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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3057/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM001321 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4927/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 difesa dal dott. Difensore_1, premesso che in data 16/05/2025 riceveva un avviso di accertamento IRPEF anno 2018 per omessa dichiarazione dei redditi, che motivo di tale accertamento era il conseguimento di un reddito da locazione di immobile pari ad euro 4.560,00 per l'anno 2018, presentava ricorso per ottenere la rettifica del provvedimento. Si costituiva con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che richiedeva il rigetto del ricorso. In data 13/11/2025 la ricorrente informava la Corte che a seguito della notifica di accoglimento dell'istanza di autotutela avvenuta in data 01/10/2025 con la quale veniva ridotto l'importo da pagare, chiedeva la rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, dichiara estinto il giudizio. Spese del grado compensate
P.Q.M.
Estinzione per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3057/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM001321 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4927/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 difesa dal dott. Difensore_1, premesso che in data 16/05/2025 riceveva un avviso di accertamento IRPEF anno 2018 per omessa dichiarazione dei redditi, che motivo di tale accertamento era il conseguimento di un reddito da locazione di immobile pari ad euro 4.560,00 per l'anno 2018, presentava ricorso per ottenere la rettifica del provvedimento. Si costituiva con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che richiedeva il rigetto del ricorso. In data 13/11/2025 la ricorrente informava la Corte che a seguito della notifica di accoglimento dell'istanza di autotutela avvenuta in data 01/10/2025 con la quale veniva ridotto l'importo da pagare, chiedeva la rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, dichiara estinto il giudizio. Spese del grado compensate
P.Q.M.
Estinzione per rinuncia al ricorso. Spese compensate.