull'obbligo di giustificare le eventuali assenze .
Non basta far riferimento ai turni di lavoro predisposti dall'azienda come eccepito dall'appellante, in quanto –giova ribadire--l'elemento caratterizzante il rapporto rivendicato in questa sede, è rappresentato dalla subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro , potere che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore , direttive che non possono esplicitarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma devono manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa. Nel caso in esame non solo è del tutto assente il riferimento al soggetto e/o soggetti da cui provenivano le direttive , ma anche al contenuto delle stesse
,all'esercizio di un potere di controllo e alle modalità con cui esso veniva svolto in quanto finalizzato proprio all'esercizio del potere direttivo e di quello disciplinare , tipici del lavoro subordinato;
a ben vedere non vi neppure alcun riferimento all'obbligo del ricorrente di segnalare o giustificare assenze. Nessuna traccia di potere disciplinare.
Ovviamente mette conto osservare che gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa
, pure desumibili dal ricorso introduttivo , come la continuità, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. sez. lav., 9.1.2001 n. 224).
Al riscontrato difetto di allegazione si è inoltre accompagnato una carenza probatoria assolutamente non colmabile con la documentazione prodotta cui parte appellante pone richiamo in seno al gravame.
Infatti in un contesto quale quello descritto assolutamente deficitario sul piano delle deduzioni , non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di dimostrane la fondatezza.
Va osservato infatti che uno è il profilo delle allegazioni e altro è il profilo delle produzioni;
le lacune e le carenze che concernono il primo aspetto non possono essere superate attraverso il richiamo degli atti rientranti tra quelli prodotti;
la differente funzione che la legge attribuisce ai due profili sopra richiamati, in altre parole, esclude che si possano mutuare atti ed elementi attinenti al secondo per supplire a carenze proprie del primo. Si consideri poi che, se il giudice può sopperire alle carenze di prove avvalendosi dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 del codice di procedura civile, giammai potrebbe sopperire alla carenza di allegazione, non potendo , d'ufficio, introdurre in giudizio “fatti” non dedotti dalla parte.
Stando così le cose è evidente che la lacunosa esposizione dei fatti costitutivi renderebbe non praticabile la prova per testi , pure reiterata nei motivi di gravame , poichè questa è stata articolata sulle circostanze descritte in premessa e , così, finirebbe con l'essere priva di un oggetto ben definito . Anche poi a voler ritener applicabile al rito del lavoro l'art. 164 cpc, l'eventuale sanatoria del ricorso non sarebbe assolutamente idonea a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova, dato che questi devono essere specificati così come dispone l'art. 414 n. 5 c.p.c. Le riscontrate carenze allegatorie e probatorie giustamente hanno comportato il rigetto nel merito della domanda, dal momento che le carenze rilevate dal giudice di prime cure hanno riguardato elementi che il lavoratore aveva l'onere di dedurre nonché di provare per sostenere la fondatezza della propria domanda. Da quanto sopra discende ulteriormente la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi ex art 354 cpc, come novellato , di rimessione della causa al primo giudice, come pure richiesto in seno al gravame . In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
L'appello va, dunque, respinto.
Nulla per le spese del grado , stante la mancata costituzione di parte appellata . Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla per le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 23 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1106/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianni Emilio Iacobelli, C.F.: C.F._1
, (fax 0824/21719, P.E.C. C.F._2
), presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via P. Giannone n. 30, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo,
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
Appellata-non costituita
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -sez. lav--n. 2063/2023, pubbl. il 26/10/2023 (RG n. 10914/2019)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 23/12/2019 adiva il Parte_1
Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, esponendo :
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze de Controparte_1
presso il “Gruppo di Convivenza” sito in Alife, Via Vecchiaria, dal
[...]
23/04/2013 al 31/12/2013 ove la cooperativa, datrice di lavoro, si occupava di attività di assistenza sociale;
- che la prestazione lavorativa era strutturata su 3 turni, articolati in mattina (ore 08-16), pomeriggio (ore 16-24) e notte (ore 24-08);
- che le mansioni svolte consistevano nella prestazione di assistenza sanitaria, igienica ed in tutte le azioni di vita quotidiana delle persone presenti nella struttura e corrispondenti a livello D del contratto collettivo nazionale di categoria;
- che la prestazione lavorativa si era svolta sotto il vincolo della subordinazione in quanto l'operatore non aveva autonomia gestionale ma tutte le direttive venivano impartite dall'ente come la strutturazione dei turni, l'indicazione del dipendente che doveva attenervi, le modalità di estrinsecazione della prestazione stessa non sussistendo autonomia decisionale alcuna in capo al ricorrente medesimo;
- di non aver ricevuto alcuna somma per l'attività lavorativa prestata, e che era stata altresì omessa la copertura previdenziale ed assistenziale . Tanto esposto chiedeva all'adito Tribunale, previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società convenuta, di condannarla “al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 19.838,94, di cui € 1.328,16 a titolo di T.F.R., ovvero quell'importo che risulterà equo in seguito alla istruttoria, previa CTU se necessaria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria al soddisfo effettivo […]; 2) Condannare la resistente al CP_2 risarcimento danni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che il Giudice vorrà determinare in via equitativa nonché con declaratoria, nei confronti dell'istituto di competenza, dell'accreditamento dei dovuti contributi in relazione all'accertato rapporto di lavoro, nelle modalità e nei tempi acquisiti al processo;
3) Riconoscere equa la contrattazione collettiva con annesse tabelle salariali prese a base per il conteggio cui ci si riporta chiedendone l'applicazione, ritenendo eque ex art. 36 Cost. le somme indicate come dovute”. Spese vinte, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio non si costituiva la società convenuta che rimaneva contumace . Alla prima udienza di discussione parte ricorrente rinunciava al punto 2) delle conclusioni, limitatamente alla domanda di accreditamento dei contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, disattesa la richiesta di parte ricorrente di ammissione dei mezzi istruttori, decideva la causa rigettando il ricorso e compensando le spese di lite. Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame il lavoratore soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 26.4.2024 deducendo : 1)In via principale: Erronea e contraddittoria motivazione – violazione artt. 414, 420, 421 e 354 c.p.c. - violazione artt. 114 c.p.c., art. 115 e 116 cpc nonché art. 2697 e 2094 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto generico l'atto introduttivo del giudizio (con riferimento all' indicazione delle mansioni svolte) e carente, in punto di allegazione, (con riferimento alla sussistenza del requisito della natura subordinata del rapporto ed alla prova di chi impartiva le direttive), decidendo la causa senza l'ammissione delle prove richieste , laddove invece risultava sufficientemente descritta l'attività lavorativa svolta dal ricorrente con identificazione (o comunque identificabilità) dei periodi e del datore di lavoro, (Società Cooperativa la Rosa dei Venti) oltre che delle mansioni che il ricorrente era tenuto a svolgere quotidianamente presso la struttura e con indicazione come testimoni dei suoi colleghi di lavoro , mentre il lavoratore non era tenuto a conoscere il nominativo di chi impartiva le direttive, essendosi attenuto ai turni di lavoro predisposti dall'Azienda.
2. in via subordinata: Erronea e contraddittoria motivazione – violazione artt. 414 e 354 c.p.c. - in quanto il Tribunale di prime cure, ritenendo carente il ricorso con riferimento ad una specifica esposizione degli elementi di fatto su cui si fondava la domanda (ed in particolare la prova dell'eterodirezione soprattutto in ordine al soggetto che impartiva le direttive), rigettava nel merito la domanda così confondendo i due profili (nullità del ricorso ed infondatezza dello stesso) e le relative conseguenze. Ha dedotto l'appellante che il giudice di prime cure ,ove avesse rilevato la genericità delle deduzioni attoree, anche ai sensi dell'art.421 c.p.c., avrebbe dovuto disporre l'integrazione della domanda con la conseguenza , in via del tutto subordinata , che la pronuncia impugnata, in mancanza di ordine di integrazione, doveva essere, ex art. 354 c.p.c., dichiarata nulla e , conseguentemente , rimessa al primo giudice affinché, previa integrazione del ricorso , lo stesso si pronunciasse nel merito, con l'accoglimento delle domande di cui ai capi 1 e 3 del ricorso introduttivo di primo grado. Chiedeva , pertanto , ferma la decadenza di parte convenuta ex art. 416 c.p.c. e, previa ammissione, (se ritenuto), delle richieste istruttorie formulate in primo grado ,di accogliere le seguenti conclusioni :
“Previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente”, (rectius convenuta), “nelle circostanze fattuali riportate, accogliere il ricorso, e per l'effetto, condannare Controparte_1
- in persona del L. R. p.t. - con sede in Santa Maria Capua
[...]
Vetere, Via Merano, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 19.838,94, di cui € 1.328,16 a titolo di T.F.R., ovvero quell'importo che risulterà equo in seguito alla istruttoria, previa CTU se necessaria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria al soddisfo effettivo, nonché spese diritti ed onorario della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, anticipatario”; in mero subordine,
- Dichiarare la nullità della Sentenza impugnata e disporre, ex art. 454 c.p.c. la rimessione della causa al primo giudice affinché, previa integrazione del ricorso si pronunci, nel merito dello stesso, con l'accoglimento delle domande di cui ai capi 1 e 2 che precedono (ovvero 1 e 3 del ricorso introduttivo di primo grado) ; 4) In linea ancor più subordinata e, solo per tuziorismo in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra , riformare la sentenza impugnata dichiarando la inammissibilità della domanda in primo grado”.
Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Il Tribunale ha rigettato la domanda in considerazione della genericità delle deduzioni con riferimento alle mansioni espletate, atteso che le stesse venivano descritte nella “prestazione di assistenza sanitaria, igienica ed in tutte le azioni di vita quotidiana delle persone presenti nella struttura e corrispondenti a livello D del contratto collettivo nazionale di categoria”, senza alcuna precisazione in cosa in concreto consistessero i compiti espletati nonché per la carenza di allegazione con particolare riferimento all'individuazione di colui che impartiva le direttive, e dunque proprio in ordine alla sussistenza del requisito della eterodirezione
,connotante la subordinazione . Sulla base della riscontrata carenza allegatoria il Tribunale riteneva , altresì , non ammissibile la prova orale , in quanto questa, riflettendo la genericità delle circostanze di fatto allegate, giammai avrebbe potuto condurre all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro nei confronti della cooperativa. La Corte condivide le argomentazioni svolte dal primo giudice ,il quale ha giustamente riscontrato una carenza allegativa ed assertiva sulle mansioni in concreto esercitate , nonché in ordine all'elemento fondante la subordinazione ossia l'eterodirezione , cui ha fatto riscontro una deficienza probatoria. Occorre ricordare che l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi avviene attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, posto che non solo v'è l'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto, ma anche di porre il giudice in condizione di decidere “iusta alligata et probata. ".
A ben vedere, dal combinato disposto dell'art. 115 cpc con quello degli artt. 414 e 416 cpc si desume chiaramente che l'onere di allegazione reca con sè (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia. Pertanto, l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione. Quanto al “ grado di sufficienza” delle allegazioni esso è indicato non solo nell'art. 414 cod. proc. civ. ma anche nel successivo art. 416: se infatti quest'ultima disposizione impone al convenuto di << prendere posizione in maniera specifica e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda…>> ; ne deriva che non è sufficiente, in ricorso, una allegazione generica, perché rispetto ad essa la corrispettiva contestazione non potrebbe che, a sua volta, essere generica, e ciò contrasterebbe con le regole del processo, che impongono alle parti di dispiegare compiutamente, lealmente e tempestivamente tutte le difese in fatto. Una volta allegati i fatti sui quali si fonda la domanda o l'eccezione, occorre poi che ciascuna parte offra la prova della sussistenza dei medesimi sulla base dell'art. 2697 c.c. Nella fattispecie all'odierno vaglio, la carenza assertiva è consistita proprio nella mancata allegazione di quegli elementi necessari ai fini della verifica della subordinazione nonché delle concrete mansioni svolte , che inevitabilmente si è riversata sul piano probatorio.
Ebbene quanto alle mansioni, queste sono state laconicamente descritte in ricorso nella “prestazione di assistenza sanitaria, igienica ed in tutte le azioni di vita quotidiana delle persone presenti nella struttura e corrispondenti a livello D del contratto collettivo nazionale di categoria”
E' evidente la estrema genericità dell' allegazione in quanto non risultano per nulla specificati ed individuati i compiti in concreto svolti, laddove era precipuo onere del ricorrente descrivere il contenuto concreto delle prestazioni effettivamente disimpegnate . Quanto al profilo dell'eterodirezione, intesa come permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere disciplinare, direttivo e di controllo di quest'ultimo, parimenti è dato riscontrare, nella specie, una deficienza assertiva;
difetta l'individuazione del soggetto e/o dei soggetti che impartivano le direttive ,o a cui il ricorrente doveva rivolgersi per indicazioni , controlli , assenze , giustificazioni;
a ben vedere nulla di preciso viene dedotto in ordine alla presenza di ordini , di attività di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dal lavoratore;
nulla su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, nulla su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, sull'obbligo di giustificare le eventuali assenze .
Non basta far riferimento ai turni di lavoro predisposti dall'azienda come eccepito dall'appellante, in quanto –giova ribadire--l'elemento caratterizzante il rapporto rivendicato in questa sede, è rappresentato dalla subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro , potere che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore , direttive che non possono esplicitarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma devono manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa. Nel caso in esame non solo è del tutto assente il riferimento al soggetto e/o soggetti da cui provenivano le direttive , ma anche al contenuto delle stesse
,all'esercizio di un potere di controllo e alle modalità con cui esso veniva svolto in quanto finalizzato proprio all'esercizio del potere direttivo e di quello disciplinare , tipici del lavoro subordinato;
a ben vedere non vi neppure alcun riferimento all'obbligo del ricorrente di segnalare o giustificare assenze. Nessuna traccia di potere disciplinare.
Ovviamente mette conto osservare che gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa
, pure desumibili dal ricorso introduttivo , come la continuità, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. sez. lav., 9.1.2001 n. 224).
Al riscontrato difetto di allegazione si è inoltre accompagnato una carenza probatoria assolutamente non colmabile con la documentazione prodotta cui parte appellante pone richiamo in seno al gravame.
Infatti in un contesto quale quello descritto assolutamente deficitario sul piano delle deduzioni , non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di dimostrane la fondatezza.
Va osservato infatti che uno è il profilo delle allegazioni e altro è il profilo delle produzioni;
le lacune e le carenze che concernono il primo aspetto non possono essere superate attraverso il richiamo degli atti rientranti tra quelli prodotti;
la differente funzione che la legge attribuisce ai due profili sopra richiamati, in altre parole, esclude che si possano mutuare atti ed elementi attinenti al secondo per supplire a carenze proprie del primo. Si consideri poi che, se il giudice può sopperire alle carenze di prove avvalendosi dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 del codice di procedura civile, giammai potrebbe sopperire alla carenza di allegazione, non potendo , d'ufficio, introdurre in giudizio “fatti” non dedotti dalla parte.
Stando così le cose è evidente che la lacunosa esposizione dei fatti costitutivi renderebbe non praticabile la prova per testi , pure reiterata nei motivi di gravame , poichè questa è stata articolata sulle circostanze descritte in premessa e , così, finirebbe con l'essere priva di un oggetto ben definito . Anche poi a voler ritener applicabile al rito del lavoro l'art. 164 cpc, l'eventuale sanatoria del ricorso non sarebbe assolutamente idonea a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova, dato che questi devono essere specificati così come dispone l'art. 414 n. 5 c.p.c. Le riscontrate carenze allegatorie e probatorie giustamente hanno comportato il rigetto nel merito della domanda, dal momento che le carenze rilevate dal giudice di prime cure hanno riguardato elementi che il lavoratore aveva l'onere di dedurre nonché di provare per sostenere la fondatezza della propria domanda. Da quanto sopra discende ulteriormente la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi ex art 354 cpc, come novellato , di rimessione della causa al primo giudice, come pure richiesto in seno al gravame . In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
L'appello va, dunque, respinto.
Nulla per le spese del grado , stante la mancata costituzione di parte appellata . Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla per le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano Dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.