TRIB
Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/08/2024, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2129/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 22 settembre 2022 al n. 2129/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio RT
CAVALIERE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
Fax:0574/757238 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente
contro
: (nuova denominazione del Controparte_1 AR orante
[...] Controparte_3 presentante difesa dagli avv. Benedetto, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 06.42.00.69.77 Pec: Email_2
Creditrice opposta
Conclusioni per l'opponente: ".. in via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc e, nel merito, come in atto di citazione.." Per la società opposta: "… Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: In via preliminare: - dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari..".
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2022
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n RT
584/2022 ( RG 1361/2022), emesso in data 9.6.2022, notificato l'8 luglio successivo, con il quale il Tribunale di AT gli aveva ingiunto di pagare a in solido con Controparte_1 Parte_2 [...]
e la somma di € 276.395,08, oltre CP_4 Controparte_5
interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamento e saldo CC.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto del decreto ingiuntivo derivava da un saldo negativo di conto corrente ed un finanziamento chirografario intrattenuti con altra società e in ordine al quale la società opposta non aveva dato dimostrazione della intervenuta cessione;
- che era carente la titolarità in capo alla opposta del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, in ogni caso, le somme pretese si ricollegavano a condizioni negoziali affette da vizi sia per quanto riguarda la contabilizzazione e misura degli interessi e lo ius variandi, nonché per le voci non determinate quali la CMS e, quanto al mutuo, al regime finanziario applicato per la ricostruzione del piano di ammortamento.
Tanto premesso evocava in giudizio la ricorrente per sentire revocare il decreto ingiuntivo , con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
assumendo che la eccezione in ordine al difetto di legittimazione e titolarità del credito era priva di pregio, rilevando:
- che con atto di cessione del 31 maggio 2021, con effetto dal 30.9.2020, aveva acquistato in blocco da i crediti CP_3 CP_6
rientranti nella titolarità della stessa ed acquistati ai sensi di avviso di cessione pubblicato in GU, parte II , n 151, del 23.12.2017, con descritte caratteristiche, derivanti da rapporti giuridici contraddistinti da codici
2 contratto indicati nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso il notaio in Padova, dandone avviso pubblicato in G.U., parte II, n 78, Per_1
del 3 luglio 2021;
- che successivamente era confluita per incorporazione CP_3
nel con atto del 4 ottobre 2021, per notar AR
, e cambiato la denominazione sociale in Per_2 Controparte_1
- che tra i crediti oggetto della cessione sopra indicata erano ricompresi quelli originariamente vantati da PA
(ovvero , incorporata in Controparte_8 PA
, e quindi quello derivante dal rapporto di conto corrente n 2390-
[...]
37132 sottoscritto in data 15 maggio 2007 e dal contratto di finanziamento chirografario per sovvenzione a scadenza determinata di € 240.000,00, al tasso di interesse nominale annuo del 7,375%, da rimborsare in 60 rate mensili posticipate, come da piano di ammortamento, intercorrente con e garantito dalle fideiussioni rilasciate in data 3 RT
agosto 2001, a e Parte_3 Controparte_4
- che in data 12 ottobre 2012, aveva PA
depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE
202/2009, promossa nei confronti di e RT
, e la procedura si era conclusa con ordinanza del GE Parte_2
con la quale era dichiarato esecutivo il piano di riparto, senza riconoscimento di somme a favore di PA
[...]
- di avere comunicato a ed ai garanti che in data 25 RT
giugno 2021, nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari, individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 58 del Dlgc n
385/1995, di cui all'avviso pubblicato in GU parte II, del 3.7.2021,
[...]
veva ceduto pro soluto alla ricorrente il credito vantato nei Controparte_9
loro confronti, intimando il rimborso, senza alcun esito.
3 Nel merito, contestava tutte le argomentazioni avversarie sia in ordine alla prova del credito che in ordine alle dedotte nullità delle previsioni negoziali, eccependo in ogni caso la prescrizione in ordine alle domande ed eccezioni avversarie.
In forza di tali argomentazioni, concludeva per l'inammissibilità e infondatezza della opposizione o per l'accertamento delle somme dovute, in ogni caso con il favore delle spese.
La causa veniva quindi istruita con la produzione di documenti ed infine, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 22 febbraio 2024 era riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'opposizione proposta si presenta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, si deve dare atto della successione nel rapporto controverso in quanto è stato allegato che con atto di fusione ai rogiti del
Notaio in data 4 ottobre 2021 ( n. 471 di Repertorio e n Persona_3
335 di Raccolta), ha incorporato AR
con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di Controparte_3
tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c..
Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255).
Tuttavia, quanto alle vicende del credito, a fronte delle contestazioni della opponente, il quale ha anche specificato di non avere avuto notizia delle cessioni, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Entrambi i contratti posti a fondamento giustificativo della pretesa di credito ( CC n 2390-37132 del 15 maggio 2007 e finanziamento chirografario dell'8 febbraio 2008), infatti, erano stati stipulati con la
[...]
[..
[...] [...]
( anzi – secondo quanto dedotto nel Controparte_10
ricorso monitorio- da confluita in Banca MPS Spa), Controparte_8
che aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n
202/2009, pendente innanzi a questo tribunale. Successivamente, i crediti sarebbero stato oggetto di cessione a favore di la Controparte_9
quale li avrebbe poi ceduti a con atto di cessione in blocco CP_3
del 25.6.2021, sempre nell'ambito di una operazione di cessione in blocco ai sensi e per gli effetti di cui all'art 58 del Dlgfsvo 385/1995.
Da un lato, vero è che del contratto di cessione di crediti stipulato in data
25 giugno 20021 ( non il 28 maggio 2021), risulta essere stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 78 del e dell'art. 58 T.U.B., n G.U., parte II, n 78, del 3 luglio 2021.
Parimenti, risulta richiamato l'avviso del contratto di cessione da
[...]
a nella Gazzetta Ufficiale PA Controparte_9
della Repubblica Italiana del 23-12-2017 - Parte Seconda n.151, ma non prodotto il contratto di cessione, né tanto meno gli eventuali allegati. Ma, a fronte delle contestazioni dell'opponente, i documenti aquisiti non possono essere considerati sufficienti.
Da un lato, vero è che di alcune cessioni di crediti , risulta essere stata data comunicazione al , con lettere raccomandate A/R e tali Pt_1
documenti, sul piano strettamente probatorio, possono assumere valore indiziario in quanto proveniente dalla cedente. Purtuttavia, nonostante l'acquisizione di tali documenti, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione. Le incongruenze nel contenuto dei documenti portano a qualificare il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
5 Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass.
27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n 9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020,
n 5617).
Poiché gli avvisi, nel caso in esame, non appaiono presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del comprendeva il credito azionati in sede monitoria e, a sua volta che l'acquirente di tale credito ( fosse a sua volta legittima Controparte_9
6 a cederlo, per averlo regolarmente acquistato da PA
[...]
Nella prospettiva interpretativa richiamata, va evidenziata in primo luogo l'assenza del contratto di acquisto da parte di da Controparte_9
PA
Inoltre, tale indeterminatezza permane anche in relazione al successivo contratto di cessione a favore di , in quanto viene solo CP_3
richiamato, ma non prodotto, il documento contrattuale e che , secondo l'avviso pubblicato in G.U. farebbe generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità di alla data del Controparte_9
30.9.2020, e dalla medesima precedentemente acquistati, senza ulteriori specificazioni e che sarebbe quindi inidoneo a ritenere l'oggetto della seconda cessione determinabile “per relationem”, poiché rimanderebbe ad una lista depositata in data 28 maggio 2021 presso il notaio in Per_1
Padova, anch'essa non prodotta nel presente giudizio.
A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a sia per evitare che due Controparte_1
soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass.,
29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo , proprio lamentando il
7 difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di In presenza di tali contestazioni, la Controparte_1
società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente inefficacia del pignoramento qui opposto. Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta , come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc, con distrazione a favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n RT
584/2022 ( n data 9.6.2022, notificato l'8 luglio successivo, con atto notificato il 15 settembre 2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante pt., ogni diversa Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo ; b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in complessive € 11.229,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art 93 cpc..
Così deciso in data 8 agosto 2024 dal Tribunale di AT , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 22 settembre 2022 al n. 2129/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio RT
CAVALIERE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
Fax:0574/757238 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente
contro
: (nuova denominazione del Controparte_1 AR orante
[...] Controparte_3 presentante difesa dagli avv. Benedetto, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 06.42.00.69.77 Pec: Email_2
Creditrice opposta
Conclusioni per l'opponente: ".. in via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc e, nel merito, come in atto di citazione.." Per la società opposta: "… Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: In via preliminare: - dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari..".
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2022
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n RT
584/2022 ( RG 1361/2022), emesso in data 9.6.2022, notificato l'8 luglio successivo, con il quale il Tribunale di AT gli aveva ingiunto di pagare a in solido con Controparte_1 Parte_2 [...]
e la somma di € 276.395,08, oltre CP_4 Controparte_5
interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamento e saldo CC.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto del decreto ingiuntivo derivava da un saldo negativo di conto corrente ed un finanziamento chirografario intrattenuti con altra società e in ordine al quale la società opposta non aveva dato dimostrazione della intervenuta cessione;
- che era carente la titolarità in capo alla opposta del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, in ogni caso, le somme pretese si ricollegavano a condizioni negoziali affette da vizi sia per quanto riguarda la contabilizzazione e misura degli interessi e lo ius variandi, nonché per le voci non determinate quali la CMS e, quanto al mutuo, al regime finanziario applicato per la ricostruzione del piano di ammortamento.
Tanto premesso evocava in giudizio la ricorrente per sentire revocare il decreto ingiuntivo , con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
assumendo che la eccezione in ordine al difetto di legittimazione e titolarità del credito era priva di pregio, rilevando:
- che con atto di cessione del 31 maggio 2021, con effetto dal 30.9.2020, aveva acquistato in blocco da i crediti CP_3 CP_6
rientranti nella titolarità della stessa ed acquistati ai sensi di avviso di cessione pubblicato in GU, parte II , n 151, del 23.12.2017, con descritte caratteristiche, derivanti da rapporti giuridici contraddistinti da codici
2 contratto indicati nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso il notaio in Padova, dandone avviso pubblicato in G.U., parte II, n 78, Per_1
del 3 luglio 2021;
- che successivamente era confluita per incorporazione CP_3
nel con atto del 4 ottobre 2021, per notar AR
, e cambiato la denominazione sociale in Per_2 Controparte_1
- che tra i crediti oggetto della cessione sopra indicata erano ricompresi quelli originariamente vantati da PA
(ovvero , incorporata in Controparte_8 PA
, e quindi quello derivante dal rapporto di conto corrente n 2390-
[...]
37132 sottoscritto in data 15 maggio 2007 e dal contratto di finanziamento chirografario per sovvenzione a scadenza determinata di € 240.000,00, al tasso di interesse nominale annuo del 7,375%, da rimborsare in 60 rate mensili posticipate, come da piano di ammortamento, intercorrente con e garantito dalle fideiussioni rilasciate in data 3 RT
agosto 2001, a e Parte_3 Controparte_4
- che in data 12 ottobre 2012, aveva PA
depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE
202/2009, promossa nei confronti di e RT
, e la procedura si era conclusa con ordinanza del GE Parte_2
con la quale era dichiarato esecutivo il piano di riparto, senza riconoscimento di somme a favore di PA
[...]
- di avere comunicato a ed ai garanti che in data 25 RT
giugno 2021, nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari, individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 58 del Dlgc n
385/1995, di cui all'avviso pubblicato in GU parte II, del 3.7.2021,
[...]
veva ceduto pro soluto alla ricorrente il credito vantato nei Controparte_9
loro confronti, intimando il rimborso, senza alcun esito.
3 Nel merito, contestava tutte le argomentazioni avversarie sia in ordine alla prova del credito che in ordine alle dedotte nullità delle previsioni negoziali, eccependo in ogni caso la prescrizione in ordine alle domande ed eccezioni avversarie.
In forza di tali argomentazioni, concludeva per l'inammissibilità e infondatezza della opposizione o per l'accertamento delle somme dovute, in ogni caso con il favore delle spese.
La causa veniva quindi istruita con la produzione di documenti ed infine, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 22 febbraio 2024 era riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'opposizione proposta si presenta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, si deve dare atto della successione nel rapporto controverso in quanto è stato allegato che con atto di fusione ai rogiti del
Notaio in data 4 ottobre 2021 ( n. 471 di Repertorio e n Persona_3
335 di Raccolta), ha incorporato AR
con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di Controparte_3
tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c..
Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255).
Tuttavia, quanto alle vicende del credito, a fronte delle contestazioni della opponente, il quale ha anche specificato di non avere avuto notizia delle cessioni, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Entrambi i contratti posti a fondamento giustificativo della pretesa di credito ( CC n 2390-37132 del 15 maggio 2007 e finanziamento chirografario dell'8 febbraio 2008), infatti, erano stati stipulati con la
[...]
[..
[...] [...]
( anzi – secondo quanto dedotto nel Controparte_10
ricorso monitorio- da confluita in Banca MPS Spa), Controparte_8
che aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n
202/2009, pendente innanzi a questo tribunale. Successivamente, i crediti sarebbero stato oggetto di cessione a favore di la Controparte_9
quale li avrebbe poi ceduti a con atto di cessione in blocco CP_3
del 25.6.2021, sempre nell'ambito di una operazione di cessione in blocco ai sensi e per gli effetti di cui all'art 58 del Dlgfsvo 385/1995.
Da un lato, vero è che del contratto di cessione di crediti stipulato in data
25 giugno 20021 ( non il 28 maggio 2021), risulta essere stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 78 del e dell'art. 58 T.U.B., n G.U., parte II, n 78, del 3 luglio 2021.
Parimenti, risulta richiamato l'avviso del contratto di cessione da
[...]
a nella Gazzetta Ufficiale PA Controparte_9
della Repubblica Italiana del 23-12-2017 - Parte Seconda n.151, ma non prodotto il contratto di cessione, né tanto meno gli eventuali allegati. Ma, a fronte delle contestazioni dell'opponente, i documenti aquisiti non possono essere considerati sufficienti.
Da un lato, vero è che di alcune cessioni di crediti , risulta essere stata data comunicazione al , con lettere raccomandate A/R e tali Pt_1
documenti, sul piano strettamente probatorio, possono assumere valore indiziario in quanto proveniente dalla cedente. Purtuttavia, nonostante l'acquisizione di tali documenti, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione. Le incongruenze nel contenuto dei documenti portano a qualificare il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
5 Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass.
27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n 9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020,
n 5617).
Poiché gli avvisi, nel caso in esame, non appaiono presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del comprendeva il credito azionati in sede monitoria e, a sua volta che l'acquirente di tale credito ( fosse a sua volta legittima Controparte_9
6 a cederlo, per averlo regolarmente acquistato da PA
[...]
Nella prospettiva interpretativa richiamata, va evidenziata in primo luogo l'assenza del contratto di acquisto da parte di da Controparte_9
PA
Inoltre, tale indeterminatezza permane anche in relazione al successivo contratto di cessione a favore di , in quanto viene solo CP_3
richiamato, ma non prodotto, il documento contrattuale e che , secondo l'avviso pubblicato in G.U. farebbe generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità di alla data del Controparte_9
30.9.2020, e dalla medesima precedentemente acquistati, senza ulteriori specificazioni e che sarebbe quindi inidoneo a ritenere l'oggetto della seconda cessione determinabile “per relationem”, poiché rimanderebbe ad una lista depositata in data 28 maggio 2021 presso il notaio in Per_1
Padova, anch'essa non prodotta nel presente giudizio.
A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a sia per evitare che due Controparte_1
soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass.,
29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo , proprio lamentando il
7 difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di In presenza di tali contestazioni, la Controparte_1
società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente inefficacia del pignoramento qui opposto. Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta , come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc, con distrazione a favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n RT
584/2022 ( n data 9.6.2022, notificato l'8 luglio successivo, con atto notificato il 15 settembre 2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante pt., ogni diversa Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo ; b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in complessive € 11.229,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art 93 cpc..
Così deciso in data 8 agosto 2024 dal Tribunale di AT , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
8