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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3089/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte a ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3089/2022 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. LO
IACONO Antonio e rappresentata e difesa dall'Avv. SCHIAVONE Enrico Claudio, giusta procura in atti;
Opponente - contro
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Chiuse Lunghe n. 39, presso lo studio dell'avv.
CAVALLARO Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2022, la roponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 561/2022, emesso in data 26.10.2022 dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, con cui era stato ingiunto alla società opponente il pagamento, in favore di della somma di € 445,40 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del CP_1 procedimento.
L'opponente premetteva di aver assunto il lavoratore in data 01.01.2021, in ragione dell'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto funzionale al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e servizi complementari di igiene urbana, nell'ambito del territorio del Comune di Lentini. A fondamento dell'opposizione eccepiva l'assenza di
1 deduzioni in ordine alla fonte del diritto alla conservazione dell'emolumento richiesto dal lavoratore, essendosi l'opposto limitato ad affermare che l'obbligo di riconoscere l'indennità ad personam sarebbe derivato dall'attribuzione della stessa indennità da parte delle società che precedentemente gestivano l'appalto. Precisava che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze della era avvenuto in applicazione dell'art. 6, comma 2 del CCNL FISE Parte_1
ASSOAMBIENTE che prevedeva, in capo al soggetto subentrante, l'obbligo di assumere ex novo il dipendente, determinando in tal modo la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, senza alcun vincolo al mantenimento del medesimo trattamento retributivo (comprese le indennità ad personam
e/o superminimo) percepito dal lavoratore prima del passaggio alle dipendenze della nuova società, salvo che non fosse stato specificatamente previsto dalla clausola sociale contenuta nel CCNL o nel capitolato d'appalto che regolamentava il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante.
Eccepiva, altresì, che il superminimo o l'indennità ad personam erano elementi accessori della retribuzione e, in quanto tali, venivano riconosciuti secondo i criteri discrezionalmente prescelti dal datore di lavoro e che il mancato riconoscimento degli stessi non costituiva violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza previsti dall'art. 35 Cost. e 2099 c.c.
Con memoria depositata in data 10.04.2023 si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare, richiamava l'art. 6 del CCNL di categoria che prevede non solo l'obbligo dell'impresa cedente di trasmettere a quella subentrante “l'elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico, anzianità della posizione perimetrale B, ente previdenziale di appartenenza nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni “, ma anche che gli unici compensi che non venivano riconosciuti ai dipendenti – in caso di successione di appalto – erano quelli adottati in violazione di tale articolo e quelli legati alla produttività in vigore presso l'azienda uscente. Specificava che la sopracitata disposizione del CCNL di categoria prevedeva “a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. c), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) del vigente c.c.n.l.; c) i compensi, itrattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti” (comma 10). Evidenziava che non erano stati
2 riscontrati contrasti con le rappresentanze sindacali durante l'esame congiunto, per cui erano rimasti pienamente in vigore gli altri compensi (inclusa l'indennità ad personam) applicati dall'impresa cessante a seguito della successione di appalto. Aggiungeva, inoltre, che il riconoscimento dell'indennità ad personam era frutto di lotte sindacali (avviate nel 2011 ma che avevano portato alla concessione solo nel 2014) e che non poteva, pertanto, essere cancellato nel passaggio da un appalto all'altro.
Con le note scritte per l'udienza del 26.6.2025 parte ricorrente depositava l'atto , notificatole da controparte in data 14.5.2024, di formale rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, nonché nota congiunta con cui i difensori di entrambe le parti chiedono al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contenere, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di disporre la compensazione delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Ebbene, nel caso di specie, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere (per l'avvenuto riconoscimento, in favore di parte opposta, delle “spettanze aventi ad oggetto le indennità ad personam” portate dal decreto ingiuntivo opposto) non può che condurre alla consequenziale declaratoria.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 561/2022 ;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Siracusa, 02/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Maddalena Vetta
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