Art. 5.
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.