Sentenza 22 giugno 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2007, n. 14584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14584 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Vice Presidente, legale rappresentante Bellaveglia Stefano, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo difende, con procura speciale del Dott. Notaio Riccardo Coppini in Siena, del 27/11/03, Rep. 39297;
- ricorrente -
contro
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.;
- intimata -
e sul 2 ricorso n 01608/04 proposto da:
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Bertolotto Piero, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VAGNONI, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO PALLANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1401/02 della Corte d'Appello di TORINO, terza sezione civile, emessa il 24/05/02, depositata il 17/10/02, R.G. 1679/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/07 dal Consigliere Dott. Raffaella LANZILLO;
udito l'Avvocato Alessandro GAETA (per delega Avv. Federico VAGNONI);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità, in via principale, e in subordine per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 aprile 2000 n. 5564 il Tribunale di Torino ha condannato la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena a pagare alla s.p.a. Banca Regionale Europea la somma di L. 700 milioni, oltre rivalutazione ed interessi, in risarcimento dei danni da questa subiti per avere pagato alla propria correntista, soc. Nuova Video, assegni circolari di pari importo emessi dal Monte dei Paschi e risultati rubati.
Con sentenza 24 maggio - 17 ottobre 2002 n. 1401, la Corte di appello di Torino, ha confermato la responsabilità del Monte dei Paschi nella misura di tre quarti, attribuendo alla Banca Regionale un concorso di colpa nella misura di un quarto, per avere essa consentito al suo correntista di riscuotere immediatamente l'importo degli assegni, prima di averne constatato la copertura. Ha quindi proporzionalmente ridotto la somma liquidata in risarcimento. Con atto notificato il 1 dicembre 2003 il Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello - che ha affermato non essergli stata notificata - per tre motivi con i quali lamenta violazioni di legge e difetto di motivazione sotto svariati profili.
La Banca Regionale Europea ha resistito all'impugnazione con controricorso notificato il 13.1.2004, deducendo l'inammissibilità del ricorso principale, perché tardivo, e proponendo in subordine ricorso incidentale condizionato, per la parte in cui la Corte di appello ha ravvisato un concorso di colpa a suo carico. La resistente ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, perché tardivo. La sentenza impugnata in questa sede risulta essere stata notificata al Monte dei Paschi di Siena presso il suo difensore e domiciliatario, avv. Emanuele Balbo di Vinadio, il 27.2.2003, quasi dieci mesi prima della notifica del ricorso per Cassazione, quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2, che sarebbe scaduto a fine aprile 2003.
Nè ha rilievo il fatto che la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva, poiché la notificazione è stata fatta alla parte, presso il suo difensore e procuratore domiciliatario per il giudizio di appello, ed è costante giurisprudenza di questa Corte che, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 326 c.p.c., è necessario e sufficiente che la sentenza, pur se notificata in forma esecutiva, "sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico,come tale professionalmente qualificato a valutare l'opportunità dell'impugnazione" (Cass. civ., Sez. 2^, 24 novembre 2005 n. 24795. Nello stesso senso Cass. civ. 24 ottobre 2003 n. 15999, che - contrariamente a quanto sembra risultare dalla massima - ha ribadito il principio, escludendone l'applicazione solo perché, nel caso di specie, era stato notificato al difensore il solo atto di precetto e non la sentenza).
Non vi è luogo, quindi, a procedere all'esame nel merito dei motivi del ricorso principale, ne' dei motivi del ricorso incidentale, proposto condizionatamente al rigetto dell'eccezione di tardività.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli oneri previdenziali e fiscali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007