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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2024
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa FR DE
titolare della causa n. r.g. 993/2024, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa FR DE in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Nella persona della Dr.ssa FR DE, in funzione di
Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.993 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PIERSANTI Parte_1
MATTARELLA, 21 90018 TERMINI IMERESE presso il proprio studio professionale, rappresentata e difesa da se medesima avendone titolo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali .
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 17.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione n.
[...]
8676/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
23.04.2024, con il quale era stata liquidata in suo favore la somma di € 400,00, oltre accessori, a titolo di compenso dovutole in qualità di difensore di persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento civile volto a ottenere le misure di cui all'art. 342-bis c.c..
2 La ricorrente si doleva dell'illegittimità del decreto opposto, avendo il Tribunale liquidato una somma inferiore ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Chiedeva, dunque, la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la liquidazione dell'attività prestata, nella misura di €.
3.376,00 da ridurre ai sensi dell' art. 82 DPR 115/2002; con vittoria di spese del giudizio.
Il , pure regolarmente evocato in giudizio Controparte_1 non si costituiva.
2.Merito della lite.
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Occorre, anzitutto, richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
La disciplina dettata dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) prevede che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" (art. 82), mentre,
l'art. 130 aggiunge: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".
In altri termini, onorario e spese del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in base alla tariffa professionale vigente, non possono essere superiori ai valori medi e devono essere ridotti alla metà.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente il compenso, limitatamente alla sole fasi di studio ed introduttiva, dando atto che la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata presentata il 9.01.2024, in difetto di prova dello svolgimento, da parte dell'istante, di un'attività riconducibile nel novero di quelle indicate dall'art. 4, quinto comma, lettere c) e d) del D.M. n. 55 del 2014 e di contenere,
3 per le restanti fasi di studio e introduttiva, il compenso ai minimi di tariffa, vista la natura e lo svolgimento del giudizio.
Giova, invero, evidenziare che tale giudizio si concludeva con una dichiarazione di revoca del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte, intervenuta prima che la causa potesse accedere a una fase istruttoria.
Ciò in quanto il Giudicante, avvedutosi della pendenza della procedura di divorzio di cui al n. R.G. 3128/2021 di questo
Tribunale, assoggettata alle norme procedurali antecedenti al D.lgs.
n. 149/2022 e dato atto che anche la richiesta di ordine di protezione andava proposta nell'ambito di quel procedimento al giudice istruttore, assegnatario della relativa procedura, ha revocato finanche la cautela concessa inaudita, nulla disponendo sulle spese.
Indi, dopo lo svolgimento delle attività introduttive, non veniva svolta alcuna istruttoria e neppure attività latamente riconducibili alla fase decisionale o comunque atti destinati alla decisione. Né,
d'altra parte, risulta che il giudizio sia stato definito da un provvedimento avente natura decisoria sul merito o su questioni pregiudiziali di carattere definitorio.
Come noto, in materia di patrocinio a spese dello Stato il compenso al difensore deve essere determinato in base alle tariffe professionali e “in relazione alle fasi processuali effettivamente svolte”, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Tale criterio impone di verificare, in concreto, quali attività siano state effettivamente espletate nel corso del giudizio e, conseguentemente, quali fasi possano essere considerate come realizzate ai fini della liquidazione, non potendo riconoscersi, ai fini della liquidazione del compenso, fasi che non abbiano trovato concreta attuazione, comportando la non debenza dei compensi relativi alle fasi non svolte.
Analogamente, il Tribunale aveva correttamente limitato ai valori minimi di tariffa il compenso liquidato per le fasi svolte, in considerazione della natura cautelare del procedimento, dell'attività professionale svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto da esaminare e del valore della causa.
4 Le doglianze proposte dalla ricorrente, si risolvono in una mera istanza di riconoscimento di una somma superiore a quella ritenuta congrua dal Tribunale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
3. Spese di lite.
In considerazione della contumacia del resistente di parte resistente nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'avv. avverso il decreto di Parte_1 liquidazione n. cronol. 8676/2024 reso, dallo stesso, in data
23.04.2024 (RG n. 158/2024):
- dichiara la contumacia del , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore;
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese il 02/12/2025
Il Giudice
FR DE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa FR DE in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n.
24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
5
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa FR DE
titolare della causa n. r.g. 993/2024, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa FR DE in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Nella persona della Dr.ssa FR DE, in funzione di
Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.993 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PIERSANTI Parte_1
MATTARELLA, 21 90018 TERMINI IMERESE presso il proprio studio professionale, rappresentata e difesa da se medesima avendone titolo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali .
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 17.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione n.
[...]
8676/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
23.04.2024, con il quale era stata liquidata in suo favore la somma di € 400,00, oltre accessori, a titolo di compenso dovutole in qualità di difensore di persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento civile volto a ottenere le misure di cui all'art. 342-bis c.c..
2 La ricorrente si doleva dell'illegittimità del decreto opposto, avendo il Tribunale liquidato una somma inferiore ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Chiedeva, dunque, la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la liquidazione dell'attività prestata, nella misura di €.
3.376,00 da ridurre ai sensi dell' art. 82 DPR 115/2002; con vittoria di spese del giudizio.
Il , pure regolarmente evocato in giudizio Controparte_1 non si costituiva.
2.Merito della lite.
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Occorre, anzitutto, richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
La disciplina dettata dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) prevede che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" (art. 82), mentre,
l'art. 130 aggiunge: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".
In altri termini, onorario e spese del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in base alla tariffa professionale vigente, non possono essere superiori ai valori medi e devono essere ridotti alla metà.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente il compenso, limitatamente alla sole fasi di studio ed introduttiva, dando atto che la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata presentata il 9.01.2024, in difetto di prova dello svolgimento, da parte dell'istante, di un'attività riconducibile nel novero di quelle indicate dall'art. 4, quinto comma, lettere c) e d) del D.M. n. 55 del 2014 e di contenere,
3 per le restanti fasi di studio e introduttiva, il compenso ai minimi di tariffa, vista la natura e lo svolgimento del giudizio.
Giova, invero, evidenziare che tale giudizio si concludeva con una dichiarazione di revoca del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte, intervenuta prima che la causa potesse accedere a una fase istruttoria.
Ciò in quanto il Giudicante, avvedutosi della pendenza della procedura di divorzio di cui al n. R.G. 3128/2021 di questo
Tribunale, assoggettata alle norme procedurali antecedenti al D.lgs.
n. 149/2022 e dato atto che anche la richiesta di ordine di protezione andava proposta nell'ambito di quel procedimento al giudice istruttore, assegnatario della relativa procedura, ha revocato finanche la cautela concessa inaudita, nulla disponendo sulle spese.
Indi, dopo lo svolgimento delle attività introduttive, non veniva svolta alcuna istruttoria e neppure attività latamente riconducibili alla fase decisionale o comunque atti destinati alla decisione. Né,
d'altra parte, risulta che il giudizio sia stato definito da un provvedimento avente natura decisoria sul merito o su questioni pregiudiziali di carattere definitorio.
Come noto, in materia di patrocinio a spese dello Stato il compenso al difensore deve essere determinato in base alle tariffe professionali e “in relazione alle fasi processuali effettivamente svolte”, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Tale criterio impone di verificare, in concreto, quali attività siano state effettivamente espletate nel corso del giudizio e, conseguentemente, quali fasi possano essere considerate come realizzate ai fini della liquidazione, non potendo riconoscersi, ai fini della liquidazione del compenso, fasi che non abbiano trovato concreta attuazione, comportando la non debenza dei compensi relativi alle fasi non svolte.
Analogamente, il Tribunale aveva correttamente limitato ai valori minimi di tariffa il compenso liquidato per le fasi svolte, in considerazione della natura cautelare del procedimento, dell'attività professionale svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto da esaminare e del valore della causa.
4 Le doglianze proposte dalla ricorrente, si risolvono in una mera istanza di riconoscimento di una somma superiore a quella ritenuta congrua dal Tribunale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
3. Spese di lite.
In considerazione della contumacia del resistente di parte resistente nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'avv. avverso il decreto di Parte_1 liquidazione n. cronol. 8676/2024 reso, dallo stesso, in data
23.04.2024 (RG n. 158/2024):
- dichiara la contumacia del , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore;
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese il 02/12/2025
Il Giudice
FR DE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa FR DE in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n.
24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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