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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1732/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALLI MA IS, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE LOMBARDIA 40 21053 CASTELLANZA presso il difensore avv. GALLI
MA IS
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAIONE CP_1 C.F._3
Cod IS, elettivamente domiciliato in VIA F.SFORZA, 23 20122 MILANO C.F._5 presso il difensore avv. CAIONE IS
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 8 in via principale e nel merito, - accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 476/2024, rep. 585/2024 emessa dal Tribunale di Varese Sez. II Civile – Dott.ssa Leggio in data
03.05.2024, nella causa R.G. 2421/2017
- accogliere le conclusioni avanzate dagli appellanti nel giudizio di primo grado e conseguentemente,
- sostituire il capo della sentenza impugnato con la seguente statuizione: “assegnare a) agli appellanti
e pro-indiviso: Parte_1 Parte_2
- appartamento sito nel Comune di St. OR (Svizzera), Via Serlas n.9+11, censito al Registro
Fondiario di St. OR con i seguenti identificativi: PPP foglio no. S53959 59/1000 comproprietà fondo no. 1678 Appartamento di quattro locali no. 11.2 al piano terra con cantina no. 11.2 al 1° piano interrato e vano soffitta no. 11.2 al piano soffitta Menzioni 3423 Regolamento della comunione dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento 482.87 Annotazioni 1314 Diritto di prelazione a favore dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento 481.87 Quota parte di comproprietà no. M100814
1/6 comproprietà fondo no. S53967 Diritto d'uso del posto macchina no. G9 08.07.1999 documento
481.87 Quota parte di comproprietà no. M100819 1/6 comproprietà fondo no. S53967 Diritto d'uso del posto macchina no. G8 08.07.1999 documento 481.87, nonché
- appartamento sito nel Comune di FO (NA) – isola d'Ischia, Strada Provinciale Lacco (località
Monticchio), censito al Catasto Edilizio Urbano di Napoli con i seguenti identificativi: - Foglio 14, particella 669, Sub. 20, Piano 1°, Interno 119, Categoria A/2, classe 7, vani 4, rendita € 729,24;
- con conguaglio in favore della parte appellata di € 119.000,000
b) all'appellata : CP_1
- casa singola con terreno pertinenziale sito nel Comune di AT, Via Sally Mayer al n. 13, censito al Catasto Edilizio Urbano di Varese con i seguenti identificativi: - Sez. Urb. AB, Foglio 7, particella
4172, sub. 4, Categoria A/7, classe 3, consistenza: vani 4, sup. cat. mq 70, rendita € 330,53. - Sez. Urb.
AB, Foglio 7, particella 4172, sub. 5, Categoria A/7, classe 4, consistenza: vani 10,5, sup. cat. mq 334
(mq 329), rendita € 1.030, 33;
- con conguaglio in suo favore ed a carico degli appellanti, di euro 119.000,00; lasciando invariati gli altri capi della sentenza;
rigettando tutte le eccezioni e le istanze eventualmente sollevate dall'appellata.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, al Contributo
Unificato, ai diritti di cancelleria, oltre IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 8 Per CP_1
“Voglia l'illustrissima Corte adita così pronunciare, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto in palese violazione del disposto degli artt.
348 bis,
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare:
Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare integralmente la sentenza n. 476/2024 pubbl. il 04/05/2024
Con vittoria di spese competenze e onorari del presente grado di giudizio.
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi, anche di parziale accoglimento del gravame ex adverso azionato, si Voglia, tenendo in considerazione l'effettivo conguaglio in denaro che ciascuna parte è tenuto a versare, propendere per il progetto di divisione n. 3 pag. 44 dell'elaborato peritale, soluzione che comporta invero minor conguaglio per erede nella minor misura di € 108.500,00 per e . Pt_1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Varese, la sorella Pt_1 Parte_2 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, instauratasi per effetto del
[...] decesso della loro madre, In comunione erano caduti i seguenti beni: un appartamento sito Persona_1 nel Comune di St. OR (Svizzera); un appartamento sito nel Comune di FO d'Ischia (NA); una casa indipendente, con terreno pertinenziale sito nel Comune di AT (VA); oltre a giacenze di conto corrente, alcuni gioielli, due buoni postali;
oltre a tutti i beni mobili e arredi, custoditi nei tre immobili.
La convenuta si costituiva in giudizio, senza opporsi alla domanda di divisione, e CP_1 chiedendo l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile sito in FO.
Veniva nominata amministratrice della comunione in data 9.2.2017, in seguito a Parte_1 regolare convocazione dell'assemblea dei coeredi;
questa si occupava della manutenzione ordinaria degli immobili e curava la divisione dei proventi dei buoni postali tra gli eredi;
esaurite le giacenze di conto corrente, le spese per gli immobili venivano anticipate da e Pt_2 Parte_1
In fase istruttoria, il Giudice ammetteva CTU, volta a accertare la divisibilità in natura del compendio ed ottenere la valutazione degli immobili oggetto di divisione. Il CTU incaricato, nella relazione pagina 3 di 8 peritale depositata in data 20.2.2020, forniva tre soluzioni divisionali, creando tre lotti comprendenti immobili in natura, e determinava i conguagli. I tre progetti erano in ordine di conguaglio crescente
(dal minor conguaglio al maggiore).
All'esito dell'istruttoria, e precisavano le conclusioni, alla luce delle risultanze Pt_2 Parte_1 della relazione peritale, chiedendo l'attribuzione “come da 1° soluzione di progetto divisionale del ctu arch. ” della proprietà degli immobili siti in St. OR (Svizzera) e in FO Persona_2
d'Ischia, con conguaglio in favore della sorella di € 119.000,00”.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo, al fine di procedere alla sanatoria di alcune irregolarità evidenziate nella CTU, relativamente all'immobile sito in AT;
le spese di tale sanatoria venivano anticipate dagli attori.
Il Tribunale, con sentenza nr 476/24, ritenendo fondata l'azione esclusivamente in relazione ai beni immobili:
- scioglieva la comunione,
- accertava i seguenti valori per gli immobili presenti nel compendio, sulla base della CTU: euro
247.000,00 per l'immobile di FO;
- euro 300.000,00 per l'immobile di AT;
- euro 800.000,00 per l'immobile di St. OR
- accertava il valore della quota di ciascuno degli eredi, pari a 1/3, in euro 449.000,00; tuttavia, avendo gli attori domandato di sciogliere la comunione esclusivamente con riferimento alla quota della convenuta, stabiliva che si formassero due porzioni, di cui una, del valore di euro 449.000,00, in favore della parte convenuta, e una, del valore di euro 898.000,00, complessivamente, in favore degli attori.
- tenuto conto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, e della diversità delle porzioni di titolarità dei condividenti, in applicazione dell'art. 729 c.c., privilegiando l'ipotesi divisionale che comportava la prestazione del minore conguaglio, attribuiva ad ed in Pt_2 Parte_1 comunione, l'immobile di St. OR, e a gli immobili di FO d'Ischia e AT, con CP_1 un conguaglio a carico di di € 98.000,00, in favore degli attori, pro indiviso. CP_1
e impugnavano la sentenza, chiedendone la riforma, ed articolando un unico Pt_1 Parte_2 motivo di appello. Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'art. 348bis e dell'art. 342 cpc, e resistendo al motivo di appello avanzato dagli appellanti.
pagina 4 di 8 Il Consigliere Istruttore fissava udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. il 6 maggio 2025;
l'udienza veniva poi differita al 8 luglio 2025; all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti, censurando il secondo capo della sentenza, affermavano che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato quanto previsto nella CTU, poiché ha utilizzato il primo progetto divisionale proposto (elaborato nella prima versione della relazione peritale, inviata alle parti per commenti, cfr pag. 16-18 della relazione peritale) e non il secondo (pag. 42 ess. della relazione peritale); il secondo è frutto di correzione e integrazione, a seguito di commenti delle parti e dei loro CTP, in particolare sul valore da attribuire agli immobili siti in AT.
Il dispositivo, peraltro, sarebbe in contraddizione con quanto statuito nella parte motiva della sentenza.
Affermano gli appellanti che il Tribunale, pur dichiarando di voler applicare il principio del minor conguaglio, nell'attribuzione alle parti dei lotti formati dal CTU, ha assegnato a un lotto CP_1
a cui attribuisce un valore diverso da quello risultante nella CTU ed un conguaglio altrettanto difforme da quello indicato nella CTU medesima, nelle conclusioni.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza, nel capo secondo, con assegnazione a del solo immobile di AT, e con conguaglio in denaro, a suo favore, pari ad € CP_1
119.000,00; e assegnazione agli appellanti degli immobili siti in FO e St. OR , con conguaglio a loro carico pari a euro 119.000,00, come da 1° proposta divisionale prevista nelle conclusioni della
CTU, in applicazione del principio del minor conguaglio.
, costituitasi, ha contestato che la sanatoria effettuata sugli immobili di AT, su ordine CP_1 del Giudice, sia avvenuta per opera di tecnico nominato dagli appellanti, asseritamente su mandato anche suo, ma senza il suo consenso;
che la sanatoria non sarebbe stata in realtà necessaria, sussistendo solo un errore materiale nei documenti depositati nei pubblici registri, errore imputabile a tecnico che se ne era occupato;
che i valori, assegnati all'immobile di AT, a pag. 42 della relazione peritale, dal
CTU, sarebbero abnormi, perché eccessivi;
che pertanto correttamente il Giudice avrebbe utilizzato gli originali valori assegnati al compendio immobiliare dal CTU (quelli esposti a pag.. 16-18 della relazione peritale), ai sensi dell'art. 727 c.c..
Pertanto, ha chiesto la conferma della sentenza;
in subordine che si utilizzi la terza ipotesi divisionale, proposta dal CTU a pag. 44. della relazione peritale.
pagina 5 di 8 La Corte osserva che, nella parte motiva della sentenza (pag.9), il Tribunale affermava quanto segue:
“Ciò premesso, si ritiene allora equo e confacente all'interesse di tutte le parti privilegiare l'ipotesi divisionale che comporti la prestazione del minore conguaglio, ossia l'ipotesi di progetto divisionale indicata dal CTU al n. 1 che prevede: - l'attribuzione agli attori dell'immobile di St. OR del valore di euro 800.000,00 (a fronte di una quota loro spettante di complessivi euro 898.000,00 euro); -
l'attribuzione alla convenuta degli immobili di AT e FO del valore complessivo di euro
547.000,00 (a fronte di una quota spettante di euro 449.000,00). Da tale attribuzione discende la necessità di disporre un conguaglio di euro 98.000,00 che parte convenuta sarà tenuta a corrispondere alle parti attrici pro indiviso. Parte convenuta è poi tenuta a corrispondere agli attori la quota di 1/3 delle spese sostenute per la sanatoria dell'immobile di AT, per complessivi euro 6.576,55 [..]”
Pertanto, in motivazione il Tribunale faceva riferimento sia ai valori originariamente attribuiti agli immobili dal CTU, sia al primo progetto divisionale esposto dal CTU a pag 18 (e cioè quello precedente alle modifiche determinate dai commenti delle parti), attribuendo a sia CP_1
l'immobile di AT che quello di FO, e stabilendo a suo carico il pagamento del conguaglio, pari a
98.000,00, in favore gli altri due eredi pro indiviso, oltre alla quota di sua spettanza per le spese di regolarizzazione dell'immobile di AT.
Nel dispositivo, il Tribunale reiterava tale assegnazione, senza che, pertanto, possa individuarsi una discrepanza, come affermato dagli odierni appellanti, tra motivazione e dispositivo, avendo il Tribunale fatto riferimento sia alla valutazione degli immobili che al progetto divisionale originariamente stilato dal CTU.
Si rileva altresì che il Tribunale non ha motivato la decisione di fare riferimento al progetto divisionale originario, (quello di pag. 18 della relazione peritale) e non a quello a cui il CTU fa riferimento nelle conclusioni (pagg. 42 e ss. Della relazione peritale).
La Corte ritiene che il riferimento alla versione iniziale della relazione peritale, precedente alle osservazioni delle parti, da parte del Tribunale, sia non motivata, e in conclusione, erronea.
Quanto alla carenza di motivazione, essa è apparente ictu oculi. A fronte di un primo complesso di conclusioni, precedente alle osservazioni delle parti, raggiunte dal CTU, e di un secondo, successivo alle osservazioni delle parti, la mancata motivazione della scelta del primo complesso deve essere qualificata come vizio di motivazione, avendo il Giudice fatto riferimento a una versione incompleta della CTU, perché redatta prima che la bozza della relazione fosse sottoposta al contraddittorio delle parti.
pagina 6 di 8 Il CTU, infatti, ha modificato il valore attribuito all'immobile di AT, su sollecitazione della odierna appellata sulla base di plurime considerazioni relative a vari aspetti CP_1 dell'immobile stesso (edificabilità residua del terreno, parte del compendio di tale immobile ecc.). Tale modifica è stata ampiamente motivata dal CTU (cfr pagg. 40 a 42 comprese della relazione peritale); le conclusioni della relazione, successive alle osservazioni delle parti, e la valutazione finale data dal
CTU agli immobili risultano in complesso ben motivate e congrue.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, si ritiene di riformare la sentenza, quanto al solo capo 2:
- attribuendo agli immobili , all'intero compendio e alle singole quote i seguenti valori: appartamento FO: euro 247.000,00; immobile AT euro 345.000,00; appartamento St.
OR euro 800.000; totale dei beni immobili in comunione euro 1.392.000,00; quota di ciascun coerede € 464.000,00
- effettuando le assegnazioni dei lotti come da progetto divisionale n. 1 della relazione peritale
(pag.44), in applicazione del principio secondo cui va data priorità al progetto divisionale che prevede il minor conguaglio, come segue:
- ad ed vengono assegnati, pro indiviso, gli immobili di St. OR e Pt_2 Parte_1
FO (per un valore totale di euro 1.047.000,00); viene stabilito un conguaglio a loro carico ed a favore di di euro 119.000,00; CP_1
- a viene assegnato l'immobile di AT;
viene stabilito un conguaglio, a suo CP_1 favore ed a carico dei coeredi, pro indiviso, di euro 119.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/22, sulla base del valore del compendio immobiliare caduto in successione, con applicazione dei valori minimi, stanti l'unicità del motivo di appello e la scarsa complessità della questione da dirimere, senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria, non essendo la medesima stata tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'appello, riformando parzialmente, nel capo 2, la sentenza impugnata, del Tribunale di
Varese, nr 476/24, emessa il 3.5.2024 e per l'effetto;
2. assegna ad ed pro indiviso: Pt_2 Parte_1
- appartamento sito nel Comune di St. OR (Svizzera), Via Serlas n.9+11, censito al Registro
Fondiario di St. OR con i seguenti identificativi: PPP foglio no. S53959 59/1000 comproprietà fondo no. 1678. Appartamento di quattro locali no. 11.2 al piano terra con cantina pagina 7 di 8 no. 11.2 al 1° piano interrato e vano soffitta no. 11.2 al piano soffitta. Menzioni 3423.
Regolamento della comunione dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento 482.87.
Annotazioni 1314. Diritto di prelazione a favore dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento. 481.87. Quota parte di comproprietà no. M100814 1/6 comproprietà fondo no.
S53967. Diritto d'uso del posto macchina no. G9 08.07.1999 documento 481.87. Quota parte di comproprietà no. M100819 1/6 comproprietà fondo no. S53967. Diritto d'uso del posto macchina no. G8 08.07.1999 documento 481.87
- appartamento sito nel Comune di FO (NA) – isola d'Ischia, Strada Provinciale Lacco (località
Monticchio), censito al Catasto Edilizio Urbano di Napoli con i seguenti identificativi: Foglio
14, particella 669, Sub. 20, Piano 1°, Interno 119, Categoria A/2, classe 7, vani 4, rendita €
729,24;
3. Accerta l'importo che ed devono versare in euro 119.000,00, a titolo di Pt_2 Parte_1 conguaglio, a subordina l'effetto traslativo delle proprietà immobiliari al CP_1 versamento di detto conguaglio;
4. Assegna a : CP_1
- casa singola con terreno pertinenziale sita nel Comune di AT, Via Sally Mayer al n. 13, censito al Catasto Edilizio Urbano di Varese con i seguenti identificativi: -Sez. Urb. AB, Foglio
7, particella 4172, sub. 4, Categoria A/7, classe 3, consistenza: vani 4, sup. cat. mq 70, rendita €
330,53. - Sez. Urb. AB, Foglio 7, particella 4172, sub. 5, Categoria A/7, classe 4, consistenza: vani 10,5, sup. cat. mq 334 (mq 329), rendita € 1.030, 33;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ed , CP_1 Pt_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 12.03300 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1732/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALLI MA IS, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIALE LOMBARDIA 40 21053 CASTELLANZA presso il difensore avv. GALLI
MA IS
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAIONE CP_1 C.F._3
Cod IS, elettivamente domiciliato in VIA F.SFORZA, 23 20122 MILANO C.F._5 presso il difensore avv. CAIONE IS
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 8 in via principale e nel merito, - accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 476/2024, rep. 585/2024 emessa dal Tribunale di Varese Sez. II Civile – Dott.ssa Leggio in data
03.05.2024, nella causa R.G. 2421/2017
- accogliere le conclusioni avanzate dagli appellanti nel giudizio di primo grado e conseguentemente,
- sostituire il capo della sentenza impugnato con la seguente statuizione: “assegnare a) agli appellanti
e pro-indiviso: Parte_1 Parte_2
- appartamento sito nel Comune di St. OR (Svizzera), Via Serlas n.9+11, censito al Registro
Fondiario di St. OR con i seguenti identificativi: PPP foglio no. S53959 59/1000 comproprietà fondo no. 1678 Appartamento di quattro locali no. 11.2 al piano terra con cantina no. 11.2 al 1° piano interrato e vano soffitta no. 11.2 al piano soffitta Menzioni 3423 Regolamento della comunione dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento 482.87 Annotazioni 1314 Diritto di prelazione a favore dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento 481.87 Quota parte di comproprietà no. M100814
1/6 comproprietà fondo no. S53967 Diritto d'uso del posto macchina no. G9 08.07.1999 documento
481.87 Quota parte di comproprietà no. M100819 1/6 comproprietà fondo no. S53967 Diritto d'uso del posto macchina no. G8 08.07.1999 documento 481.87, nonché
- appartamento sito nel Comune di FO (NA) – isola d'Ischia, Strada Provinciale Lacco (località
Monticchio), censito al Catasto Edilizio Urbano di Napoli con i seguenti identificativi: - Foglio 14, particella 669, Sub. 20, Piano 1°, Interno 119, Categoria A/2, classe 7, vani 4, rendita € 729,24;
- con conguaglio in favore della parte appellata di € 119.000,000
b) all'appellata : CP_1
- casa singola con terreno pertinenziale sito nel Comune di AT, Via Sally Mayer al n. 13, censito al Catasto Edilizio Urbano di Varese con i seguenti identificativi: - Sez. Urb. AB, Foglio 7, particella
4172, sub. 4, Categoria A/7, classe 3, consistenza: vani 4, sup. cat. mq 70, rendita € 330,53. - Sez. Urb.
AB, Foglio 7, particella 4172, sub. 5, Categoria A/7, classe 4, consistenza: vani 10,5, sup. cat. mq 334
(mq 329), rendita € 1.030, 33;
- con conguaglio in suo favore ed a carico degli appellanti, di euro 119.000,00; lasciando invariati gli altri capi della sentenza;
rigettando tutte le eccezioni e le istanze eventualmente sollevate dall'appellata.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, al Contributo
Unificato, ai diritti di cancelleria, oltre IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 8 Per CP_1
“Voglia l'illustrissima Corte adita così pronunciare, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto in palese violazione del disposto degli artt.
348 bis,
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare:
Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare integralmente la sentenza n. 476/2024 pubbl. il 04/05/2024
Con vittoria di spese competenze e onorari del presente grado di giudizio.
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi, anche di parziale accoglimento del gravame ex adverso azionato, si Voglia, tenendo in considerazione l'effettivo conguaglio in denaro che ciascuna parte è tenuto a versare, propendere per il progetto di divisione n. 3 pag. 44 dell'elaborato peritale, soluzione che comporta invero minor conguaglio per erede nella minor misura di € 108.500,00 per e . Pt_1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Varese, la sorella Pt_1 Parte_2 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, instauratasi per effetto del
[...] decesso della loro madre, In comunione erano caduti i seguenti beni: un appartamento sito Persona_1 nel Comune di St. OR (Svizzera); un appartamento sito nel Comune di FO d'Ischia (NA); una casa indipendente, con terreno pertinenziale sito nel Comune di AT (VA); oltre a giacenze di conto corrente, alcuni gioielli, due buoni postali;
oltre a tutti i beni mobili e arredi, custoditi nei tre immobili.
La convenuta si costituiva in giudizio, senza opporsi alla domanda di divisione, e CP_1 chiedendo l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile sito in FO.
Veniva nominata amministratrice della comunione in data 9.2.2017, in seguito a Parte_1 regolare convocazione dell'assemblea dei coeredi;
questa si occupava della manutenzione ordinaria degli immobili e curava la divisione dei proventi dei buoni postali tra gli eredi;
esaurite le giacenze di conto corrente, le spese per gli immobili venivano anticipate da e Pt_2 Parte_1
In fase istruttoria, il Giudice ammetteva CTU, volta a accertare la divisibilità in natura del compendio ed ottenere la valutazione degli immobili oggetto di divisione. Il CTU incaricato, nella relazione pagina 3 di 8 peritale depositata in data 20.2.2020, forniva tre soluzioni divisionali, creando tre lotti comprendenti immobili in natura, e determinava i conguagli. I tre progetti erano in ordine di conguaglio crescente
(dal minor conguaglio al maggiore).
All'esito dell'istruttoria, e precisavano le conclusioni, alla luce delle risultanze Pt_2 Parte_1 della relazione peritale, chiedendo l'attribuzione “come da 1° soluzione di progetto divisionale del ctu arch. ” della proprietà degli immobili siti in St. OR (Svizzera) e in FO Persona_2
d'Ischia, con conguaglio in favore della sorella di € 119.000,00”.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo, al fine di procedere alla sanatoria di alcune irregolarità evidenziate nella CTU, relativamente all'immobile sito in AT;
le spese di tale sanatoria venivano anticipate dagli attori.
Il Tribunale, con sentenza nr 476/24, ritenendo fondata l'azione esclusivamente in relazione ai beni immobili:
- scioglieva la comunione,
- accertava i seguenti valori per gli immobili presenti nel compendio, sulla base della CTU: euro
247.000,00 per l'immobile di FO;
- euro 300.000,00 per l'immobile di AT;
- euro 800.000,00 per l'immobile di St. OR
- accertava il valore della quota di ciascuno degli eredi, pari a 1/3, in euro 449.000,00; tuttavia, avendo gli attori domandato di sciogliere la comunione esclusivamente con riferimento alla quota della convenuta, stabiliva che si formassero due porzioni, di cui una, del valore di euro 449.000,00, in favore della parte convenuta, e una, del valore di euro 898.000,00, complessivamente, in favore degli attori.
- tenuto conto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, e della diversità delle porzioni di titolarità dei condividenti, in applicazione dell'art. 729 c.c., privilegiando l'ipotesi divisionale che comportava la prestazione del minore conguaglio, attribuiva ad ed in Pt_2 Parte_1 comunione, l'immobile di St. OR, e a gli immobili di FO d'Ischia e AT, con CP_1 un conguaglio a carico di di € 98.000,00, in favore degli attori, pro indiviso. CP_1
e impugnavano la sentenza, chiedendone la riforma, ed articolando un unico Pt_1 Parte_2 motivo di appello. Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'art. 348bis e dell'art. 342 cpc, e resistendo al motivo di appello avanzato dagli appellanti.
pagina 4 di 8 Il Consigliere Istruttore fissava udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. il 6 maggio 2025;
l'udienza veniva poi differita al 8 luglio 2025; all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti, censurando il secondo capo della sentenza, affermavano che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato quanto previsto nella CTU, poiché ha utilizzato il primo progetto divisionale proposto (elaborato nella prima versione della relazione peritale, inviata alle parti per commenti, cfr pag. 16-18 della relazione peritale) e non il secondo (pag. 42 ess. della relazione peritale); il secondo è frutto di correzione e integrazione, a seguito di commenti delle parti e dei loro CTP, in particolare sul valore da attribuire agli immobili siti in AT.
Il dispositivo, peraltro, sarebbe in contraddizione con quanto statuito nella parte motiva della sentenza.
Affermano gli appellanti che il Tribunale, pur dichiarando di voler applicare il principio del minor conguaglio, nell'attribuzione alle parti dei lotti formati dal CTU, ha assegnato a un lotto CP_1
a cui attribuisce un valore diverso da quello risultante nella CTU ed un conguaglio altrettanto difforme da quello indicato nella CTU medesima, nelle conclusioni.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza, nel capo secondo, con assegnazione a del solo immobile di AT, e con conguaglio in denaro, a suo favore, pari ad € CP_1
119.000,00; e assegnazione agli appellanti degli immobili siti in FO e St. OR , con conguaglio a loro carico pari a euro 119.000,00, come da 1° proposta divisionale prevista nelle conclusioni della
CTU, in applicazione del principio del minor conguaglio.
, costituitasi, ha contestato che la sanatoria effettuata sugli immobili di AT, su ordine CP_1 del Giudice, sia avvenuta per opera di tecnico nominato dagli appellanti, asseritamente su mandato anche suo, ma senza il suo consenso;
che la sanatoria non sarebbe stata in realtà necessaria, sussistendo solo un errore materiale nei documenti depositati nei pubblici registri, errore imputabile a tecnico che se ne era occupato;
che i valori, assegnati all'immobile di AT, a pag. 42 della relazione peritale, dal
CTU, sarebbero abnormi, perché eccessivi;
che pertanto correttamente il Giudice avrebbe utilizzato gli originali valori assegnati al compendio immobiliare dal CTU (quelli esposti a pag.. 16-18 della relazione peritale), ai sensi dell'art. 727 c.c..
Pertanto, ha chiesto la conferma della sentenza;
in subordine che si utilizzi la terza ipotesi divisionale, proposta dal CTU a pag. 44. della relazione peritale.
pagina 5 di 8 La Corte osserva che, nella parte motiva della sentenza (pag.9), il Tribunale affermava quanto segue:
“Ciò premesso, si ritiene allora equo e confacente all'interesse di tutte le parti privilegiare l'ipotesi divisionale che comporti la prestazione del minore conguaglio, ossia l'ipotesi di progetto divisionale indicata dal CTU al n. 1 che prevede: - l'attribuzione agli attori dell'immobile di St. OR del valore di euro 800.000,00 (a fronte di una quota loro spettante di complessivi euro 898.000,00 euro); -
l'attribuzione alla convenuta degli immobili di AT e FO del valore complessivo di euro
547.000,00 (a fronte di una quota spettante di euro 449.000,00). Da tale attribuzione discende la necessità di disporre un conguaglio di euro 98.000,00 che parte convenuta sarà tenuta a corrispondere alle parti attrici pro indiviso. Parte convenuta è poi tenuta a corrispondere agli attori la quota di 1/3 delle spese sostenute per la sanatoria dell'immobile di AT, per complessivi euro 6.576,55 [..]”
Pertanto, in motivazione il Tribunale faceva riferimento sia ai valori originariamente attribuiti agli immobili dal CTU, sia al primo progetto divisionale esposto dal CTU a pag 18 (e cioè quello precedente alle modifiche determinate dai commenti delle parti), attribuendo a sia CP_1
l'immobile di AT che quello di FO, e stabilendo a suo carico il pagamento del conguaglio, pari a
98.000,00, in favore gli altri due eredi pro indiviso, oltre alla quota di sua spettanza per le spese di regolarizzazione dell'immobile di AT.
Nel dispositivo, il Tribunale reiterava tale assegnazione, senza che, pertanto, possa individuarsi una discrepanza, come affermato dagli odierni appellanti, tra motivazione e dispositivo, avendo il Tribunale fatto riferimento sia alla valutazione degli immobili che al progetto divisionale originariamente stilato dal CTU.
Si rileva altresì che il Tribunale non ha motivato la decisione di fare riferimento al progetto divisionale originario, (quello di pag. 18 della relazione peritale) e non a quello a cui il CTU fa riferimento nelle conclusioni (pagg. 42 e ss. Della relazione peritale).
La Corte ritiene che il riferimento alla versione iniziale della relazione peritale, precedente alle osservazioni delle parti, da parte del Tribunale, sia non motivata, e in conclusione, erronea.
Quanto alla carenza di motivazione, essa è apparente ictu oculi. A fronte di un primo complesso di conclusioni, precedente alle osservazioni delle parti, raggiunte dal CTU, e di un secondo, successivo alle osservazioni delle parti, la mancata motivazione della scelta del primo complesso deve essere qualificata come vizio di motivazione, avendo il Giudice fatto riferimento a una versione incompleta della CTU, perché redatta prima che la bozza della relazione fosse sottoposta al contraddittorio delle parti.
pagina 6 di 8 Il CTU, infatti, ha modificato il valore attribuito all'immobile di AT, su sollecitazione della odierna appellata sulla base di plurime considerazioni relative a vari aspetti CP_1 dell'immobile stesso (edificabilità residua del terreno, parte del compendio di tale immobile ecc.). Tale modifica è stata ampiamente motivata dal CTU (cfr pagg. 40 a 42 comprese della relazione peritale); le conclusioni della relazione, successive alle osservazioni delle parti, e la valutazione finale data dal
CTU agli immobili risultano in complesso ben motivate e congrue.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, si ritiene di riformare la sentenza, quanto al solo capo 2:
- attribuendo agli immobili , all'intero compendio e alle singole quote i seguenti valori: appartamento FO: euro 247.000,00; immobile AT euro 345.000,00; appartamento St.
OR euro 800.000; totale dei beni immobili in comunione euro 1.392.000,00; quota di ciascun coerede € 464.000,00
- effettuando le assegnazioni dei lotti come da progetto divisionale n. 1 della relazione peritale
(pag.44), in applicazione del principio secondo cui va data priorità al progetto divisionale che prevede il minor conguaglio, come segue:
- ad ed vengono assegnati, pro indiviso, gli immobili di St. OR e Pt_2 Parte_1
FO (per un valore totale di euro 1.047.000,00); viene stabilito un conguaglio a loro carico ed a favore di di euro 119.000,00; CP_1
- a viene assegnato l'immobile di AT;
viene stabilito un conguaglio, a suo CP_1 favore ed a carico dei coeredi, pro indiviso, di euro 119.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/22, sulla base del valore del compendio immobiliare caduto in successione, con applicazione dei valori minimi, stanti l'unicità del motivo di appello e la scarsa complessità della questione da dirimere, senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria, non essendo la medesima stata tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'appello, riformando parzialmente, nel capo 2, la sentenza impugnata, del Tribunale di
Varese, nr 476/24, emessa il 3.5.2024 e per l'effetto;
2. assegna ad ed pro indiviso: Pt_2 Parte_1
- appartamento sito nel Comune di St. OR (Svizzera), Via Serlas n.9+11, censito al Registro
Fondiario di St. OR con i seguenti identificativi: PPP foglio no. S53959 59/1000 comproprietà fondo no. 1678. Appartamento di quattro locali no. 11.2 al piano terra con cantina pagina 7 di 8 no. 11.2 al 1° piano interrato e vano soffitta no. 11.2 al piano soffitta. Menzioni 3423.
Regolamento della comunione dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento 482.87.
Annotazioni 1314. Diritto di prelazione a favore dei comproprietari di piani 08.07.1999 documento. 481.87. Quota parte di comproprietà no. M100814 1/6 comproprietà fondo no.
S53967. Diritto d'uso del posto macchina no. G9 08.07.1999 documento 481.87. Quota parte di comproprietà no. M100819 1/6 comproprietà fondo no. S53967. Diritto d'uso del posto macchina no. G8 08.07.1999 documento 481.87
- appartamento sito nel Comune di FO (NA) – isola d'Ischia, Strada Provinciale Lacco (località
Monticchio), censito al Catasto Edilizio Urbano di Napoli con i seguenti identificativi: Foglio
14, particella 669, Sub. 20, Piano 1°, Interno 119, Categoria A/2, classe 7, vani 4, rendita €
729,24;
3. Accerta l'importo che ed devono versare in euro 119.000,00, a titolo di Pt_2 Parte_1 conguaglio, a subordina l'effetto traslativo delle proprietà immobiliari al CP_1 versamento di detto conguaglio;
4. Assegna a : CP_1
- casa singola con terreno pertinenziale sita nel Comune di AT, Via Sally Mayer al n. 13, censito al Catasto Edilizio Urbano di Varese con i seguenti identificativi: -Sez. Urb. AB, Foglio
7, particella 4172, sub. 4, Categoria A/7, classe 3, consistenza: vani 4, sup. cat. mq 70, rendita €
330,53. - Sez. Urb. AB, Foglio 7, particella 4172, sub. 5, Categoria A/7, classe 4, consistenza: vani 10,5, sup. cat. mq 334 (mq 329), rendita € 1.030, 33;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ed , CP_1 Pt_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 12.03300 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
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