Ordinanza cautelare 19 febbraio 2019
Ordinanza presidenziale 12 maggio 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 31/10/2023, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 03250/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01118/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Magistro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IT LI in CA, via Aloi, n. 54/A;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- dell’ordinanza prot. n. 04 del 9 aprile 2018, emessa dal Comune di -OMISSIS- e notificata il 10 aprile 2018, con cui è stata ordinata la demolizione di opere abusivamente realizzate su suolo demaniale marittimo e la rimessa in pristino stato dei luoghi mediante demolizione di opere altrettanto abusive realizzate sulla proprietà dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato, ivi compresi i verbali di accertamento tecnico del 9 marzo 2018, 18 gennaio 2018 e 28 febbraio 2018;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti :
- dell’ordinanza n. 11 del 9 ottobre 2018, notificata il 10 ottobre 2018, con cui il Comune di -OMISSIS-: a) ha inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per la parziale ottemperanza all’ordinanza n. 04 del 9 aprile 2018; b) ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere non demolite e delle relative aree di sedime;
- degli atti presupposti, tra cui segnatamente il verbale di parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 04 del 9 aprile 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’ordinanza Sindacale n. 15 del 14 febbraio 2022, notificata il 15 febbraio 2022, con cui è stato intimato lo sgombero e l’interdizione all’uso delle opere abusive non demolite.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso principale, notificato il 12 giugno 2018 e depositato il 3 luglio 2018, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione prot. n. 4 del 9 aprile 2018, emessa dal Comune di -OMISSIS- deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90. Il Comune avrebbe dovuto notificare l’avvio del procedimento volto alla demolizione;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 47/85, nonché del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere, in quanto il Comune avrebbe dovuto delimitare concretamente “l’area da sottrarre al ricorrente”, con una puntuale visualizzazione grafica e, dunque, l’approvazione di un tipo di frazionamento;
3. Carenza di motivazione in ordine all’interesse giuridico tutelato. Il Comune avrebbe dovuto esternare le ragioni di pubblico interesse – ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata- sottese all’ordine di demolizione, dando in particolare conto dell’affidamento insorto al mantenimento delle opere abusive atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla edificazione;
4. Violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà di atti della pubblica amministrazione e per il travisato apprezzamento dei fatti, inclusi quelli emergenti dall’istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 47/85 e della L.R. 37/85 e del DPR 380/2001. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto solo genericamente motivato con riferimento a un preteso contrasto con la normativa urbanistica vigente. Contrasto che secondo parte ricorrente sarebbe contraddittorio far valere, atteso che le opere insistono in una zona caratterizzata dalla presenza di plurime opere di urbanizzazione e in cui, quindi, l’ente comunale ha inteso favorire l’attività edilizia;
5. violazione di legge e/o eccesso di potere sotto il profilo del travisato apprezzamento dei fatti, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 47/85, in relazione all’art. 15 della L.R. 78 del 1976. Il motivo, che non contiene alcuna specificazione utile a individuare a quali dei numerosi abusi rilevati si riferisca la doglianza, tende a sostenere che il Comune avrebbe omesso di trascurare che quella oggetto di demolizione sarebbe una struttura a vocazione altamente agricola, derivante dal recupero di un preesistente deposito di arnesi da lavoro, senza alcuna variazione nella sua stessa destinazione urbanistica e/o uso e quindi indispensabile per il mantenimento stesso della vocazione agricola del terreno;
6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 47/85, anche in relazione all’art. 6 della L.R. 10 agosto 1985 n. 37. Secondo parte ricorrente il Comune non avrebbe considerato che “le opere in ordine alle quali ne è stata contestata l’abusività, rientrano specificamente nell’ambito di quegli interventi per i quali è esclusa, giusta applicazione dell’art. 6 L.R. Siciliana 10/08/1985 n. 37, la necessità della “concessione autorizzazione o comunicazione”. L’art. 6 della L.R. Siciliana 10 agosto 1985, n. 37, infatti, statuisce espressamente che non sono soggette a concessione od autorizzazione “ le opere di risanamento e sistemazione di suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie ”: nel caso di specie, il fabbricato sarebbe stato al più assoggettabile al regime dell’autorizzazione ex art. 5 L.R. 10 agosto 1985, n. 37, essendo costituito da un impianto prefabbricato ad una sola elevazione non adibito ad uso abitativo. Ne consegue che non avrebbe potuto essere intimata la demolizione, ma avrebbero potuto essere irrogate solo le sanzioni contemplate dall’art. 10 della L. 47/85.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno, quindi, impugnato l’ordinanza n. 11 del 9 ottobre 2018: provvedimento attraverso il quale, dato atto della intervenuta demolizione dei corpi di fabbricati indicati come C e D, la tettoia sub E, il pergolato di cui alla lettera I e la piscina, comprensiva della platea su cui appoggiava, indicata con la lettera H”, il Comune, precisato che rimangono da demolire gli edifici individuati con le lettere A, B, L, M e N, ha inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per la parziale ottemperanza all’ordinanza n. 4 dell’aprile 2018 e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere non demolite e delle relative aree di sedime.
In relazione a tale ordinanza/ingiunzione sono stati dedotti i seguenti vizi propri:
1.1. Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/90. Il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente indicato il termine e l'autorità cui poter ricorrere;
1.2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e di motivazione in ordine all’interesse giuridico tutelato. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il Comune avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento, avrebbe dovuto esattamente individuare e specificare quali fossero le aree da acquisire, avrebbe dovuto esternare le ragioni di pubblico interesse - ulteriori al mero ripristino della legalità violata - sottese all’ordine impartito, dando in particolare conto dell’affidamento insorto al mantenimento delle opere abusive atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla edificazione;
1.3. Parte ricorrente ha, quindi, dedotto l’illegittimità del verbale di parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 4 del 9 aprile 2018, in quanto, ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere notificato agli interessati;
1.4. Tutti i provvedimenti sarebbe altresì inficiati da invalidità derivata da quella dell’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza 124/2019, è stata respinta l’istanza cautelare formulata all’atto della proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza Sindacale n. 15 del 14 febbraio 2022, con cui è stato intimato lo sgombero e l’interdizione all’uso delle opere abusive non demolite.
Avverso il suindicato provvedimento, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
2.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del Testo unico degli enti locali per mancato rispetto dei principi che impongono un’istruttoria adeguata e la proporzionalità;
2.2. Nullità dell’ordinanza per carenza di potere. Il provvedimento sarebbe stato adottato, in violazione dei principi di cui all’art. 21 septies della legge n. 241/90, a tutela di un bene patrimoniale disponibile (mentre la norma prevede l’esercizio del potere di autotutela solo in relazione ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili). L’ordinanza sindacale sarebbe, quindi, nulla in quanto il potere autoritativo sarebbe stato esercitato a tutela di un bene non previsto dalla norma attributiva;
2.3. Il provvedimento impugnato sarebbe viziato da illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Il Comune di -OMISSIS-, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, ma ha prodotto una nota riepilogativa della vicenda in esecuzione di ordinanza presidenziale n. 879/2023.
Alla udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato, fissata per il giorno 23 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso introduttivo è infondato.
L’impugnata ordinanza di demolizione è stata adottata in quanto le opere edilizie –alcune delle quali interessanti un’area demaniale (nello specifico le intere particelle 588 e 589 e parte della 587) - insistono tutte su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 della L.R. 78/76, in quanto ricadenti nella fascia dei 150 metri dalla battigia e a prescrizioni per rischio sismico ex Legge n. 64 del 2 febbraio 1974. Ciò esclude la sanabilità degli immobili realizzati successivamente alla loro apposizione, in quanto è ormai pacifico che il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. n. 78/1976 è assoluto e diretto, essendo la norma in argomento di azione e non di relazione (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 3 luglio 2020, n. 522). Alcune delle opere realizzate, inoltre, non sono sanabili in quanto insistono su aree che ricadono, “entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo”, in quanto tale soggetta alla disciplina di cui all’art. 55 del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327).
Tali ragioni sono state chiaramente esplicitate nel provvedimento impugnato e sono state poste alla base dell’ordine di demolizione, precisando che non si tratta di opere riconducibili alla diretta fruizione del mare, suscettibili di sanatoria.
Ciononostante, parte ricorrente nulla ha dedotto rispetto a tali profili, così prestando acquiescenza rispetto alla qualificazione delle opere abusivamente realizzate come insanabili ai sensi delle norme più sopra ricordate.
Ciò chiarito, si può procedere all’esame del primo motivo di ricorso, che non può trovare positivo apprezzamento, attesa la costante ed uniforme giurisprudenza secondo cui «L’attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata il che rende di per sé non configurabile un effettivo apporto partecipativo del destinatario del provvedimento repressivo» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 settembre 2021, n. 2525).
Ne deriva che non sussisteva alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Parimenti infondata è la seconda censura, posto che, come da costante ed uniforme orientamento da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, la mancata indicazione della superficie da acquisire non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 1985).
Anche il terzo motivo di ricorso non può trovare positivo apprezzamento in ragione di un consolidato orientamento secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, non necessita di particolare motivazione in ragione della sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto. Esso non richiede, dunque, una specifica valutazione delle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso (cfr., T.A.R. Sicilia, CA, sez. I, 19 aprile 2021, n. 1237), né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
Non può, dunque, essere ravvisata alcuna carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Del tutto irrilevante è la presenza di opere di urbanizzazione nell’area in questione, che rivelerebbe la contraddittorietà del provvedimento. Anche in relazione a tale deduzione la giurisprudenza è costante e uniforme nell’affermare che: «Il fatto, poi, che il fabbricato abusivo in questione ricada in area che si asserisce “fortemente urbanizzata” e sia servito da una strada che separa le costruzioni abusive dal mare non può certo costituire, di per sé, ragione di illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria impugnato, non rientrando le situazioni riferite dalla ricorrente nell'ambito dei casi di deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, tassativamente contemplati dalla legge» (C.G.A.R.S., n. 197/2018 del 17 maggio 2018).
Quanto alle censure 5 e 6, le stesse non possono essere accolte, in quanto generiche e prive di riferimenti per comprendere a quali tra i tanti edifici abusivi rilevati si faccia riferimento nel sostenerne la riconducibilità ad opere di natura agricola o comunque non necessitanti di permesso di costruire.
II. Anche il primo ricorso per motivi aggiunti non può trovare positivo apprezzamento.
I ricorrenti hanno infatti lamentato di non aver ricevuto notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, che la giurisprudenza ha individuato come indispensabile per la successiva acquisizione delle opere abusive non demolite al patrimonio del Comune.
Il principio trova conferma anche nella recente pronuncia del T.A.R. Napoli, n.823 /2023, che ribadisce come l’immissione in possesso del bene e la trascrizione siano subordinati all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo.
Fatta tale premessa in linea generale, quanto al caso di specie, il primo alinea del secondo capoverso di pag. 4 del provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti dà puntualmente atto di come il verbale di parziale ottemperanza (e, quindi, di contestazione della inottemperanza per le opere diverse da quelle ivi evidenziate) redatto il 13 giugno 2018 sia stato notificato agli interessati il 20 luglio 2018 (e, più precisamente, alla sig.ra FF ME personalmente, al sig. LI RA a mani della madre e alla sig.ra OS RA a mani della stessa). Di ciò l’Amministrazione ha fornito prova in adempimento all’ordinanza istruttoria (allegato 2 al deposito relativo all’adempimento dell’istruttoria).
Rispetto alla natura di tale atto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che esso “non ha carattere provvedimentale, ma di mero accertamento in ordine a fatti (inottemperanza all’ordine di demolizione) le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge art. 31, co. 3 d.P.R. 380/01” ( ex multis Tar Palermo sentenza n. 1012/2022).
Ne consegue che, se da un lato la sua autonoma impugnazione sarebbe ammissibile, la redazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza (nel caso di specie parziale) e la sua notificazione agli interessati integra la sussistenza del presupposto che legittima il successivo provvedimento che, sulla scorta di tale accertamento, dato atto dell’inottemperanza, irroga la sanzione e dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni interessati.
Ne deriva il rigetto della principale censura propriamente rivolta all’atto di acquisizione.
Si deve, peraltro, precisare che la mancata indicazione del termine e dell’autorità a cui poter ricorrere per censurare il provvedimento non ne inficia la legittimità, ma consente, al più, la rimessione in termini in caso di tardiva proposizione del ricorso: circostanza che non si è verificata nella fattispecie.
Non può essere condiviso nemmeno quanto dedotto nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti. Ciò alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al ricorso introduttivo, che rappresentava analoghe ragioni di illegittimità, in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e alla necessità di motivazione.
Quanto alla mancata indicazione dell’area da acquisire, la carenza non è rilevabile nel caso di specie, in quanto il provvedimento impugnato dà espressamente atto dell’acquisizione dell’intera superficie delle particelle 589, 588 e 587 del foglio n. 1. Ciò esclude la necessità della previa predisposizione di un tipo di frazionamento o di un elaborato che consenta l’esatta individuazione delle superfici in questione.
Deve essere altresì esclusa la dedotta invalidità derivata, essendo stata già accertata l’immunità del provvedimento presupposto rispetto ai vizi dedotti.
III. Infine, deve essere rigettato anche il secondo ricorso per motivi aggiunti.
In primo luogo in quanto nel caso di specie l’ordinanza non è stata adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli enti locali, nonostante l’improprio riferimento a tali disposizioni, ma costituisce semplicemente l’atto conclusivo dell’ iter collegato alla contestazione di un abuso edilizio, che deve condurre alla rimozione dello stesso.
Tale corretto inquadramento dell’attività esercitata, consente di escludere che vi sia stato un improprio uso di un potere autoritativo a tutela di un bene del patrimonio disponibile, essendo stati adottati solo gli atti necessari a portare a esecuzione la rimessione in pristino stato con eliminazione dell’abuso edilizio.
Ancora una volta, inoltre, non è ravvisabile l’invalidità derivata, essendo stati rigettati i ricorsi avverso gli atti presupposti.
Così respinti il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti, nulla è dovuto in relazione alle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso introduttivo, che i ricorsi per motivi aggiunti.
Nulla spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2023, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO